Il Giudice di Pace dott.ssa MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

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"La controversa questione della responsabilità della pubblica amministrazione per danni provocati dalla omessa o cattiva manutenzione del manto stradale ha conosciuto un momento di revisione e di evoluzione da parte della giurisprudenza più recente che ha rivalutato e, quindi affermato, l opportunità di ricondurre siffatta responsabilità entro lo schema dell art. 2051 c.c., piuttosto che in quello dell art. 2043 c.c." (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 05.05.2011). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace dott.ssa MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente 1 / 15

SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3396/2010 assegnata a sentenza il 14/02/11 promossa da EEE DDD C.F. nato a <...> il 00/00/64 e res. ivi alla Via <...>, elett.te dom.to in alla Via Aaa, 20, presso lo studio dell Avv. Fff Aaa CF che lo rapp.ta e difende, giusta procura a margine dell atto introduttivo - parte attrice C/ 2 / 15

COMUNE DI <...>, in persona del legale rapp.te, p.t., rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce all atto di citazione notificato e della delibera della GIUNTA COMUNALE n. 119 del 16/09/010 dall AVV. Ggg Rrr, presso il cui studio in <...> alla Via <...> elett.te domiciliano - parte convenuta OGGETTO: Risarcimento danni CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. 3 / 15

La domanda proposta da EEE DDD, con l atto introduttivo del giudizio, notificato il 7/6/010 per l udienza del 20/9/010 volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità dell AMMINISTRAZIONE COMUNALE di nella determinazione dell evento verificatosi in data 13/12/09 alle ore 21,00 circa in alla Via Ccc e, quindi, volta ad ottenere la condanna della parte convenuta, al risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo Toyota Yaris tg. XX000XX nella misura di euro 850,00, oltre interessi e rivalutazione, è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. La titolarità ad agire e a resistere in giudizio in capo alle parti, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore dell ente, è stata idoneamente provata. Per quanto alla parte attrice, è stata depositata la copia della carta di circolazione della VETTURA che, all epoca dell evento, risultava essere intestata al sig. EEE. La titolarità a resistere del Comune non è stata espressamente disconosciuta. Innanzitutto va rigettata l eccezione di nullità dell atto introduttivo: La citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore ella società assicuratrice, sia l enunciazione del petitum che della causa petendi non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l indicazione del giudice e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). Ciò posto, per quel che concerne il merito, osserva questo Giudicante che sulla scorta della prova espletata e dei rilievi fotografici depositati, può ritenersi sicuramente provato il fatto 4 / 15

storico. Il teste escusso DDD LLL GGG, INDIFFERENTE, indicato alla prima udienza, ha confermato, trovandosi a bordo della vettura del SIG. EEE, che: Era il mese di dicembre dell ano 2009, erano le ore 21.00, 21.30 circa ed io mi trovavo a bordo dell autovettura Toyota Yaris nera di proprietà di EEE DDD e condotta nell occasione dal figlio EEE Ggg. Percorrevamo in (NA) Via Ccc con direzione Vesuvio quando, improvvisamente, l auto sulla quale viaggiavo finiva con la ruota anteriore sinistra in una buca non segnalata né protetta né visibile, né transennata. Preciso che la buca non era visibile sia perché l illuminazione è scarsa in quel punto, sia perché aveva appena finito di piovere e la strada era allagata e la buca era piena d acqua. Subito dopo l impatto siamo scesi dalla macchina e abbiamo dovuto spingerla per tirarla fuori dalla buca; abbiamo sostituito la gomma e ci siamo accorti che non era marciante. Via Ccc è una strada a doppio senso di circolazione, situata all interno del territorio comunale di, che congiunge Via Zabatta con via Panoramica Preciso che l auto non era marciante in quanto si sentivano dei rumori al lato anteriore sinistro per cui il conducente preferì lasciarla sul posto. Tenuto conto di quanto innanzi non può non ritenersi sussistente in capo alla P.A. la responsabilità per quanto accaduto. La fonte della responsabilità dell Amministrazione comunale deve ricercarsi preliminarmente nelle disposizioni di cui all art. 2051 c.c. in virtù del quale deve affermarsi che Ciascuno è 5 / 15

responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito L art. 2051 c.c., ormai trova applicazione nell ambito della manutenzione delle strade, in quanto grava, secondo l impostazione più recente, sulla Pubblica amministrazione l obbligo di custodia, al fine di evitare che possano formarsi insidie e trabocchetti idonei a cagionare danni, anche significativi, ai cittadini. Secondo lo schema giuridico di tale articolo, è il danneggiante che deve provare l eventuale caso fortuito per essere ritenuto non responsabile dell eventuale danno, ribaltando lo schema probatorio classico (in tema di responsabilità aquilana) suggerito dall art. 2043 c.c. (dove è il danneggiato a dover dimostrare l eventuale colpa del danneggiante). La giurisprudenza più recente ha ben individuato i limiti dell applicabilità dell art. 2051 c.c. alle strade. In particolare, Cassazione civile, sez. III, sentenza 27 marzo 2007, n. 7403 ha ritenuto che: Il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l impossibilità di governo del territorio. L obbligo di custodia sussiste se vi è: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; il potere di escludere qualsiasi terzo dall ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell evento dannoso troverà applicazione l art. 1227 c.c. Nello stesso senso si era già espressa Cassazione civile, sez. III, sentenza 23 febbraio 2005, n. 3745: la presunzione di responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini, con la conseguenza che, al più, troverà applicazione l art. 2043 c.c.. Anche parte della giurisprudenza di merito aveva accolto tale ricostruzione; Tribunale Monza 24 maggio 2001, n. 1356 riteneva ammissibile l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla P.A. anche con riferimento ai beni demaniali, nei casi in cui il luogo in cui il danno si era verificato fosse di un'estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa e ciò anche per quanto concerne il demanio stradale. Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende per l'ente non solo l'obbligo della manutenzione, come stabilito dell'art. 5 r.d. 15.11.1923 n. 2506 ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. Non rileva, poi, la natura demaniale del bene: la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali. Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità da cose in custodia, ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante (Cassazione civile 15042/2008). Con specifico riferimento alla verifica in concreto della possibilità di controllo sulla strada demaniale, è stato affermato che è necessario che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli 6 / 15

strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (Cassazione civile 23924/2007); nello stesso senso, è stato detto che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l impossibilità dell effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso di terzi, l ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall utente, pur sempre la regola generale dell art. 2043 c.c. (Tribunale Napoli, sez. III civile, sentenza 27 maggio 2010, n. 6229). E pur vero, comunque, che, l estensione della strada non giustifica, ex se, la mancanza di obbligo di controllo in capo al Comune: in caso di danno cagionato da una buca, la natura pubblica della strada e l estensione della stessa non escludono automaticamente l applicazione della disciplina della responsabilità da cose in custodia nei confronti del Comune (Cassazione civile 11511/2008). In ogni caso, la P.A. non è responsabile ex se, ma nella misura in cui, con la propria omissione sulle strade controllabili (perché non eccessivamente estese), abbia creato un pericolo per il cittadino. Sul punto è stato detto da Cassazione civile, sez. III, sentenza 19 luglio 2005, n. 15224 che: la non conformità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della P.A. solo se determina l'insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri dell'insidia. ( NEL CASO CHE CI OCCUPA TALI REQUISITI SONO DEL TUTTO EVIDENTI). Dal punto di vista della prova, è stato detto da Cassazione civile, sez. III, sentenza 30 giugno 2005, n. 13974 che: in tema di insidia e trabocchetto vanno valutate le singole risultanze probatorie, non potendosi agganciare a mere ricostruzioni astratte. Altresì, la III sezione della Cassazione, con la pronuncia 19653/2004 ha affermato che: l'applicabilità dell'art. 2051 cod.civ. (nei confronti della P.A o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi quest'ultima comunque non ravvisabile ove si tratti di edificio. Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale. Più di recente, la Cassazione (390/2008) ha individuato, in modo dettagliato, il riparto dell onere probatorio, ritenendo applicabile al caso la struttura logica dell art. 2043 c.c. e non quella dell art. 2051 c.c.: in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile (aquiliano), la parte danneggiata ha l onere della prova: degli elementi costitutivi di tale fatto; del nesso di causalità; del danno ingiusto;della imputabilità soggettiva. L ente pubblico (nella specie il Comune) preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l onere di dimostrare alternativamente: il concorso di colpa del pedone; la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l evento ed il comportamento colposamente omissivo dell ente. Il custode della cosa, al fine di liberarsi dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico, ha l onere di provare l esistenza del caso fortuito, il quale deve consistere in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, dal carattere 7 / 15

