ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE RICORSO

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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE RICORSO della C.G.I.L. Confederazione Generale Italiana del Lavoro del Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Vidali n. 2, c. f. 80016080329, in persona del Segretario Generale e Legale Rappresentante pro tempore Sig. Franco Belci, rappresentata e difesa, come da mandato nel presente atto, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini, dal Prof. Avv. Marco Cuniberti e dall Avv. Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo in Trieste, via Romagna, 30 contro La Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, e nei confronti di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore, come rappresentata e difesa dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, per l annullamento della deliberazione della Giunta regionale del 7 maggio 2009, n. 1020, come pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 del 20 maggio 2009, avente ad oggetto Approvazione del documento Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all assunzione di alcolici, e di ogni atto antecedente, 1

presupposto, consequenziale o comunque connesso, con riserva di motivi aggiunti per quanto non è dato conoscere. Fatto La legge n. 125 del 30 marzo 2001 ( legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati ) reca (art. 1, comma 1) norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995. La medesima legge n. 125 del 2001, all art. 15 ( Disposizioni per la sicurezza sul lavoro ) stabilisce, al comma 1, che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ; il successivo comma 2 prevede che per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti 2

per territorio delle aziende unità sanitarie locali (a seguito dell intervenuta abrogazione del d. lgs. n. 626 del1994, ad opera del d. lgs. n. 81 del 2008, la definizione di medico competente è ora contenuta nell art. 38 del medesimo d. lgs. n. 81 del 2008); infine, il comma 3 stabilisce che ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (disposizione che prevede, per i lavoratori che accedano a tali programmi, il diritto alla conservazione del posto di lavoro e disciplina la loro sostituzione per il periodo del trattamento). Successivamente, l individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, che l art. 15, comma 1 della l. n. 125 del 2001 demandava ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è stato invece trasferito alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, che vi ha provveduto con intesa in data 16 marzo 2006. Con accordo stipulato, ai sensi dell art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in data 29 marzo 2007, in ordine al Piano nazionale alcol e salute, la Conferenza permanente ha approvato e fatto proprio tale Piano, elaborato dal Ministero della Salute, che prevede una serie di azioni volte, per quanto attiene specificamente all area ambienti e luoghi di lavoro, ad attivare la collaborazione del mondo delle imprese e delle organizzazioni sindacali, anche d intesa con le Amministrazioni regionali del lavoro e nell ambito di quanto previsto dalle normative sulla sicurezza nonché dalla 3

legge 125/2001, per promuovere nei luoghi di lavoro una politica sull alcol fondata sull educazione, la promozione della salute, la tempestiva identificazione, o auto identificazione, dei soggetti a rischio, e la possibilità di intraprendere, nel pieno rispetto della privacy, trattamenti integrati resi disponibili presso le strutture sanitarie e sociosanitarie ; il tutto con l obiettivo della riduzione del danno prodotto dall alcol sui luoghi di lavoro, in particolare nei luoghi di lavoro a rischio per la salute e la sicurezza di terzi, soprattutto per quanto attiene alla violenza e agli incidenti. Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, infine, reca attuazione dell art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il d. lgs. n. 81 del 2008, all art. 15 ( Misure generali di tutela ) individua come misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra le altre, il controllo sanitario dei lavoratori (lett. l), l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione (lett. m), oltre a la partecipazione e consultazione dei lavoratori (lett. r) e la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, stabilendo, come principio generale (comma 2), che le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Gli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 81 del 2008 disciplinano la sorveglianza sanitaria e i provvedimenti da adottare in caso di accertata inidoneità alla mansione specifica. Quanto alla sorveglianza sanitaria, questa, effettuata dal medico competente (definito, all art. 2, comma h) dello stesso d. lgs. n. 81, come il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 4

professionali di cui all art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto ), si svolge: (a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6, e (b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi, e comprende (a) la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, (b) la visita medica periodica (con cadenza annuale, salvo che non sia diversamente stabilito o che il medico competente, in funzione della valutazione del rischio, stabilisca una cadenza diversa ), per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, (c) la visita medica su richiesta del lavoratore, (d) la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica, ed infine (e) la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Tali visite mediche, secondo quanto dispone il comma 3 dell art. 41, non possono essere effettuate in fase preassuntiva, per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente; ai sensi del successivo comma 4, le visite, da effettuarsi a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Dunque, le visite che possono essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e 5

stupefacenti sono solo quelle di cui all art. 2, lett. a). b) e c), e cioè (a) la visita medica preventiva, (b) la visita medica periodica, e (d) la visita medica in occasione del cambio della mansione. I commi 5 e ss. dell art. 41 regolano gli esiti della visita medica, che può condurre al giudizio di (a) idoneità, (b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, (c) inidoneità temporanea (con l obbligo di specificare i limiti temporali di validità ), (d) inidoneità permanente: di tali giudizi vanno informati per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore, e avverso gli stessi (comma 9) è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Infine, l art. 42 individua i provvedimenti che possono adottarsi in caso di inidoneità alla mansione specifica, limitandosi a prevedere che il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, fermo restando che il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria, mentre qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale è il contesto normativo in cui si colloca la deliberazione qui impugnata, adottata dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia il 7 maggio 2009, di approvazione del documento recante linee guida per la 6

prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all assunzione di alcolici. In premessa, tale atto, richiamate la legge n. 125 del 2001, l intesa del 16 marzo 2006, l accordo del 29 marzo 2007 ed infine il d. lgs. n. 81 del 2008, prende atto che al fine di attuare interventi sequenziali e coordinati tra le varie strutture coinvolte nel sistema (dipartimenti di prevenzione, dipartimenti delle dipendenze, medici competenti, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) è stato istituito un Tavolo Tecnico presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, e che in tale sede, il 22 ottobre 2008, è stato siglato un accordo riguardante interventi in materia di sicurezza a favore dei lavoratori e delle imprese, sottoscritto, per la Regione, dagli Assessori al Lavoro, università e ricerca, alla Salute e protezione sociale e all Istruzione, formazione e cultura, e dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative (tra cui la CGIL). L accordo del 22 ottobre 2008, sottoscritto tra gli altri anche dall Organizzazione sindacale ricorrente, si propone tra l altro (punto 3) di promuovere attività specifiche di rilevazione e studio nonché campagne di informazione e formazione sulle situazioni di rischio lavorativo correlate a patologie o dipendenze, attraverso il coinvolgimento del sistema sanitario nazionale, con particolare riguardo alle problematiche alcol correlate e alla assunzione di sostanze psicotrope : attività che comprendono, oltre la progettazione e realizzazione di studi sull incidenza dello stress da lavoro collegato a tali problematiche (3.1), oltre alla ricerca e selezione di buone pratiche di comportamento finalizzate alla riabilitazione del lavoratore (3.3), oltre alla progettazione e realizzazione di un programma di informazione (3.4), e allo sviluppo, valorizzazione e rafforzamento di iniziative di informazione e documentazione anche (3.2) la progettazione di un programma di intervento nei settori e territori a maggior rischio al fine di prevenire le problematiche alcol correlate, 7

programma che dovrebbe comprendere la individuazione di settori e territori a maggior rischio, la predisposizione di sistemi di valutazione del rischio ed anche la attività di sorveglianza sanitaria. Sempre in tale ambito, infine, il punto 3.6 dell accordo prevede il proseguimento dei lavori del tavolo costituito preso la Direzione centrale della salute e protezione sociale per la stipula di un accordo (linee guida) per una corretta attività di prevenzione delle patologie da dipendenza, di valutazione del rischio, di sorveglianza sanitaria, ecc. (sottolineatura nostra). A seguito dell accordo del 22 ottobre 2008, si afferma nelle premesse dell impugnata delibera, le suddette problematiche sarebbero state esaminate dal Comitato tecnico alcol della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha elaborato una proposta di linee guida regionali per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all assunzione di alcolici : e tale documento viene fatto proprio ed approvato dalla Giunta regionale, atteso che si ritiene indispensabile attivare un percorso di promozione della salute e prevenzione relativo alle problematiche che il consumo di bevande alcoliche comporta sulla sicurezza nel lavoro, sia per quanto riguarda gli effetti sulla salute dei lavoratori che dei terzi, e che la attività preventiva da sviluppare in questa direzione deve riguardare l informazione e la formazione, la valutazione dei rischi, la definizione di una rete di referenti istituzionali, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Merita sin d ora sottolineare che il percorso seguito dalla Regione appare difforme da quello prefigurato nell accordo del 22 ottobre, sottoscritto, tra le altre, anche dall organizzazione sindacale ricorrente: in tale accordo infatti si prevedeva il proseguimento dei lavori del tavolo sino alla stipula di un ulteriore accordo, che avrebbe dovuto contenere le dette linee guida sull attività di prevenzione, valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria : diversamente da quanto previsto, invece, 8

successivamente alla stipula dell accordo del 22 ottobre, non si è avuta alcuna prosecuzione del c.d. tavolo, né alcun nuovo accordo, e le linee guida sono state elaborate dal comitato tecnico alcol istituito presso la regione, i cui componenti sono stati nominati con la citata nota prot. n. 19587/SAN del 28 settembre 2006. Con nota congiunta in data 22 maggio 2009, le segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL hanno provveduto a contestare, tra l altro, tale sostanziale violazione dell accordo, evidenziando che l approvazione da parte della Giunta Regionale di un atto deliberativo senza completare il percorso avviato con le parti sociali non ci sembra in sintonia con lo spirito dell intesa stessa, e chiedendo che si convochi con urgenza il tavolo concordato perché ci sono aspetti trattati in quel provvedimento, particolarmente critici, che richiedono un approfondimento ed una precisazione adeguati. Venendo al contenuto delle linee guida approvate con l impugnata delibera, le azioni ivi previste, presentate come momenti di un percorso di promozione della salute e prevenzione relativo alle problematiche che il consumo di bevande alcoliche comporta sulla sicurezza nel lavoro, sia per quanto riguarda gli effetti sulla salute dei lavoratori che di terzi, dovrebbero costituire sviluppo dei principi in materia di prevenzione e riabilitazione contenuti nella legge quadro n. 125 del 2001, nell accordo stato - regioni del 16 marzo 2006 e nel Piano Nazionale Alcol e Salute di cui all accordo del marzo del 2007: ma soprattutto, si afferma, il percorso che la regione avrebbe intenzione di avviare troverebbe motivazione nella recente entrata in vigore del d. lgs. 81/2008 (c.d. testo unico sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro ) che prevede espressamente interventi preventivi nell ambito di tale problematica. La attività preventiva che la Regione avrebbe intenzione di porre in essere si articola in quattro punti essenziali, rappresentati da: (a) 9

