Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias

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Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias Regolamento per l accesso agli atti del Consorzio Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e dallo Statuto del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias, le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del Consorzio da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell' attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto. 2. E' considerato atto amministrativo qualsiasi manifestazione di volontà, di giudizio o conoscenza posta in essere dal Consorzio nell'esercizio della sua attività. 3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dal Consorzio, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 4. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, ad eccezione di quelli espressamente indicati dalla legge o per effetto dei provvedimenti indicati nel successivo art.6. Il presente regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e, in generale, a tutte le informazioni di cui è in possesso il Consorzio. Art. 2 Soggetti di diritto di accesso alle informazioni ed agii atti dell'ente Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22 della Legge n. 241 del 07/08/90. Art. 3 Accesso informale 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale di norma mediante la compilazione di un modulo predisposto.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero delle informazioni o tutti gli elementi necessari per l'individuazione, specificare il motivo della richiesta, far constatare la propria identità e, se occorre, i propri poteri rappresentativi. 3. La richiesta esaminata immediatamente è accolta mediante l'indicazione dell'ufficio presso il quale il richiedente può reperire le notizie richieste. 4. L'accesso informale è stabilito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il lunedì e dalle 15 alle 16 il martedì. Art. 4 Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta oppure quando lo ritenga opportuno l'interessato, il richiedente è invitato a presentare istanza formale compilando apposito modulo disponibile presso l'ufficio di segreteria che a sua volta provvederà ad inoltrarlo agli uffici competenti. 2. Le richieste formali di accesso ai documenti si soddisfano entro 30 giorni, salvo i casi delineati nell'art. 6 e nell'art. 7. E' consentito copiare qualsiasi parte di documenti e prendere appunti. 3. La visura deve essere effettuata personalmente dal richiedente, salvo delega. 4. Trascorsi 30 giorni da quello nel quale il richiedente doveva esercitare il diritto di accesso, senza che lo stesso abbia preso visione del documento, deve essere rinnovata la richiesta. Art. 5 Rilascio copie 1. Le richieste relative al rilascio delle copie devono essere fatte, di norma, compilando il relativo modulo. L'addetto, dopo aver protocollato la richiesta, completa in ogni sua parte, la trasmette immediatamente all'ufficio competente. 2. L'orario per le richieste e per il rilascio di copie è stabilito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 3. Su espressa richiesta dell'interessato, può essere allo stesso rilasciata copia non autenticata dell'atto o documento con l'obbligo di utilizzarla esclusivamente per memoria personale, sotto la propria responsabilità. In tal caso l'interessato dovrà corrispondere il solo rimborso del costo di riproduzione determinato nell'allegato facsimile richieste copie. 4. Il rilascio delle copie autenticate su espressa richiesta dell'interessato avviene in bollo ed è effettuata a seguito di collazione con l'originale dell'atto o documento dal responsabile del procedimento.

Art. 6 Esclusione temporanea dal diritto di accesso 1. L'esercizio del diritto di accesso agli atti o documenti ed altre informazioni in possesso del Consorzio può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivazione del Direttore Generale quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese. 2. Il Direttore Generale, in aggiunta ai casi di cui al l comma del presente articolo, può motivatamente sospendere l'accesso agli atti e documenti per la tutela degli interessi di cui all'art. 24, 2 comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza del Consorzio, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'Atto con cui si dispone la sospensione dell'accesso ne indica anche la durata. 3. Deve comunque essere garantito agli interessati l'accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi dei richiedenti. 4. In particolare per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dell'interessato si fa capo al punto 4 del successivo art. 7. Art. 7 Esclusione dal diritto di accesso 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dal Consorzio o dallo stesso stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili: a) che sono riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto stabilito dal primo e quinto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 90. n. 241; b) per i quali la divulgazione è esclusa per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi, o imprese riferita alle motivazioni del precedente art.6; c) la cui divulgazione, ostacolando l'attività delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità, possa provocare una lesione immediata e diretta alla sicurezza di persone e di beni; d) riguardanti la vita privata delle persone fisiche, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione della dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità e l'effettiva partecipazione delle stesse alla vita della comunità di appartenenza; e) di carattere industriale, commerciale e finanziario. la cui divulgazione può provocare una lesione immediata e diretta degli interessi del Consorzio. 2. La comunicazione agli interessati del rifiuto, della esclusione o della limitazione dall'accesso adeguatamente motivata in via formale, è effettuata mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la percezione, a cura del responsabile del procedimento di accesso. 3. Nel caso che l'esclusione riguardi solo una parte dei documenti, possono essere esibite o rilasciate copie parziali dello stesso, indicando le pagine omesse; il tutto con spese a carico dell'interessato determinate nell'allegata richiesta facsimile e aggiornata successivamente con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

