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Roma, 22 febbraio 2010 Alle Istituzioni Scolastiche Loro Sedi Oggetto: Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2010. Con nota 15 febbraio 2010, n. 1027, è stato prorogato sino al primo marzo p.v. il termine previsto all'articolo 8 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, di quarantacinque giorni, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del programma annuale 2010 da parte del Consiglio d'istituto. Al riguardo, si ritiene opportuno fornire ulteriori istruzioni operative sulla predisposizione del medesimo programma annuale, per le quali si rimanda all'allegato 1. Il Direttore Generale Marco Ugo Filisetti FILISETTI/ MARCO UGO/ FLSMCG56B 07A794A/31 39198 Firmato digitalmente da FILISETTI/MARCO UGO/ FLSMCG56B07A794A/313919 8 ND: c=it, o=ministero ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588, ou=dgpfb, cn=filisetti/ MARCO UGO/ FLSMCG56B07A794A/313919 8, givenname=marco UGO, sn=filisetti Data: 2010.02.22 15:48:15 +01'00'

Allegato 1 al comunicato 22 febbraio 2010: Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2010 1) Spese per supplenze brevi e saltuarie Con riguardo alle spese per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, si rappresenta che potranno essere disposte, unitamente alla rata ordinaria, assegnazioni a favore di ogni Scuola ad integrazione della risorsa finanziaria comunicata con la nota 14 dicembre 2009, n. 9537. Tale integrazione sarà disposta in funzione del fabbisogno 2010 al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'irap, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente e segnalato a questa Direzione a mezzo dell'applicazione dei "flussi finanziari". Tale particolare modalità operativa è resa necessaria dal fatto che non è possibile stimare, a priori, l esatto fabbisogno per supplenze brevi di ciascuna scuola. Ferma restando la necessità di assicurare l ordinato svolgimento dell attività didattica secondo la normativa vigente, nel caso in cui il fabbisogno, esaminato in rapporto a quello espresso dalle altre scuole, risulti particolarmente elevato, si provvederà all ulteriore assegnazione di fondi solo previa verifica. 2) Necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa Ai sensi dell'articolo 11 del D.I. 44/2001, formano impegni di spesa le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate e riferite all'esercizio in corso. E, quindi, necessario che ciascuna Istituzione scolastica proceda alla corretta assunzione degli impegni di spesa, al fine di garantire il regolare andamento della gestione. In particolare, si rammenta che: il contratto integrativo di sede, una volta che i revisori dei conti ne abbiano certificati positivamente gli oneri ovvero una volta decorso il termine di cui all'articolo 6 comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 novembre 2007 del comparto Scuola, diviene efficace. Pertanto in relazione all affidamento dei compiti al personale interessato, sulla base di quanto previsto dalla

