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Bonus famiglia 2017 di Lucia Izzo - La legge di Bilancio per il 2017 ha predisposto diverse misure a sostegno delle famiglie: alcune, come ad esempio il bonus mamma domani o premio alla nascita, vanno ad aggiungersi a quelle presenti nella manovra finanziaria 2016, che la legge ha inteso prorogare anche per l'anno successivo. Bonus Mamma domani Bonus mamme domani 2017, 800 per le donne incinte: chi può fare la domanda? Come richiederlo? Cos è il nuovo bonus mamme domani 2017? Se siete in dolce attesa sarete sicuramente interessate al nuovo bonus da 800 per le donne incinte. Si tratta di una misura prevista dalla Legge di Bilancio 2017 il cui obiettivo è sostenere il reddito delle donne in gravidanza. Infatti, come ben sapete, tra ecografie, visite specialistiche e farmaci, durante la gravidanza vengono spesi molti soldi. Senza dimenticare quelli che dovrete spendere per l acquisto dei prodotti per la prima infanzia. Per questo motivo il Governo ha scelto di erogare un bonus di 800 per le future mamme. Questo non è l unico intervento della Legge di Stabilità a sostegno delle famiglie, poiché come abbiamo già visto c è stata la riconferma del bonus bebè, un contributo di 960 per i primi tre anni di vita del bambino, e del bonus baby sitter, pari a 600 per tutte le famiglie che rinunciano al congedo facoltativo. Il bonus 800 per il premio alla nascita verrà corrisposto in unica soluzione dall INPS e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Per richiedere il bonus mamme domani bisogna avere un ISEE basso? Vediamolo di seguito. Bonus mamme domani 2017, requisiti: chi può richiederlo? I primi mesi di gravidanza, dal punto di vista medico, sono i più a rischio. Per questo motivo per richiedere il bonus mamme bisognerà aver superato il 7 mese di gravidanza. Inizialmente si pensava che per richiedere il bonus per le donne incinte bisognasse avere un reddito ISEE non superiore ai 25mila euro. Tuttavia, l emendamento che proponeva la soglia ISEE di 25mila euro per fruire del bonus mamme domani e del bonus asilo nido non è stato approvato alla Camera dei Deputati. Quindi, questo bonus nascite sarà destinato a tutte le future mamme. Bonus mamme domani 2017: perché dopo il 7 mese? Probabilmente molte di voi si staranno chiedendo perché il bonus nascite verrà erogato solamente dopo il settimo mese di gravidanza. La risposta è semplice, anzi ci sono due motivi differenti, uno economico e l altro medico. Il primo motivo riguarda l aumento delle spese che solitamente c è dopo il settimo mese, quando bisogna cominciare ad acquistare tutto il materiale che servirà per i primi mesi del nascituro. Il secondo è un motivo prettamente medico. Infatti, dopo il settimo mese gli episodi di interruzione involontaria della gravidanza sono più rari. Bonus mamme domani 2017: come fare domanda? Per fare domanda bisognerà aspettare ancora un po. Infatti, il bonus mamme entrerà in vigore solamente nel 2017 quando verrà emanato un decreto attuativo e una circolare INPS in cui verranno chiarite tutte le condizioni per richiedere il premio. Trattandosi di un bonus INPS, però, la procedura per l invio della domanda dovrebbe essere la stessa di quella del bonus bebè e del voucher baby sitter. Quindi, la richiesta andrà inviata all INPS per via telematica. Nel dettaglio, per una donna incinta può inviare la domanda per il nuovo bonus nascite per il 2017: 1

direttamente online se possiede il PIN dispositivo INPS. Anche in questo caso, però, bisognerà aspettare che l INPS emani una circolare con tutte le informazioni; telefonando al numero verde INPS; chiedendo informazione a CAF UIL e Patronati ITAL UIL o a qualsiasi ente intermediario abilitato ad autorizzare l invio telematico delle domande INPS. Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Nel testo della Legge di Stabilità 2017 non viene previsto il vincolo di reddito ISEE. Bonus bebè 2017 L assegno di natalità è un assegno annuo (c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, istituito dall art.1, commi da 125 a 129, della legge di stabilità per l anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190) da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Con DPCM 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. La misura spetta dal mese di ingresso in famiglia, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell art. 2 co. 6 della legge 184/1983 non superiore ai 25.000 euro annui. A CHI SPETTA L assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido temporaneo (disposto ai sensi della legge 184 del 1983), tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia, ai sensi dell art. 2 della legge 184 del 1983, l assegno è corrisposto all affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell affidamento. Il valore dell ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente, secondo le nuove regole introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo. COSA SPETTA E concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell assegno dipende dal valore dell ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare: 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui. L assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell adozione o dell affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall ingresso nel nucleo familiare a seguito dell adozione o dell affidamento preadottivo. 2