informazione e formazione ; (b) valutazione dei rischi ; (c) definizione di una rete di referenti istituzionali, ed infine (d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori. In particolare ci si deve soffermare sulle attività preventive di cui al punto d), quelle cioè che riguardano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori : in questo ambito, le linee guida prevedono che sia per valutare casi di dipendenza che di assunzione di bevande alcoliche, in quanto sostanze psicotrope, il Medico Competente può effettuare accertamenti mirati nell ambito di programmi di sorveglianza sanitaria (ex art. 41 d. lgs. 81/08) : tali accertamenti sono poi distintamente disciplinati, a seconda che siano volti alla riduzione delle c.d. situazioni a rischio ovvero a far fronte a fenomeni di etilismo acuto o di alcol dipendenza. Per quanto riguarda la riduzione delle situazioni c.d. di bere a rischio (punto 1), il documento prevede controlli sanitari mirati posti in essere dal medico competente per i lavoratori addetti a mansioni a rischio, controlli che dovranno realizzarsi attraverso un protocollo possibilmente concordato con i lavoratori e i loro rappresentanti, e i cui risultati dovranno essere riportati nella cartella sanitaria del lavoratore. Tali controlli si articolano in una serie di fasi che culminano nell espressione del giudizio di idoneità / inidoneità alla mansione, da comunicarsi sia al lavoratore che al datore di lavoro per i provvedimenti del caso. Si stabilisce che i lavoratori non possono rifiutare il controllo alcolimetrico disposto dal Medico Competente o dal medico del lavoro dello SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro), ferma restando la dovuta informazione sul significato di tale accertamento, e che i lavoratori con problemi alcol correlati saranno inviati ai competenti Servizi di Alcologia anche tramite i MMG (Medici di medicina generale) e / o gli SPSAL. 10

Più complesse risultano le prescrizioni volte a contrastare i fenomeni di etilismo acuto e di alcoldipendenza (punto 2. del documento): e si noti che, diversamente dalle previsioni in materia di riduzione delle situazioni di bere a rischio di cui al punto 1, che paiono scritte esclusivamente per i lavoratori addetti a mansioni a rischio (come identificate nel provvedimento della Conferenza Permanente del 16 marzo 2006), le prescrizioni di cui al successivo punto 2 sembrano scritte per applicarsi, in generale, a qualunque lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia addetto o meno a mansioni a rischio (fatta eccezione per le singole puntuali previsioni che prevedono tale condizione). Il punto 2.1. si occupa del lavoratore in condizione di etilismo acuto, prevedendo che in tale situazione il datore di lavoro ovvero il dirigente o il preposto delegati possono richiedere l immediato intervento del medico competente, tuttavia, si riconosce che tale intervento deve seguire criteri valutativi definiti e noti ai lavoratori e ai loro rappresentanti e svolgersi secondo una procedura atta a tutelare la sicurezza negli ambienti di lavoro e la dignità del lavoratore, e a questo fine si propone un percorso già concordato con le organizzazioni datoriali e i lavoratori in alcune realtà regionali, e che prevede i seguenti passaggi. a) In primo luogo, il coinvolgimento del medico competente, che si attiva per un colloquio con il lavoratore e l eventuale valutazione alcolimetrica. b) Successivamente, il medico competente attiva la rete sanitaria (servizi di Alcologia, ed eventualmente SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro) o MMG (Medici di medicina generale), se ritenga il lavoratore inidoneo : ciò al fine di garantire la presa in carico terapeutica e riabilitativa del lavoratore, e si badi anche nelle more dell espressione formale di un giudizio d idoneità (sottolineatura nostra). 11

