Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-15 La responsabilità dell Internet Intermediary Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 1
SERVIZI E PRESTATORI Internet service providers (ISP) e Internet intermediaries (II) ISP (II) professionali e non professionali Prestatore (art.2, comma 1, lett.b, d.lgs.70/2003) - persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione Servizi della società dell informazione (art.2, comma 1, lett.a, d.lgs.70/2003) - attività «economiche» svolte on-line - servizi ex art.1, comma 1, lett.b), l. n.317/1986: servizio prestato «normalmente» dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 2
CATEGORIE Fornitori di accesso (Alice, Fastweb, Vodafone ) Fornitori di hosting (Aruba, Seeweb, Coolnetwork ) Fornitori di contenuti Fornitori di altri servizi - e-mail (Gmail, Email.it) - social networking (FB), forum (FST), blogging (Wordpress) - condivisione contenuti (YouTube), peer-to-peer (ilcosaronero) - motori di ricerca (Google) e portali (MSN, Virgilio) - piattaforme per e-commerce (Amazon, ebay) - servizi di pagamento (Paypal, Visa) Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 3
PROSPETTIVE Prospettiva dell ISP (II) Responsabilità civilistica e penalistica Assunzione di un ruolo di ausiliare del giudice o della polizia (controllore; censore; informatore) Prospettiva dello sviluppo della Rete Equilibrio tra libertà e controllo Possibile limite al web 2.0 Ruolo degli ISP (II) condizionato dal regime di responsabilità Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 4
REGOLE Artt.14-17, l.70/2003 (artt.12-15, dir. 2000/31/CE) Assenza di obbligo generale di sorveglianza (o ricerca attiva) Assenza di responsabilità in caso di non partecipazione Obbligo di informazione di autorità giudiziaria o amministrativa (e collaborazione) Obbligo di ottemperare a ordini di autorità per interventi sui contenuti illeciti Questioni aperte: Interventi su impulso della parte che si ritiene lesa Valutazione della illiceità in assenza di intervento dell autorità Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 5
3.1 European Court of Human Rights, 1 st section, 10 October 2013, application n.64569/09 (Delfi v. Estonia) DISCUSSIONE 1. Delfi dovrebbe essere responsabile, ed eventualmente a quali condizioni, per i commenti dei lettori agli articoli pubblicati sul portale? Se no, a quali condizioni? 2. Delfi deve essere considerato come un service provider o invece (o anche) come l editore o il coordinatore della pubblicazione on-line? 3. Quali sono le misure individuate da Delfi per ridurre le probabilità di commenti diffamatori o minacciosi? 4. Delfi ricopre un ruolo attivo sulla pubblicazione dei commenti dei lettori? 5. A Delfi può essere ascritta la violazione di un obbligo generalizzato di sorveglianza sui contenuti pubblicati? 6. Quale è, secondo voi, il giusto bilanciamento tra diritto alla privacy (inteso in senso lato) e libertà di espressione, in riferimento alla responsabilità di soggetti come Delfi? 7. Quali possono essere le conseguenze di questo caso sullo sviluppo della Rete? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 6
3.1 European Court of Human Rights, 1 st section, 10 October 2013, application n.64569/09 (Delfi v. Estonia) NORME (1/2) Art.8, 1, CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Art.10, CEDU (Libertà di espressione) 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d espressione. Tale diritto include la libertà d opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera [ ] 2. L esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, [ ] alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, [ ]. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 7
3.1 European Court of Human Rights, 1 st section, 10 October 2013, application n.64569/09 (Delfi v. Estonia) NORME (2/2) Art.14, dir. 2000/31/CE ( Hosting ) 1. Gli Stati membri provvedono affinché [ ] nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate [ ], a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita [ ] o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. [ ] 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, [ ], di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime. Art.15, dir. 2000/31/CE (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. [ ] gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi [ ] siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 8
3.2 Corte d appello Milano, sez.i penale, 27 febbraio 2013, n.8611 DISCUSSIONE 1. La definizione di dato personale fa riferimento anche a foto, filmati, tag. Siete d accordo? 2. Cosa si intende per informativa nella disciplina del Codice per la protezione dei dati personali? Come si applica in relazione ai contenuti pubblicati in Rete? 3. Google era da ritenere responsabile, in concorso, per il reato di diffamazione? Perché? 4. Google ricopriva un ruolo attivo nella pubblicazione di contenuti? 5. A Google poteva essere ascritta la violazione di un obbligo generalizzato di sorveglianza sui contenuti pubblicati? 6. Quali sarebbero state le conseguenze di questo caso sullo sviluppo della Rete se la sentenza di primo grado fosse stata confermata? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 9
3.2 Corte d appello Milano, sez.i penale, 27 febbraio 2013, n.8611 NORME (1/2) Art.40, c.p. (Rapporto di causalità) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art.13, d.lgs. n.196/2003 (Informativa) 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; [ ] Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 10
3.2 Corte d appello Milano, sez.i penale, 27 febbraio 2013, n.8611 NORME (2/2) Art.16, d.lgs. n.70/2003 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -) 1. [ ] il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita [ ]; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. [ ] 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, [ ] impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Art.17, d.lgs. n.70/2003 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. [ ] il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. [ ] il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite [ ]; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi [ ], al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 11
3.3 Tribunale Milano, ord. 24 marzo 2011, n.3467 DISCUSSIONE 1. L associazione di termini potenzialmente offensivi con il nome di una persona, derivante dal servizio suggest search/autocomplete di Google, determina un ipotesi di diffamazione? 2. Se sì, Google dovrebbe intervenire preventivamente, cambiando l algoritmo, o successivamente, cancellando le associazioni di parole? 3. Il medesimo principio dovrebbe essere applicato anche ai semplici risultati di una ricerca, qualora i risultati stessi evidenziassero, nella parte immediatamente visibile nella pagina di ricerca, associazioni con parole, concetti o siti potenzialmente lesivi dell onorabilità di una persona? 4. Qualora le parole dovessero essere cancellate successivamente, il motore di ricerca dovrebbe agire a semplice richiesta dell interessato, o dovrebbe agire esclusivamente su indicazione di un giudice o di un autorità amministrativa? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 12
3.4 Tribunale Varese, ord. 8 aprile 2013, n.116 DISCUSSIONE 1. L attività giornalistica on-line è assimilabile all attività giornalistica su carta stampata? 2. Un blog è assimilabile all attività giornalistica su carta stampata? 3. Un blogger è responsabile per i contenuti pubblicati da altri sul suo blog? Se sì, si tratta di una responsabilità diretta o mediata? 4. La presenza di un attività di moderazione, preventiva o successiva, può influire sulla responsabilità? 5. Una clausola di esenzione di responsabilità pubblicata sul sito esclude la responsabilità del blogger? 6. Un blogger può essere considerato come un ISP e godere quindi delle esenzioni di responsabilità per essi previste dalla normativa sul commercio elettronico? 7. Quali sono le conseguenze di questo caso sullo sviluppo della Rete? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 13
3.4 Tribunale Varese, ord. 8 aprile 2013, n.116 NORME Art.57, c.p. (Rapporto di causalità) Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. Art.1, l. n.47/1948 (Definizione di stampa o stampato) 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2014-2015 14