Geometra può firmare progetto di opera in cemento armato di modeste dimensioni Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.

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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Geometra può firmare progetto di opera in cemento armato di modeste dimensioni Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16.09.2004 n. 6004 Per valutare l idoneità del geometra a firmare il progetto di un opera edilizia che comporta l uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un opera di modeste dimensioni. Né è sufficiente a legittimare l operato del geometra il fatto che la progettazione con la relativa direzione lavori delle strutture edilizie in cemento armato siano state affidate e svolte da un ingegnere o un architetto, ogniqualvolta il geometra abbia firmato direttamente il progetto ed assunto la direzione dell intervento edificatorio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 6004 depositata il 16 settembre 2004. Nel caso di specie, i giudici di Palazzo Spada hanno escluso la competenza del tecnico non laureato per la progettazione di un laboratorio industriale, con abitazione, uffici e locali adibiti ad esposizione, avente un altezza variabile tra m. 5,40 e m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46. (Altalex, 17 novembre 2004. Per approfondimenti si rimanda all'articolo di Domenico Chinello) N.6004/04REG.DEC. N. 8089 REG.RIC. ANNO 1996 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 8089/1996, proposto da Jommi Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Guarino e A. Calzolaio, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Piazza Borghese n. 3; CONTRO Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata, rappresentati e difesi dagli avv.ti A. Giuffrè e R. Maceratini, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Collina n. 36; e nei confronti - del comune di Macerata, non costituitosi; - Faggiolati Giovanni, Maccari Lino e Cappelletti Elpidio, non costituitisi; - del Consiglio nazionale degli ingegneri, rappresentati e difesi dall avv.to M. A. Sandulli, elettivamente domiciliato presso di lei in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349; per la riforma

della sentenza del T.A.R. Marche n. 223 del 23.5.1996, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata con riferimento alla concessione edilizia n. 1512/85; Visto l'atto di appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata e dell Ordine nazionale degli ingegneri; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 21.5.2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avv.ti A. Calzolaio, A. Giuffrè per sé e per delega dell avv. M.A.Sandulli; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto; FATTO e DIRITTO 1. Con l appello in epigrafe, il geometra Jommi ha fatto presente che il Sindaco di Macerata aveva rilasciato alle Ditte Ora e Faggilati due concessioni edilizie (n. 3188/85 e n. 1512/85), ciascuna relativa alla costruzione di un capannone industriale prefabbricato; che il TAR Marche, su ricorso dell Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata, aveva annullato le concessioni con motivazione inadeguata e senza tener conto che la progettazione del geometra si era limitata all aspetto architettonico, mentre la progettazione delle strutture edilizie in c. a. e la relativa direzione dei lavori erano state affidate e svolte da un ingegnere; che inoltre le concessioni impugnate erano state seguite da varianti e perfino da rinnovo (in un caso), che non erano stati impugnati. Ha dedotto quanto segue: - inammissibilità o improcedibilità del ricorso in quanto non erano state impugnate le varianti alla concessione originaria ed il rinnovo intervenuto il 12.11.1991; - le motivazioni addotte dal TAR non tenevano conto delle caratteristiche concrete della costruzione autorizzata; - la progettazione del capannone rientrava nella competenza del geometra, trattandosi di fabbricato modesto, di elementare struttura, di normali caratteristiche e di destinazione artigianale (non industriale); - comunque il geometra non aveva svolto la progettazione integrale dei capannoni ma si era limitato ad un progetto di massima ed architettonico, lasciando la progettazione esecutiva ed i calcoli delle strutture ad un professionista laureato (ing. M. Crucianelli). Si sono costituiti in giudizio l Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata e l Ordine nazionale degli ingegneri, che hanno richiesto il rigetto dell appello, evidenziando che la costruzione in questione non poteva essere considerata di modeste dimensioni, trattandosi di un laboratorio industriale (con abitazione, uffici ed esposizione), con altezza del capannone di m. 5,40 e quella degli uffici m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46, con tutta la parte statica e portante dell edificio in cemento armato precompresso, con collegamento con un cordolo continuo dello stesso materiale. Hanno poi rilevato che il loro interesse al ricorso era del tutto indipendente dall esecuzione materiale dell opera, per cui erano irrilevanti varianti e rinnovi successivi.

