Chiusura delle indagini preliminari (Libro V, titolo VIII)

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Chiusura delle indagini preliminari (Libro V, titolo VIII) gialuz@units.it

Al termine delle indagini preliminari PUBBLICO MINISTERO ESERCIZIO DELL AZIONE PENALE (ART. 405 C. 1) NON ESERCIZIO DELL AZIONE PENALE (RICHIESTA DI ARCHIVIAZION E: ART. 408, 411) 2

A B ESERCIZIO DELL AZIONE PENALE Rito ordinario Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) Decreto di citazione a giudizio (art. 550-552) Riti alternativi: Richiesta di patteggiamento in indagini (art. 447) Richiesta di decreto penale di condanna (art. 459) Richiesta di giudizio immediato (art. 453) Contestazione orale nel direttissimo (art. 451 c. 4) Deve inviare prima l avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis) contenente l addebito provvisorio C Elemento comune: formulazione dell imputazione (art. 417) 3

NON ESERCIZIO DELL AZIONE PENALE RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL G.I.P. Archiviazione in fatto (art. 408) Archiviazione in diritto (art. 411) Notizia di reato è infondata 1. Fatto non è previsto dalla legge come reato 2. Reato è estinto 3. Manca una condizione di procedibilità 4

REGOLA DI GIUDIZIO DELL ARCHIVIAZIONE IN FATTO La notizia di reato è infondata quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini NON SONO IDONEI A SOSTENERE L ACCUSA IN GIUDIZIO (art. 125 disp. att.) Utilità dell accertamento dibattimentale (Corte cost. 88/1991) favor actionis nel dubbio il p.m. deve agire la decisione sull'esercizio dell'azione penale si fonda su una valutazione di utilità del passaggio alla fase processuale: valutazione a carattere dinamico, che tiene conto anche di quanto può ritenersi ragionevolmente acquisibile nella fase dibattimentale, quale sede istituzionalmente preordinata alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti e, dunque, ad un possibile sviluppo, in chiave probatoria e ai fini della decisione di merito sulla regiudicanda, degli elementi raccolti in fase investigativa. In altre parole, la valutazione di tali elementi ha luogo «non nell'ottica del risultato dell'azione, ma in quella della superfluità o no dell'accertamento giudiziale» e dei suoi precipui obbiettivi, rappresentando «la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluità del processo» (sentenza n. 88 del 1991). 5

Modifica del rito abbreviato (l. 479 del 1999) STRAVOLGIMENTO DELLA REGOLA DI DECISIONE DEL P.M. ABBREVIATO SEMPLICE: DIRITTO DELL IMPUTATO RAGIONEVOLE PROBABILITA DI CONDANNA IN SEDE DI ABBREVIATO IN DUBBIO richiesta di archiviazione 6

Art. 411. Altri casi di archiviazione ARCHIVIAZIONE PER TENUITA DEL FATTO D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67) in vigore dal 2 aprile 2015 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Causa di esclusione della punibilità Art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

PRESUPPOSTI PER L ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA CORNICE EDITTALE PARTICOLARE TENUITA DELL OFFESA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 5 ANNI O PENA PECUNIARIA a. Modalità della condotta b. Esiguità del danno o del pericolo CRITERIO ORDINARI O DELL ART. 4 NON ABITUALITA DEL COMPORTAMENTO potrebbe riferirsi a un comportamento anche non meramente occasionale (a differenza di quanto previsto per il giudice di pace)

CRITERI OSTATIVI Art. 131-bis 2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

PRECEDENTI DELLA NORMA D.P.R. 22.9.1988 n. 448 Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni Art. 27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

D.lgs. 274 del 2000 (procedimento davanti al giudice di pace) condizione di procedibilità Art. 34. Esclusione della procedibilita' nei casi di particolare tenuita' del fatto 1. Il fatto e' di particolare tenuita' quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' la sua occasionalita' e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. 2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuita' del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 3. Se e' stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuita' del fatto puo' essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

