Responsabilità dei Service Provider. Sentenza n. 7680/11 del Tribunale di Milano : Reti Televisive Italiane (RTI) contro Italia On Line s.r.l.

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1 Responsabilità dei Service Provider Sentenza n. 7680/11 del Tribunale di Milano : Reti Televisive Italiane (RTI) contro Italia On Line s.r.l. (IOL) Sentenza n /11 del Tribunale di Milano: Reti Televisive Italiane (RTI) contro Yahoo! Italia s.r.l. (Yahoo!) Ordinanza 20 marzo (revocata) e 16 giugno 2011 del Tribunale di Roma: PFA Films s.r.l. contro Yahoo! Italia s.r.l., Google Italy s.r.l., Microsoft s.r.l. RTI contro IOL: il caso Il Tribunale di Milano ha condannato IOL per violazione dei diritti d autore di RTI su delle trasmissioni televisive tra cui «Amici», «Il Grande Fratello», «Le Iene», «I Simpson». La violazione è stata commessa per via delle presenza non autorizzata di spezzoni di tali trasmissioni sul portale IOL, caricati sia dagli utenti che dalla redazione di IOL, che inoltre ricavava profitto da ciò grazie a contenuti pubblicitari. Nonostante IOL avesse ricevuto una diffida da RTI che segnalava la presenza di tali contenuti e chiedeva la loro rimozione, IOL non si è attivata e perciò è stata ritenuta responsabile della violazione dei diritti d autore, condannata a rimuoverli con imposizione di penale ed infine a risarcire il danno cagionato a RTI, da decidere in separato giudizio. 1

2 RTI contro IOL: la difesa di IOL La difesa di IOL si è concentrata sul fatto che fosse applicabile nei suoi confronti la limitazione di responsabilità prevista dall articolo 16 del Decreto Legislativo n. 70/2003: Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting- 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. RTI contro IOL: inapplicabilità dell art.16 Tuttavia i Giudici hanno individuato degli elementi che attesterebbero il ruoto attivo di IOL rispetto ai contenuti illeciti memorizzati sul suo portale: «[IOL] fornisce (quantomeno) un hosting attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti e ne arricchisce e completa la fruizione [ ] in vista di uno sfruttamento commerciale che pare travalicare la mera remunerazione del servizio offerto» In particolare: era possibile cercare i contenuti tramite un motore di ricerca in base a parole-chiave, quali i titoli delle trasmissioni televisive in questione; gli inserzionisti potevano decidere a quali video associare i propri messaggi pubblicitari; era offerto un servizio di «video correlati» che indicava all utente i video analoghi a quello visualizzato; 2

3 IOL si riservava il diritto di rimuovere contenuti caricati in violazione di diritti di terzi e aveva predisposto un servizio di segnalazione dei video abusivi; Alcuni video erano stati caricati dalla stessa redazione di IOL Il Tribunale ha precisato che sulla base delle attuali conoscenze tecniche è impossibile per l Hosting Provider effettuare un controllo preventivo dei contenuti caricati dagli utenti per verificarne la liceità. Tuttavia nel caso di specie IOL aveva la possibilità di intervenire, ma ha ignorato la diffida da parte di RTI che segnalava i contenuti da rimuovere. RTI contro Yahoo!: il caso Il Tribunale di Milano ha condannato Yahoo! per violazione dei diritti d autore di RTI su una serie di trasmissioni televisive quali «Amici», «Il Grande Fratello», «Zelig», «Striscia la Notizia» per portare alcuni esempi. Anche in questo caso la violazione è stata accertata per via della presenza non autorizzata sul portale Yahoo! Di spezzoni di tali trasmissioni caricate dagli utenti la cui organizzazione e associazione a messaggi pubblicitari veniva effettuata da parte della stessa Yahoo!. Nonostante Yahoo! avesse ricevuto una diffida da parte di RTI con la quale si richiedeva la rimozione di tali contenuti, specificati attraverso il nome della trasmissione e quindi facilmente rintracciabili, questo non ha portato a nessuna azione da parte di Yahoo!. A seguito della sentenza emanata, Yahoo! è stata inibita dal trasmettere i contenuti in violazione dei diritti di RTI, con penale di 250,00 per ogni video non rimosso e per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento, oltre ad essere stata condannata a risarcire il danno a RTI. 3

