U.O.C. PROFESSIONISTI IN CONVENZIONE Via Murari Bra 35/B 37136 VERONA tel. 045/8075748 fax 045/8075759 SCHEDA OPERATIVA N. 2/2014 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AD EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA: ISCRIZIONE VOLONTARIA AL S.S.N.. Ai sensi dell art. 34 comma 3 del T.U. Decreto Leg.vo 25.7.1998 n. 286 e dell art. 42 comma 6 del Regolamento di attuazione DPR 31.8.99 n. 394, gli stranieri regolarmente soggiornanti che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante: 1. stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero valida sul territorio nazionale; 2. iscrizione volontaria al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico. Questa procedura individua gli aventi diritto ed indica i requisiti, le condizioni e le modalità per ottenere l iscrizione volontaria al S.S.N.. AVENTI DIRITTO: L iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che possono chiedere l iscrizione anche per periodi inferiori. Hanno diritto all iscrizione volontaria al S.S.N. oltre alle categorie degli studenti e delle persone alla pari che sono espressamente previste dall art. 34 del T.U. anche.: coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa; il personale religioso; titolari di permesso di soggiorno per volontariato (non rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno e di durata non superiore a 18 mesi); 1
titolari di permesso di soggiorno per assistenza minore (rinnovabile di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni). Si precisa che questo permesso di soggiorno consente lo svolgimento di una attività lavorativa. Pertanto, qualora lo straniero svolga una regolare attività lavorativa avrà diritto, previa presentazione di idonea documentazione, ai sensi della lettera a) dell art. 34 del D. Lgs 286/98 all iscrizione obbligatoria al S.S.N..; altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria (cfr. scheda operativa n. 3/2014). L iscrizione volontaria è altresì consentita, fatti salvi gli accordi internazionali in materia, ai dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia ed al personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione ovviamente, del personale assunto con contratto disciplinato dalla legislazione italiana per il quale è obbligatoria l iscrizione al S.S.N.. NON AVENTI DIRITTO: Salvo gli studenti e le persone alla pari, non è consentita l iscrizione volontaria ai cittadini stranieri che soggiornino in Italia per periodi inferiori a tre mesi. Pertanto non è consentita l iscrizione volontaria agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di visite, affari, turismo e cura. MODALITA PER LA I^ ISCRIZIONE AL S.S.N.: Le disposizioni vigenti prevedono che il richiedente il permesso di soggiorno per il ritiro del permesso stesso esibisca alla Questura la documentazione attestante l assolvimento degli obblighi in materia sanitaria. La Regione Veneto, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 581092 del 21.10.2009 ha precisato che nei casi in cui sia consentita l iscrizione volontaria, è possibile procedere all iscrizione al S.S.N. per massimo 12 mesi (a decorrere dalla data di spedizione dell assicurata) fatta salva la scadenza del 31/12, con scelta del medico, dei cittadini extracomunitari che presentano: 1. la ricevuta dell assicurata inviata alla Questura per la richiesta di Permesso di soggiorno; 2. il passaporto con un visto di ingresso che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N.; 3. la ricevuta del versamento del contributo previsto. Si ricorda che lo straniero che chiede o rinnova l iscrizione volontaria deve compilare e sottoscrivere la scheda statistica di cui al D.M. 8.10.1986 (cfr. copia allegata). 2
MODALITA DI RINNOVO DELLA I^ ISCRIZIONE AL S.S.N.: Qualora, alla scadenza dell iscrizione al S.S.N. (dopo i primi 12 mesi di iscrizione con scelta del medico), l assistito non fosse ancora in possesso del I permesso di soggiorno, per il rinnovo della I iscrizione al S.S.N., si procederà come segue: 1) se l assistito è in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura (debitamente timbrata e firmata), è possibile procedere al rinnovo dell iscrizione, con scelta del medico, fino a 10 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota (fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del relativo contributo), avendo cura di acquisire copia della nota di convocazione, del passaporto dal quale si rilevi l esistenza di un visto di ingresso che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., della ricevuta dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento e verificare la coincidenza dei codici indicati sull assicurata con quelli indicati nella nota di convocazione; 2) se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o se ha ricevuto la comunicazione della convocazione per il fotosegnalamento via sms, è possibile procedere nel seguente modo: a. accedere al sito www.portaleimmigrazione.it; b. cliccare sul link: AREA RISERVATA STRANIERI; c. inserire nel riquadro NOME UTENTE il codice user-id indicato a destra dell assicurata; d. inserire nel riquadro PASSWORD il codice password indicato a sinistra della