Fare business con la Germania un profilo degli aspetti legali Parma, 26 giugno 2013 Fare impresa nel cuore della Germania: i vantaggi della Turingia
Informazioni sulla controparte contrattuale Estratto dal registro delle imprese Bilanci spesso non depositati Informazioni economiche presso agenzie di informazioni o la propria banca Visita personale Parma - 26 giugno 2013 2
Meno formalità Nessuna data certa Nessuna imposta di registro Parma - 26 giugno 2013 3
Stipula del contratto di acquisto Ordine e conferma d ordine Scrittura privata Spesso manca scelta del diritto applicabile Parma - 26 giugno 2013 4
Mancanza di scelta del diritto applicabile Regola generale: il diritto del Paese in cui ha la sede la parte contrattuale che effettua la prestazione caratteristica sempre il venditore Attenzione: nel rapporto Italia-Germania è in vigore la Convenzione di Vienna sulla compravendita di beni mobili Parma - 26 giugno 2013 5
Articolo 1-1 comma a) - Convenzione di Vienna: La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra Parti aventi la propria sede di affari in Stati diversi: a) quando questi Stati sono contraenti Italia e Germania sono entrambi Stati contraenti Parma - 26 giugno 2013 6
La subfornitura è una vendita? Art. 3 Convenzione di Vienna: 1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la Parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione. 2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la Parte preponderante dell obbligo della Parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d opera o altri servizi Parma - 26 giugno 2013 7
Formazione del contratto Art. 11 Convenzione di Vienna: Il contratto di vendita non deve essere concluso né constatato per iscritto né sottoposto ad alcun altra condizione formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, ivi compresi i testimoni. Art. 18-1 comma - seconda frase: Il silenzio o l inazione, da soli, non possono valere come accettazione Parma - 26 giugno 2013 8
Inadempienza Art. 25 Convenzione di Vienna Un inosservanza del contratto commessa da una delle Parti è essenziale quando causa all altra Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la Parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anch essa potuto prevederlo Parma - 26 giugno 2013 9
Verifica dei prodotti Art. 38-1 comma - Convenzione di Vienna 1. L acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze Art. 39-1 comma - Convenzione di Vienna 1. L acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore (precisando la natura di tale difetto) entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo Parma - 26 giugno 2013 10
Lacune della Convenzione La prescrizione Gli interessi di mora Parma - 26 giugno 2013 11
La scelta esplicita del diritto Foro competente Parma - 26 giugno 2013 12
Il foro competente Se non è contrattualmente stabilito, è la sede del convenuto e/o il luogo di adempimento Il luogo di adempimento è il luogo di consegna Parma - 26 giugno 2013 13
Vendita con condizioni generali di vendita Nessuna firma Nessuna doppia firma In lingua tedesca Stampate sul retro dell ordine o della conferma d ordine, non sulla fattura Cenno esplicito sul fronte Controllo sostanziale e non formale Parma - 26 giugno 2013 14
Le condizioni generali di acquisto 1 Quasi tutti i grossi gruppi tedeschi utilizzano condizioni generali di acquisto. Parma - 26 giugno 2013 15
Le condizioni generali di acquisto 2 Verificare: se sono validamente diventate parti integranti del contratto se contengono della clausole sorprendenti se contengono delle clausole equivoche se contengono delle clausole vessatorie NULLITÀ Parma - 26 giugno 2013 16
Le condizioni generali di acquisto 3 La validità delle clausole dipende da una valutazione sostanziale del Giudice adito in caso di controversia. a un profilo degli aspetti legali Parma - 26 giugno 2013 17
Le condizioni generali di acquisto 4 Qualora dalla verifica risulti la validità delle clausole vessatorie, conviene negoziarle individualmente. Parma - 26 giugno 2013 18
E-Commerce 1 Sempre più frequente I documenti contrattuali devono essere: Scaricabili e salvabili Parma - 26 giugno 2013 19
E-Commerce 2 305-2 comma BGB (Codice Civile Tedesco) valgono le norme generali, come: Leggibilità Il link può essere sufficiente Accettazione (anche in forma concludente) Parma - 26 giugno 2013 20
Limitazioni di responsabilità 1 Soprattutto per i subappaltatori e subfornitori è essenziale limitare la propria responsabilità. Parma - 26 giugno 2013 21
Limitazioni di responsabilità 2 Non si può limitare per i casi di dolo e colpa grave e neanche per adempimenti essenziali ma per colpa lieve Parma - 26 giugno 2013 22
Limitazioni di responsabilità 3 Va prestata particolare attenzione al rischio della contraffazione di Intellectual Property (brevetti, marchi, etc.) di terzi, qualora si tratti di una lavorazione per conto del cliente Parma - 26 giugno 2013 23
Limitazioni di responsabilità 4 Prevedere tetti massimi Limitare il rischio al danno prevedibile Parma - 26 giugno 2013 24
Limitazioni di responsabilità 5 Prestare particolare attenzione a penali: tetto massimo franchige di entrata esclusione del maggior danno Parma - 26 giugno 2013 25