c) Nei casi in cui manchi la figura del medico competente, il datore di lavoro può segnalare il caso direttamente allo SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro), che a sua volta potrà chiedere la collaborazione dei Servizi di Alcologia o dei Medici di Medicina Generale. d) Il medico competente, in presenza del rifiuto del lavoratore a sottoporsi all esame alcolimetrico (per mansioni a rischio), o in generale in presenza di evidenti segni di abuso alcolico, o ancora, infine, nel caso vi sia il diniego ad aderire ad un percorso di riabilitazione e cura, potrà indicare al datore di lavoro l opportunità di attivare una richiesta per la valutazione dell idoneità ai sensi dell art. 5 l. 300/70 (che al comma 3 prevede che Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico ). e) Ancora, si prevede che nel tempo che intercorre fra il sospetto da parte del medico competente di una condizione di abuso alcolico e la presa in carico del lavoratore, lo stesso dovrebbe essere adibito a mansioni che non comportino rischi aggiuntivi derivanti dal proprio stato di salute, individuate in collaborazione con il datore di lavoro, il Servizio di prevenzione e protezione aziendale, i rappresentanti dei Lavoratori sulla sicurezza (RLS) e i rappresentanti dei Lavoratori sulla sicurezza territoriale (RLST) presenti, aggiungendo peraltro che nell impossibilità di adibire il lavoratore a tale tipo di mansioni, il medesimo dovrà essere allontanato dal posto di lavoro sino a quando non verrà dimostrata la cessazione della condizione di rischio sopra evidenziata, e aggiungendo l ulteriore precisazione per cui tale percorso dovrebbe essere concordato con il medico di medicina generale. f) Infine, nell eventualità vi sia stato intervento delle strutture mediche di emergenza (118), per un lavoratore addetto ad una delle mansioni 12

identificate a rischio, è previsto che il datore di lavoro / dirigente / preposto avvisa il medico competente. Il punto 2.2 tratta invece delle misure da adottarsi nei confronti del lavoratore in condizioni di alcol dipendenza : richiamato il percorso valutativo di cui al punto precedente (quello dettato per le situazioni di etilismo acuto ), si evidenzia il rilievo che assume, in questo caso, la presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di alcologia, stabilendo che, una volta che il lavoratore abbia intrapreso un percorso terapeutico riabilitativo, il medico competente può definire protocolli di accertamento, anche ravvicinati, che prevedano oltre all effettuazione dell alcolemia anche accertamenti clinici mirati, al fine di valutare l idoneità del lavoratore alla mansione. Infine, l ultimo punto, il punto 2.3., tratta della sorveglianza del fenomeno, e si limita a prevedere che le strutture di diagnosi e cura e prevenzione attiveranno nel rispetto della privacy ogni possibile forma di collaborazione per rilevare la dimensione del fenomeno nel territorio nazionale. Come si vede, il documento approvato con la delibera impugnata contiene previsioni assai eterogenee: da un lato, si rinvengono previsioni concernenti generiche iniziative di informazione, comunicazione o formazione, ovvero la raccolta di dati e l attività di studio e monitoraggio del fenomeno, o ancora le molteplici forme di collaborazione tra le varie istituzioni e i soggetti pubblici e privati coinvolti, previsioni che, in sé, non appaiono sortire effetti diretti per i lavoratori né risultano particolarmente invasive della loro libertà e dei loro diritti; dall altra parte, soprattutto nella parte relativa alla c.d. sorveglianza sanitaria, si rinvengono invece previsioni pesantemente invasive della libertà e dei diritti del lavoratore, con effetti sulla stessa continuità del rapporto e sullo svolgimento della prestazione lavorativa. 13

Tali previsioni, se in parte costituiscono la mera riproposizione o attuazione di previsioni legislative vigenti, per altra parte paiono innovare significativamente rispetto alla legislazione vigente, appalesandosi del tutto prive di una idonea base legislativa, in frontale contrasto con il principio di legalità e con le riserve di legge poste dalla costituzione a presidio delle libertà fondamentali (artt. 23, 32 cost.); inoltre, nella misura in cui vanno ad incidere sul rapporto di lavoro, tali previsioni disattendono anche il riparto di competenza tra stato e regioni risultante dal testo vigente dell art. 117 cost.; infine, per aver platealmente disatteso l iter procedimentale configurato nel citato accordo intervenuto tra la regione e le parti sociali in data 22 ottobre 2008 (espressamente menzionato nelle premesse della delibera impugnata), l intera delibera disattende anche i principi in materia di procedimento amministrativo e di correttezza dell azione amministrativa desumibili dall art. 97 cost. e dalla legge n. 241 del 1990. Avverso tale delibera ricorre nel presente giudizio la CGIL del Friuli Venezia Giulia, che è legittimata in una duplice veste: in quanto associazione sindacale tra le maggiormente rappresentative, per la tutela dei diritti dei lavoratori illegittimamente conculcati dalle menzionate previsioni; e in quanto soggetto già ammesso a partecipare al tavolo istituito presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, oltre che direttamente coinvolto nell attuazione delle disposizioni contenute nelle c.d. linee guida. Il provvedimento impugnato è illegittimo, e deve essere annullato, per i seguenti motivi di diritto, come risultanti anche dalla narrativa di fatto. Diritto 1. Violazione e falsa applicazione dei principio di legalità dell azione amministrativa, come desumibile anche dagli artt. 23 e 97 cost.; 14

