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Convenzione 162 CONVENZIONE SULLA SICUREZZA NELL UTILIZZO DELL AMIANTO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1986 per la sua settantaduesima sessione; Avendo preso nota delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro rilevanti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sul cancro professionale del 1974; la Convenzione e la Raccomandazione sull ambiente di lavoro (inquinamento dell aria, rumori e vibrazioni) del 1977; la Convenzione e la Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981; la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985; la lista delle malattie professionali riveduta nel 1980, allegata alla Convenzione sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali del 1964; come pure la Raccolta di direttive pratiche sulla sicurezza nell utilizzo dell amianto, pubblicata dall Ufficio Internazionale del Lavoro nel 1984, che stabiliscono i principi di una politica nazionale e di una azione a livello nazionale; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza nell utilizzo dell amianto, questione che costituisce il quarto punto all ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventiquattro giugno millenovecentoottantasei, la convenzione seguente, che verrà denominata Convenzione sull amianto del 1986. PARTE I. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 1. La presente Convenzione si applica a tutte le attività che comportano l esposizione dei lavoratori all amianto durante il lavoro. 2. Dopo consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative interessate, ed in base ad una valutazione dei rischi esistenti per la salute come pure delle misure di sicurezza applicate, un Membro che ratifica la presente Convenzione può escludere dall applicazione di alcune delle disposizioni della Convenzione determinate branche di attività economica o imprese, a condizione di essersi assicurato che non sia necessaria l applicazione a queste branche o a queste imprese. 3. Qualora decida di escludere determinate branche di attività economica o determinate imprese, l autorità competente deve tener conto della frequenza, della durata e del livello di esposizione, come pure del tipo di lavoro e delle condizioni che esistono sul luogo di lavoro. Ai fini della presente Convenzione: Articolo 2 a) il termine «amianto» indica la forma fibrosa dei silicati minerali appartenenti alle rocce metamorfiche del gruppo dei serpentini, cioè il crisotilo (amianto bianco), e del gruppo degli amfiboli, cioè l actinolite, l amosite (amianto bruno, cummingtonite-grunerite), l antofillite, il crocidolite (amianto blu), il tremolite, o ogni miscela contenente uno o più di questi minerali; 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell Ufficio ILO di Roma. 1

b) l espressione «polveri di amianto» indica le particelle di amianto in sospensione nell aria o le particelle di amianto depositate suscettibili di essere messe in sospensione nell aria nei luoghi di lavoro; c) ai fini della misurazione, l espressione «polveri di amianto in sospensione nell aria» indica le particelle di polveri misurate con una valutazione gravimetrica o con un altro metodo equivalente; d) l espressione «fibre di amianto respirabili» indica fibre di amianto il cui diametro sia inferiore a 3 micrometri e il cui rapporto lunghezza-diametro sia superiore a 3:1; Solo le fibre di lunghezza superiore a 5 micrometri verranno prese in considerazione ai fini della misurazione; e) l espressione «esposizione all amianto» indica il fatto di essere esposto sul lavoro alle fibre respirabili di amianto o alle polveri di amianto in sospensione nell aria, provenienti sia dall amianto sia da minerali, da materie o da prodotti contenenti amianto; f) il termine «lavoratori» include i membri delle cooperative di produzione; g) l espressione «rappresentanti dei lavoratori» indica i rappresentanti dei lavoratori riconosciuti come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, conformemente alla Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori del 1971. PARTE II. PRINCIPI GENERALI Articolo 3 1. La legislazione nazionale deve prescrivere le misure da adottare per prevenire e controllare i rischi per la salute provenienti dall esposizione professionale all amianto e per proteggere i lavoratori contro questi rischi. 2. La legislazione nazionale adottata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo va rivista periodicamente alla luce dei progressi tecnici e dello sviluppo delle conoscenze scientifiche. 