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REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 46 del 28.09.2005 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 07/02/2008 Modificata tabella A con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12/02/2010

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l assegnazione in locazione di immobili, di proprietà comunale, adibiti ad uso civile abitazione. ARTICOLO 2 MODALITA DI ASSEGNAZIONE. 1. L assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo 1 avviene mediante specifico concorso bandito dal Comune, secondo l ordine di priorità fissato da un apposita graduatoria formata a norma del presente Regolamento. ARTICOLO 3 REQUISITI PER L ACCESSO. 1. Gli alloggi di cui al precedente articolo 1 sono assegnati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: A) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all Unione europea; il cittadino extraeuropeo deve essere, ai sensi dell art. 27 della L. 30/07/2002, n. 189, titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato; B) Residenza anagrafica nel Comune di Malborghetto-Valbruna o esercizio di attività lavorativa esclusiva o principale nel medesimo Comune; C) Mancanza, sia in capo al richiedente che agli altri componenti del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile, ad uso abitativo, in tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. E ammesso il diritto pro quota solo qualora ricorrano entrambe le seguenti ipotesi: C.1) Quota di comproprietà uguale o inferiore al 50%; C.2) Indisponibilità (= mancanza di godimento) dell immobile. E ammesso altresì il diritto di nuda proprietà. D) Titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel territorio della provincia di Udine, di un immobile ad uso abitativo non adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente. Il presente requisito è alternativo a quello indicato al precedente punto C); E) Reddito, calcolato ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e succ. mod. ed int., con i seguenti limiti: Valore I.S.E.E.: uguale o inferiore ad. 15.000,00. 2. In applicazione di qunto previsto dall art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e succ. mod. ed int., per nucleo familiare, si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per nucleo familiare si intende altresì quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone, anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell inclusione economica e normativa nel nucleo, essere deve essere comprovata mediante dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà. I minori in affido all interno del nucleo familiare sono equiparati ai figli adottivi. 3. Per immobile ad uso abitativo non adeguato alle esigenze del nucleo familiare si intende un alloggio dotato di un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina e bagno) di una unità inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare. 4. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere A) e B) sono riferiti al solo richiedente; i requisisti indicati alle lettere C), D), ed E) sono invece riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare 5. I requisiti di cui al precedente comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di assegnazione e persistere al momento dell assegnazione dell alloggio. ARTICOLO 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE. 1. La domanda di assegnazione degli immobili oggetto del presente Regolamento devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune. 2. La domanda dovrà essere inoltrata al Comune entro giorni 30 a partire dal giorno della pubblicazione del bando all Albo Pretorio del Comune. Sono ammesse le domande pervenute a mezzo servizio postale, con Raccomandata A/R, nei sette giorni successivi la scadenza del termine purché dal timbro dell ufficio postale accettante risulti che la domanda sia stata spedita nel termine di 30 giorni di cui sopra. Non saranno prese in considerazione domande presentate o spedite oltre il predetto termine di trenta giorni. 3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, in carta semplice: A) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. ed int., attestante: A.1) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell U.E. oppure, in caso di cittadinanza extraeuropea, titolarità di carta di soggiorno o possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercizio di una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato; A.2) composizione del nucleo familiare; A.3) mancanza, sia in capo al richiedente che agli altri componenti del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile, ad uso abitativo, in tutto il territorio della provincia di Udine OPPURE titolarità di diritto reale pro quota uguale o inferiore al 50% ed indisponibilità dell alloggio OPPURE Titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, di un immobile ad uso abitativo non adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente. B) Attestazione del Valore I.S.E.E. resa dagli organi competenti; C) Ogni altro documento o titolo idoneo a comprovare il diritto all attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella A allegata al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale. 4. La domanda sarà valutata esclusivamente sulla scorta dei documenti ad essa allegati. ARTICOLO 5 CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. 1. I punteggi necessari ai fini della formazione della graduatoria dei soggetti ammessi sono riferiti ad una serie di criteri facenti riferimento alle condizioni soggettive, oggettive, sociali ed economiche del nucleo familiare del richiedente, come specificatamente indicato nella Tabella A allegata al presente Regolamento.

ARTICOLO 6 ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 1. Le domande sono esaminate da un apposita Commissione composta dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, membro di diritto con funzioni di Presidente della Commissione, e da due dipendenti comunale inquadrati in categoria non inferiore alla B, designati dal medesimo Funzionario Responsabile. Per ogni componente effettivo dovrà essere designato un supplente. 2. La Commissione procede alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento per l assegnazione nonché all attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella A allegata al presente atto, previa verifica della sussistenza delle condizioni per l attribuzione dei punteggi medesimi; procede, successivamente, alla formazione di una graduatoria delle domande ammesse, in relazione al punteggio totale attribuito a ciascuna di esse. 3. La Commissione decide con il principio della maggioranza. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. 4. Dei lavori della Commissione viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal componente della Commissione al quale il Presidente abbia espressamente conferito tale ruolo. ARTICOLO 7 ATTRIBUZIONE DELL ALLOGGIO. 1. L attribuzione dell alloggio al richiedente risultato primo in graduatoria, è disposta con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, previa approvazione della graduatoria redatta dalla Commissione di cui al precedente articolo 6. La graduatoria approvata è pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 2. L attribuzione dell alloggio è preceduta dalla verifica della permanenza dei requisiti per l assegnazione e delle condizioni determinative dei punteggi, quali indicati nella domanda. 3. L assegnazione è comunicata, a cura del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, e con lettera Raccomandata A/R al beneficiario. L accettazione dell assegnazione da parte del beneficiario dovrà pervenire al Comune entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione. In mancanza, l assegnazione sarà revocata e disposta a favore del secondo richiedente in graduatoria e così fino all esaurimento della medesima. 4. A seguito dell accettazione formale dell assegnazione da parte del beneficiario, si procede alla stipula del contratto di locazione, secondo le norme vigenti in materia. ARTICOLO 8 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAFFITTO DELL ALLOGGIO ASSEGNATO. 1. E fatto divieto all assegnatario di cedere il contratto di locazione o di subaffittare in tutto od in parte l alloggio medesimo a terzi. ARTICOLO 9 IMPORTO DEL CANONE 1. L importo del canone di locazione è determinato, per ogni singolo alloggio, con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, prima della pubblicazione del bando di concorso di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento e dovrà essere indicato dallo stesso. ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI.

