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- Lorenza Biondi
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1 CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI TORINO E IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE PER ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. Premesso che: - la Legge 24/02/1992 n. 225 all art. 11, individua tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali; - la Legge Regionale 14/04/2003 n. 7 disposizioni in materia di protezione civile all art. 1, comma 2, assegna al sistema provinciale di protezione civile il compito di ottimizzare la qualità preventiva e d intervento migliorando l efficienza e l efficacia dell azione pubblica; - la medesima L.R. n. 7/2003 all art. 20 prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione e richiedere prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni; - considerato che l art. 1 della Legge 21 marzo 2001 n. 74, afferma, La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano (C.A.I.); - considerato che la Legge 27 dicembre 2002 n. 289 art. 80 comma 39, afferma che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi, è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S. del C.A.I. ed al Bergrettungs Dienst (B.R.D.) dell Alpenverein Sudtirol (A.V.S). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamita'; - considerato che in applicazione della Legge 26 gennaio 1963 n. 91, il Club Alpino Italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite, all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo culturale in ambiente montano ed ipogeo; Considerato che con Deliberazione della Giunta Provinciale n del 16/10/2007 è stato approvato lo schema della presente convenzione; visto quanto sopra premesso e considerato fra 1
2 La Provincia di Torino rappresentata dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede provinciale, Via Maria Vittoria n.12 - TORINO, che agisce per conto e in nome della Provincia di Torino - (C.F ) - e Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella persona del Presidente Galliano Aldo Mario nato a Verzuolo (CN) il 10/08/1943 domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede legale di Torino in via Barbaroux n.1 e con sede amministrativa di Grugliasco (TO) in Via Sabaudia n (C.F ) - per le attività di cooperazione nel settore della protezione civile si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 Premesse Le premesse e considerazioni sopra citate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia di Torino e il Soccorso Alpino Speleologico Piemontese nello svolgimento delle attività di Protezione Civile. ARTICOLO 2 - Oggetto della convenzione La Provincia di Torino Servizio di Protezione Civile, al fine di garantire un immediata risposta alle esigenze susseguenti ad eventi che richiedono l attivazione del sistema provinciale di protezione civile, stipula la presente convenzione al fine di perseguire i seguenti obiettivi: ottimizzare la qualità d intervento della Provincia di Torino, quando ricorrono le condizioni, migliorando l efficienza ed efficacia dell azione pubblica in ambito di protezione civile; armonizzare la risposta della pianificazione provinciale nella gestione delle emergenze migliorando i livelli di efficacia dei servizi prestati o da prestare; favorire il coordinamento tra gli Enti coinvolti; razionalizzare e integrare, dove necessario, le reciproche specializzazioni; qualificare e accrescere le attività già avviate in collaborazione, elaborando progetti anche integrati. ARTICOLO 3 - Ambito d applicazione Le parti convengono e concordano che l eventuale attivazione, apporto e concorso operativo del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nelle emergenze sul territorio interessato è subordinato all esistenza delle condizioni di cui all art. 11 della L.R. 14/04/2003 n. 7. Pertanto, la Provincia di Torino interviene nella gestione delle emergenze quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione dell Ente interessato. 2
3 Per particolari esigenze connesse con emergenze nazionali od internazionali, coordinate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e per le quali è richiesto un concorso provinciale, l attivazione prescinde dalle limitazioni descritte al comma precedente. ARTICOLO 4 Impegni del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese Conformemente agli indirizzi ed agli obiettivi della Provincia di Torino, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese assicura: servizio di supporto integrativo di aerei con ala mobile e relativo personale, per il trasporto o recupero di persone, animali, materiali e mezzi, nell ambito di attività di protezione civile comunale, provinciale e regionale ad alto contenuto specialistico, per le quali non sono disponibili i mezzi in dotazione alle componenti istituzionali; servizio di assistenza tecnica logistica in ambito alpino mediante la messa a disposizione di personale specializzato, materiali e attrezzature idonee. Inoltre, assicura la pronta disponibilità delle risorse umane e dei mezzi per lo svolgimento delle attività, assicurando che esse saranno espletate da personale idoneo, assicurato e nel rispetto delle norme. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese garantisce altresì a proprio carico: - un adeguata formazione sulla sicurezza del personale impiegato; - copertura assicurativa per tutto il personale volontario e dipendente. La movimentazione del personale, delle attrezzature e dei mezzi, garantita da una pronta reperibilità (h24), deve essere avviata nel più breve tempo possibile, in relazione alla tipologia d evento ed al luogo dell evento con il coordinamento generale della Provincia di Torino che ne curerà le modalità. Il supporto è garantito nel rispetto: - delle norme sul trasporto e sulla sicurezza - delle priorità operative legate al soccorso tecnico e sanitario - delle coperture assicurative necessarie - dell efficienza dei mezzi. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese opererà con apposito contrassegno provinciale in aggiunta ai suoi contrassegni associativi. ARTICOLO 5 Attivazione L attivazione dei servizi di cui all art. 4 è disposta dalla Provincia di Torino, anche su richiesta degli Enti interessati, e ne è fatta richiesta tramite, lettera, fax anche anticipata per le vie brevi, al numero telefonico dedicato al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con le seguenti indicazioni: - luogo dell intervento e l Ente che si trova in stato di necessità; - tipo di intervento richiesto; - durata presunta del servizio; - firma del dirigente o un funzionario delegato che autorizza l attivazione. 3