ricevuta dell assicurata senza inserire il trattino posto prima dell ultima cifra e cliccare conferma; e. stampare la videata relativa all appuntamento fissato; f. procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, fino a 10 gg. successivi alla data di convocazione indicata nella videata relativa all appuntamento (fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del relativo contributo), avendo cura di acquisire copia della convocazione, del passaporto dal quale si rilevi l esistenza di un visto di ingresso che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., della ricevuta dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento; 3) se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o accedendo al sito www.portaleimmigrazione.it non risultasse inserito alcun appuntamento, dovrà essere invitato dall operatore del Distretto Socio Sanitario, a recarsi presso la locale Questura per la verifica della posizione. In caso di accertamento positivo, l operatore della Questura rilascerà allo straniero idoneo documento di convocazione per il fotosegnalamento; anche in tal caso si potrà procedere al rinnovo con scelta del medico, fino a 10 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota (fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del 3
relativo contributo), avendo cura di acquisire copia della nota di convocazione, del passaporto dal quale si rilevi l esistenza di un visto di ingresso che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., della ricevuta dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento; 4) dopo la convocazione per il fotosegnalamento, la Questura rilascia all assistito un ulteriore documento, che sarà ritenuto valido, unitamente alla copia del passaporto dal quale sia rilevabile il visto di ingresso che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N. e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento, per il successivo rinnovo di 6 mesi dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico. Entro tale termine è stato assicurato dalla locale Questura che verrà consegnato all assistito il Permesso di soggiorno definitivo. In attesa di verificare presso la Questura di Verona le procedure attualmente in vigore per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, si fa presente che sul sito http://questure.poliziadistato.it/verona, nella sezione Controlla il permesso di soggiorno online è possibile consultare lo stato del documento di soggiorno: in particolare, inserendo il numero di pratica (10 caratteri) o il numero di assicurata (12 caratteri) della richiesta del permesso di soggiorno, è possibile verificare se lo stesso è pronto per la consegna oppure in trattazione. Copia dell avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, con l indicazione delle modalità per il ritiro del permesso di soggiorno già pronto (giorno, ora e luogo) potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, fino a 10 gg. successivi alla data indicata (fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del relativo contributo), avendo cura di acquisire copia del passaporto dal quale si rilevi l esistenza di un visto di ingresso che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., della ricevuta dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento. Qualora invece l avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, precisi che il permesso di soggiorno è ancora in trattazione, copia dell avviso potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, per 6 mesi (fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del relativo contributo), avendo cura di acquisire copia del passaporto dal quale si rilevi l esistenza di un visto di ingresso che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., della ricevuta dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento. Si ricorda che in ogni caso l iscrizione volontaria non potrà avere una validità superiore al 31/12 dell anno in cui avviene l iscrizione o il rinnovo, in quanto il contributo versato è sempre riferito all anno solare. 4
MODALITA DI RINNOVO DELL ISCRIZIONE AL S.S.N. A SEGUITO DI RICHIESTA DI RINNOVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO: L assistito extracomunitario, che abbia richiesto il rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta l iscrizione volontaria, ha diritto al rinnovo di tale iscrizione e della relativa scelta del medico per un periodo di 12 mesi (a decorrere dalla data di spedizione dell assicurata) fatta salva la scadenza del 31/12, presentando: 1. la ricevuta dell assicurata inviata alla Questura per la richiesta di rinnovo del Permesso di soggiorno; 2. il precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che consenta l iscrizione volontaria al S.S.N.; 3. la ricevuta del versamento del contributo previsto. Qualora, alla scadenza del rinnovo di 12 mesi dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, lo straniero non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno rinnovato, per un ulteriore rinnovo, si procederà come segue: 1. se l assistito è in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura (debitamente timbrata e firmata), si potrà procedere