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REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ALBO FORNITORI PER L ESECUZIONE DI LAVORI DELL AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione, fissa i criteri per l iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell Albo dei Fornitori per l esecuzione di lavori dell Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. 2. L Albo sarà utilizzato come strumento di identificazione delle ditte qualificate ad effettuare lavori nell ambito delle procedure negoziate e delle spese eseguibili in economia. 3. Gli scopi che si intendono raggiungere con l istituzione del suddetto Albo sono i seguenti: - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di esecuzione di lavori che prevedono l invito alle imprese; - dotare l Amministrazione di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e classifiche. Art. 2 Requisiti minimi per l iscrizione all Albo 1. Per l iscrizione all albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di non accoglimento della domanda di iscrizione: - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori di cui all art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; -Attestazione SOA per le categorie e le classifiche per le quali si richiede l iscrizione. 2. I predetti requisiti sono dichiarati all atto dell istanza di iscrizione mediante gli appositi moduli (Richiesta di iscrizione Allegato A, Dichiarazione sostitutiva Allegato B). Si precisa che gli specifici requisiti di ordine giuridico, economico-finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione alle singole procedure saranno di volta in volta indicati nei relativi inviti a gara. 3. I soggetti sono inseriti nella categoria così come dagli stessi dichiarata nella Richiesta di iscrizione (Allegato A). La richiesta di iscrizione a più categorie deve essere specificatamente indicata nella domanda. 4. A seguito dell invito a gara, ciascun soggetto o ditta ha l onere, pena l esclusione, di dichiarare, ai sensi dell art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nel modulo di candidatura non hanno subito variazioni dalla data della sua presentazione. Art. 3 Campo di Applicazione 1. L Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici e del vigente Regolamento di attuazione. Art. 4 - Modalità di iscrizione all Albo 1. Le Ditte interessate all iscrizione all Albo di cui al presente disciplinare, devono far pervenire: - domanda di iscrizione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, secondo lo schema di cui all Allegato A ;

- una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l apposito modulo Allegato B attestante tra l altro, il possesso dei requisiti generali di cui all art. 38 del D.Lgs.163/06 e l insussistenza di cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all art. 67 del D.L. 159/2011; - Certificato di Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, in corso di validità, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l attestazione che l impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo; - Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni di cui ai punti precedenti. 2. La domanda unitamente alla documentazione richiesta dovrà essere inviata a mezzo servizio postale, corriere privato o a mano al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, U.O.C. Ingegneria Piazza Carlo Forlanini, 1 00151 Roma 3. L Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. L Albo fornitori è aperto per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione. La domanda verrà inserita nell albo in sede di sua formazione o aggiornamento. 4. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all Unione Europea si applica la previsione contenuta nell art. 47,comma 2, del D.Lgs. 163/2006. 5. I soggetti sono inseriti nelle categorie così come dichiarata nella domanda di iscrizione. 6. La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta costituirà causa di non accettazione della domanda di iscrizione all'elenco. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione, l Amministrazione indicherà i tempi e le modalità di inoltro dell integrazione medesima. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà la non accoglibilità dell istanza, senza ulteriore avviso. Art. 5 Durata e rinnovo dell iscrizione 1. L iscrizione ha validità annuale a decorrere dalla data di approvazione dell Albo fornitori, e comunque fino alla data di rinnovo dell Albo stesso. 2. Qualora, allo scadere dell anno di validità, l operatore economico presente nell Albo non proceda alla richiesta di rinnovo dell iscrizione, confermando o modificando i propri requisiti, l Amministrazione provvederà alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione. Art. 6 Revisione periodica ed aggiornamento 1. L Amministrazione, attraverso la figura del Direttore della U.O.C. Ingegneria provvede alla revisione dell Albo e al suo aggiornamento con l inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza mensile. In occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro l ultimo giorno lavorativo del mese precedente. 2. L aggiornamento periodico comprenderà: - iscrizione di nuovi soggetti; - variazioni e/o integrazioni relative ai soggetti già iscritti che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione; - verifiche a campione sui requisiti dei soggetti iscritti; - cancellazione di soggetti già iscritti; - sospensione di soggetti già iscritti. Art. 7 Cancellazione dall Albo 1. La cancellazione dall Albo è disposta d ufficio:

a) per la sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per l iscrizione e la permanenza nell Albo, di cui l Amministrazione sia comunque venuta a conoscenza; b) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell iscrizione all Albo; c) quando l iscritto abbia cessato l attività o sia soggetto a procedura di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo; d) nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; e) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l iscrizione all'elenco; f) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l assicurazione sugli infortuni sul lavoro. 2. E altresì facoltà dell Amministrazione disporre la cancellazione dall Albo nei seguenti casi: a) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare indette dall Amministrazione (comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa); b) mancata comunicazione di quanto richiesto dall Amministrazione in fase di verifica delle dichiarazioni rese al momento dell iscrizione; c) non osservanza delle disposizioni dell art. 11 del presente atto ( Obblighi di informazione ); d) mancato rispetto degli obblighi contrattuali, relativi a rapporti intercorsi tra il fornitore e l Amministrazione, che abbia determinato l applicazione di penali o la risoluzione del contratto per inadempimento; e) grave negligenza, malafede o errori gravi nell esecuzione di rapporti contrattuali con la stazione appaltante, da questa accertati e notificati; f) qualora, per almeno due volte, il soggetto invitato abbia declinato l invito alla procedura negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia; g) qualora sia stata riscontrata in modo oggettivo una negativa valutazione qualitativa del lavoro prestato; h) mancato rinnovo dell iscrizione da parte dell operatore economico allo scadere del periodo di validità dell iscrizione. In questo caso, la presenza del fornitore nell Albo è cancellata fino ad eventuale nuovo accoglimento dell istanza di iscrizione da parte dello stesso. 3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell interessato. 4. Ai soggetti cancellati verrà inviata apposita comunicazione scritta, riportante i motivi della cancellazione, entro 30 giorni dalla conclusione del lavoro di aggiornamento dell Albo. 5. Il soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l iscrizione prima che siano decorsi 6 mesi dalla cancellazione. 6. L Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l istanza di reiscrizione. Art. 8 Modalità di utilizzo 1. Prima dell indizione della procedura ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Direttore della U.O.C. Ingegneria: a. procede all individuazione della categoria attinente al lavoro da eseguire; b procede allo scorrimento dell Albo fornitori di un numero minimo di almeno 5 soggetti presenti all interno della categoria individuata, se ne esistono in tale numero in relazione alla tipologia di lavoro; c. qualora non sia possibile invitare almeno cinque operatori economici la procedura negoziata si svolge con gli operatori economici che è stato possibile invitare. 2. La scelta dei soggetti da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico progressivo tra tutti i soggetti iscritti in ciascuna categoria, seguendo l ordine precostituito di