3. L autorità competente può concedere deroghe temporanee alle misure prescritte in virtù del paragrafo 1 del presente articolo in condizioni e secondo tempi da fissare in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. 4. Qualora l autorità competente conceda deroghe conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, essa deve vigilare a che le precauzioni necessarie vengano prese per proteggere la salute dei lavoratori. Articolo 4 Per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione, l autorità competente deve consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate sulle misure da adottare. Articolo 5 1. L applicazione della legislazione adottata conformemente all articolo 3 della presente Convenzione deve essere garantita da un sistema di ispezione sufficiente e adeguato. 2. La legislazione nazionale deve prevedere le misure necessarie, compresa l applicazione di sanzioni adeguate, per assicurare l attuazione effettiva ed il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione. Articolo 6 1. I datori di lavoro vanno ritenuti responsabili dell applicazione delle misure stabilite. 2

2. Qualora due o più datori di lavoro svolgano attività su un unico luogo di lavoro, essi devono collaborare per l applicazione delle misure prescritte, senza pregiudizio della responsabilità di ognuno di loro sulla salute e sulla sicurezza dei propri lavoratori. Se necessario, l autorità competente deve stabilire le modalità generali di questa collaborazione. 3. In collaborazione con i servizi di salute e di sicurezza sul lavoro, e in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori interessati, i datori di lavoro devono elaborare le procedure da seguire nelle situazioni di emergenza. Articolo 7 Nei limiti della loro responsabilità, i lavoratori devono essere tenuti a rispettare le regole di salute e di sicurezza stabilite per prevenire e controllare i rischi per la salute che comporta l esposizione professionale all amianto, come pure per proteggere i lavoratori contro questi rischi. Articolo 8 I datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti devono collaborare il più strettamente possibile, a tutti i livelli dell impresa, per l applicazione delle misure stabilite conformemente alla presente Convenzione. PARTE III. MISURE DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE Articolo 9 La legislazione nazionale adottata conformemente all articolo 3 della presente Convenzione deve prevedere che l esposizione all amianto venga prevenuta o controllata con una o più delle misure seguenti: a) regolamentare il lavoro che comporti la possibile esposizione all amianto con disposizioni che prescrivano misure tecniche di prevenzione e metodi di lavoro adeguati, ivi compreso la salute sul luogo di lavoro; b) prescrivere regole e procedure speciali, ivi compreso l autorizzazione, per l utilizzo dell amianto o di determinati tipi di amianto o di prodotti contenenti amianto, o per determinati procedimenti lavorativi. Articolo 10 Per proteggere la salute dei lavoratori laddove sia necessario e tecnicamente realizzabile, la legislazione nazionale deve prevedere una o più delle misure seguenti: a) la sostituzione, quanto possibile, dell amianto o di determinati tipi di amianto o di prodotti contenenti amianto con altri materiali o prodotti, oppure l utilizzo di tecnologie alternative, valutate scientificamente dall autorità competente come essendo innocue o meno nocive; b) il divieto totale o parziale, in determinati procedimenti lavorativi, dell utilizzo dell amianto o di determinati tipi di amianto o di prodotti contenenti amianto. Articolo 11 1. Va vietato l utilizzo del crocidolite e dei prodotti che contengono questa fibra. 2. Qualora la sostituzione non sia ragionevole e praticamente realizzabile, l autorità competente, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve essere abilitata a concedere deroghe al divieto previsto al paragrafo 1 qui sopra, a condizione che vengano adottate misure per garantire che la salute dei lavoratori non sia minacciata. 3

