COMUNE DI UDINE ENTE GESTORE DEI COMUNI AMBITO REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI Deliberazione dell Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale n.2/2010 del 10/02/2010 Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell Ambito Distrettuale n.4.5 dell Udinese n.75 d ord. Del 02/03/2010 Uffici tecnico-amministrativi
Art. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di contribuzione alla spesa da parte dei partecipanti ai soggiorni estivi per anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, residenti nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell Ambito Distrettuale n.4.5 dell Udinese. Art. 2 FINALITA 1. Il presente regolamento ha la finalità di favorire l accesso ai soggiorni estivi per anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti alle persone in stato di bisogno. Art. 3 DESTINATARI SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI 1. Destinatari dei soggiorni estivi per anziani parzialmente autosufficienti, sono i cittadini residenti nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell Ambito Distrettuale n.4.5 dell Udinese, di età non inferiore ai 65 anni, compiuti o da compiere nell anno di riferimento, che presentano parziali limitazioni nelle funzioni della quotidianità e che necessitano di interventi di monitoraggio e di supporto da parte di personale competente. 2. Per parziale limitazione nelle funzioni della quotidianità di cui al precedente comma 1, si intende la riduzione delle abilità nel compiere le azioni quotidiane della vita. 3. La parziale limitazione nelle funzioni della quotidianità si verifica in presenza delle seguenti condizioni a) difficoltà nella deambulazione; b) uso di presidi per gli spostamenti; c) uso di ausili per l incontinenza; d) necessità di aiuto nell igiene personale e nella vestizione; e) necessità di supporto nell alimentazione. 4. Ai soggiorni estivi per anziani parzialmente autosufficienti possono partecipare anche persone con età inferiore ai 65 anni, e comunque con età non inferiore ai 50 anni, purchè a) abbiano già partecipato ai soggiorni estivi per anziani parzialmente autosufficienti negli anni precedenti; b) coppie di coniugi o conviventi, qualora uno dei partecipanti abbia l età richiesta. Art. 4 DESTINATARI SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 1. Destinatari dei soggiorni estivi per anziani non autosufficienti, sono i cittadini residenti nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell Ambito Distrettuale n.4.5 dell Udinese, di età non inferiore ai 65 anni, che presentano limitazioni nelle funzioni della quotidianità e che pertanto necessitano di interventi ai aiuto da parte di personale competente. Uffici tecnico-amministrativi
2. Ai soggiorni estivi per anziani non autosufficienti possono partecipare anche persone con età inferiore ai 65 anni, e comunque con età non inferiore ai 50 anni, purchè c) abbiano già partecipato ai soggiorni estivi per anziani parzialmente autosufficienti negli anni precedenti; d) coppie di coniugi o conviventi, qualora uno dei partecipanti avesse l età richiesta. Art.5 MODALITA DI ACCESSO 1. L accesso ai soggiorni estivi per anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del richiedente o del parente/affine/convivente dello stesso o del legale rappresentante dello stesso. 2. L Assistente Domiciliare in sede di visita domiciliare predispone una scheda di autonomia della persona anziana di cui al precedente comma 1, con l espressa indicazione del soggiorno estivo più adatto al richiedente, che invia al Coordinatore d area o suo delegato. 3. Il Coordinatore d area o suo delegato, vista la scheda di autonomia, esprime parere favorevole o non favorevole alla partecipazione al soggiorno estivo indicato e lo inoltra al responsabile del procedimento amministrativo per l ammissione o non ammissione al servizio del richiedente. 4. Il parere di cui al precedente comma 3, è vincolante. 5. Con la comunicazione di ammissione al soggiorno estivo per anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, il richiedente o il parente/affine/convivente dello stesso o il legale rappresentante dello stesso viene informato della percentuale di compartecipazione alla spesa, determinata ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento. 6. Entro sette giorni dalla partenza, il richiedente o il parente/affine/convivente dello stesso o il legale rappresentante dello stesso, viene informato del costo presunto del soggiorno estivo e della relativa quota presunta di contribuzione. Art.6 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 1. Le persone partecipanti ai soggiorni estivi per anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti sono tenute a compartecipare alla spesa tramite il pagamento di una quota individuale calcolata applicando l Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), determinato ai sensi del D. Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, così come di seguito indicato. N. FASCE I.S.E.E. PERCENTUALE CONTRIBUZIONE 1 da 0,00.- a 7.500,00.- 10% 2 da 7.500,01.- a 14.375,00.- 28% 3 da 14.375,01.- a 21.250,00.- 46% 4 da 21.250,01.- a 28.125,00.- 64% 5 da 28.125,01.- a 35.000,00.- 82% 6 I.S.E.E. mancante o > 35.000,00.- 100% Uffici tecnico-amministrativi
2. La valutazione della situazione economica equivalente è determinata con riferimento al nucleo familiare della persona richiedente il soggiorno. 3. La mancata presentazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) determina l applicazione della percentuale di contribuzione massima prevista. 4. Il mancato rinnovo dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) determina l applicazione della percentuale di contribuzione massima prevista. 5. In caso di mancato pagamento da parte del partecipante al soggiorno estivo per anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, l obbligo di contribuzione al costo, si estende, secondo l ordine di priorità, ai soggetti indicati all art.433 codice civile. 6. Le fasce I.S.E.E. e le percentuali di contribuzione applicate possono essere adeguate annualmente con deliberazione dell Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale. Art. 7 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA IN CASO DI RINUNCIA 1. E esclusa la compartecipazione alla spesa del richiedente per la partecipazione al soggiorno qualora lo stesso o il parente/affine/convivente dello stesso o il suo legale rappresentante presenti formale comunicazione di rinuncia alla partecipazione stessa, entro il termine di tre giorni prima della partenza stabilita. 2. La rinuncia alla partecipazione al soggiorno comunicata dal richiedente o dal parente/affine/convivente dello stesso o dal suo legale rappresentante oltre il termine dei tre giorni prima della partenza stabilita ne determina l applicabilità di una penale pari ad 50,00.-. 3. La rinuncia alla partecipazione al soggiorno comunicata dal richiedente o dal parente/affine/convivente dello stesso o dal suo legale rappresentante, nel corso del soggiorno ne determina la compartecipazione alla spesa stabilita nelle modalità di cui all art.6 del presente regolamento. Art. 8 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA IN CASO DI DECESSO 1. E esclusa la compartecipazione alla spesa dei soggetti indicati all art.6, comma 5, del presente regolamento, qualora il decesso della persona beneficiaria del soggiorno estivo si verifichi entro il termine di tre giorni prima della partenza stabilita. 2. Qualora il decesso della persona beneficiaria del soggiorno si verifichi oltre il termine dei tre giorni prima della partenza stabilita, la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti indicati all art.6, comma 5, del presente regolamento, è stabilita nella somma di 50,00.-. 3. Il decesso della persona beneficiaria del soggiorno verificatasi nel corso del soggiorno stesso, la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti indicati all art.6, comma 5, del presente regolamento è stabilita nelle modalità di cui all art.6 del presente regolamento. Art.9 ENTRATA IN VIGORE Uffici tecnico-amministrativi
1. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Udine in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell Ambito Distrettuale n.4.5 dell Udinese di approvazione. Uffici tecnico-amministrativi