imprevedibile ed eccezionale, che può concretizzarsi anche nel comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l evento dannoso che si è verificato. L accertamento della sussistenza del caso fortuito, non solo fa venir meno il nesso causale tra la cosa e l evento dannoso, ma, altresì, esclude la responsabilità ai sensi dell articolo 2043 c.c. (Cassazione civile, sez. III, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22807). Sul caso fortuito, va, comunque, precisato che, non configura caso fortuito un qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale, in quanto nel caso in cui la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non sia assolutamente imprevedibile ex ante, continua a persistere il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione, salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cassazione civile, sez. III, sentenza 22 settembre 2009 n 20415). Dal punto di vista, poi, del comportamento del danneggiato è stato detto dalla III sezione della Cassazione, con la pronuncia 16527/2003 che: il comportamento abnorme del danneggiato esclude l applicabilità dell art. 2051 c.c., perché la cosa diviene mera occasione del danno e non causa, che è invece da rinvenire nel comportamento del danneggiato. Nello stesso identico senso, di recente, si è espressa Cassazione civile, sez. III, sentenza 2 febbraio 2010 n 2360. Diversamente, se il comportamento del danneggiato non è la causa del danno, ma concorre alla causazione del danno non si può escludere la responsabilità della P.A. (Cassazione 17152/2002). Il committente (Comune) non può essere esonerato da un controllo continuo sul bene pericoloso. In tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Cassazione civile 4591/2008). Considerato il sopra riportato excursus normativo, appare chiaro come, nel caso sottoposto alla cognizione di questo Giudice, la presenza di una buca, così come descritta dal teste ed evidenziata nei rilievi fotografici prodotti, costituisce un indice di pessima manutenzione e custodia della strada medesima, nonché chiaro indice di responsabilità. Il teste, a questo proposito ha riferito che, date le condizioni meteorologiche avverse, la buca non era visibile; in ogni caso, non era né segnalata, né protetta. 8 / 15

Per quanto sopra, non par dubbio che in mancanza di prove contrarie, la domanda così come proposta debba essere accolta con ogni conseguenza di legge. Deve rimarcarsi che, la responsabilità presunta stabilita dall art. 2051 c.c. ha il suo fondamento su un effettivo potere esercitato dal soggetto sulla cosa tale da implicare il controllo e l uso di essa nonché sul fatto che il danno si sia prodotto nell ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima (proprio come nel caso della buca ed anche della spazzatura) o per l insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni. In effetti, può essere considerata causa dell evento dannoso, e quindi fonte di responsabilità, anche la violazione dell obbligo giuridico di impedire l evento (Cass. Civ. 6/4/82 n. 2134); La controversa questione della responsabilità della pubblica amministrazione per danni provocati dalla omessa o cattiva manutenzione del manto stradale, come sopra riportato, ha, infatti, conosciuto un momento di revisione e di evoluzione da parte della giurisprudenza più recente che ha rivalutato e, quindi affermato, l opportunità di ricondurre siffatta responsabilità entro lo schema dell art. 2051 c.c., piuttosto che in quello dell art. 2043 c.c. come, invece, ritiene la controparte. Nel titolo IX del Libro IV del codice civile, contenente una disciplina generale dei fatti illeciti, 9 / 15

sono rinvenibili ipotesi di responsabilità indiretta, per colpa presunta ed oggettiva, secondo le definizioni adottate sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. In tale ambito si colloca anche la disposizione normativa di cui all art. 2051 c.c. che introduce una disciplina speciale per i danni arrecati dalle cose di cui si ha la custodia. In particolare, il rapporto di specialità sussiste con riguardo alla clausola generale del neminem laedere disciplinata dall art. 2043 c.c. la quale, può, comunque concorrere con l art. 2051 c.c. e trovare applicazione in via sussidiaria. Ai sensi della disposizione di cui si tratta, come detto, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Secondo l opinione espressa dalla dottrina maggioritaria ( opinione evidentemente condivisa dalla Suprema Corte), l art. 2051 c.c. configura una fattispecie di responsabilità oggettiva, nel senso che l elemento della colpa non assume alcuna rilevanza per affermare o escludere l applicabilità della disciplina del suddetto articolo. Il fondamento della responsabilità risiede esclusivamente sulla relazione tra la cosa ed il custode nonché sulla opportunità di attribuire al custode, le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti causalmente dalla cosa da lui utilizzata ( cosiddetto rischio da custodia ). 10 / 15