Articolo 12 1. Va vietata qualsiasi forma di utilizzo dell amianto floccato. 2. Qualora i metodi alternativi non siano ragionevolmente praticabili, l autorità competente, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve essere abilitata a concedere deroghe al divieto previsto al paragrafo 1 qui sopra, a condizione che vengano adottate misure per garantire che la salute dei lavoratori non sia minacciata. Articolo 13 La legislazione nazionale ed i regolamenti devono prevedere che i datori di lavoro notifichino all autorità competente, secondo modalità e forme stabilite, determinati tipi di lavori che comportano l esposizione all amianto. Articolo 14 I produttori e i fornitori di amianto, così come i fabbricanti e i fornitori di prodotti contenenti amianto, devono essere ritenuti responsabili dell adeguata etichettatura dei contenitori e, ove appropriato, dei prodotti, in una lingua e in un modo facilmente comprensibili dai lavoratori e dagli utilizzatori interessati, secondo le prescrizioni dell autorità competente. Articolo 15 1. Per la valutazione dell ambiente di lavoro, l autorità competente deve stabilire i limiti di esposizione dei lavoratori all amianto o altri criteri di esposizione. 2. I limiti di esposizione o gli altri criteri di esposizione devono essere fissati, rivisti e attualizzati periodicamente alla luce dei progressi tecnologici e dell evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche. 3. In tutti i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono esposti all amianto, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure adeguate per prevenire o controllare la liberazione di polveri di amianto nell aria, per garantire che i limiti di esposizione o gli altri criteri di esposizione vengano osservati, e per ridurre l esposizione al livello ragionevolmente più basso e praticamente realizzabile. 4. Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo non bastino a contenere l esposizione all amianto nei limiti stabiliti o a conformarsi agli altri criteri di esposizione fissati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il datore di lavoro deve fornire, mantenere e, se necessario, sostituire una attrezzatura di protezione respiratoria adeguata e, a seconda dei casi, indumenti speciali di protezione, senza spesa per i lavoratori. L attrezzatura di protezione respiratoria deve essere conforme alle norme stabilite dall autorità competente e venire utilizzata esclusivamente come misura supplementare, temporanea, di emergenza o eccezionale, e non come una alternativa al controllo tecnico. Articolo 16 Ogni datore di lavoro deve stabilire ed attuare sotto la propria responsabilità misure pratiche per la prevenzione ed il controllo dell esposizione dei suoi dipendenti all amianto e per la protezione contro i rischi dovuti all amianto. Articolo 17 1. La demolizione di strutture o costruzioni contenenti materiali isolanti friabili in amianto e l eliminazione dell amianto da fabbricati o costruzioni nelle quali l amianto potrebbe essere messo in sospensione nell aria devono essere eseguite esclusivamente da datori di lavoro o imprenditori riconosciuti dall autorità competente come qualificati per svolgere tali lavori, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, ed abilitati a fare questi lavori. 4

2. Prima di intraprendere lavori di demolizione, il datore di lavoro o l imprenditore deve essere tenuto ad elaborare un piano di lavoro che specifichi le misure da adottare, in particolare quelle destinate a: a) fornire tutta la protezione necessaria ai lavoratori; b) limitare l emissione di polveri di amianto nell aria; c) provvedere all eliminazione dei rifiuti contenenti amianto, conformemente all articolo 19 della presente Convenzione. I lavoratori o i loro rappresentanti vanno consultati sul piano di lavoro di cui al paragrafo 2 qui sopra. Articolo 18 1. Qualora i vestiti personali dei lavoratori vengano contaminati da polveri di amianto, il datore di lavoro, conformemente alla legislazione nazionale e in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori, deve fornire vestiti da lavoro adeguati che non vanno indossati al di fuori del luogo di lavoro. 2. Il trattamento e la pulitura dei vestiti da lavoro usati e degli indumenti speciali di protezione vanno effettuate in condizioni soggette a controllo, conformemente ai requisiti dell autorità competente, onde prevenire l emissione di polveri di amianto. 3. La legislazione nazionale o i regolamenti devono vietare di portare a casa i vestiti da lavoro, gli indumenti speciali di protezione e l attrezzatura di protezione individuale. 4. Il datore di lavoro deve essere responsabile della pulitura, della manutenzione e della sistemazione dei vestiti da lavoro, degli indumenti speciali di protezione e dell attrezzatura di protezione individuale. 5. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti all amianto dispongano, sul luogo di lavoro, di lavandini, vasche o docce, quanto sia più adeguato. Articolo 19 1. Conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, il datore di lavoro deve eliminare i rifiuti contenenti amianto in un modo che non presenti rischi né per la salute dei lavoratori interessati, ivi compresi quelli che manipolano i rifiuti di amianto, né per la salute delle popolazioni che vivono nelle vicinanze dell impresa. 