violazione e falsa applicazione dell art. 32, comma 2, cost; violazione e falsa applicazione dell art. 5 della l. n. 300 del 1970, in relazione all art. 15 della legge n. 125 del 2001 ed agli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 81 del 2008; eccesso e sviamento di potere. Come si è osservato in fatto, le linee guida recepite con l impugnata deliberazione pretendono di porsi come sviluppo coerente e conseguente dei precetti posti dall artt. 15 della legge n. 125 del 2001 e soprattutto dagli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 81 del 2008. Peraltro, lo stesso art. 15 della l. n. 125 del 2001, se da un lato non può trovare applicazione fuori dalle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, come definite per via amministrativa, d altro lato non autorizza nessuno, e tantomeno il datore di lavoro in base a normazione secondaria di livello amministrativo, ad introdurre, disciplinare ed esercitare controlli o verifiche ulteriori sulla persona del lavoratore, inerenti all assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche, che non siano quelli di legge, e cioè quelli oggi puntualmente disciplinati dagli artt. 41 e 42 del dlgs. n. 81 del 2008; poiché anzi, sotto questo profilo, senza per il resto toccare le regole su controlli e verifiche contenute nella legislazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il comma 2 dell art. 15 della l. n. 125 del 2001 si è limitato ad assicurare che i controlli alcolimetrici possano essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. E si noti altresì, come quello che si verrà esponendo vada inserito in un quadro in cui, in ossequio ai principi enunciati dall art. 5 della l. n. 300 del 15

1970 (Statuto dei lavoratori) per cui in linea generale sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, fatta salva solo per il datore stesso la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico anche la giurisprudenza lavoristica ha sempre ritenuto insussistente la possibilità di parte datoriale di controllare in proprio lo stato di salute per la idoneità al lavoro, nel contempo sottolineando il significato garantistico della riserva dell effettuazione di ogni controllo o verifica a professionisti e strutture a ciò abilitate per legge (cfr. ad es. Cass. Civ., Sez. lav., 26 giugno 2009 n. 15058; Cas. Civ., Sez. lav., 6 aprile 2006 n. 8012; Cass. Civ., Sez. lav., 9 dicembre 2004 n. 1728; Cass. Civ., Sez. lav., 30 gennaio 2002 n. 1247). E ciò in linea, come subito si dirà, con i precetti costituzionali di cui agli artt. 23, 32 e 97 Cost. Nella realtà, le previsioni contenute nelle linee guida di cui all atto regionale impugnato, come chiaramente desumibile dalla narrativa di fatto, vanno ben oltre quanto consentito dalle previsioni legislative citate, dilatando oltre il consentito la sorveglianza sanitaria sul lavoratore e soprattutto disciplinando, in maniera difforme da quanto fanno le citate previsioni legislative, le conseguenze di tali accertamenti rispetto al rapporto di lavoro. Ciò in evidente contrasto col generale principio di legalità dell azione amministrativa, come desumibile da un lato dall art. 97 cost., dall altro, oltre che nel caso nostro dall art. 32, dall art. 23 cost, a norma del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ; una norma, quest ultima sulle prestazioni personali o patrimoniali dell art. 23 Cost. che, per pacifica giurisprudenza costituzionale, non riguarda solo quelle imposte da soggetti pubblici bensì anche quelle imposte da soggetti privati ad altri 16

soggetti parimenti privati, tanto più quando l imposizione risalga ad atti della pubblica amministrazione. Come evidenziato in fatto, i rilievi di illegittimità riguardano soprattutto le previsioni delle c.d. linee guida in materia di sorveglianza sanitaria del lavoratore. Sotto tale profilo, come si è evidenziato, le linee guida di cui all impugnata delibera di Giunta pretenderebbero di porsi come mero sviluppo delle prescrizioni contenute in testi di legge, ed in particolare nell art. 15 della l. n. 125 del 2001 e negli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 81 del 2008: ma è sufficiente una rapida scorsa al contenuto di tali linee guida per avvedersi di come la realtà sia affatto differente. Già per quanto concerne gli accertamenti finalizzati alla riduzione delle situazioni c.d. di bere a rischio (punto 1), le linee guida prevedono, come si è detto, controlli sanitari mirati posti in essere dal medico competente per i lavoratori addetti a mansioni a rischio, controlli che dovranno realizzarsi attraverso un protocollo possibilmente concordato con i lavoratori e i loro rappresentanti (sottolineature nostre): e non è affatto chiaro se tali controlli debbano seguire la periodicità chiaramente imposta dall art. 42, comma 4, del d. lgs. n. 81 del 2008. La disposizione da ultimo citata prevede infatti che nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti : e da essa si desume chiaramente che le visite mediche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sono solo quelle di cui all art. 2, lett. a). b) e c), e cioè (a) la visita medica preventiva, (b) la visita medica periodica, e (c) la visita medica in occasione del cambio della mansione. 17

