Bonifica dei Siti Contaminati - Legislazione di Riferimento - Bonifica dei Siti Contaminati



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Università degli Studi di Roma Tor Vergata DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE Ingegneria Sanitaria - Ambientale Corso di Bonifica dei Siti Contaminati Bonifica dei Siti Contaminati - Legislazione di Riferimento - Ing. Cesare CIOTTI

La normativa relativa alla Bonifica dei Siti Contaminati fa riferimento al D.Lgs 5 febbraio 1997 n 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui s rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Articolo 17 1. Entro 3 mesi dall entrata in vigore del presente Decreto, il Ministero dell Ambiente, avvalendosi dell Agenzia Nazionale per la Protezione dell Ambiente (ANPA),, di concerto con i Ministri dell Industria, del Commercio e dell Artigianato e della Sanità, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce

definisce a) Limiti di Accettabilità della contaminazione per Suoli Acque superficiali Acque sotterranee in relazione alla Specifica Destinazione d Uso b) Le procedure di riferimento per Prelievo dei campioni Analisi dei campioni c) I criteri generali per Messa in Sicurezza Bonifica dei siti inquinati Ripristino Ambientale Redazione dei Progetti di Bonifica

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a Batteri Ceppi batterici mutanti Stimolanti batterici naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere (aggiunta dall art.2 D.Lgs.. 8 novembre 1997, n 389) 1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministero dell Ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella GU n 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988 n 175 e successive modifiche. Il Ministro dell Ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le Regioni (aggiunto dall art.2.2, D.Lgs.. 8 novembre 1997, n 389)

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale,, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di Messa in Sicurezza Bonifica Ripristino Ambientale Delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) Deve essere redatta entro 48 ore notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; (aggiunto dall art.2.2, D.Lgs.. 8 novembre 1997, n 389) b) Entro le 48 ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune, Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; c) Entro 30 giorni dall evento che ha determinato l inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione. 4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro 90 giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

5. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica 6. Qualora la destinazione d uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all utilizzo dell area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l utilizzo dell area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinanti possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50% delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11. (aggiunto dall art.2.2, D.Lgs.. 8 novembre 1997, n 389 (GU 8 novembre 1997 n.261)) 7. L autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli g effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio 9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi [ ] nell ambito delle proprie disponibilità di bilancio. (modificato dall art.2.2, D.Lgs.. 8 novembre 1997, n 389 (GU 8 novembre 1997 n.261n.261)) 10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell art.18.18,, comma 2, della legge 28 febbraio 1985 n.47. n (modificato dall art.9.9,, della legge 93/2001)

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate [di cui ai commi 2 e 3] nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale immobiliare. (aggiunto dall art.9.9,, Legge 93/2001, e dall art. 1 della Legge 426/98) 11-bis bis.nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l accesso al sito per l esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale. (aggiunto dall art.9.9,, comma 3 della Legge 23 marzo 2001, n.93n.93)

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un anagrafe dei siti da bonificare che individui: a) Gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti; b) I soggetti cui compete l intervento di bonifica; c) Gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l esecuzione d ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; d) La stima degli oneri finanziari. 13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d uso di un area comporti l applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L accertamento dell avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13-bis. bis.le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati. (aggiunto dall art.2.2, D.Lgs.. 8 novembre 1997, n.389n.389) 13-ter. ter.gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti (aggiunto dall art.9.9,, comma 4 della Legge 23 marzo 2001 n.93n.93) 14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell Ambiente, di concerto con i Ministri dell Industria, del Commercio e dell Artigianato e della Sanità, d intesa con la Regione territorialmente competente. L approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica. (modificato dall art.2.2, D.Lgs.. 8 novembre 1997, n.389n.389)

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. 15-bis. bis.il Ministero dell Ambiente, di concerto con il Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato,, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione. (aggiunto dall art.1.1,, comma 9 della Legge 9 dicembre 1998 n.426) 15-ter ter.il Ministero dell Ambiente e le Regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare. (aggiunto dall art.1.1,, comma 9 della Legge 9 dicembre 1998 n.426n.426)

ATTUAZIONE del D.Lgs.. 5/2/1997, n.22n D.M. 25/10/1999, n.471n.471: Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs.. 5/2/1997, n.22n e successive modifiche ed integrazioni 18 Articoli, 5 Allegati Contiene: Criteri, Procedure, Modalità per la Messa in Sicurezza, la Bonifica ed il Ripristino Ambientale dei siti inquinati

Art.1: CAMPO di APPLICAZIONE Limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d uso dei siti Procedure di riferimento per il prelievo e l analisi dei campioni Criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti Criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo Censimento dei siti potenzialmente inquinati, l anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione Criteri per l individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale

Art.2: DEFINIZIONI Sito Inquinato: Sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti nel presente regolamento Art.3: VALORI di CONCENTRAZIONE LIMITE ACCETTABILI e METODOLOGIE di INTERVENTO Oss.. L articolo 3 rimanda agli Allegati 1,2 e 3 del Decreto

Art.4: Ribadisce l obbligo di bonifica e ripristino ambientale già espresso nell articolo 17 del D.Lgs.. 5/2/1997, n.22n Nei seguenti articoli vengono delineate le procedure da seguire per realizzare: La bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale (Art.5) Gli interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale (Art.6) La notifica di pericolo di inquinamento e gli interventi di messa in sicurezza permanente (Art.7) Tempi e modalità riguardanti le ordinanze del Comune (Art.8) Gli interventi ad iniziativa degli interessati (Art.9)

Art.10 e 11: Relativi al progetto ed autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente; la progettazione deve essere redatta sulla base dei criteri generali e linee guida previsti nell Allegato 4 e si articola in tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: Piano della Caratterizzazione Progetto Preliminare Progetto Definitivo La progettazione può anche essere svolta per fasi Art.12: Definisce le modalità con cui devono essere svolti i controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati e rimanda inoltre all Allegato 5 dove si definiscono criteri e contenuti per la certificazione dell avvenuto completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato.

Art.13, 14 e 15: Indicano quali sono rispettivamente gli interventi che non richiedono autorizzazione, quelli effettuati da Regioni e Comuni (secondo un ordine di priorità) e quelli di interesse nazionale Art.16: Impone il censimento dei siti potenzialmente contaminati che devono essere resi noti Art.17: Impone l anagrafe dei siti da bonificare che devono essere resi noti Art.18: Relativo alle norme finali e transitorie

I cinque allegati del Decreto Ministeriale riguardano: Allegato1: Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d uso dei siti, e criteri di accettabilità per le acque superficiali Allegato2: Procedure di riferimento per il prelievo e l analisi dei campioni Allegato3: Criteri generali per gli interventi di messa in sicurezza d emergenza, bonifica e ripristino ambientale; per le misure di sicurezza e messa in sicurezza permanente; criteri per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo Allegato 4: Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica Allegato 5: 5: Schema di modello da adottare per la certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza permanente