COMUNE DI CAPENA (RM) REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER GLI ABUSI EDILIZI AI SENSI DELLA L.R. 15/2008 E S.M.I.

Documenti analoghi
CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI RO MA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/09/2009 REGOLAMENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. ORIGINALE N 5 del 19/01/2016

COMUNE DI RAGALNA UFFICIO TECNICO Via Paternò, 32 - Tel. 095/ Fax 095/ Cod. Fisc

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 21/12/2015

Determinazione n 2067 /2008 del 16/12/2008. Criteri per la determinazione e applicazione delle sanzioni previste dal titolo VIII della L.R. n.

COMUNE DI MARCELLINA R E G O L A M E N T O

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELINERAZIONE DEL C.C. N. 33 DELL' 11/08/2009

COMUNE DI CHIANNI REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL DPR 380/2001 E DALLA LR N. 65/2014.

COMUNE DI ROVIGO. Settore Urbanistica R E G O L A M E N T O

Art. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO

DIREZIONE URBAN LAB SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO. COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 1 DEL 21 gennaio 2009

Comune di OSTIGLIA (Prov. Di Mantova) REGOLAMENTO. corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R.

Comune di Saletto Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E OBLAZIONI PER ABUSI EDILIZI.

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO UFFICIO TECNICO

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER COSTRUZIONI ABUSIVE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

INDICE. Regolamento sanzioni paesaggistiche

Il Dirigente Responsabile

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO

ABUSI EDILIZI E SANZIONI. Mauro Cavicchini Consulente di urbanistica e di edilizia marzo 2015

COMUNE DI CHIALAMBERTO

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA Citta Metropolitana di Catania ************

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi del D.L. n. 269/2003 convertito nella Legge n.326 e ai sensi della L.R n.

CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 12 maggio 2015

CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO

Comune di Sona Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2010 CENTRO DI RESPONSABILITA: EDILIZIA PRIVATA

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

CITTÀ DI GIMIGLIANO PROVINCIA DI CATANZARO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 66 DEL 08/09/2016

ARTICOLO 1 - Obiettivi ARTICOLO 2 Ambiti di applicazione ARTICOLO 3 Principi generali... 3

R E G O L A M E N T O

C O M U N E D I R O S O L I N A

IL NUOVO CONDONO EDILIZIO: NORMATIVA STATALE E NORMATIVA REGIONALE A CONFRONTO

COMUNE DI PARMA SEGRETERIA GENERALE

IL RESPONSABILE D AREA

L.R. 11 Agosto 2008, n Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi del D.L. n.269/2003 convertito nella Legge n.326

CAPO II - VIGILANZA SULL ATTIVITA URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI. Sezione I - Titolarità ed esercizio della vigilanza. Responsabili degli abusi.

DIAGRAMMI DEI PROCEDIMENTI PER LA GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

SEMINARIO SUL NUOVO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA

COMUNE DI AZZANO D ASTI

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3

COMUNE DI SUMIRAGO PROV. DI VARESE

COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GOVERNO DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

PROGRAMMA DEL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GESTIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO MASTER EXECUTIVE GCE

CITTÀ DI IMOLA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE. Prot. gen Imola, 17 giugno 2014

COMUNE DI NOLA. Provincia di Napoli UFFICIO TECNICO Settore Urbanistica

COMUNE DI CERVETERI. (Provincia di Roma) Area II^ - Assetto Uso e Sviluppo del Territorio Servizio Urbanistica. Regolamento comunale

Comune di Modena Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia. Il Dirigente Responsabile del Settore

Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria.