Con memoria conclusiva, l interessato ha insistito sull improcedibilità del ricorso e comunque sulla modestia dell opera da verificare in concreto, richiamando al riguardo i criteri adottati da questa Sezione nella decisone n. 5208 del 3.10.2002. Alla pubblica udienza del 21.5.2004, il ricorso è passato in decisione. 2. Il TAR con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell Ordine, ritenendo che l opera progettata era destinata ad attività industriale e non poteva ritenersi di modeste dimensioni, per cui non rientrava nelle competenze del geometra. 3. Detta conclusione del TAR deve essere condivisa in quanto conforme all orientamento di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivi per discostarsi. 3.1. Invero, è stato precisato che per gli edifici destinati a civile abitazione la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare in relazione alla destinazione dell opera un pericolo per l incolumità delle persone in caso di difetto strutturale, stante l evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (V. la decisione di questa Sezione n. 25 del 13.1.1999, nonché Cass. sez. II n. 15327 del 29.11.2000). Inoltre, anche quando è stata ammessa la competenza del geometra per la progettazione di strutture in cemento armato, tale competenza è stata comunque limitata alle opere di dimensioni minori (V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV n. n. 784 del del 9.8.1997 nonché Cass. pen., sez. III, n. 10125 del 26.11.1996). Pertanto, per valutare l idoneità del geometra a firmare il progetto di un opera edilizia che comporta l uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un opera di modeste dimensioni (V. la decisione di questa Sezione n. 348 del 31.1.2001). 3.2. Nella specie si trattava di laboratorio industriale (con abitazione, uffici ed esposizione), con altezza del capannone di m. 5,40 e quella degli uffici m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46, con tutta la parte statica e portante dell edificio in cemento armato precompresso, con collegamento con un cordolo continuo dello stesso materiale, per cui, tenuto conto non solo delle dimensioni ma anche delle tecniche costruttive, correttamente il TAR ha ritenuto che non poteva considerarsi una costruzione di modeste dimensioni. Né vale invocare a proprio favore da parte dell appellante la decisione di questa Sezione n. 5208 del 3.20.2002, la quale ha ammesso la competenza del geometra in relazione ad un magazzino piuttosto ampio per il semplice fatto che la responsabilità delle strutture portanti in quel caso era stata assunta da professionista idoneo, mentre solo la mera esecuzione era stata curata da un geometra. Nel caso in esame, invece, secondo quanto risulta dal provvedimento di concessione impugnato, l interessato in qualità di geometra aveva direttamente firmato il relativo progetto, con funzione di direttore dei lavori. 4. La circostanze che successivamente ai sigg. Faggiolati ed altri sia stata rilasciata l autorizzazione ad eseguire i lavori sulla base di calcoli di stabilità da parte di professionista laureato, non fa venir meno l illegittimità originaria, salva l efficacia sanante in relazione all intervenuta esecuzione dell opera.

L invocato rinnovo poi riguardava non la concessione in questa sede contestata ma la n. 18575/89 peraltro rilasciata solo a Faggiolati Giovanni. Di conseguenza non può accogliersi neppure la richiesta di improcedibilità del ricorso originario, in quanto comunque persiste l interesse dell Ordine a tutela delle competenze della categoria degli ingegneri. 3. Per quanto considerato l appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l appello indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.5.2004 con l intervento dei Signori: Presidente Emidio Frascione Consigliere Corrado Allegretta Consigliere Aldo Fera Consigliere Marzio Branca Consigliere Aniello Cerreto estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO f.to Agatina Maria Vilardo DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16 settembre 2004 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Antonio Natale