PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE CONCERNENTE:

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In VERDE: note particolari per la discussione Revisione Dicembre 2012 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE CONCERNENTE: PRINCIPI E AZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, LA PIANIFICAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI SUOLI LIBERI E DEL PAESAGGIO Parte I Disposizioni generali Articolo 1 (principi generali) 1. In attuazione degli Articoli 9 e 44 della Costituzione e della Legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 Ottobre 2000), ritenendo che il paesaggio svolga importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale, e costituisca imprescindibile risorsa favorevole all'attività economica, lo Stato in coerenza con le attribuzioni di cui all Articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni della presente legge, tutela e valorizza il suolo, il territorio, il paesaggio e le loro risorse che nell insieme costituiscono un patrimonio / bene comune. 2. La presente legge riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove ai vari livelli, politiche di tutela e salvaguardia, volte al necessario, indifferibile e rigoroso contenimento del consumo di suolo. 3. Le autorità pubbliche ne sono custodi e garanti nel quadro delle specifiche competenze. I cittadini sono parimenti responsabili della tutela dei Beni Comuni che esercitano nei modi previsti dalla presente legge. La sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo. 4. In attuazione alla sopracitata Convenzione europea sul paesaggio, lo Stato stabilisce - per ciascun Ente Locale avente competenze nella pianificazione territoriale - l obbligatorietà di istituire un iter procedurale, sin dall avvio, che veda coinvolti attivamente tutti i cittadini dello specifico ambito territoriale che lo desiderino, opportunamente invitati ed informati dall Ente Locale. Articolo 2 (obiettivi) 1. Per dar corso ad ogni livello di pianificazione territoriale i Comuni devono preliminarmente effettuare il censimento del patrimonio edilizio presente nel rispettivo territorio (meglio specificato all articolo 4 ed ai relativi allegati). 2. La pianificazione del territorio deve essere esercitata sulla base del preventivo concreto monitoraggio della situazione edilizia esistente mediante un censimento, che rilevi: a) l ammontare delle superfici occupate dalle unità immobiliari con destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale, terziaria, pubblica, agricola, già presenti all interno dell ambito comunale non utilizzate o con lavori in corso di esecuzione; b) il dato numerico censito delle unità immobiliari non utilizzate / non abitate nonché il patrimonio dismesso, riconvertibile e recuperabile; c) il computo delle superfici delle aree edificabili di qualsivoglia destinazione, già

previste dai vigenti strumenti urbanistici, non ancora attuate; d) il computo della superficie urbanizzata esistente; e) l eventuale necessità di riduzione delle previsioni degli attuali strumenti di pianificazione urbanistica comunale. 3. Ogni Comune deve disporre di una carta d'uso dei suoli, realizzata secondo un protocollo comune di rilievo e restituzione approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e Province autonome, nonché sulla base della legenda unificata, costantemente aggiornata e accessibile al pubblico. Il sito internet istituzionale riporta, con aggiornamento annuale, i dati assoluti, relativi e incrementali delle superfici urbanizzate, delle superfici agricole, delle superfici forestali, in rapporto alla superficie amministrativa. 4. La previsione insediativa prevista dai piani urbanistici comunali deve essere commisurata all andamento demografico degli ultimi 20 anni e non eccedere oltre il 5 % del dato massimo di popolazione residente nel periodo preso a riferimento. 5. Nuove occupazioni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono in ogni caso consentite esclusivamente qualora non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti di qualsivoglia natura e delle infrastrutture esistenti. Articolo 3 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, deve intendersi: - Per censimento del patrimonio edilizio esistente, il rilevamento delle unità immobiliari di qualsivoglia destinazione già presenti sul territorio comunale non utilizzate o con lavori in corso di esecuzione e delle loro superfici oltreché delle aree già previste come edificabili di qualsivoglia destinazione ma non ancora attuate, delle aree dismesse, inutilizzate o sottoutilizzate, il tutto secondo le schede allegate alla presente legge; - Per superficie agricola, i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla destinazione urbanistica ed i terreni comunque liberi da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola; - Per consumo di suolo, la riduzione di superficie agricola, per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all attività agricola. Parte II (Disposizioni procedurali ed attuative) Articolo 4 (Censimento e partecipazione) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni Comune deve provvedere ad effettuare il censimento del patrimonio edilizio presente nel rispettivo territorio, lo stesso dovrà essere aggiornato obbligatoriamente ogni due anni, costituendo presupposto vincolante per l adozione e approvazione di nuovi atti di pianificazione territoriale di qualsivoglia natura; in assenza del predetto censimento, è sospesa l'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti che prevedono interventi di qualsivoglia natura in aree libere di nuovo impianto o espansione e di tutte le varianti eventualmente adottate o approvate, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Al fine di permettere la migliore utilizzazione-ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente, concentrando su di esso il soddisfacimento delle esigenze abitative, commerciali e produttive della comunità di riferimento, ciascun Comune dovrà mettere a disposizione della collettività i dati raccolti con il censimento ed istituire un tavolo di lavoro partecipato che contempli la presenza di ogni cittadino residente nel Comune che ne desideri far parte e delle associazioni, oltre agli amministratori comunali, ai tecnici comunali, ai professionisti

