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Circolare n. 1/2015 LEGGE DI STABILITA 2015 Principali Misure per le Imprese Lo scorso 22 dicembre 2014, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 n. 300, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di Stabilità 2015). Con la suddetta legge, sono state introdotte diverse novità di sensibile interesse nel settore della fiscalità privata e societaria. La presente circolare illustrerà le principali misure introdotte in campo imprenditoriale. PRINCIPALI NOVITÀ PER LE IMPRESE Tra di esse si annoverano: 1. le misure volte alla riduzione della base imponibile IRAP; 2. l introduzione di un credito d imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo; 3. la tassazione agevolata per i redditi conseguiti attraverso lo sfruttamento di marchi e brevetti (c.d. patent box); 4. l introduzione di un credito d imposta a favore degli esercizi ricettivi appartenenti al settore del turismo che implementano sistemi wi-fi; 5. le novità nella tassazione dei buoni pasto. 1. RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IRAP Il comma 20 della Legge di Stabilità 2015, introduce, a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP delle spese sostenute dai datori di lavoro per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Pagina 1 a 6

Prima della novella deduzione integrale del costo per lavoro dipendente a tempo indeterminato, la normativa IRAP - D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446 - prevedeva: a. ai sensi dell art. 11 comma 1 lettera a), (i) la deduzione integrale dei contributi (INAIL) per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, (ii) la deduzione fissa - cosiddetto cuneo fiscale - di Euro 7.500 per ciascun dipendente (elevata ad Euro 13.500 per ciascun dipendente di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni), (iii) i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e (iv) la deduzione delle spese relative ad apprendisti, disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro; b. ai sensi dell art. 11 comma 4-bis 1., una deduzione dalla base imponibile pari ad Euro 1.850 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto nel periodo di imposta, fino ad un massimo di cinque neo assunti, per le imprese con componenti positivi del valore della produzione non superiori ad Euro 400.000 nel periodo di imposta; c. ai sensi dell art. 11 comma 4-quater, a partire dall esercizio 2014, una deduzione massima di 15.000 Euro annui dalla base imponibile regionale per ciascun dipendente neo assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia incrementato il numero di lavoratori in carico rispetto alla media dell esercizio precedente. A partire dal periodo d imposta 2015, la Legge di Stabilità, riconoscendo alle imprese la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori a tempo indeterminato, consente di dedurre la differenza tra il costo complessivo sostenuto per i lavoratori a tempo indeterminato e le precedenti già ammesse deduzioni sopra elencate. In altre parole, se la somma delle già vigenti sopra elencate deduzioni - analitiche o fisse - è inferiore al costo del lavoro a tempo indeterminato, al datore spetta un ulteriore deduzione fino a concorrenza di detto onere complessivo sostenuto. Alle imprese, ditte individuali e professionisti che non impiegano lavoratori dipendenti, il comma 21 della Legge di Stabilità 2015, riconosce un credito d imposta pari al 10% dell IRAP lorda liquidata in dichiarazione.

Detto credito d imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione di imposte, tributi e contributi a decorrere dall anno di presentazione della corrispondente dichiarazione IRAP. Questa agevolazione è stata prevista per controbilanciare la mancata riduzione lineare dell aliquota IRAP (dal 3,9% al 3,5%) inizialmente disposta dal D.L. 66/2014 e mai introdotta per espressa abrogazione ad opera della medesima Legge di Stabilità 2015, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2013. 2. CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO A partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 Dicembre 2019, viene riconosciuto (commi 35 e seguenti della Legge di Stabilità) a favore delle imprese un credito d imposta del 25% calcolato sull eccedenza delle spese sostenute per investimenti nuovi in attività di Ricerca e Sviluppo rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d imposta, la media è calcolata considerando l intero periodo intercorso dalla loro costituzione. Detta agevolazione, riconosciuta fino ad un importo massimo annuale di Euro 5.000.000 per ciascun beneficiario, è fruibile da parte di qualunque impresa, indipendentemente dal settore economico in cui opera e dalla forma giuridica, ovvero dal regime contabile adottati. Il totale degli investimenti in R&S realizzati nell esercizio agevolato non può essere inferiore ad Euro 30.000. Il suddetto credito d imposta deve essere indicato nel Modello UNICO relativo al periodo d imposta in cui è maturato, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione per il pagamento di imposte e contributi a mezzo modello F24, ai sensi dell art. 17 D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per poter usufruire del credito, inoltre, le suddette spese per investimenti in Ricerca e Sviluppo dovranno essere rendicontate e supportate da apposita documentazione contabile da allegare al bilancio d esercizio, certificata dal soggetto incaricato della revisione legale, o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. ESEMPIO DI CALCOLO Investimenti in R&S effettuati nell anno 2015: 80.000 Tabella degli investimenti effettuati nei tre periodi di imposta precedenti: ANNO 2014 40.000 2013 60.000 2012 50.000 Media triennale degli investimenti: 150.000/3 = 50.000 Il credito di imposta è pari al 25% * (80.000-50.000) = 7.500, utilizzabile in compensazione e da indicare nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2015. 3. IL PATENT BOX I commi 37 e successivi della Legge di Stabilità 2015 introducono un regime opzionale (cosiddetto Patent Box) di tassazione agevolata sui redditi conseguiti dall utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (intangibles) o sulle plusvalenze realizzate dalla loro cessione. Trattasi, nello specifico, di opere dell ingegno, di brevetti industriali, di marchi d impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il suddetto regime si applica su opzione, a partire dal periodo d imposta 2015, a tutti i soggetti residenti titolari di un reddito d impresa e prevede, per una durata irrevocabile di cinque esercizi, che i redditi rivenienti dall utilizzo o sfruttamento dei su elencati beni immateriali, non concorrono a formare la base imponibile: - per il 30% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014; - per il 40% a decorrere dal periodo di imposta 2016; - per il 50% a regime, a decorrere dal periodo di imposta 2017. La quota di reddito detassata è determinata sulla base del rapporto tra: 1) i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e 2) i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Un emanando Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell Economia e Finanze, detterà le disposizioni attuative e definirà gli elementi del su riferito rapporto. Infine, le plusvalenze realizzate attraverso la cessione dei suddetti beni immateriali sono integralmente detassate a patto che, entro il secondo periodo d imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione venga reinvestito nella manutenzione e sviluppo di ulteriori intangibles. 4. CREDITO D IMPOSTA PER CONNESSIONE WI-FI PRESSO LE STRUTTURE RICETTIVE DEL SETTORE TURISTICO Il comma 149 della Legge di Stabilità 2015 introduce, a favore delle strutture ricettive del settore turistico (art. 9 D.L. 31 maggio 2014, n. 83) un credito d imposta per le spese sostenute ai fini dell implementazione di un servizio di connessone internet wi-fi.

Detto credito d imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti fino all'importo massimo complessivo di Euro 12.500 e a condizione che l esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione Internet pari ad almeno 1 Megabit/s in download. 5. TASSAZIONE BUONI PASTO I commi 16 e 17 della Legge di Stabilità innalzano la soglia di esenzione dei buoni pasto, a partire dal 1 luglio 2015: la quota giornaliera esente da tassazione in capo al dipendente viene elevata da Euro 5,29 a Euro 7,00, solo per i buoni pasto erogati in formato elettronico. * * * A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti. Studio Piccinelli Del Pico Pardi & Partners