1. Il Comune può procedere a forme dirette di controllo atte ad accertare il rispetto del divieto di cui al precedente articolo 8 del presente Regolamento. 2. Il Comune procede alla revoca dell assegnazione in caso di violazione del divieto di cui al precedente articolo 8 del presente Regolamento, in caso di sopravvenuto acquisto di un immobile ad uso civile abitazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia idoneo alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, nonché nel caso di abbandono od uso illecito dell alloggio ed in tutti gli altri casi in cui ricorrano gravi e giustificati motivi. 3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione della delibera consiliare di approvazione del medesimo e sostituisce in toto il precedente Regolamento approvato con delibera C.C. n. 45 del 29.09.2005 e successive modifiche. IL SINDACO - dr. Alessandro OMAN -

Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo 2 Modalità di assegnazione Articolo 3 Requisiti pel l accesso INDICE Articolo 4 Modalità di presentazione della domanda Articolo 5 Criteri per l attribuzione dei punteggi Articolo 6 Esame delle domande e formazione della graduatoria Articolo 7 Attribuzione dell alloggio Articolo 8 - Divieto di cessione e subaffitto dell alloggio assegnato Articolo 9 - Importo del canone Articolo 10 Disposizioni finali

TABELLA A PUNTEGGI CONDIZIONI SOGGETTIVE (MAX 25 PUNTI) (Riferite al nucleo familiare del richiedente) ANZIANI (max 12 punti): A) Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico PUNTI 3; B) Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico PUNTI 7; C) Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 70 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico PUNTI 12; D) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda PUNTI 5; (I punti delle condizioni A, B, e C non sono cumulabili tra loro. In particolare la condizione C non è cumulabile con la condizione D) INVALIDI (max 10 punti): E) Nucleo familiare in cui sia presente una persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 75% PUNTI 5; F) Nucleo familiare in cui sia presente una persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 75% e con documentata necessità di accompagnamento PUNTI 10; (I punti delle condizioni E ed F non sono cumulabili fra loro sulla stessa persona) SINGLE G) Nucleo famigliare composto da una sola persona PUNTI 3; FAMIGLIE MONOGENITORIALI E CON AFFIDAMENTI

H) Nucleo familiare composto da un solo genitore con presenza di figli minori PUNTI 3; I) Famiglie con affidamenti familiari (parentali ed eteroparentali) PUNTI 3; CONDIZIONI SOCIALI (MAX 20 PUNTI) (La condizione riguarda i nuclei familiari in situazioni di disagio sociale, nel quale è presente anche la componente abitativa, sostenuti dal Servizio Sociale a seguito del fallimento di soluzioni possibili autonomamente ricercate dai nuclei stessi. L attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni sociali avviene esclusivamente su valutazione e conseguente richiesta del Servizio Sociale) J) Tutela minori: grave rischio per il minore anche a seguito di interventi di competenza dell autorità giudiziaria minorile o ordinaria PUNTI 20; K) Grave conflitto familiare: coabitazione difficile e irrisolvibile, dopo aver tentato diversi tipi di mediazione, tra soggetti dello stesso nucleo in particolare con la presenza di minori, anziani o adulti con patologie rilevanti, necessitanti di tutela, con particolare attenzione alle persone che hanno subito violenza PUNTI 20; L) Persone sole: anziane e/o adulte con patologie rilevanti dal punto di vista sanitario che necessitano di un quadro assistenziale domiciliare adeguato o con limitate capacità di mantenere un contesto, anche abitativo, autonomo PUNTI 20; (Le condizioni sociali non sono cumulabili tra loro) CONDIZIONI OGGETTIVE (MAX 20 PUNTI) (Riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare del richiedente) M) SFRATTATI : Nucleo familiare destinatario di provvedimento di sfratto, sgombero, rilascio dell alloggio occupato PUNTI 20; N) SISTEMAZIONE PRECARIA: Nucleo familiare con sistemazione abitativa precaria procurata dall Amministrazione Comunale PUNTI 20; O) DISAGIO ABITATIVO O.1) Alloggio sovraffollato PUNTI 10; O.2) Alloggio antigienico, certificato come tale dalle competenti autorità sanitarie PUNTI 10;

(I punti per la condizione indicata sub M non sono cumulabili con i punti per le condizioni sub N ed O; i punti per le condizioni N e O sono cumulabili tra loro. Per alloggio sovraffollato si intende l alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare) CONDIZIONI ECONOMICHE (MAX 35 PUNTI) (Riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente) FASCIA VALORE I.S.E.E. PUNTEGGIO Fino ad. 5.000,00 35 Da. 5.000,01 al. 10.000,00 20 Da. 10.000,01 ad. 15.000,00 5