Il punto 1. delle linee guida, nel prevedere controlli sanitari mirati posti in essere dal medico competente per i lavoratori addetti a mansioni a rischio, da realizzarsi attraverso un protocollo possibilmente concordato con i lavoratori e i loro rappresentanti, sembra prefigurare un potere illimitato di procedere a tali controlli, a totale discrezione del medico e del datore di lavoro, senza alcuna scansione temporale predefinita: in netto contrasto con la previsione di legge, che delimita nettamente la possibilità di effettuare simili accertamenti. In particolare, nel prevedere le visite mediche periodiche, la legge è chiara (art. 41 cit., comma 2, lett. b)) nel prevedere che la periodicità di tali accertamenti deve essere prevista dalla specifica normativa, e che, in assenza di normativa specifica, la periodicità è annuale: tale periodicità può assumere cadenza diversa solo se questa è stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, ovvero può essere variata solo con provvedimento motivato dell organo di vigilanza. La previsione del punto 1 della direttiva, invece, omette ogni riferimento alla periodicità dei controlli, rimettendo il tutto alle valutazioni del medico competente, con una discrezionalità che è solo apparentemente mitigata dalla previsione di un protocollo da concordarsi con i lavoratori ed i loro rappresentanti, dal momento che tale concertazione è configurata come meramente eventuale. Ma se, a parte il problema della periodicità ora esposto, gli accertamenti di cui tratta il punto 1 delle linee guida appaiono ancora, nel complesso, rispettosi di quanto previsto dall art. 41 del d. lgs. 81, il successivo punto 2 si pone per più aspetti del tutto al di fuori delle previsioni legislative in materia. Innanzitutto, come si è già osservato, tali prescrizioni risultano applicarsi non solo per i lavoratori addetti a mansioni a rischio - come identificate 18

nel provvedimento della Conferenza Permanente del 16 marzo 2006, in base alla previsione dell art. 15, comma 1, della legge n. 125 del 2001 - ma a qualunque lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia addetto o meno a mansioni a rischio. Ciò si desume chiaramente dal fatto che il riferimento alle mansioni a rischio si trova nelle sole lettere lettere d) e f) del punto 2.1. dell atto impugnato: sicché deve ritenersi che le rimanenti previsioni, dove manchi tale specifico riferimento, possano applicarsi a qualunque lavoratore che venga sospettato trovarsi in condizioni di etilismo acuto (punto 2.1) o di alcol dipendenza (punto 2.2.), indipendentemente dal tipo di mansioni cui è destinato. Viene così del tutto stravolta la ratio della normativa di riferimento, ed in particolare dell art. 15 della legge n. 125 del 2001, il cui ambito di applicazione è chiaramente delimitato alle c.d. mansioni a rischio (comma 1) e che prevede la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro (comma 2) per le sole finalità previste nel presente articolo (cioè quelle di eliminare o ridurre il rischio di infortuni sul lavoro o per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi, con particolare riguardo allo specifico divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ). La vigente disciplina legislativa, in altri termini, circoscrive la possibilità di effettuare riscontri sulla condizione di alcol dipendenza, o sulla assunzione di sostanze stupefacenti, nell ambito del rapporto di lavoro, a quelle situazioni in cui si tratti di evitare gli infortuni sul lavoro o pericoli per la sicurezza, l incolumità e la salute di terzi: le previsioni impugnate, estendendo tale possibilità di controllo anche al di fuori di tali situazioni di rischio, da un lato appaiono sfornite di qualunque appiglio in norme di legge (concretando una evidente violazione degli artt. 23 e 32, comma 2 19

cost.), dall altro denotano una evidente ipotesi di eccesso di potere per sviamento. In contrasto con le previsioni di legge appare poi anche la previsione della prima parte del punto 2.1., secondo cui in presenza di situazioni ritenute di etilismo acuto (o, in forza del richiamo contenuto nel successivo punto 2.2., di alcol dipendenza ), il datore di lavoro, o il dirigente o il preposto delegati, possono richiedere l immediato intervento del medico competente : tale previsione appare anch essa in contrasto con quanto stabilito dai già richiamati commi 2 e 4 dell art. 41 del d. lgs. n. 81 del 2008, che come si è visto sono chiari nel prevedere che le visite mediche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sono solo quelle di cui all art. 2, lett. a), b) e c), e cioè (a) la visita medica preventiva, (b) la visita medica periodica, e (c) la visita medica in occasione del cambio della mansione. Il punto 2.1. delle linee guida, ancora più nettamente del punto 1 di cui si è detto, prefigura dunque una possibilità di procedere a tali controlli, senza alcuna predeterminazione temporale e senza alcuna periodicità, solo sulla base della segnalazione del datore di lavoro o dei suoi delegati: in netto contrasto con la previsione di legge, che delimita nettamente la possibilità di effettuare simili accertamenti e richiede in particolare (art. 41, comma 2, lett. b) la condizione della periodicità, e cioè che tali visite debbano avvenire con una cadenza che è stabilita dalla legge, e che può essere variata solo dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, ovvero con provvedimento motivato dell organo di vigilanza. Ma la difformità più significativa, rispetto alle previsioni legislative, è costituita da quelle previsioni che ricollegano effetti obbligatori per il lavoratore, anche con conseguenze sulla continuità della sua prestazione 20