COMUNE di VERUCCHIO PROVINCIA DI RIMINI. Proposta di consiglio n. 5 del 27/02/2016

Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre Morbegno. dr.ssa Ileana Pisani, Studio Legale Spallino, Como

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

di Argenta n. 54 del PROVINCIA DI FERRARA SETTORE Urbanistica Demanio Patrimonio

COMUNE DI RIMINI. - Segreteria Generale - ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE. N. : 32 del 26/01/2016

Città di Cinisello Balsamo

N. 75 Del 08/04/2016

REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI GAETA Provincia di Latina III Settore Assetto del Territorio e Ambiente

C O M U N E D I PETTORANO SUL GIZIO Provincia di L'Aquila AREA TECNICA -TECNICO MANUTENTIVA

NORME FONDAMENTALI SULL ABUSIVISMO PER LE PROCEDURE ESECUTIVE E FALLIMENTARI

Comune di Spoleto

Ufficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012

Adempimenti specifici dell ufficio Edilizia Privata e Urbanistica

COMUNE DI PIETRASANTA (Provincia di Lucca)

SANATORIA DEGLI ILLECITI EDILIZI LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL ART. 167 D.Lgs.42/2004 e LEGGE 308/04

TESTO UNICO DELL EDILIZIA

CRITERI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL ART. 167 DEL D.LGS. N.42/2004 S.M.I. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DI CUI ALL ART

COMUNE DI CORTONA REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA

COMUNE DI PARMA DISCIPLINA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO

Comune di Alcamo Libero Consorzio Comunale di Trapani

ALLEGATO A2. Domanda Ocdpc 372/2016 per Attività Economiche e Produttive PERIZIA ASSEVERATA

(conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge , n. 311)

COMUNE DI BESATE Provincia di Milano Via Duca U.Visconti di Modrone, 5 Tel Fax C.F. - P.

COMUNE DI COLONNA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO

CITTA DI VENTIMIGLIA

Regolamento Edilizio del Comune di Taranto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 325 del 9/9/1974.

Comune di TORRIGLIA Provincia di Genova Area Urbanistica Edilizia Privata

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40

COMUNE DI CAPENA (RM) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PERTINENZIALI

Provincia di Pistoia COMUNE DI QUARRATA

COMUNE DI BARZAGO. Provincia di Lecco REGOLAMENTO

LINEE GUIDA AI FINI DEL CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI, AI SENSI DEL DPR 380/01 E LR 23/2004

EDIZIONE STRAORDINARIA. Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil di Perugia Anno 35 - Numero 47 REPUBBLICA ITALIANA DELLA REGIONE UMBRIA

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del entrato in vigore il

PROCEDURE PER IL PAGAMENTO - ELENCO DELLE VERIFICHE DA SVOLGERE PRIVATI

CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO

Pubblicazione sul sito internet del provvedimento 19 aprile 2011 concernente l'attribuzione della rendita presunta (11A05492)

DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI

SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Comune di Macherio Provincia di Monza e Brianza COMUNICAZIONE DI ESEGUITA ATTIVITÀ

Transcript:

COMUNE DI CAPENA (RM) REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER GLI ABUSI EDILIZI AI SENSI DELLA L.R. 15/2008 E S.M.I. Allegato alla Delibera Consiliare...

COMUNE DI CAPENA REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER ABUSI EDILIZI AI SENSI DELLA L.R. 15/2008 E S.M.I. Art. 1 (Natura e Scopi del Regolamento) Il presente regolamento viene emanato preso atto che: il 21 agosto 2008 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Parte Prima n. 31 del 21 agosto 2008, la Legge Regionale n. 15 dell 11 agosto 2008 recante Vigilanza sull attività urbanistico-edilizia. la legge, in vigore a partire dal 5 settembre 2008, nasce con l obbiettivo di fornire uno strumento efficace, ed organico per arginare il fenomeno dell abusivismo edilizio nel territorio laziale e di superare il problema dell applicazione e del coordinamento a livello regionale di quanto disciplinato dal D.P.R. 380/01 in tema di vigilanza sull attività urbanistico edilizia; le fonti normative dirette alla vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi nonché il relativo sistema sanzionatorio amministrativo, in caso di violazioni, sono costituite dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Titolo IV, Capo I e Capo II) e dalla L.R. n.15 del 21 agosto 2008 ; la suddetta L.R. n. 15/08 attribuisce i compiti di vigilanza sull'attività urbanistica e edilizia, l'assunzione dei conseguenti provvedimenti nonché i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative al Responsabile della struttura comunale competente, attualmente individuata nell Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata; a garanzia dell'esigenza di certezza, nonché di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa di rilievo costituzionale, si rende necessario individuare i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione (nel caso in cui l'abuso risulti sanabile) previste e ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento; Il presente regolamento, stabilisce i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso nonché delle somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, nelle ipotesi sopra citate, che nella L.R. n. 15/08 stabiliscono la possibilità di graduare l entità delle sanzioni medesime e dell oblazione entro un minimo ed un massimo edittale ed ha lo scopo di stabilire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dal Capo II Sezione II della L.R. n. 15/08 che rispondano a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione. 1