4 RTI contro Yahoo!: inapplicabilità dell art.16 Il Tribunale ha definito che non fosse possibile ritenere Yahoo! un soggetto «passivo e neutro rispetto all organizzazione e alla gestione de contenuti immessi dagli utenti» dovendosi ritenere che questi offra un servizio di «hosting attivo» e tragga dall organizzazione dei contenuti caricati dagli utenti «sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione di tali contenuti [ ]» Si è giunti a tale conclusioni sulla base di una serie di elementi che attestano il ruolo attivo di Yahoo! Rispetto ai contenuti memorizzati sul suo portale, in sintesi: Presenza di un motore di ricerca in base a parole-chiave e offerta di un servizio «video correlati» Yahoo! si riservava il diritto di utilizzare e modificare i contenuti degli utenti, anche a fini pubblicitari, il diritto di rimuoverli a sua discrezione se considerati in violazione di diritti di terzi, predisponendo un servizio per segnalare i video abusivi e sollevandosi dalla responsabilità di eventuali danni cagionati a terzi da video abusivi caricati dagli utenti. Yahoo! Si era assunta in questo modo «un autonomo onere di controllo sulla liceità del materiale pubblicato» ponendosi «su un piano diverso da quello del semplice fornitore di hosting, che sarebbe tenuto alla rimozione del contenuto solo dietro ordine dell autorità in base all art. 16 D. Lgs. 70/2003». «[ ] nel caso di specie la sostanziale inattività della parte convenuta rispetto alla segnalazione della presenza di numerosi contenuti audiovisivi in violazione dei diritti d autore eseguita da RTI S.p.a. con la diffida del , sia comportamento idoneo a determinare un positivo riscontro circa la colposa responsabilità di Yahoo! Italia S.r.l. quantomeno a partire dalla data di ricezione di detta diffida e per i programmi ivi indicati [ ]- quanto all indebita riproduzione dei contenuti in Yahoo! Video ad essa facente capo, ancorchè autonomamente immessi dagli utenti» Rigettate saranno invece le ulteriori domande di RTI, tra le quali la domanda di accertamento dei propri diritti morali d autore, ritenuti non sussistenti. 4

5 PFA contro TUTTI: il caso About Elly About Elly è un film del regista iraniano Asghar Farhadi che ha ottenuto un Leone d Oro al Festival di Berlino del 2009 e ottimi risultati al botteghino. La società licenziataria dei diritti di sfruttamento economico per l Italia e l Europa, PFA Films S.r.l., aveva riscontrato che tramite l inserimento dei termini «About Elly» nei principali motori di ricerca, quali Google, Bing e Yahoo!, l utente veniva a conoscenza di un elevata quantità di link che lo reindirizzavano a siti web nei quali veniva riprodotta illecitamente, in tutto o in parte, l opera cinematografica in questione; PFA era determinata a tutelare i propri diritti. In un primo momento PFA procedeva a diffidare i motori di ricerca intimando loro di oscurare tutti i link lesivi dei loro diritti economici, ricevendo come risposta da Microsoft la richiesta di un indicazione specifica di tutti i link colpevoli di tale lesione. Senza ottemperare alla richiesta di Microsoft e non ritenendo adeguata la risposta dei motori di ricerca, PFA chiedeva al Giudice designato dal Tribunale di Roma di impartire agli internet provider l oscuramento di tutti i link e siti web che ledevano i propri diritti di sfruttamento economico dell opera, anche questa volta senza fornire indicazioni specifiche sui link. Ordinanza 20 marzo 2011: Il Giudice affermava che la richiesta di PFA era legittima e derivava dal suo diritto di distribuzione dell opera cinematografica in Italia ed in Europa, mentre riteneva fondata solo la chiamata in giudizio di Yahoo! Italia S.r.l e non quella di Google Italy S.r.l e di Microsoft S.r.l i quali non gestiscono direttamente i motori di ricerca incriminati. Il Giudice, in accoglimento dell istanza di PFA, pronunciava un ordinanza volta ad inibire a Yahoo «la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film About Elly mediante il collegamento a mezzo dell omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l opera, diversi dal sito ufficiale del film». Veniva proposto reclamo contro tale ordinanza da entrambe le parti: PFA per la condanna al pagamento delle spese legali sostenute da Google Italy e da Microsoft, mentre Yahoo e gli altri provider per la revisione integrale del provvedimento. In seguito l ordinanza del 16 giugno 2011 ha revocato il precedente provvedimento cautelare. 5

6 Anomalie: delimitazione geografica assente Il Giudice non prende in considerazione il limite geografico del diritto di distribuzione di PFA dell opera cinematografica About Elly, che risulta ristretto all Italia e all Europa. L istanza cautelare imposta dal Giudice è priva di una delimitazione geografica ed è in evidente contrasto con il limite territoriale della licenza di PFA. Anomalie: funzionamento motore di ricerca Veniva correttamente inquadrata l attività svolta dal motore di ricerca Yahoo! come attività di internet caching provider disciplinata dall art. 15 del D. Lgs. 70/2003, mentre non del tutto corretta era la ricostruzione delle modalità tecniche di funzionamento dei motori di ricerca. I motori di ricerca operano memorizzando temporaneamente le pagine web dei siti, leggendo da queste le informazioni inerenti il loro contenuto presenti nei metatags, informazioni fornite dal creatore della pagina web e utilizzate per indicizzare le pagine stesse. Le informazioni acquisite vengono catalogate e classificate attraverso algoritmi e il risultato presentato all utente finale è costituito da una stringa di testo che reca un collegamento ipertestuale all URL della pagina web, un link insomma. I motori di ricerca si limitano a leggere i metatags, che possono contenere informazioni false sulla pagina web e sono scritti dal creatore e non dai visitatori della pagina, come erronemente affermato dal Giudice di primo grado. 6

