VERIFICHE OBBLIGATORIE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Il D.M. 11 aprile 011 è intervenuto nel merito delle verifiche periodiche sulle attrezzature e sugli impianti già individuati nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/008, definendo i criteri e i requisiti richiesti ai soggetti pubblici e privati che affiancheranno i funzionari ASL/ARPA, finora incaricati dello svolgimento di queste attività. Il D.M. 0 gennaio 01, pubblicato in G.U. del 4 gennaio 01 n. 19, ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro 11 aprile 011 disciplinante le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 008, n.81, contenente i criteri per l'abilitazione dei verificatori. L'entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia di verifiche periodiche era stata originariamente prevista dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. (avvenuta il 9 aprile 011) e, quindi, al 8 luglio 011. Con la prima proroga l'entrata in vigore era slittata a 70 giorni, ovvero al 4 gennaio 01. Con l'ultimo differimento il termine è stato spostato a 390 giorni (e cadrà, quindi, il 3 maggio 01) secondo quanto stabilito dal D.M. 0 gennaio 01 pubblicato in G.U. del 4 gennaio 01 n. 19. C.M.C. fornisce il servizio di verifica obbligatorio sulle apparecchiature di sollevamento, per dettagli ed informazioni non esistate a contattarci. Se non hai ancora denunciato l'apparecchio chiamaci potremo farlo Noi per Voi, compila il modulo di richiesta di denuncia. 1 / 11
Scarica il modulo di richiesta di denunc ia Scarica il modulo di prima prima verifica carroponte - paranchi, etc. Scarica il modulo di prima verifica carri semoventi telescopici Scarica il modulo di prima verifica ponte mobile sviluppabile su carro Scarica il modulo di prima verifica ponte sospeso e relativi argani Scarica il modulo di prima verifica scale aree a inclinazione variabile Scarica il modulo di prima verifica carri raccogli frutta Scarica il modulo di richiesta seconda o successiva verifica dell'apparecchio / 11
VERIFICA ISPETTIVA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Ogni datore di lavoro è obbligato a richiedere periodicamente tale verifica agli Organismi di Ispezione riconosciuti dal Ministero oppure alle Asl. Il DPR 46/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi entrato in vigore il 3/01/0, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Riconosciuti dal Ministero delle Attività Produttive, Asl o Arpa, le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. In realtà, le verifiche periodiche sono obbligatorie sin dal 19 e, fino al 3 gennaio 00, erano affidate all ASL /ARPA. 3 / 11
Il Datore di lavoro si limitava a denunciare gli impianti, senza avere alcuna responsabilità se gli Organi di controllo pubblici non effettuavano né l omologazione, né le verifiche periodiche dell impianto. Con l entrata in vigore del D.P.R. 46/01, il datore di lavoro ha ora l obbligo giuridico di richiedere agli Organismi Abilitati (CTE01 come Unità Operativa di Organismo Notificato abilitato dal Ministero a tali verifiche è in grado di eseguire la ispezione e rilasciare il verbale di avvenuta ispezione) la verifica periodica e la responsabilità che questa venga effettuata secondo una certa periodicità. A titolo informativo rilasciamo una tabella riepilogativa per la periodicità delle verifiche: Non esiste una tabella precisa poiché ogni azienda ha le proprie peculiarità ed a prescindere dal lavoro svolto è possibile trovare attività equivalenti con periodicità biennale o quinquennale a seconda delle caratteristiche specifiche. Di seguito si produce una tabella puramente indicativa. 4 / 11
Tipo di attività Periodicità indicativa della verifica [anni] Cantiere Medico/Dentista Centro estetico Parrucchiera / 11
Veterinario Palestra Ristorante Discoteca / Locale con spettacolo/ballo Condominio Farmacia 6 / 11
Officina meccanica Carrozzeria Negozio/ufficio generico Bar Banca 7 / 11
Tipografia COMUNI (pubblica illuminazione) COMUNI (scuole) Piccoli uffici Lavanderie 8 / 11
Documenti da esibire al verificatore, durante l ispezione: E bene tenere a portata di mano tutta la documentazione relativa all impianto elettrico: Verbali di verifiche precedenti, dichiarazione di conformita dell impianto (ex.legge 46/90) redatto dall installatore, progetto dell impianto (se previsto), denuncia dell impianto di messa a terra (sono le raccomandate inviate ad Asl ed Ispesl per la denuncia dell impianto). In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili che possono arrivare a seconda del caso alla sospensione dell attività. Non bisogna dimenticare inoltre che in caso lo stabile sia assicurato contro l incendio, certamente una delle prime cose che l assicurazione andrà a verificare è se è stata eseguita la verifica nei tempi dovuti. A verifica superata, l Organismo Ispettivo rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro/ Amministratore che deve conservare ed esibire su richiesta agli Organi di Vigilanza. 9 / 11
Per richiedere una ispezione periodica o straordinaria all Organismo bisogna fornire le seguenti informazioni per ricevere il costo della ispezione periodica: - Potenza dell impianto elettrico (E scritto sulla bolletta del fornitore energetico) - Specificare se l impianto è dotato di cabina elettrica oppure no - Indicare il tipo di attività svolta e la superficie coperta da del capannone da ispezionare - Inviare tali informazioni a C.M.C. o all'organismo notificato, scaricando e compilando il modulo predisposto. Clicca qui per scaricare il modulo di richiesta 10 / 11
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