Art. 2 (Ambito di applicazione del Regolamento) Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità di calcolo che si applicano alle seguenti fattispecie previste dalla L.R. 15/08: Art. 13 Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello di cantiere" Art. 15 Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali" Art. 16 Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d uso in assenza di titolo abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali" Art. 18 Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo" Art. 19 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività" Art. 20 Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d ufficio o in via giurisdizionale Art. 22 Accertamento di conformità" Art. 30 Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie Art. 3 ( Sanzione per mancata esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello di cantiere ) L articolo 13 della L.R. 15/2008 sanziona la mancata esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello. Nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il permesso di costruire o non sia apposto il prescritto cartello, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di cinquecento euro a un massimo di millecinquecento euro in relazione all entità delle opere stesse. Modalità di applicazione della sanzione: Le sanzioni pecuniarie da corrispondere ai sensi dell art. 13, riferite alla mancata esibizione di titolo abilitativo e/o mancanza di apposizione del cartello di cantiere, si applicano nella misura di cui alla Tabella 1 allegata. Il vigente regolamento disciplinante la mancata esposizione dei cartelli di cantiere mantiene validità per quanto riguarda le modalità applicative fatta esclusione per gli importi delle sanzioni che saranno determinate ai sensi del regolamento presente. Art. 4 (Sanzione per interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) L art. 15 della L.R. 15/2008 sanziona gli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali. 2

L atto di accertamento dell inottemperanza all ingiunzione a demolire definisce la consistenza dell area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall ufficio tecnico comunale, ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle necessarie strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all amministrazione. L atto di accertamento dell inottemperanza, previa notifica all interessato, costituisce titolo per l immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che ai sensi dell articolo 31, comma 6, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche è eseguita gratuitamente. L accertamento dell inottemperanza comporta, altresì, l applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila euro, in relazione all entità delle opere. Modalità di applicazione della sanzione: le sanzioni pecuniarie da corrispondere ai sensi dell art. 15, comma 3, della L.R. 15/2008 riferite all accertamento dell inottemperanza all ingiunzione a demolire, si applicano nella misura di cui alla Tabella 2 allegata. Art. 5 (Sanzione per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) L Art. 18 della L.R. n. 15/2008 sanziona gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativi. Modalità di applicazione della sanzione: Le sanzioni pecuniarie da corrispondere ai sensi dell art. 18 comma 4, si applicano nella misura di cui alla Tabella 3 allegata. Art. 6 (Sanzione per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla Denuncia di Inizio Attività) L art. 19 della L.R. n. 15/2008 sanziona gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e/o titoli equivalenti introdotti dalle successive norme. Modalità di applicazione della sanzione: Le sanzioni pecuniarie da corrispondere ai sensi dell art. 19 comma 1, si applicano nella misura di cui alla Tabella 4 allegata. Le sanzioni pecuniarie da corrispondere ai sensi dell art. 19 comma 3, si applicano nella misura di cui alla Tabella 5 allegata. Art. 7 (Accertamento di conformità) 3