e tecnici del settore. 3. Qualora non sussistano all'interno del territorio comunale alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, ovvero nel caso queste siano strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale previa dimostrazione dell effettiva entità della domanda svincolata dalle aspettative della rendita fondiaria, potranno essere disposte previsioni di occupazioni di superficie agricola esterne alla Perimetrazione di Salvaguardia del Territorio (di cui al successivo articolo 5) per ogni ventennio non superiore al 3 % della superficie urbanizzata esistente, previa approvazione degli specifici criteri, parametri e modalità da parte delle delle Regioni e Province autonome; detti criteri e parametri dovranno tenere conto in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sotto-utilizzate e da recuperarsi. 4. Qualora dai dati rilevati, emerga che le aree edificabili di qualsivoglia destinazione, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, non ancora attuate, siano superiori al 10 % delle aree già urbanizzate, il Comune dovrà provvedere ad approvare una variante al proprio strumento di pianificazione per ridurre le aree edificabili entro la soglia indicata, con priorità per le aree individuate alle estreme propaggini dell edificato esistente, il tutto previa approvazione degli specifici criteri e modalità da parte delle delle Regioni e Province autonome; in assenza della predetta variante, è sospesa l'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti che prevedono interventi di qualsivoglia natura in aree libere di nuovo impianto o espansione e di tutte le varianti eventualmente adottate o approvate, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. Articolo 5 (Disposizioni relative agli strumenti per la tutela e la pianificazione) 1. Entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge i Comuni della Repubblica Italiana adottano la PERIMETRAZIONE DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO (PST). Questa perimetrazione è rappresentata da una linea doppia appaiata rosso verde: la linea rossa a contenere i centri abitati, i paesi, le frazioni o le singole abitazioni isolate o le unità di qualsivoglia destinazione, la linea verde a delimitare la campagna e i terreni liberi da costruzioni da salvaguardare, comprendendo la rete viaria interessata nella perimetrazione. Gli strumenti di pianificazione comunali modellano la linea di perimetrazione rosso-verde sull ultimo strumento urbanistico in vigore alla data di pubblicazione della presente legge e seguendo apposito regolamento di attuazione per la PST. In assenza di detta perimetrazione i Comuni non potranno proporre qualsivoglia tipologia di variante o nuovo piano urbanistico. 2. In caso di effettive e documentate richieste di abitazioni per prima casa o di unità per nuove attività produttive, il Comune potrebbe assoggettare gli immobili non utilizzati o in stato di abbandono che necessitano di un recupero (per destinazioni compatibili con il vigente strumento urbanistico generale), ad uno strumento urbanistico esecutivo obbligatorio (piano di recupero), determinandone una scadenza per l attuazione (60 giorni per es.), decorso il quale il Comune invita i proprietari alla formazione del S.U.E. entro un termine prestabilito (30 giorni per es.), ove i proprietari non aderiscano all invito il Comune provvede d ufficio alla redazione dello S.U.E. ed alla sua approvazione. Ad approvazione avvenuta il Comune espropria gli immobili dei proprietari che non abbiano aderito al progetto, procedendo alla vendita o alla cessione in diritto di superficie degli immobili che