4 L attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è comunicata al numero telefonico diretto (h24) 011/ fax 011/ numero verde ARTICOLO 6 - Rendiconto dell attività Con cadenza annuale il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, fornisce al Servizio Protezione Civile, dettagliata relazione sulle attività svolte e, segnatamente su quelle di cui al precedente art. 4. Entro il 31 gennaio dell anno successivo, fornisce dettagliata relazione sulle attività programmate per l anno stesso ed al termine di ciascun intervento il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese predispone una relazione sull attività svolta sul territorio in favore della Provincia di Torino. ARTICOLO 7 - Impegni della Provincia 1) La Provincia di Torino, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e di Peg di competenza e previa valutazione del piano di spesa, si impegna a: - acconsentire al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese l utilizzo di idonei locali presso il magazzino di proprietà dell Amministrazione Provinciale, sito in Piossasco (TO) Via Susa n. 79, provvedendo con fondi propri agli oneri finanziari relativi alla manutenzione ordinaria e ai contratti delle varie utenze; - mettere a disposizione, attrezzature e mezzi dell Amministrazione Provinciale che formano la colonna mobile per l esecuzione dei servizi richiesti e per gli usi istituzionali. Gli oneri di manutenzione di detti beni sono in tal caso a carico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. 2) In particolare, per l espletamento delle attività di protezione civile, la Provincia di Torino, ai sensi della presente convenzione, fornisce al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese: - il rimborso delle spese di funzionamento (carburante, acquisizione di beni di consumo, etc.) nei limiti di cui all art.8; - il rimborso delle somme per l acquisizione di attrezzature e macchinari, nei limiti di cui all art.8; - il rimborso di somme per sostenere specifiche e documentate attività e/o progetti di protezione civile, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di Peg di competenza. ARTICOLO 8 Contributo annuale 1. La Provincia di Torino, allo scopo di consentire le attività del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, assegna per l anno 2007 una somma pari a ,00 così ripartita: ,00 per spese di funzionamento ,00 per spese di acquisizione mezzi ed attrezzature 2. Tali somme potranno essere confermate od eventualmente modificate anche nella destinazione secondo quanto previsto all art. 7 punto 2) nelle successive annualità, nei limiti delle disponibilità di bilancio e Peg di competenza. 4
5 Trattandosi di contributo corrispettivo, la somma di cui al punto 1) verrà liquidata come segue: a) 8.000,00 di cui al punto 1.1, nel seguente modo: - il 70% alla presentazione di documento rilevante ai fini fiscali corredato delle pezze giustificative almeno pari al 70% del contributo Provinciale; - il restante 30% a seguito della presentazione di documento rilevante ai fini fiscali corredato delle pezze giustificative pari al contributo Provinciale, nonché di rendiconto riepilogativo di tutte le spese sostenute; b) ,00 di cui al punto 1.2, dietro presentazione di documento rilevante ai fini fiscali corredato da pezze giustificative comprovanti l acquisto. Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata da questa Amministrazione. ARTICOLO 9 - Durata e recesso La presente convenzione ha una durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2009. Al termine del predetto periodo potrà essere prorogata su espressa volontà delle parti. Le parti possono in ogni caso risolvere, senza oneri, la presente convenzione con un preavviso di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al momento della cessazione degli effetti della convenzione per qualunque motivo i beni mobili e immobili, le attrezzature, i macchinari e quant altro di proprietà della Provincia di Torino, rientrano nella propria immediata disponibilità. ARTICOLO 10 - Definizione controversie 1. Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, che non possa essere risolta con composizione bonaria, sarà sottoposta ad arbitrato irrituale. 2. Il Collegio Arbitrale composto da tre arbitri è competente per le eventuali controversie tra la Provincia di Torino e Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese; gli arbitri sono individuati ai sensi dell art. 810 Codice di Procedura Civile: - per la Provincia di Torino il Dirigente della struttura competente; - per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese il Presidente del Soccorso Alpino Speleogocico Piemontese; - Il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti. Detto collegio giudica secondo equità. ARTICOLO 11 - Spese di registrazione Norme transitorie e finali Alla presente convenzione, redatta in duplice originale, si applicano le agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. n. 460/1997. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso. Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile. 5
6 Torino, 21/11/2007 Letto, approvato e sottoscritto Provincia Di Torino Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese Il Dirigente Dott. Furio Dutto Il Presidente Dott. Aldo Mario Galliano Si approva specificatamente, ai sensi dell art comma 2 del Codice Civile, l art. 10 della presente convenzione. Torino, 21/11/2007 Letto, approvato e sottoscritto Provincia di Torino Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese Dott. Furio Dutto Dott. Aldo Mario Galliano CL/conv_CNSAS_agosto07 6
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