7 Richiamo all art. 15 del D. Lgs. 70/2003 Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - Caching 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: non modifichi le informazioni; si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Anomalia: responsabilità dei motori di ricerca Oltre all art. 15, è utile soffermarsi anche sulle responsabilità connesse all art. 17 del D. Lgs. 70/2003 che aggiunge la non sussistenza in capo al provider di un generale obbligo di sorveglianza, ma che comunque questi è tenuto ad informare senza indugio l autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell informazione. Questo è generalmente definito come un obbligo di cooperazione degli internet provider introdotto dal legislatore comunitario al fine di una più trasparente ed efficiente gestione di Internet. La comunicazione generica dell esistenza di taluni link da parte di PFA non può qualificarsi come idonea per definire Yahoo! un provider «effettivamente a conoscenza» degli illeciti commessi sulla propria piattaforma e quindi responsabile di aver disatteso all obbligo di sorveglianza, tuttalpiù è inadempiente rispetto all obbligo di cooperazione, in quanto non è tenuto a rimuovere o disattivare un contenuto in forza della semplice comunicazione di un privato, proprio invece degli host provider (art. 16) 7

8 Anomalia: oscuramento link=selezione dell informazione È vero che possibile oscurare un link, indicando al software gestionale del motore di ricerca di non mostrare tra i risultati una serie di URL, viceversa il motore di ricerca non può capire attraverso l URL se il contenuto della pagina web sia o meno lesivo dei diritti di terzi. Servono dei filtri in grado di scansionare tali dati, applicazioni ancora poco efficienti allo stato attuale che comunque comporterebbe da parte degli Internet Provider lo svolgimento di un attività di selezione dell informazione trasmessa dai propri utenti. Tale circostanza avrebbe come conseguenza l insorgere di responsabilità e obblighi nei confronti dei titolari dei diritti che altrimenti non sarebbero sussistenti. Anomalia: riferimento al caso Louis Vuitton Mallettier contro Google France. Il Giudice fa riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea nel caso Louis Vuitton Mallettier contro Google France; nella controversia l azione giudiziale nei confronti di Google France non era tuttavia in merito alla gestione del motore di ricerca omonimo, ma piuttosto per il servizio offerto AdWords, attraverso il quale vengono venduti spazi pubblicitari sulle diverse pagine web a seconda del contenuto delle stesse, dichiarato dal creatore della pagina stessa. In particolare il servizio di basa appunto sui metatags, che nel caso di specie venivano illegittimamente utilizzate per la promozione telematica di prodotti contraffatti della nota casa di moda. Nel caso About Elly i metatags delle pagine web non venivano utilizzati per offrire un servizio a pagamento ai titolari di queste ultime a vantaggio di Yahoo!, ma per offrire un servizio di ricerca; il contesto è certamente diverso. 8

9 Anomalia: modi e tempi Il giudice non aveva imposto a PFA di indicare a Yahoo! quali fossero i link da disattivare; implicitamente veniva attribuito a Yahoo! il dovere di valutare tutti i siti web prodotti dalla stringa di ricerca «About Elly» e, sulla base del proprio convincimento arbitrario, determinare se il link fosse o meno da oscurare. Inoltre Yahoo! avrebbe avuto titolo di oscurare tutti i link a siti web che ledono il diritto di distribuzione di PFA e quindi potenzialmente anche siti web legittimi titolari di un diritto di distribuzione per altre aree geografiche. È evidente che non si possa attribuire ad un soggetto privato il compito di svolgere il ruolo che compete all autorità giudiziaria. Infine non veniva dato un termine a Yahoo per ottemperare al provvedimento, in quanto non determinabile per ammissione del Giudice; ciò conferisce un obbligo perenne di disattivazione dei suddetti link. La mancata indicazione di modalità e tempistiche di esecuzione del provvedimento priva lo stesso del carattere di urgenza che connota l azione cautelare. Potenziali conseguenze? I motori di ricerca si sarebbero potuti trovare a dover gestire l obbligo di reperire tutti i link potenzialmente lesivi del diritto d autore. 9

10 L esito del giudizio di impugnazione PFA deve pagare le spese processuale sostenute da Google Italy e da Microsoft in quanto PFA le aveva chiamate in causa in qualità di omologhe italiane delle società di diritto straniero che gestiscono i motori di ricerca, per evitare la lunga procedura di una notifica all estero. Yahoo non è stata ritenuta responsabile della violazione dei diritti d autore in quanto, partendo dal presupposto che non sussiste l obbligo di vigilanza del provider (art. 17), in tali controversie è onere del titolare dei diritti di sfruttamento economico dell opera indicare specificatamente quali siti web e quali contenuti si considerino lesivi dei propri diritti, tuttavia nel caso di specie PFA on ha fornito nessuna di queste indicazioni. A causa della genericità della richiesta da parte di PFA il giudice non può verificare la sussistenza e l entità delle violazioni commesse e quindi la richiesta non può essere accolta. Il tribunale ha quindi revocato l ordinanza precedentemente emessa in data 20 marzo 2011; le spese del giudizio sono state compensate tra Yahoo e PFA. 10

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