RATIO uno strumento normativo specifico che dà la possibilità di definire in modo alternativo alla sentenza penale di condanna situazioni di evidente palese minima consistenza offensiva e che tuttavia risultino sussumibili astrattamente in specifiche fattispecie incriminatrici. Peraltro, va chiarito che l istituto non comporta la depenalizzazione di alcuna categoria di illecito penale, essendo rimesso comunque al magistrato, attraverso un procedimento interamente giurisdizionalizzato, l apprezzamento, caso per caso e in concreto, della non punibilità. Piuttosto, esigenze di giustizia quotidianamente sperimentate nelle aule giudiziarie, dove la stridente contraddizione di un applicazione di sanzioni formalmente ineccepibili ma obiettivamente sproporzionate alle reali dimensioni dei fatti oggetto dei giudizi costituisce una delle principali disfunzioni del sistema (rispetto ai valori costituzionali, alle logiche normative ed al comune sentire dei cittadini), fonte di tensione del principio dell uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e a volte anche di forzature interpretative che quelle ragioni di disfunzione e sostanziale nongiustizia possono spiegare. (Audizione dei rappresentanti ANM in Commissione giustizia della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo)

La pratica giudiziaria dimostra come fatti, astrattamente gravi perché puniti severamente dal legislatore, a volte si manifestano in concreto come di scarsa gravità non ha senso punirli in concreto Relazione al d.lgs.: l istituto presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale (relazione al d.lgs.) per scelta legislativa non è punibile. si delimita l area della punibilità, escludendo quei fatti storici che ne appaiano immeritevoli, riservando la sanzione ai soli casi in cui è assolutamente necessaria (cd. principio di proporzione) si tenta di ridurre il carico giudiziario, fin dalle prime fasi (attraverso l archiviazione), per fatti che non meritano un processo (principio di economia processuale) cattiva conservazione di una vivanda, magari mai destinata all effettiva somministrazione al pubblico, o la realizzazione di un volume abusivo mediante chiusura di una veranda. Rimangono vigenti le norme penali a presidio della salute degli alimenti o del corretto uso del territorio, ma si potrebbe rinunciare alla punizione nei casi dei piccoli abusi

È costituzionalmente legittimo?

FURTO IN SUPERMERCATO DI BENI DI MODICO VALORE all esito del dibattimento il PM chiede il «proscioglimento di entrambi gli imputati per tenuità del fatto contestato». 1. Il Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell art. 529 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una formula di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto «simmetrica ed analoga» a quella prevista, per i soli procedimenti penali di competenza del giudice di pace, dall art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).

CORTE COST., 3 marzo 2015, n. 25 3. La questione è inammissibile per mancanza di motivazione sulla sua rilevanza. Il giudice a quo vorrebbe estendere ai procedimenti penali di competenza del tribunale la formula di esclusione della procedibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, che detta disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, ma l ordinanza, che è priva anche di una esauriente descrizione del fatto oggetto del giudizio, non contiene indicazioni sull esistenza delle condizioni richieste dall art. 34 per l applicabilità di tale formula.

Certo, il legislatore ben può introdurre una causa di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto strutturata diversamente e senza richiedere tutte le condizioni previste dall art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, ed è quello che ha fatto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). Con l art. 1, comma 1, lettera m), di tale legge, infatti, il legislatore ha conferito al Governo una delega per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell offesa e la non abitualità del comportamento». Si tratta di una disposizione sensibilmente diversa da quella dell art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, perché configura la «particolare tenuità dell offesa» come una causa di non punibilità, invece che come una causa di non procedibilità, con una formulazione che, tra l altro, non fa riferimento al grado della colpevolezza, all occasionalità del fatto (sostituita dalla «non abitualità del comportamento»), alla volontà della persona offesa e alle varie esigenze dell imputato. Nella linea della delega il Consiglio dei ministri ha poi approvato, il 1 dicembre 2014, uno schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell art. 1, comma 1, lett. m, della legge 28 aprile 2014, n. 67», il cui art. 1 è diretto ad introdurre nel codice penale l art. 131bis, che prevede i requisiti e definisce l ambito applicativo del nuovo istituto. È dunque evidente che una causa di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto può essere basata su una fattispecie diversa da quella prevista dall art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, ma questa possibilità nella specie non rileva, perché il giudice rimettente vorrebbe estendere al procedimento davanti al tribunale proprio la fattispecie dell art. 34. Considerati i termini della questione, il giudice pertanto avrebbe dovuto dare conto dell esistenza, nel caso in esame, degli elementi che normativamente integrano tale fattispecie, ma non lo ha fatto.