lavorativa, al semplice sospetto della sua condizione di etilismo o di alcol dipendenza. Così, la lett. b) prevede che il medico competente attiva la rete sanitaria (servizi di Alcologia, ed eventualmente SPSAL - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro - o MMG - Medici di medicina generale), al fine di garantire la presa in carico terapeutica e riabilitativa del lavoratore, ogni qual volta ritenga il lavoratore inidoneo, e anche nelle more dell espressione formale di un giudizio d idoneità. Ma soprattutto, la lett. e) prevede che nel tempo che intercorre fra il sospetto da parte del medico competente di una condizione di abuso alcolico e la presa in carico del lavoratore, lo stesso dovrebbe essere adibito a mansioni che non comportino rischi aggiuntivi derivanti dal proprio stato di salute, individuate in collaborazione con il datore di lavoro, il Servizio di prevenzione e protezione aziendale, i rappresentanti dei Lavoratori sulla sicurezza (RLS) e i rappresentanti dei Lavoratori sulla sicurezza territoriale (RLST) presenti, aggiungendo peraltro che nell impossibilità di adibire il lavoratore a tale tipo di mansioni, il medesimo dovrà essere allontanato dal posto di lavoro sino a quando non verrà dimostrata la cessazione della condizione di rischio sopra evidenziata. Una tale previsione, che determina una variazione delle mansioni del lavoratore, o addirittura l allontanamento dal posto di lavoro, sulla base del semplice sospetto del medico competente, e nelle more della valutazione di idoneità, non trova alcun riscontro nella vigente disciplina legislativa della materia. Come si è detto, infatti, gli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 81 del 2008 fanno discendere ogni possibile conseguenza degli accertamenti sulla persona del lavoratore in ordine alla prosecuzione del rapporto lavorativo dalla 21

formulazione del giudizio finale, che può essere di idoneità, di idoneità parziale, temporanea o permanente, di inidoneità temporanea (con l obbligo di specificare i limiti temporali di validità ) o, infine, di inidoneità permanente : giudizio di cui vanno informati per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore, e avverso il quale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Conseguentemente, l art. 42 del d. lgs. n. 81 del 2008 prevede che il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, fermo restando che il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria, mentre qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (sottolineatura nostra). In nessuna parte, come si vede, la citata normativa consente di modificare le mansioni cui il lavoratore è addetto, e meno che mai di allontanarlo dal posto di lavoro, sulla base del semplice sospetto di una condizione di abuso di sostanze alcoliche ( etilismo acuto o alcol dipendenza ). Altrettanto dubbia, sul versante della conformità alla disciplina legislativa in materia, è anche l ulteriore previsione di cui alla lettera d), secondo cui il medico competente, in presenza del rifiuto del lavoratore a sottoporsi all esame alcolimetrico (per mansioni a rischio), o in generale in presenza di evidenti segni di abuso alcolico, o ancora, infine, nel caso vi sia il diniego ad aderire ad un percorso di riabilitazione e cura, può 22

indicare al datore di lavoro l opportunità di attivare una richiesta per la valutazione dell idoneità ai sensi dell art. 5 l. 300/70. L art. 5 della l. n. 300 del 1970, rubricato accertamenti sanitari, al comma 1 stabilisce che sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente ; al comma 2 prevede che il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda, ed infine al comma 3 stabilisce che il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Dunque, sullo sfondo di un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di effettuare in proprio accertamenti sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, il comma 3 dell art. 5 della l. n. 300 stabilisce che il controllo sulla idoneità del lavoratore può avvenire, su richiesta del datore di lavoro, solo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico : la norma in esame, ispirata ad una evidente ratio garantistica, prevede quindi l intervento di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, a richiesta del datore di lavoro, come l unica modalità per l effettuazione di accertamenti medici sulla idoneità del lavoratore. La previsione delle linee guida (punto 2.1., lett. d) sopra riportata, prevedendo che la richiesta di intervento di tali enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico possa avvenire su sollecitazione del medico competente, non solo in presenza del rifiuto del lavoratore adibito a mansioni a rischio di sottoporsi all esame alcolimetrico, ma anche, in generale, in presenza di evidenti segni di abuso alcolico o nel caso vi sia il diniego ad aderire ad un percorso di riabilitazione e cura, sembra prefigurare una possibilità di attivare simili controlli anche al di 23