La norma, infatti, parla di danno da cosa in quanto tale, per il suo finalismo intrinseco o per la sua capacità eziologica di produrre determinati effetti e non, invece, di danno da custodia della cosa o da non adeguata gestione e controllo della stessa. Proprio il riferimento normativo al rapporto eziologico cosa- danno, è evocativo della totale irrilevanza della condotta colposa del custode della cosa stessa: Il legislatore ha ritenuto sufficiente, per l imputabilità dell evento dannoso al custode, che il danneggiato dimostri che il danno è stato provocato dalla cosa. La prova liberatoria si basa sulla dimostrazione dell esistenza del caso fortuito e non del comportamento diligente del custode. Il danneggiato, dunque, si ripete, deve provare solo il rapporto eziologico tra la cosa ed il danno; ha l onere di dimostrare che la cosa ha costituito una condizione necessaria per il verificarsi del danno. E onere del custode provare la specifica causa fortuita, unica in grado di rompere il nesso causale ( cfr Cass. Civ. Sez. III 20/10/2005 n. 20317 ) Tenuto conto delle considerazioni di cui innanzi, e delle risultanze istruttorie acquisite nel processo, appare evidente come le difese della P.A. non possono essere condivise, essendo stata fornita la prova del danno e del nesso causale tra l evento ed il danno ed essendo stata, altresì non provata, dalla parte convenuta, l esistenza di un caso fortuito. 11 / 15

Non può, in ogni caso, non evidenziarsi che, se è vero che la P.A., in quanto proprietaria di una strada adibita al pubblico transito, possiede un potere discrezionale circa la sua manutenzione, è, però, altrettanto vero che tale potere discrezionale trova un limite nel rispetto delle norme legislative e regolamentari e nell osservanza del predetto principio del neminem laedere, il quale impone all amministrazione stessa di usare le ordinarie cautele atte a non mettere in pericolo l incolumità ed i beni dei cittadini. In altri termini, l anzidetto potere non esime la P.A. dall obbligo di eliminare o quantomeno, di segnalare le situazioni di pericolo, che non sono chiaramente percepibili con l uso della normale diligenza, poiché il principio generale appena richiamato, impone all amministrazione l obbligo di tenere le strada in condizioni tali da non costituire per l utente, il quale ragionevolmente confida nello stato apparente di transitabilità, una insidia o un trabocchetto, le cui caratteristiche sono state comunque provate dall attore (cfr Cass. 18/2/63 n. 361; Cass. 30/10/86 n. 6388; Cass. 18/9/86 n.5677). E che l attore non abbia alcuna responsabilità, è stato provato anche con l escussione del teste il quale ha ribadito che procedevano lentamente. Tale circostanza deve ritenersi credibile in considerazione del fatto che, come riferito dallo stesso teste, la macchina rimase bloccata nella buca ( cosa che, invece, non sarebbe avvenuta qualora la macchina avesse avuto una andatura maggiore perché, probabilmente sarebbe risalita dalla stessa nonostante il pneumatico perforato). 12 / 15

Ritenuto, quindi, che alcun addebito può muoversi alla parte attrice nemmeno ex art. 1227 c.c., la parte convenuta andrà condannata all integrale risarcimento del danno. Per quel che concerne il quantum, sulla scorta della documentazione esibita ( fotografie; preventivo per euro 810,00 e ricevuta per l acquisto del pneumatico per euro 40,00); tenuto conto del fatto che per quanto al danno alla meccanica deve riconoscersi una decurtazione per l uso e, quindi per la vetustà della vettura; Considerato, ancora, che il preventivo non costituisce documento certo attestante la spesa ma può essere tenuto in considerazione nella valutazione del magistrato qualora sia supportato, come nel caso di specie, da rilievi fotografici e da dichiarazioni testimoniali, questo giudice ritiene giusto, non potendo condividere l ammontare del risarcimento richiesto, anche perché i prezzi indicati sono ingiustificati rispetto a quelli praticati sul mercato, quantificare l ammontare del danno subito da parte attrice in euro 700,00 all attualità. Sulla somma così come riconosciuta, andranno calcolati gli interessi, che, giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata 13 / 15

all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente; sulla scorta del DM 127/2004; tenuto conto del valore del decisum, vanno liquidate come da dispositivo; stante, poi, la dichiarazione resa dal Procuratore della parte attrice, esse gli vanno attribuite ex art. 93 c.p.c.. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EEE DDD contro il Comune di in persona del Sindaco p.t. così provvede: 14 / 15

Accoglie la domanda ; Riconosciuta la responsabilità dell Ente ex art. 2051 c.c. condanna la parte convenuta, al pagamento in favore dell attrice della somma, all attualità, pari ad Euro 700,00, oltre interessi da CALCOLARSI COME IN MOTIVAZIONE. Condanna l Ente convenuto, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi 1.180,00 di cui 80,00 per spese ; 600,00 per diritti ed 500,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario ex art. 15 L.P. che vanno attribuite all avv. Aaa ex art. 93 c.p.c. Così deciso in Ottaviano il 5/5/2011 IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 15 / 15