RISPOSTA POSITIVA: Ragionevole durata del procedimento (art. 111 Cost.) Principio di proporzionalità (art. 3 Cost.) Obbligatorietà dell azione penale La riforma non attribuisce alcuna discrezionalità nell esercizio dell azione penale del PM. Si tratta di una causa di non punibilità, prevista dal legislatore, la cui esistenza dovrà essere accertata, su istanza del pm o di ufficio, da un giudice terzo, con decreto motivato (se il PM avrà richiesto l archiviazione) o con sentenza (all esito dell udienza preliminare o nel corso del dibattimento).

ESEMPI

Cassazione penale, sez. II, 05/04/2016, n. 16371 Il giudizio di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l'esiguità dei danno e la non abitualità dei comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Si tratta quindi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (confermata, nella specie, l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 639 c.p., per avere imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette di colore spray, atteso che per i giudici del merito il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non era punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione fosse già stato deturpato da ignoti e quindi l'intervento dell'imputato non determinava alcun danno). Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Cassazione penale, sez. IV, 24/11/2015, n. 48843 CIRCOLAZIONE STRADALE - Reati - stato di ebbrezza o ubriachezza o da stupefacenti La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica. Cassazione penale, sez. IV, 15/01/2016, n. 4522 CIRCOLAZIONE STRADALE - Patente di guida - - guida senza patente Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che abbia affermato la non abitualità del comportamento attraverso il sintetico riferimento all'incensuratezza dell'imputato e all'occasionalità della violazione. Quanto alla "particolare tenuità dell'offesa" è sufficiente la motivazione che valorizzi la circostanza che l'imputato era comunque alla guida in prossimità della propria abitazione, e dunque per effettuare un percorso che si presume breve; ciò evidenzia che la lesione al bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice (riferito, in termini generali, alla sicurezza stradale) è stata di modesto rilievo.

Trib. Torino, 15 luglio 2015, Giud. Favretto un titolare di esercizio commerciale in un area mercatale viene denunciato, e di seguito rinviato a giudizio, per aver sottoposto «per crudeltà e senza necessità tre astici e due aragoste a sevizie e comunque a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Segnatamente per averli detenuti in un banco vetrina, appoggiati direttamente sul ghiaccio, fuori dall acqua, e per quanto riguarda gli astici con le chele legate con fascette elastiche». Il provvedimento adottato dal Tribunale di Torino è il proscioglimento per tenuità del fatto: una «rimproverabilità quasi simbolica», secondo il giudice, tenuto conto dell assenza di una «grave offensività» e considerato anche il carattere «diffusissimo» della incriminata tecnica di mantenimento dei crostacei.

Tribunale di Firenze, ud. 14 aprile 2014 (dep.14 luglio 2014), Giudice Panteri il Tribunale di Firenze ha ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2, c.p. (e punito con l'ammenda di 5.000 euro) il proprietario di un ristorante che ha detenuto animali destinati al consumo in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. In occasione di due accessi alle cucine del ristorante, la Polizia Municipale aveva infatti verificato che granchi, aragoste e un astice erano detenuti, ancora vivi, all'interno di frigoriferi a temperature prossime agli zero gradi centigradi, molto inferiori a quelle delle acque nelle quali quegli animali vivono in natura. Alcuni degli animali erano anche posizionati sopra un letto di ghiaccio e astici e aragoste avevano le chele legate.

Tribunale Perugia, 11/02/2016, n. 303 Può essere dichiarata la non punibilità per la particolare tenuità del fatto nel furto di generi alimentari del valore di Euro 33,00 Tribunale Perugia, 12/02/2016, n. 311 L'intensità del dolo esclude l'applicazione della particolare tenuità del fatto. (Nel caso di specie, si trattava del reato di evasione agli arresti domiciliari ove l'imputata aveva dichiarato di essersi allontanata per fare la spesa).

TRIBUNALE DI MILANO a) maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.): l'imputato sferra alcuni calci ad un cane, che aveva sporcato, urinando, l'espositore dei giornali della sua edicola, cagionandogli lesioni lievi (sent. n. 3937/2015). b) tentato furto in supermercato (artt. 56, 624, aggr. ex art. 625 n. 2 c.p.): l'imputato si introduce in un supermercato, sottrae alcuni generi alimentari di modesto valore e, nascondendoli sotto il giubbotto, cerca di uscire senza pagare ma viene fermato dal personale addetto al servizio antitaccheggio (sent. n. 3936/2015). c) truffa e sostituzione di persona (artt. 81 cpv, 110, 640, 494 aggr. ex art. 61 n. 2 c.p.): l'imputato attiva una fornitura di energia elettrica telefonando al call center dell'ente erogatore, fingendosi la persona offesa mediante indicazione dei suoi dati anagrafici, e inducendo così in errore l'operatore, con conseguente profitto per sé e la convivente (imputata a titolo di concorso) e corrispondente danno patrimoniale per la persona offesa, di lieve entità (sent. n. 4195/2015)