L esclusiva Tenere conto delle limitazioni previste dal diritto antitrust europeo. Parma - 26 giugno 2013 26
Le garanzie Patto di riservato dominio Assegni Cambiali Fideiussioni Garanzie bancarie Lettere di credito Ipoteche non accessorie Parma - 26 giugno 2013 27
Il patto di riservato dominio Nessuna data certa Nessuna registrazione Possibilità dell estensione ad altri soggetti Possibilità del patto di riservato dominio prolungato Estremamente frequente in Germania Parma - 26 giugno 2013 28
Patto di riservato dominio-clausole 1-2 Ci riserviamo la proprietà dell oggetto dell acquisto fino all entrata di tutti i pagamenti derivanti dal contratto di fornitura. Nel caso di un comportamento dell acquirente non conforme al contratto, in particolare nel caso di mora nei pagamenti, siamo autorizzati, a ritirare l oggetto dell acquisto. Parma - 26 giugno 2013 29
Patto di riservato dominio-clausola -3 Nel caso di pignoramento od altri interventi di terzi, l acquirente ci deve informare immediatamente per iscritto, in modo che noi possiamo citare in giudizio ai sensi dell art. 771 ZPO (Codice di Procudura Civile Tedesco). Parma - 26 giugno 2013 30
Patto di riservato dominio-clausola -4 L acquirente è autorizzato a rivendere nel corso degli affari l'oggetto dell'acquisto; egli ci cede però già ora tutti i crediti nell'ammontare dell'importo della fattura finale (inclusa l'imposta sul valore aggiunto) che a lui derivino dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o terzi e cioè indipendentemente da ciò, se l'oggetto dell'acquisto sia stato rivenduto senza o dopo la trasformazione. L acquirente rimane autorizzato al realizzo di questo credito anche dopo la cessione. Il nostro potere di riscuotere da soli il credito rimane su ciò intatto. Ci obblighiamo perciò a non riscuotere il credito fintantoché l acquirente non abbia adempiuto alle sue obbligazioni di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non sia in mora di pagamento ed in particolare non sia stata presentata alcuna domanda di apertura di un procedimento fallimentare o di concordato, o si verifichi una sospensione dei pagamenti. In questo caso però possiamo richiedere che l acquirente ci comunichi tutti i crediti ceduti ed i debitori di questi specifichi quanto necessario per l'incasso, consegni la documentazione a ciò appartenente e comunichi la cessione ai debitori (terzi). Parma - 26 giugno 2013 31
Patto di riservato dominio-clausola -5 La trasformazione o lavorazione dell'oggetto dell'acquisto da parte dell acquirente viene sempre per noi intrapresa. Nel caso in cui l'oggetto dell'acquisto venga lavorato insieme ad altri oggetti a noi non appartenenti, acquisiamo la comproprietà sui nuovi oggetti, in relazione al valore dell'oggetto dell'acquisto, con gli altri oggetti lavorati al tempo della trasformazione. Per l'oggetto, nato con la trasformazione, vale quanto stabilito per l'oggetto dell'acquisto consegnato con riserva. Parma - 26 giugno 2013 32
Patto di riservato dominio-clausola -6 Nel caso in cui l'oggetto dell'acquisto venga indivisibilmente commistionato con altri oggetti a noi non appartenenti, acquisiamo la proprietà del nuovo oggetto, in rapporto al valore dell'oggetto dell'acquisto con gli altri oggetti della commistione, al momento di questa. Nel caso in cui la commistione avvenga nel modo in cui l'oggetto dell acquirente sia da vedere come oggetto principale, vale come stabilito che l acquirente ci trasmetta proporzionalmente la comproprietà. L acquirente conserva per noi la così creata proprietà esclusiva o comproprietà. Parma - 26 giugno 2013 33
Patto di riservato dominio-clausola -7 L acquirente ci cede anche i crediti a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti, i quali derivino nei confronti di un terzo, dalla relazione dell'oggetto dell'acquisto con un bene immobile. Parma - 26 giugno 2013 34
Patto di riservato dominio-clausola -8 Ci obblighiamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta dell acquirente, se il valore delle nostre garanzie superi i crediti da garantire per più del 20 %. Parma - 26 giugno 2013 35
La cambiale Non è un mezzo di garanzia molto usato in Germania Non diventa titolo esecutivo dopo un atto di precetto Parma - 26 giugno 2013 36
L assegno Non è un vero mezzo di garanzia in Germania, perché: può essere revocato senza conseguenze i termini di presentazione sono stretti non diventa titolo esecutivo con atto di precetto Se è andato a protesta, è necessario un procedimento giudiziale paragonabile al decreto ingiuntivo italiano Parma - 26 giugno 2013 37
Garanzie bancarie Forme: fideiussione bancaria garanzia astratta lettera di credito Contenuto: beneficio di escussione a prima richiesta i provvedimenti d urgenza Parma - 26 giugno 2013 38
Il recupero crediti in Germania Il decreto ingiuntivo è inefficace Il contenzioso civile ordinario è veloce ed efficiente Per la subfornitura si sconsiglia le clausole arbitrali Parma - 26 giugno 2013 39
Grazie per l'attenzione Daniel Ladeur Senior Counsel DLA Piper Via G. Casati 1 I 20123 Milano Tel: +39 02 80.61.81 Fax: +39 02 80.61.82.01 e.mail: daniel.ladeur@dlapiper.com