COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE



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COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE Approvato con Delibera Consiglio n. 202 del 03/06/94

Art. 1 (Finalità) - Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazione di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale. - Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare. - L'assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base o specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede l'attivazione di forme stabili di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di erogazione. - Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto ad anziani, disabili, minori, famiglie multi problematiche, gestanti, ragazze madri, tossicodipendenti, malati terminali e a quant'altri bisognevoli di prestazioni domiciliari. Art. 2 (Beneficiari) - Possono fruire del servizio tutti i soggetti residenti nel territorio cittadino che a causa delle loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive o integrative di quelle familiari. Art. 3 (Prestazioni) - Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni: a) aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi), b) aiuto per l'igiene e cura della persona (alzare dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilizzazione del soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza); c) aiuto nella preparazione dei pasti o pasti caldi a domicilio; d) lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia; 2

e) disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.), commissioni varie ed attività di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari); f) sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali per una migliore socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche o altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli etc.); g) sanitarie: di tipo infermieristico (controllo dell'assunzione corretta dei farmaci e della situazione clinica in stretto collegamento con il medico curante, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, prevenzione delle piaghe da decubito, prelievi per esami clinici etc.); di tipo riabilitativo (riabilitazione psico-motoria affidata a personale specializzato); - L'Amministrazione potrà, inoltre, considerare l'opportunità di attivare prestazioni integrative qualora ne ravvisi la necessità, appositamente catalogate ( es.piccoli lavori di manutenzione). - L'Amministrazione comunale al fine di garantire una risposta globale al domicilio dell'utente, assicurando servizi sanitari integrativi ai servizi socio-assistenziali, richiede, ove occorra, alle UU.SS.LL. interventi medico specialistici. Art. 4 (Forme di erogazione del servizio) - Il servizio di assistenza domiciliare si può realizzare : - mediante gestione diretta: - a mezzo di istituzione; - attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'albo Regionale, dopo aver esperito regolare bando pubblico; - mediante gestione mista. - L'Amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi della prestazione gratuita di obiettori di coscienza e di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa vigente. - L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'ufficio di Servizio Sociale del Comune, e dai responsabili dei servizi integrati e coinvolti nell'erogazione dell'assistenza domiciliare, costituiti per tale scopo in apposito Comitato. Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza e a totale carico del servizio Sanitario Regionale. Art. 5 (Prestazione e istruttoria delle istanze) - Le istanze dell'interessato o del suo rappresentante legale vanno presentate alla Ripartizione Attività Sociale o ad uffici distaccati, su apposito modulo, fornito dall'amministrazione Comunale entro i termini e secondo le modalità indicate nel relativo bando, affisso in tutto il territorio cittadino. - Il Responsabile del procedimento provvede alla istruttoria delle istanze e, tenuto conto per gli anziani ed handicappati dei criteri stabiliti nella normativa di settore, verifica i requisiti formali di legittimità. 3

- Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 7 giorni dalla notifica della comunicazione dell'ufficio a pena di decadenza. - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno. Art. 6 (Condizioni di ammissibilità) - Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'ufficio di Servizio Sociale si avvale di Assistenti Sociali, che provvedono alla compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione del medico di famiglia. Le schede di rilevazione misurano: a) il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali; b) il livello di assistenza di cui gode il soggetto; c) le condizioni socio-economiche del nucleo familiare. - Il Servizio Sociale Professionale, viste le condizioni generali del soggetto, valuta le condizioni di ammissibilità al servizio, avvalendosi della consulenza delle figure professionali specializzate delle UU.SS.LL., e formula, in caso di accoglimento della domanda, un piano di intervento personalizzato al singolo caso, con l'eventuale collaborazione del nucleo familiare dell'assistito. - In esso viene specificato il tipo, la frequenza e la durata delle prestazioni da erogare. Art. 7 (Graduatorie) - Il Responsabile del procedimento entra 30 giorni dalla scadenza del bando, verificate le condizioni di ammissibilità al servizio, formula graduatorie differenziate per categorie di bisogni, seguendo i parametri stabiliti nel bando relativo all'erogazione del servizio, sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione. - A parità di punteggio viene preferito chi è più anziano di età. - Le graduatorie sono affisse all'albo Pretorio per 7 giorni e possono essere visionate anche presso i locali della Ripartizione Attività Sociali. - Durante tale periodo, e nei 7 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni le quali vengono esaminate dall'ufficio. Art. 8 (Aggiornamento graduatorie) 4

- Entro i primi 10 giorni di ogni mese, il Responsabile del procedimento esamina le istanze, debitamente documentate, dei soggetti per i quali siano insorti i requisiti prescritti oltre i termini di scadenza del bando e valuta, inoltre, le variazioni da apportare sulla base delle osservazioni pervenute. - Il responsabile del procedimento, provvede, quindi, fatti salvi i diritti acquisiti, all'aggiornamento delle graduatorie che vengono affisse il 15 di ogni mese e seguono l'iter procedurale previsto dall'articolo 7. Art. 9 (Scorrimento graduatorie) - Le graduatorie periodicamente aggiornate secondo le modalità previste dall'art. 8 restano valide ai fini dello scorrimento fino a nuovo bando; esse possono essere utilizzate nei seguenti casi: a)cessazione delle prestazioni per uno o più utenti; b) impinguamento dei capitoli di bilancio. Art. 10 (Cessazione e sospensione del servizio) - Il servizio domiciliare può cessare in caso di: - rinuncia scritta dell'utente; - decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente; - termine del piano d'intervento; - qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio. - Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente, o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione. Art. 11 (Gratuità) - Il servizio di assistenza domiciliare è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alla vigente normativa. - Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dall'amministrazione, comporta sospensione del servizio. - L'Amministrazione Comunale deve esercitare azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge a prestare gli alimenti soltanto per la fornitura dei pasti caldi. Art. 12 (Verifiche) 5

- Le verifiche sull'efficacia delle prestazioni e sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, sono condotte d'ufficio dal servizio Sociale Professionale con scadenza almeno semestrale o su segnalazione degli operatori del servizio; per i portatori di handicap devono essere condotte congiuntamente al personale specializzato delle UU.SS.LL. - -Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento individualizzato (tipo intensità e durata delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisogno. Art. 13 (Controlli) - E' fatto obbligo all'ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali. - Detti controlli sono altresì, condotti dalle Commissioni consultative specifiche, così come previsto dalla normativa vigente. - L'Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio. - Resta salva la facoltà dell'ufficio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre quelli definiti dal campione. - Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mandaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'amministrazione si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale. Art. 14 (Norme finali) - Dal momento che il presente Regolamento entra in vigore si ritiene abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto. - Il presente Regolamento è soggetto a revisione qualora i principi fissati dall'emendato Statuto siano incompatibili con le disposizioni in esso contenute. 6