L art. 22 della L.R. n. 15/2008 regolamenta l accertamento di conformità delle opere realizzate senza preventiva richiesta di titolo abilitativo e determina le oblazioni relative. Modalità di applicazione della oblazione: Le oblazioni da corrispondere ai sensi dell art. 22 comma 2 lett. c) della L.R. n. 15/2008, si applicano nella misura di cui alla Tabella 6 allegata. Art. 8 (Criteri per la determinazione del valore di mercato) In riferimento ai seguenti articoli e commi della L.R. 15/2008: - art. 16 comma 3; - art. 18 comma 3; - art. 20 comma 1; - art. 22 comma 2 lett. a); - art. 22 comma 2 lett. b); nei quali la sanzione e/o l oblazione da irrogare è determinata secondo il valore di mercato, si stabiliscono di seguito i criteri per la determinazione dello stesso: il valore di mercato, espresso in /mq., è desunto dall Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell Agenzia del Territorio, consultabile sul sito Internet www.agenziaterritorio.it, seguendo il percorso: Osservatorio mercato immobiliare / Quotazioni immobiliari / Consultazione quotazioni immobiliari, quindi selezionando la provincia di Roma e il Comune di Capena; le quotazioni immobiliari sono distinte per diverse fasce/zone del territorio comunale e per tipo di destinazione, occorre quindi selezionare la zona OMI in cui ricade l intervento e il tipo di destinazione OMI; per valore di mercato dell intervento eseguito deve intendersi quello risultante dall applicazione della media tra il valore di mercato max e il valore di mercato min all intera superficie abusiva; per incremento del valore del mercato dell immobile conseguente alla esecuzione delle opere deve intendersi quello risultante dalla differenza tra l applicazione del valore medio di cui al punto precedente all intera superficie dell unità immobiliare conseguente alla esecuzione delle opere così come rappresentato nel c.d. stato post-operam, ed il valore medio applicato all intera superficie dell unità immobiliare preesistente alla esecuzione delle opere così come rappresentato nel c.d. stato ante-operam ; per la determinazione della superficie da computare, si deve tenere conto delle indicazioni contenute nelle ISTRUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI URBANI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DELL OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE scaricabili dal sito www.agenziaentrate.gov.it/ manuali e guide; il valore di mercato così come sopra illustrato, dovrà essere asseverato mediante apposita perizia estimativa giurata, effettuata e sottoscritta da professionista abilitato o, in carenza dall Ufficio; 4

nel caso di intervento immobiliare non destinato al libero mercato, cioè, soggetto a prezzi, canoni e tariffe convenzionati, amministrati o controllati, e/o ad altre condizioni economico-finanziarie pre-determinate che concorrono a determinare il valore del bene immobiliare, il valore di mercato dovrà essere determinato mediante apposita perizia estimativa giurata, effettuata e sottoscritta da professionista abilitato, redatta sul vigente Prezziario Regionale, o, in carenza dall Ufficio. Art. 9 (Criteri per la determinazione del costo di costruzione) In riferimento all art. 22 comma 2 lett. b) della L.R. 15/2008, per i casi nei quali l oblazione da applicare, qualora in relazione alla tipologia di abuso accertato non sia possibile determinare l incremento del valore di mercato, si applica una oblazione pari al triplo del costo di costruzione, adottando i seguenti criteri per la determinazione dello stesso: per costo di costruzione deve intendersi il valore delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo che dovrà essere determinato da professionista abilitato con apposito computo metrico estimativo, riferito all'ultimo prezzario della Regione Lazio, da redigersi nella forma di Perizia Giurata, in carenza si procederà d Ufficio. Art. 10 (Problematiche inerenti l individuazione delle casistiche e la determinazione delle sanzioni e delle oblazioni) Rilevata la notevole difficoltà ad individuare preventivamente in maniera specifica tutte le casistiche di abusivismo edilizio rientranti negli interventi a cui si riferiscono le sanzioni e le oblazioni del presente Regolamento, sarà comunque compito del Responsabile del Servizio Competente valutare, con apposita determinazione, a seconda dell entità e gravità dell abuso, la sanzione relativa sempre in analogia a quanto stabilito dal presente Regolamento. Art. 11 (Data della determinazione della sanzione pecuniaria e dell oblazione) La determinazione della sanzione pecuniaria, o oblazione, quantificata con il valore o con l'aumento di valore di mercato dell immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, è determinata con riferimento alla data di applicazione della sanzione prevista dagli artt. 16 e 18 nonché all art. 22 per l accertamento di conformità. Art. 14 (Precisazioni sulle sanzioni degli abusi realizzati su immobili vincolati) Le sanzioni di cui al D.P.R. n 380/2001 ed alla L.R. n 15/2008, in caso di abusi realizzati su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. N 42/2004, troveranno un autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle previste dal Decreto 5