fuori della sussistenza di specifiche esigenze di verifica della idoneità del lavoratore: il che non trova alcun riscontro nella disciplina legislativa di riferimento. Inoltre, non si comprende quale sia la posizione del datore di lavoro, di fronte alla segnalazione, proveniente dal medico competente, della opportunità di attivare i controlli di cui all art. 5: non si comprende, in particolare, quali conseguenze potrebbero discendere da un eventuale rifiuto del datore di lavoro di attivare simili controlli, fermo restando che, qualora si dovesse configurare un vero e proprio obbligo, per il datore di lavoro, di procedere in tal senso, la previsione sarebbe di nuovo irrimediabilmente viziata per violazione dell art. 23 cost. e del principio di legalità, non trovando un simile obbligo alcuna base legislativa. Infine, non si comprende come la previsione in esame (nella sua parte iniziale, in quanto specificamente riferita ai lavoratori addetti a mansioni a rischio ) si coordini con quanto prevede il punto 1 delle stesse linee guida, dove si afferma che i lavoratori (addetti a mansioni a rischio) non possono rifiutare il controllo alcolimetrico disposto dal medico competente o dal medico del lavoro dello SPSAL (servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro), ferma restando la dovuta informazione sul significato di tale accertamento. Tutte le previsioni sopra riportate sono quindi evidentemente del tutto sprovviste di qualsiasi base nella disciplina legislativa vigente, e devono pertanto considerarsi illegittime per violazione delle riserve di legge contenute negli artt. 23 e 32 comma 2 cost., oltre che per la violazione, più in generale, del principio di legalità che deve connotare l azione amministrativa, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 97 cost.: non solo, ma simili previsioni non trovano riscontro neppure negli atti della Conferenza permanente espressamente richiamati nelle premesse della delibera regionale. 24

Infatti, l atto del 16 marzo 2006 si limita solo, come indica l oggetto, a sancire la intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuno sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi, ed esclusivamente ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 : tale intesa non contiene quindi alcuna previsione in materia di sorveglianza e di accertamenti medici sui lavoratori. Quanto al successivo atto del 29 marzo 2007, recante accordo, ai sensi dell articolo 4 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 28, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al Piano nazionale Alcol e Salute, in esso ci si limita a recepire il piano predisposto dal ministero della Salute, il quale prevede una serie di azioni attuative della l. n. 125 del 2001 e, per quanto riguarda l area ambienti e luoghi di lavoro si limita a prevedere azioni volte ad attivare la collaborazione del mondo delle imprese e delle organizzazioni sindacali ( ) per promuovere nei luoghi di lavoro una politica sull alcol fondata sull educazione, la promozione della salute, la tempestiva identificazione, o auto identificazione, dei soggetti a rischio, e la possibilità di intraprendere,nel pieno rispetto della privacy, trattamenti integrati resi disponibili peso le strutture sanitarie e sociosanitarie. Al di là di quanto tra breve si osserverà circa il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell adozione dell atto oggi impugnato (diversamente da quanto richiesto nell accordo), e a prescindere dalla assoluta inidoneità dello strumento dell accordo in sede di Conferenza a surrogare previsioni legislative, in presenza di materie coperte da riserva di legge, è comunque evidente che il generico riferimento, contenuto nell accordo, all esigenza di assicurare la tempestiva identificazione, o auto identificazione, dei soggetti a rischio è del tutto inidoneo a fornire una qualsiasi copertura ad atti amministrativi regionali che, come quello 25

oggi impugnato, pretendano di disporre in materia di sorveglianza e di accertamenti sanitari sul lavoratore, introducendo previsioni innovative rispetto a quelle contenute nella legislazione vigente. L atto impugnato, quindi, non solo è del tutto sprovvisto della necessaria copertura legislativa, ma, dilatando oltre misura l ambito degli accertamenti medici sulla persona del lavoratore, ben oltre la finalità, legislativamente prevista, di verificare la idoneità del lavoratore a svolgere mansioni a rischio per prevenire incidenti sul lavoro e tutelare la sicurezza del lavoratore e dei terzi, risulta anche affetto anche da un evidente vizio di eccesso di potere per sviamento, operando un arbitraria commissione tra le esigenze tipiche della tutela della sicurezza del lavoro e più ampie e generali finalità di prevenzione della salute e di controllo sociale, che prescindono dalla qualità di lavoratore del soggetto sottoposto al controllo e che, se pure possono essere meritevoli di considerazione da parte del legislatore, dovrebbero essere perseguite attraverso strumenti diversi da quelli preordinati a garantire la sicurezza del lavoro. 2. Violazione e falsa applicazione dell art. 117, comma 2, lett. l), e comma 3, e dell art. 118 cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 dello Statuto del Friuli Venezia Giulia; violazione e falsa applicazione dei principi della legislazione statale in materia; incompetenza della regione a disporre, con atto amministrativo, in materia di rapporto di lavoro, di competenza esclusiva dello stato. Come si è visto, nessuna previsione legislativa abilita le regioni a disciplinare, attraverso atti amministrativi generali quali sono le c.d. linee guida di cui si discute, la materia della sorveglianza sanitaria del lavoratore, materia che, in quanto comportante la possibilità di svolgere controlli sulle condizioni di salute dei lavoratori e quindi trattamenti sanitari sulla persona del lavoratore, è soggetta alle previsioni dell art. 32, 26