2. Vanno adottate misure adeguate da parte dell autorità competente e dei datori di lavoro per prevenire l inquinamento dell ambiente generale con le polveri di amianto emesse dal luogo di lavoro. PARTE IV. CONTROLLO DELL AMBIENTE DI LAVORO E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI Articolo 20 1. Laddove necessario per la protezione della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve misurare la concentrazione delle polveri di amianto in sospensione nell aria sui luoghi di lavoro e monitorare l esposizione dei lavoratori all amianto ad intervalli e secondo metodi specificati dall autorità competente. 2. I registri del controllo dell ambiente di lavoro e dell esposizione dei lavoratori all amianto vanno conservati per il periodo stabilito dall autorità competente. 3. I lavoratori interessati, i loro rappresentanti ed i servizi di ispezione devono avere accesso a questi registri. 5

4. I lavoratori od i loro rappresentanti devono avere il diritto di chiedere il controllo dell ambiente di lavoro e di appellarsi all autorità competente in relazione ai risultati di questo controllo. Articolo 21 1. Conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, i lavoratori che sono o che sono stati esposti all amianto devono poter beneficiare degli esami medici necessari al controllo della loro salute in funzione del rischio professionale, e alla diagnosi delle malattie professionali provocate dall esposizione all amianto. 2. Il controllo della salute dei lavoratori in relazione all utilizzo dell amianto non deve comportare per loro alcuna perdita di guadagno; il controllo deve essere gratuito e avvenire, per quanto possibile, durante l orario lavorativo. 3. I lavoratori devono essere informati in modo sufficiente ed adeguato dei risultati dei propri esami medici e ricevere una consulenza individuale sul proprio stato di salute in relazione al lavoro. 4. Qualora l assegnazione permanente ad un lavoro che implica una esposizione all amianto sia sconsigliata per ragioni mediche, va fatto ogni sforzo per fornire ai lavoratori interessati mezzi alternativi per conservare il reddito, in coerenza con la prassi e le condizioni nazionali. 5. L autorità competente deve elaborare un sistema di notifica delle malattie professionali causate dall amianto. PARTE V. INFORMAZIONE E EDUCAZIONE Articolo 22 1. In consultazione ed in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, l autorità competente deve assumere le iniziative adeguate per promuovere la diffusione delle informazioni e l educazione di tutte le persone interessate sui rischi per la salute che comporta l esposizione all amianto come pure sui metodi di prevenzione e di controllo. 2. L autorità competente deve garantire che i datori di lavoro abbiano messo per iscritto le direttive e le procedure relative alle misure di educazione e di formazione periodica dei lavoratori sui rischi causati dall amianto e sui metodi di prevenzione e di controllo. 3. Il datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori esposti o suscettibili di essere esposti all amianto siano informati dei rischi per la salute inerenti al proprio lavoro ed istruiti sulle misure di prevenzione come pure sui metodi di lavoro corretti, e ricevano una formazione continua su queste materie. PARTE VI. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro. Articolo 24 1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro. 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. 6

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. Articolo 25 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione. 2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo. Articolo 26 1. Il Direttore Generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l attenzione dei Membri dell Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore. Articolo 27 Il Direttore Generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti. Articolo 28 Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale. Articolo 29 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente : a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l articolo 25 di cui sopra, un immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ; b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta. Articolo 30 Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede. 7