medesimo, trattandosi di normative posta a salvaguardia di interessi diversi fermo restando che l eventuale accertamento di compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull area su cui insistono le opere abusive non precluderà, ai sensi dell art. 181, comma 1-ter del suddetto D.Lgs. n 42/2004, l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 167 del decreto stesso. L applicazione delle sanzioni, per opere abusivamente eseguite su immobili vincolati, resta esclusiva competenza dell Ente preposto alla tutela dello stesso vincolo. Art. 15 (Accertamento di compatibilità paesaggistica negativo) Nel caso in cui l accertamento di compatibilità paesaggistica venga reso in termini negativi o qualora l intervento abusivo esuli dalle previsioni di cui alle lett. a), b), e c) del comma 1-ter dell art. 181 del D. Lgs. n 42/2004, non potrà mai farsi luogo al rilascio del titolo edilizio a sanatoria. Art. 16 (Accertamento di conformità per opere con più abusi) Agli abusi edilizi si applicano le sanzioni previste nelle suddette tabelle agli articoli 3,4,5,6,7,8, in relazione al tipo di intervento per ogni unità immobiliare interessata dall intervento abusivo; nel caso di richiesta di accertamento di conformità per opere che abbiano comportato la realizzazione di più abusi si applicherà la tipologia edilizia più grave e quindi più onerosa. Nel caso in cui venga accertata una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare, come risultante a seguito degli abusi medesimi, sulla base del principio della unitarietà dell intervento edilizio, si applicherà la sanzione di entità maggiore prevista per l intervento complessivamente considerato, mentre, nel caso di abusiva realizzazione di opere, anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate, in un unico edificio in fase di costruzione dello stesso, in esecuzione di un unico progetto, l intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista per tale fattispecie. Art. 17 (Accertamento di conformità per immobili sottoposto a diverse tipologie di vincolo) In caso di interventi edilizi abusivi compiuti su un immobile che sia, allo stesso tempo, sottoposto a diverse tipologie di vincolo (vincolo urbanistico e vincolo paesistico secondo il disposto della seconda o della terza parte del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) la sanzione pecuniaria applicabile è quella di entità maggiore. Art. 18 (Qualificazione e quantificazione dell abuso) La qualificazione e la quantificazione dell abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche specificate dalle N.T.A. del P.R.G., del P.T.P. e del P.T.P.R. in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori. 6

Nel calcolo della superficie degli abusi ai fini del presente regolamento, le quantità verranno arrotondate alla unità di superficie inferiore per decimali 50 e alla unità di superficie superiore per decimali > 50. Ai fini del presente regolamento, la SUL Superficie Utile Lorda viene determinata vuoto per pieno al lordo delle murature esterne per volumi chiusi e al lordo del perimetro esterno per tutti gli altri casi. Art. 19 (Accertamento dell epoca di realizzazione dell abuso edilizio) L accertamento dell epoca di realizzazione dell abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio applicabile, può essere effettuato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti dal Corpo di Polizia Locale, dal Personale dell Ufficio Tecnico ed da ogni altra Forza di Polizia; sia mediante documentazione prodotta dall interessato con atti certi in data certa sia, infine, dalle aereo-foto dell Istituto Geografico Militare, dell'aereo-fototeca Nazionale, ed ogni altra fonte fotografica, o oggetto di restituzione fotografica, proveniente da enti pubblici o privati dalle quali si possa desumere la data di esecuzione delle opere abusive. Art. 20 (Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie) Ai sensi dell art. 30 della L.R. n. 15/2008 i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento sono destinati prioritariamente: a) alla restituzione delle anticipazioni sui costi sostenuti per la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; b) ad incentivare lo svolgimento dell attività di vigilanza da parte del personale dipendente anche mediante l individuazione di appositi progetti obiettivo; c) allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi, anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell ambiente. Per gli scopi di cui sopra a seguito dell approvazione del presente Regolamento verrà istituito apposito capitolo di bilancio. 7