PROFILI PROCEDURALI Controllo del g.i.p. canone di obbligatorietà dell azione penale (scelta costituzionalmente preferibile) Richiesta del p.m. (art. 408) notificata alla persona offesa (c. 2) Decreto motivato di archiviazione emesso de plano (art. 409) G.i.p. concorda con la valutazione effettuata dal p.m. 27

g.i.p. non accoglie de plano (art. 409 c. 2) Opposizione ammissibile della persona offesa (art. 410 c. 3) UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO 3 possibili esiti Incompletezza delle indagini indica le ulteriori indagini da compiere (art. 409 c. 4) Notizia di reato non è infondata ordina al p.m. di formulare l imputazione entro 10 giorni (imputazione coatta) fissa la data dell udienza preliminare Notizia di reato è infondata dispone l archiviazione con ordinanza (art. 409, c. 6) 28

ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITA DEL FATTO ART. 411 1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.

RICHIESTA DEL P.M. AVVISO PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI RATIO: L interessato potrebbe, ad esempio, proporre istanza di oblazione (se consentita), ottenendo i più favorevoli effetti dell estinzione del reato PERSONA OFFESA RATIO: si vuole riconoscere al soggetto che ha subito l offesa (ritenuta dal PM particolarmente esigua) la possibilità di indicare elementi tali da escludere la causa di non punibilità. OPPOSIZIONE CON LA QUALE VIENE ESPRESSO IL DISSENSO RISPETTO ALLA RICHIESTA DEL P.M. (differenza rispetto all opposizione ordinaria della persona offesa)

L attribuzione della mera facoltà di opposizione esprime la volontà di non riconoscere alla persona offesa alcun diritto di veto diretto a paralizzare l archiviazione ciò conferma la natura dell istituto, ancorato al dato oggettivo dell esiguità dell offesa, la cui valutazione non può essere rimessa alla volontà del destinatario della stessa offesa + L indagato non può rinunciare all archiviazione

In mancanza di opposizione o in caso di opposizione inammissibile In presenza di opposizione ammissibile g.i.p. può archiviare de plano con decreto motivato o restituire direttamente gli atti al p.m. (senza dover fissare l udienza) g.i.p. procede ai sensi dell art. 409 comma 2 con la fissazione dell udienza camerale (no avviso al PG) Ordinanza di archiviazione Restituisce gli atti al p.m.

Causa di non punibilità potrà essere accertata: Udienza preliminare (art. 425) Fase predibattimentale (art. 469) Giudizio (art. 530 e non 529: si tratta infatti di causa di esclusione della punibilità e non di condizione di procedibilità)) -bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

EFFICACIA PRECLUSIVA DELL ARCHIVIAZIONE Dopo l archiviazione il p.m. può nuovamente svolgere indagini ed esercitare l azione penale per lo stesso fatto? Art. 414 RIAPERTURA DELLE INDAGINI esigenza di nuove investigazioni cosa vuol dire? Tesi dottrinale no efficacia preclusiva: a. p.m. potrebbe chiedere la riapertura anche sulla base di una diversa interpretazione degli stessi atti b. in assenza di riapertura il p.m. potrebbe esercitare l azione penale (no divieto di bis in idem) Tesi accolta dalla giurisprudenza (SU Giuliani del 2010) efficacia preclusiva: a. p.m. potrebbe chiedere la riapertura soltanto sulla base di elementi nuovi b. In assenza di riapertura il p.m. non può esercitare l azione penale 34

CONTROLLO GERARCHICO SUL MANCATO ESERCIZIO DELL AZIONE PENALE AVOCAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE GENERALE OBBLIGATORIA (art. 412 c. 1) INERZIA DEL P.M. mancato esercizio dell azione penale o mancata richiesta di archiviazione FACOLTATIVA (art. 412 c. 2 + art. 421-bis c. 2) INCOMPLETEZZA DELLE INDAGINI PRELIMINARI Rilevata dal g.i.p. oppure dal g.u.p. 35