contrattazione di sede, dovrà essere assunto il relativo impegno di spesa, a carico dell esercizio in cui le medesime attività avranno luogo e maturerà il diritto del personale a percepire i connessi compensi. Tale impegno dovrà essere assunto il giorno del perfezionamento del contratto, e comunque precedentemente all'inizio delle attività. Relativamente ai primi quattro mesi previsti dalla contrattazione, coincidenti con l ultimo quadrimestre dell esercizio, qualora si giunga al 31 dicembre senza che le preventivate attività siano state svolte o lo siano state parzialmente, si dovrà procedere alla conseguente riduzione dell'impegno. Le relative economie confluiranno nell'avanzo di amministrazione con vincolo di scopo e dovranno essere reimpegnate all'apertura dell'esercizio finanziario successivo. Al termine dell'anno scolastico si dovrà provvedere a ridurre l'impegno dell'importo complessivo corrispondente a tutte le attività che non siano state, nel frattempo, realizzate. La relativa economia potrà essere contrattata nel successivo contratto integrativo di sede; i contratti di supplenza breve, una volta firmati dal dirigente scolastico e dal diretto interessato, costituiscono obbligazioni giuridicamente perfezionate e in quanto tali formano impegno di spesa, per la parte di pertinenza dell'esercizio finanziario in corso, ivi compreso quanto dovuto per oneri a carico del datore di lavoro e per IRAP. L'impegno deve essere registrato sul sistema di gestione contabile il giorno della sottoscrizione del contratto. Qualora, successivamente alla stipula del contratto, la somma dovuta diminuisca a seguito, ad es., di assenza del dipendente, si dovrà procedere alla corrispondente riduzione dell'impegno di spesa; l'eventuale contratto di esternalizzazione dei servizi di pulizia è obbligazione giuridicamente perfezionata e forma impegno di spesa, per il periodo di vigenza compreso nell'anno finanziario in corso. L'impegno deve essere registrato sul sistema di gestione contabile il giorno della stipula, ovvero all'inizio dell'esercizio finanziario, se successivo alla stipula medesima; il compenso dovuto ai revisori dei conti deve essere impegnato all'inizio dell'esercizio finanziario. Relativamente agli oneri dovuti ai revisori a titolo di rimborso spese, al fine di evitare che al momento dell assunzione dell impegno non vi siano le necessarie disponibilità, si ritiene opportuno rendere indisponibile, fin dall inizio dell esercizio, la quota parte del pertinente stanziamento di spesa, che si ritiene occorrente per il pagamento di detti oneri.

Si rammenta infine alle scuole che utilizzano tuttora il prodotto SISSI per la gestione contabile e che hanno difficoltà operative nella gestione degli impegni di spesa, che dovranno transitare ad altri prodotti (ad es. SIDI-scuola). 3) Spese di pulizia ex "appalti storici" A ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale accantonato, il cui ammontare sarà oggetto, a breve, di specifica comunicazione. Pertanto, nel caso in cui la somma per spese di pulizia di cui alla direttiva 68/2005, già compresa nella risorsa finanziaria comunicata con nota del 14 dicembre 2009 prot. 9537, fosse inferiore, la stessa risorsa finanziaria verrà integrata della differenza. Le somme già assegnate eventualmente eccedenti, rimangono a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex "appalto storico" ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento. Qualora la differenza tra somme assegnate e costo del personale accantonato sia particolarmente rilevante, tale differenza sarà oggetto di opportuna analisi. 4) inserimento dei residui attivi nell'aggregato Z Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale vengono programmate l attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica in relazione agli obiettivi che si intende realizzare e la destinazione delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del piano dell offerta formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse. Pertanto, si può dire che un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario, non è stato uno strumento di programmazione efficace. A tal fine, è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale). Pertanto la programmazione dovrà essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura. L indicazione contenuta nella nota n. 9537 del 14 dicembre 2009, nella parte in cui ravvisa l opportunità di inserire i residui attivi di provenienza di questa Direzione

Generale nell aggregato Z- Disponibilità da programmare fino alla loro riscossione, è finalizzata a richiamare l attenzione delle Istituzioni scolastiche sulla necessità, in sede di predisposizione del Programma annuale 2010, di adottare criteri di massima prudenza nel prevedere l utilizzo dell avanzo di amministrazione. Sul punto si fa rinvio a quanto disposto dall art. 3, comma 3, del D.I. n. 44/2001, il quale stabilisce che gli stanziamenti di spesa correlati all utilizzazione dell avanzo di amministrazione possano essere impegnati solo dopo la realizzazione dell effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell avanzo effettivamente realizzato. Pertanto, si ribadisce l opportunità di inserire la quota di avanzo di amministrazione determinata da residui attivi accesi a fronte di finanziamenti di competenza di questa Direzione Generale, nell'aggregato "Z-Disponibilità da programmare". Ove si verifichi la necessità di impiego di quote vincolate dell'avanzo (ad es. MOF), dette quote possono essere inserite nella programmazione di spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, quanto disposto dal già richiamato articolo 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001 : "In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".