iscrizione (determinato dalla data di ricezione della richiesta e dal relativo numero progressivo attribuito dal protocollo dell Amministrazione), con la possibilità di riconfermare l invito alle imprese già affidatarie di analoghi lavori e che nell esecuzione degli stessi non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili. 3. Le modalità di svolgimento di ciascuna procedura negoziata sono stabilite preventivamente e comunicate alle imprese invitate. 4. La verificata impossibilità/non volontà di un soggetto a rispondere alla richiesta di offerta determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore di quello successivo nell ordine della categoria interessata. Art. 9 Eccezioni 1. Il Direttore dell U.O.C. Ingegneria può anche invitare, con atto motivato, soggetti non iscritti all Albo, qualora, per determinate categorie di lavori nell Albo non sia presente alcuna impresa o siano presenti imprese in numero insufficiente, oppure siano presenti soggetti che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l esecuzione del lavoro oggetto di richiesta di offerta. 2. I soggetti non iscritti ma invitati alla procedura di esecuzione di lavori che avranno presentato un offerta valida, saranno successivamente iscritti di diritto nell Albo fornitori nella categoria per la quale hanno partecipato alla gara. Art. 10 - Procedura per l istituzione e la formazione dell Albo 1. L Albo fornitori viene istituto con la pubblicazione del relativo avviso allegato al presente regolamento ( Avviso pubblico per la costituzione dell Albo fornitori della U.O.C. Ingegneria dell Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma ). 2. L esame delle domande di candidatura all Albo dei fornitori sarà effettuato, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione 3. L accertamento di idoneità per l iscrizione dei soggetti all Albo dei fornitori nelle categorie di pertinenza è effettuato mediante la valutazione della documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 4. Qualora la domanda di iscrizione sia incompleta, compilata in modo errato o manifestamente incongruente, l ufficio competente provvede a richiedere un integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi con i quali il soggetto deve provvedere all integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine per l effettuazione dell accertamento di idoneità è sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento dell istanza, senza ulteriore avviso. A seguito dell acquisizione dell integrazione richiesta, la domanda di iscrizione sarà ammessa. 5. Dell accertamento di idoneità e dell avvenuta iscrizione è data comunicazione all interessato entro 10 giorni successivi dalla conclusione del procedimento relativo; entro lo stesso termine l Amministrazione comunicherà agli esclusi le cause di non iscrivibilità all Albo. 6. All iscrizione nell Albo dei soggetti idonei si procederà in base al criterio cronologico di presentazione della domanda di candidatura, rappresentato dalla data di ricezione dell istanza e dal relativo numero progressivo di protocollo attribuito dall Amministrazione. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento, ai sensi dell art. 5 del presente atto. Esso costituirà anche la base dalla quale partire per l applicazione del

criterio di rotazione di selezione delle ditte da invitare alle gare indette dall Amministrazione (v. art. 8). Art. 11 -Obblighi di informazione 1. I soggetti iscritti all Albo hanno l obbligo di comunicare per iscritto all Amministrazione ogni variazione dei dati e delle informazioni previste dal presente atto (variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione). 2. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell avvenuta predetta variazione; il suo mancato adempimento potrà comportare la cancellazione dall'elenco. Art. 12 -Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della registrazione all'albo verranno: - utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini connessi alla tenuta e all utilizzo dell Albo; - conservati fino alla conclusione del procedimento presso la sede della stazione appaltante. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai suddetti dati gli interessati possono esercitare i diritti sanciti dal D.Lgs 196/03. Art. 13 Disposizioni finali 1. I soggetti iscritti all Albo fornito nulla potranno pretendere qualora l Amministrazione non dia corso ad acquisizioni nella categoria di interesse durante il periodo di validità annuale dell iscrizione, oppure dia corso a procedure nella categoria d interesse in quantità tali da non poter scorrere l intero elenco dei soggetti iscritti. 2. L inserimento nell Albo fornitori non comporta l automatica garanzia di invito a tutte le procedure bandite sulla base delle categorie per cui si è iscritti. La frequenza di invito è infatti inversamente proporzionale al numero di soggetti iscritti per ciascuna categoria. Per garantire un principio di par condicio tra tutti gli iscritti si terrà conto delle seguenti condizioni: - data e numero di arrivo della domanda di iscrizione all Albo fornitori. Questa condizione costituisce il criterio di iscrizione all Albo e di rotazione per l invito; - numero di inviti a ciascun soggetto; - grado di affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra numero di volte in cui il fornitore ha risposto e numero complessivo di inviti per ciascuna categoria); - qualità del lavoro e della fornitura, rispetto dei tempi di esecuzione e fornitura, rispetto delle condizioni previste da capitolato, patti e condizioni da parte dei soggetti affidatari della gara; - numero di dinieghi a partecipare alle procedure indette dall Amministrazione. Per tale motivo, al fornitore iscritto si consiglia sempre, in occasione di ciascun invito a gara, un minimo riscontro (anche rinuncia purché motivata). 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia. 4. Tutte le attività previste nel presente atto si devono intendere ripetitive secondo la relativa periodicità descritta. 5. Il presente atto è pubblicato sul sito dell amministrazione www.scamilloforlanini.rm.it. ALLEGATI:

Avviso pubblico per la costituzione dell Albo fornitori. Allegato A Richiesta di iscrizione Allegato B - Dichiarazione sostitutiva