CHI PUO PRESENTARE LA DOMANDA Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti : 1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; 2) residenza in Italia; 3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune); 4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L ISEE di riferimento è l ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l assegno. Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall affidatario. L assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente. Se il genitore che ha i requisiti per avere l assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante. IL RINNOVO DELL ISEE Per poter richiedere l assegno occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. E necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede l assegno. Il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un altra. Quindi, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU. Mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU, per le domande in essere non va invece presentata una nuova domanda. LA DOMANDA La domanda di assegno deve essere presentata all'inps, esclusivamente in via telematica, una sola volta, per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali: WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'istituto; Contact Center integrato INPS INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile; Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA E DECORRENZA DELL ASSEGNO La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un apposita domanda per ciascun minore. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell adozione o dell affidamento 3

preadottivo, disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983. In tale caso, l assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell adozione o dell affidamento preadottivo. Qualora l assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all altro genitore), l altro genitore può subentrare nel diritto all assegno: presentando per il medesimo figlio una nuova domanda, entro i successivi 90 giorni dall emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l affidamento esclusivo all altro genitore. In tale caso, l assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario. Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall affidatario entro il termine di 90 giorni dall emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso, l assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del predetto provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice). In caso di decesso del genitore richiedente, l erogazione dell assegno prosegue a favore dell altro genitore. A tal fine, quest ultimo fornirà all Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso. In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. MODALITA' DI EROGAZIONE Il pagamento mensile dell assegno è effettuato dall INPS direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda. L INPS paga l assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell ISEE), nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev essere intestato al genitore minorenne/incapace. Il pagamento dell assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l importo delle mensilità sino a quel momento maturate. LA DURATA DELL ASSEGNO L assegno è corrisposto mensilmente per un numero massimo di trentasei mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia. L erogazione dell assegno a favore del richiedente termina: quando il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall ingresso in famiglia del minore a seguito dell adozione o dell affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso); quando il figlio raggiunge i 18 anni di età; quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui, revoca dell affidamento); quando si verifica una causa di decadenza. 4

CAUSE DI DECADENZA Il beneficiario, oltre che nel caso di perdita di uno dei requisiti di legge, decade dalla prestazione nei seguenti casi: decesso del figlio; revoca dell adozione; decadenza dall esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi. Il richiedente è tenuto a comunicare all INPS nell immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell INPS delle somme erogate indebitamente. Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall affidatario sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge. Voucher Asili Nido L articolo 49 istituisce, a partire dal 2017, un Voucher Asili Nido di 1000 euro l anno, corrisposti in 11 mensilità, per i primi tre anni destinato alle famiglie che abbiano la necessità o la volontà di portare il piccolo all asilo nido, indipendentemente dal fatto che sia una struttura pubblica o privata. In questo caso non vi sono vincoli di reddito e l agevolazione spetta a tutti i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2016, fino al compimento dei tre anni d età. Unico vincolo: il bambino deve rimanere iscritto al nido tutto l anno, pena una riduzione del bonus. Il contributo economico viene riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale. Va precisato che qualora si fruisca del Voucher Asili Nido, non sarà possibile usufruire anche della detrazione fiscale prevista per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori pari al 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro (detrazione massima pari a 120 euro per ciascuna dichiarazione dei redditi nel triennio di usufruibilità del beneficio). Viene peraltro esclusa la cumulabilitè del beneficio con il Voucher Baby Sitter. Quali sono i requisiti per ottenere il voucher: le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro; le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate. Dal 2016: anche alle lavoratrici autonome non parasubordinate (non iscritte alla gestione separata INPS) e alle imprenditrici. Per queste figure, il periodo fruibile dei voucher è ridotto della metà, per cui per 3 mesi per un totale di 1800 euro che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale. Per maggiori info sui requisiti, visita il sito dell'inps Non ammesse al beneficio: 5

le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità Contributo: quanto e per quanto Il contributo è pari a un importo massimo di 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi. Le lavoratrici part-time e le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo ridotto. Il periodo diventa 3 mesi se la mamma è iscritta alla gestione separata o autonoma non subordinata. Come avere il contributo Il contributo per la retta dell'asilo sarà erogato direttamente dalla struttura. Il servizio baby sitter viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro che saranno ritirati dalle lavoratrici presso la sede provinciale INPS entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda. La madre potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarli a cadenza mensile. Il mancato ritiro o il parziale ritiro comportano la rinuncia del voucher. ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale a cui si rinuncia. Voucher Baby Sitter L articolo 49, commi 2 e 3, proroga per gli anni 2017 e 2018 il Voucher Baby Sitter destinato alle mamme lavoratrici che rientrano al lavoro subito dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria: si tratta di 600 euro mensili per pagare nido o baby sitter per sei mesi, tre per le lavoratrici autonome. Lo stanziamento per il 2017 è stato raddoppiato, visto il successo dello scorso anno, a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le lavoratrici autonome il finanziamento passa da tre a dieci milioni di euro. Per la compilazione gratuita del modello ISEE e per ulteriori informazioni sui bonus e voucher rivolgiti al Caf Uil 6

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