4. Con la comunicazione dell'esclusione o della limitazione dell'accesso occorre informare l'interessato della tutela giurisdizionale del diritto attivabile da parte dello stesso secondo il quinto comma dell'art. 25 della L. 7.8.90, n. 241. Art. 8 Silenzio - Rifiuto 1. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il silenzio rifiuto al T.A.R., secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 25 della legge 7.8.90, n. 241. 2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto, il responsabile del procedimento informa immediatamente il Direttore ed il Presidente, il quale provvederà ad adottare il motivo del rifiuto e a proporre i provvedimenti di competenza. 3. Qualora si accerti che non sussistevano i motivi del silenzio-rifiuto, il Presidente dispone immediatamente l'ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato o trasmettendo la documentazione richiesta. Copia della decisione assunta dal Presidente viene subito depositata nelle forme prescritte presso il T.A.R., qualora sia stato presentato ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto. 4. Nel caso che gli accertamenti confermino l'esclusione dell'accesso ai documenti richiesti, il Direttore riferisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione per la costituzione della difesa del Consorzio nel giudizio promosso. 5. Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione in merito alle cause che hanno determinato il silenzio-rifiuto, proponendo nel contempo i provvedimenti conseguenti in ordine ad eventuali responsabilità accertate in conformità a quanto previsto nei commi precedenti. Art. 9 Informazioni raccolte mediante strumenti informatici 1. L'accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici avviene secondo le modalità previste dal presente regolamento. Art. 10 Diritti di accesso dei consiglieri e membri del Consorzio 1. Consiglieri e componenti del Consorzio hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonchè dalle aziende e dagli enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. 2. I Consiglieri e i membri del Consorzio hanno diritto di ottenere, previa domanda in carta libera, copie anche autentiche di tutti gli atti e documenti necessari per l'espletamento del loro mandato. 3. L'esercizio dei diritti previsti avviene gratuitamente. 4. I Consiglieri e i membri del Consorzio, ai quali non può essere opposto il segreto d'ufficio, sono tenuti a loro volta al segreto nei casi stabiliti dalla legge.

5. Le copie saranno rilasciate di norma entro 2 giorni dalla richiesta, la consultazione sarà immediata. 6. Se, nel corso di un procedimento vengono acquisiti atti negli ultimi 10 giorni dalla scadenza del procedimento medesimo, il rilascio delle copie deve avvenire il giorno stesso della richiesta.

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias Cognome Nome Indirizzo Telefono cell. Oggetto: Richiesta rilascio copie atti amministrativi. Lo/La scrivente chiede il rilascio dei sotto elencati atti amministrativi ai sensi del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso e di informazione (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. dei ), previo pagamento dei sotto indicati diritti..a tale scopo dichiara: 1) Di essere interessato a ricevere gli atti in quanto (motivazione): 2) Di richiedere il rilascio dei seguenti atti: ATTO

3) Di chiedere il rilascio degli atti in forma autentica all'originale per gli usi consentiti dalla legge (ove ricorra). Si allega fotocopia della ricevuta del bonifico di effettuato sul conto IBAN IT37Y 01015 43930 000000016043 intestato al Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias Si allegano n. marche da bollo ( 1 ogni quattro facciate solo per le richieste di copia autentica in bollo) IL RICHIEDENTE Portoscuso, PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE Il Dirigente dell ufficio responsabile degli atti richiesti ne autorizza il rilascio da effettuarsi entro il termine massimo previsto dall'apposito regolamento ed affida l'istruttoria a: Portoscuso FIRMA DEL RICEVENTE Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto gli atti richiesti con la presente. Portoscuso

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTARZIONE N. DEL : TARIFFE PER L ACCESSO AI DOCUMENTI CONSORTILI. - Fotocopia formato A4 0,50 per foglio - Fotocopia formato A3 1.50 - Diritti di ricerca 2 per documento N.B. i diritti di ricerca non sono dovuti per le richieste relative ad atti affissi all albo del Consorzio.