dovranno essere oggetto di intervento, con diritto di prelazione per i privati che documentatamene ne avevano fatto richiesta. 3. I Comuni sono obbligati alla redazione dei propri piani urbanistici in forma intercomunale, previa indicazione da parte delle Regioni delle aggregazioni minime. Articolo 6 (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi) 1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dalle specifiche sanzioni edilizie di cui agli articoli 33, 34, 36, 37, 38 e 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono versati presso la tesoreria del Comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie, all acquisizione delle aree e degli immobili da espropriare, nonché nel limite massimo del 30 % per le spese di manutenzione del patrimonio comunale. 2. I Comuni hanno l obbligo di effettuare l aggiornamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione, così come previsto dall articolo 16 comma 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.. Articolo 7 (Comitato per il monitoraggio sul consumo di suolo) 1. Con decreto ministeriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e l applicazione della presente legge. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento. 2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge. 3. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto: a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) un rappresentante del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante dell Istituto nazionale di statistica; f) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui un rappresentante dell UPI ed un rappresentante dell ANCI; g) due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste e dai movimenti dei cittadini. Articolo 8 (Disposizioni che esigono attuazione da parte delle Regioni) 1. Le Regioni nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui alla presente legge, adeguano le rispettive e specifiche disposizioni al fine di: - perseguire e regolamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente, la formazione dei processi partecipativi per la discussione, formazione e valutazione degli strumenti di pianificazione urbanisticica (comma 4 art. 1); - approvare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente, un protocollo comune per la realizzazione della carta d'uso dei suoli (comma 3 art. 2); - approvare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente, criteri, parametri e

modalità per l individuazione della percentuale di occupazione della superficie agricola esterna alla PST (comma 3 art. 4); - approvare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente, criteri e modalità per la riduzione delle esistenti aree edificabili eccedenti la soglia massima (comma 4 art. 4); - approvare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente, criteri e modalità per l adozione della Perimetrazione di Salvaguardia del Territorio (comma 1 art. 5); - individuare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aggregazioni minime dei Comuni obbligati a redigere congiuntamente lo strumento di pianificazione urbanistica (comma 2 art. 5); - approvare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente, il regolamento di attuazione per lo strumento urbanistico esecutivo obbligatorio (comma? art. 5); Articolo 9 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non si è ottemperato ai disposti di cui ai commi 1 e 4 dell art. 4, è sospesa in tutti i Comuni della Repubblica Italiana l'efficacia degli strumenti Urbanistici vigenti che prevedono interventi di qualsivoglia natura in aree libere di nuovo impianto o espansione e di tutte le varianti eventualmente adottate o approvate. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge (Andrebbero specificamente indicate le norme da abrogare ). ALLEGATO A. SCHEDE CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (articolo 3, comma 1) Comune Provincia Regione Anni di riferimento Scheda edifici destinazione n. unità inutilizzate Relativa superficie n. unità in corso di Relativa superficie o sfitte lorda in mq. Costruzione lorda in mq. residenziale rimessa industriale artigianale commerciale

direzionale terziario agricolo servizio pubblico altro Scheda aree non attuate destinazione sup. territoriale sup. fondiaria sup. lorda edificabile volume edificabile mq. mq. mq. mc. residenziale industriale artigianale commerciale direzionale terziario servizi pubblici altro totale _ Scheda aree dismesse/non utilizzate destinazione sup. territoriale sup. fondiaria sup. lorda edificabile volume edificabile mq. mq. mq. mc.

residenziale industriale artigianale commerciale direzionale terziario servizi pubblici altro ALLEGATO B. SCHEDA CENSIMENTO SUL CONSUMO DI SUOLO (articolo 3, comma 2) Comune Provincia Regione Anno di riferimento Scheda superficie urbanizzata esistente destinazione superficie territoriale mq. residenziale industriale artigianale commerciale

direzionale terziario servizi pubblici altro totale _