al rinnovo con scelta del medico fino a 10 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota (fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del relativo contributo), avendo cura di acquisire copia della nota di convocazione, del precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., della ricevuta dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento e verificare la coincidenza dei codici indicati sull assicurata con quelli indicati nella nota di convocazione; 2. se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o se ha ricevuto la comunicazione della convocazione per il fotosegnalamento via sms, è possibile procedere nel seguente modo: a. accedere al sito www.portaleimmigrazione.it; b. cliccare sul link: AREA RISERVATA STRANIERI; c. inserire nel riquadro NOME UTENTE il codice user-id indicato a destra dell assicurata; d. inserire nel riquadro PASSWORD il codice password indicato a sinistra della ricevuta dell assicurata senza inserire il trattino posto prima dell ultima cifra e cliccare conferma; e. stampare la videata relativa all appuntamento fissato; f. procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, fino a 10 gg. successivi alla data di convocazione indicata nella videata relativa all appuntamento 5
(fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del relativo contributo), avendo cura di acquisire copia della convocazione, del precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento; 3. se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o accedendo al sito www.portaleimmigrazione.it non risultasse inserito alcun appuntamento, dovrà essere invitato dall operatore del Distretto Socio Sanitario, a recarsi presso la locale Questura per la verifica della posizione. In caso di accertamento positivo, l operatore della Questura rilascerà allo straniero idoneo documento di convocazione per il fotosegnalamento; anche in tal caso si potrà procedere al rinnovo con scelta del medico, fino a 10 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota (fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del relativo contributo), avendo cura di acquisire copia della nota di convocazione, del precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., della ricevuta dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento; 4. dopo la convocazione per il fotosegnalamento, la Questura rilascia all assistito un ulteriore documento, che sarà ritenuto valido, unitamente alla copia del precedente permesso di soggiorno dal quale sia rilevabile un motivo di soggiorno che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N. e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento per il successivo rinnovo di 6 mesi, con scelta del medico, termine entro il quale verrà consegnato all assistito il Permesso di soggiorno rinnovato. In attesa di verificare presso la Questura di Verona le procedure attualmente in vigore per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, si fa presente che sul sito http://questure.poliziadistato.it/verona, nella sezione Controlla il permesso di soggiorno online è possibile consultare lo stato del documento di soggiorno: in particolare, inserendo il numero di pratica (10 caratteri) o il numero di assicurata (12 caratteri) della richiesta del permesso di soggiorno, è possibile verificare se lo stesso è pronto per la consegna oppure in trattazione. Copia dell avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, con l indicazione delle modalità per il ritiro del permesso di soggiorno già pronto (giorno, ora e luogo) potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, fino a 10 gg. successivi alla data indicata (fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del relativo contributo), avendo cura di acquisire copia del passaporto dal quale si rilevi l esistenza di un visto di ingresso che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., della ricevuta dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento. 6
Qualora invece l avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, precisi che il permesso di soggiorno è ancora in trattazione, copia dell avviso potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, per 6 mesi (fatta salva la scadenza del 31/12 per il versamento del relativo contributo), avendo cura di acquisire copia del passaporto dal quale si rilevi l esistenza di un visto di ingresso che non escluda l iscrizione volontaria al S.S.N., della ricevuta dell assicurata e la ricevuta del versamento del contributo per l anno di riferimento. Si ricorda che in ogni caso l iscrizione volontaria non potrà avere una validità superiore al 31/12 dell anno in cui avviene l iscrizione o il rinnovo, in quanto il contributo versato è sempre riferito all anno solare. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA DI VERSAMENTO: Per quanto concerne l ammontare del contributo forfetario da versare sul C/C 343301 (cfr. copia bollettino di versamento di c/c/p) ai fini dell iscrizione volontaria si precisa che lo stesso è pari a: 149,77 per gli studenti privi di reddito diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani; 219,49 per le persone alla pari. Tali contributi non sono validi qualora i suddetti soggetti abbiano familiari a carico. Nel caso di studenti o persone alla pari con familiari a carico o di assistiti non rientranti nelle suddette categorie (con o senza familiari a carico),il titolare, invece del contributo forfetario, deve versare il contributo previsto dall art. 1 del D.M. 8.10.1986 (7,50% calcolato sui redditi prodotti in Italia e/o all estero nell anno precedente a quello in cui si chiede l iscrizione. Il suddetto contributo si applica ai redditi fino a 20.658,28. Sulla quota eccedente e fino a 51.645,69 è dovuto un contributo nella misura del 4%. Il versamento non può comunque essere inferiore ad 387,34). Il contributo per l iscrizione volontaria è valido per l anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, proprio perché l iscrizione ha valore costitutivo del diritto dell assicurazione sanitaria a differenza dell iscrizione obbligatoria nella quale l iscrizione ha solo valore ricognitivo. Si ricorda che lo straniero che chiede o rinnova l iscrizione volontaria deve compilare e sottoscrivere la scheda statistica di cui al D.M. 8.10.1986 (cfr. copia allegata). Si fa presente che la Regione Veneto con nota del 10.1.2014 n. 10107 ha precisato che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sui redditi possono essere accettate solo se verificabili presso la pubblica amministrazione italiana mentre per i redditi prodotti all estero devono essere presentate le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità straniere. 7
ULSS COMPETENTE PER L ISCRIZIONE VOLONTARIA: Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, presso la ULSS nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio indicato sul permesso di soggiorno. Pertanto per il rinnovo dell iscrizione volontaria è necessario che il cittadino straniero sia iscritto negli elenchi della popolazione residente. Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento all effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato nel permesso di soggiorno. MODALITA DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO VERSATO PER INDEBITO PAGAMENTO: La Giunta della Regione Veneto con deliberazione n. 1383 del 14.5.2004 ha definito le procedure per la restituzione di contributi erroneamente versati (sul c/c 343301) da assistiti stranieri extracomunitari che hanno chiesto l iscrizione volontaria al S.S.N.. In particolare la Regione ha previsto la possibilità per tali assistiti di inoltrare richiesta di rimborso qualora siano stati erroneamente eseguiti doppi versamenti per lo stesso anno solare o impropri versamenti effettuati da stranieri extracomunitari che ai sensi della vigente normativa risultavano destinatari di iscrizione obbligatoria al S.S.N. o versamenti effettuati da soggetti per i quali non è ammissibile l iscrizione volontaria perché soggiornanti in Italia per turismo e quindi tenuti a stipulare esclusivamente una polizza assicurativa privata. Le richieste di rimborso, indirizzate al Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari P.zzo Molin S. Polo 2514 30125 VENEZIA, dovranno essere raccolte presso i Distretti Socio Sanitari ed inoltrate al Servizio Convenzioni unitamente alla copia originale della ricevuta del versamento erroneamente effettuato per la successiva trasmissione alla Regione Veneto. 8
CASI PARTICOLARI: AZIENDA ULSS 20 DI VERONA PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI PER MOTIVI DI STUDIO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA (a stranieri già regolarmente residenti). La Regione Veneto con nota dl 27.2.2007 n. 114143/50.07.01.01 aveva fornito chiarimenti in merito all iscrizione al S.S.N. dei figli carico di cittadini extracomunitari ai quali la Questura, al compimento del 18esimo anno di età, rilascia un permesso di soggiorno per studio e non più per motivi familiari. In particolare il Ministero della Salute, interpellato dalla Regione Veneto, ha stabilito che è possibile procedere all iscrizione obbligatoria al S.S.N. (e quindi senza pagamento del contributo per l iscrizione volontaria per motivi di studio) dei figli maggiorenni in possesso del Permesso di soggiorno per motivi di studio se gli stessi presentano copia del precedente Permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori, sul quale tali figli risultavano inseriti e con l indicazione di un motivo di soggiorno che dava diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N.. ISCRIZIONE VOLONTARIA PER MOTIVI RELIGIOSI: si è potuto verificare che alcuni cittadini stranieri presentano, ai fini dell iscrizione volontaria al S.S.N., permessi di soggiorno con motivo di soggiorno MOTIVI RELIGIOSI unitamente a documentazione relativa ad iscrizioni a corsi regolari di studio e ricevuta di versamento del contributo ridotto di 149,77 previsto per gli studenti. La Questura di Verona, contattata in via breve, ha precisato che i Permessi di soggiorno per MOTIVI RELIGIOSI non possono essere convertiti in nessun altro Permesso di soggiorno. Pertanto tali assistiti ai fini dell iscrizione volontaria al S.S.N. dovranno provvedere al pagamento del contributo intero pari ad 387,34 nel caso di reddito prodotto in Italia ed all estero inferiore ad 5.164,57. La possibilità di ottenere l iscrizione volontaria al S.S.N. con versamento del contributo ridotto previsto per gli studenti, è quindi riservato SOLO agli stranieri che presentino un Permesso di Soggiorno con motivo di soggiorno MOTIVI DI STUDIO. ISCRIZIONE VOLONTARIA ULTRASSESSANTACINQUENNI: A seguito dell entrata in vigore il 5.11.2008 del D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, recante modifiche al D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 in materia di ricongiungimento familiare ed in attesa che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze adotti il decreto per la determinazione del contributo per procedere all iscrizione volontaria, non hanno diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N. gli assistiti ultra sessantacinquenni che abbiano ottenuto il nulla osta per ricongiungimento 9
familiare a cittadino extracomunitario dopo il 5.11.2008 (sia quando il nulla osta sia stato richiesto prima di tale data ma concesso successivamente al 5.11.2008 che quando l istanza sia stata presentata dopo tale data). Nelle more dell emanazione del decreto di determinazione del contributo, il Ministero dell Interno con circolare del 17 febbraio u.s. ha escluso l ipotesi che il cittadino extracomunitario possa richiedere l iscrizione volontaria al S.S.N. del genitore ultra sessantacinquenne ed ha previsto l obbligo per il richiedente di stipulare una polizza sanitaria per il genitore. Tale polizza deve prevedere, in analogia con quanto richiesto agli stranieri beneficiari del visto per studio, la copertura dei rischi di malattia e infortunio. Per quanto concerne la durata della polizza, il Ministero dell Interno ha stabilito che la stessa non debba avere scadenza, fermo restando la possibilità di procedere all iscrizione volontaria al SSN, non appena sarà emanato il decreto sopra menzionato. In caso di prestazioni sanitarie, anche se urgenti ed essenziali, erogate prima della stipula della polizza, il cittadino sarà tenuto a pagare il costo delle prestazioni fruite. Si fa tuttavia presente che la Regione Veneto con nota prot. n. 593050/50.00.15.00.04/E.900.02.15 del 27.10.2009, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute e riguardanti il rifiuto da parte delle compagnie di assicurazione di stipulare polizze assicurative a persone anziane e considerato che a tutt oggi non sono ancora state definite le nuove tariffe da applicarsi per l iscrizione volontaria aveva ritenuto di procedere all iscrizione volontaria mediante il versamento del contributo di 387,34 salvo conguaglio qualora venissero definite le nuove tariffe da parte del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociale di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze. Con successiva nota del 10.1.2014 n. 10107 la Regione Veneto, sentito il Ministero della Salute, ha invece precisato che il contributo da versare deve essere determinato facendo riferimento al reddito dello straniero, già presente in Italia, che ha chiesto il ricongiungimento del familiare e se tale reddito risultasse essere insufficiente (secondo i valori indicati nella tabella allegata), anche al reddito dei familiari conviventi con il richiedente il ricongiungimento. Al fine della verifica della congruità del reddito dichiarato e conseguentemente del contributo versato, si allega la tabella relativa al reddito minimo annuo, trasmessa dalla Regione Veneto. A tale riguardo, il competente ufficio regionale, contattato in via breve, ha altresì precisato che il summenzionata confronto è essenziale nel caso di prima iscrizione al SSN in quanto anche lo Sportello Unico per l Immigrazione esegue analoga verifica. Diversamente, qualora negli anni successivi, la situazione economica del titolare e dei familiari conviventi si dovesse modificare (es. disoccupazione), fermo restando che il contributo va calcolato sui redditi prodotti nell anno precedente e fatta salva la 10
possibilità di verificare quanto autocertificato dall interessato e dai familiari conviventi presso il competente ufficio dell Agenzia delle Entrate, il contributo non potrà in ogni caso essere inferiore ad 387,34. Si segnala altresì che la Regione Veneto ha evidenziato che nel caso di ascendenti ricongiunti e quindi iscritti al S.S.N. prima del compimento del 65esimo anno di età, al compimento del 65esimo anno di età successivo all ingresso in Italia, avvenuto dopo il 5.11.2008, l iscrizione al S.S.N non sarà più obbligatoria, ma dovrà avvenire a titolo volontario con versamento del relativo contributo. Si raccomanda in ogni caso di tenere in separata evidenza le suddette pratiche qualora si renda necessario invitare gli assisiti per il conguaglio e/o eventuali ulteriori disposizioni regionali. Da ultimo si ricorda che hanno invece diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N., i cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni che si ricongiungono con il familiare cittadino italiano o con il figlio che abbia acquisito la cittadinanza italiana, con il cittadino appartenente all Unione Europea e con il cittadino al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. 11