LE UNIONI CIVILI IN UNO STATO LIBERALE ED EQUO. Il terzo problema è quello più importante: nel caso una coppia all interno di un unione di fatto decidesse di accettare le tutele che lo stato le garantirebbe, quali dovrebbero essere queste tutele, presupponendo uno stato liberale ed equo? Il modo più semplice per rispondere a questa domanda è partire dalla legislazione del matrimonio, e confrontarla con quella delle unioni civili. Le leggi che regolano il matrimonio sono estremamente variabili da paese a paese, per cui come già abbiamo detto ci sono paesi in cui la situazione delle unioni di fatto e quella delle coppie sposate è simile, e paesi in cui c è una profonda differenza; a seconda del modo particolare in cui si intende il matrimonio, vengono pretesi certi requisiti dai due sposi, e vengono imposti loro doveri, in cambio di certi diritti. Abbiamo visto anche che le coppie sposate sono come le unioni civili, perché hanno anch esse le caratteristiche della convivenza e del legame affettivo, ma solitamente hanno varie caratteristiche aggiuntive. Presupponendo che in una determinata società il matrimonio sia regolamentato in modo liberale ed equo, partiamo dai diritti e doveri che lo riguardano, per giudicare la situazione 1
delle unioni civili. La prima questione da considerare è che i diritti e i doveri associati al matrimonio dipendono direttamente dalla sua natura: dai requisiti che devono avere gli sposi per contrarre le nozze (ad esempio il requisito di essere un uomo e una donna eterosessuali), dagli scopi che gli sposi hanno nel momento in cui si sposano (quello ad esempio di formare una famiglia), dalle finalità che ha la società nei confronti degli sposi (quello ad esempio di creare un unione sociale forte che cresca dei figli fino alla maggiore età). Ora, ci sono diritti e doveri che discendono direttamente dalle caratteristiche che il matrimonio ha in comune con le unioni civili (la convivenza e il legame affettivo), e altri che discendono direttamente dalle caratteristiche che sono nel matrimonio, ma non nelle unioni civili. Un esempio di dovere che discende dalle caratteristiche comuni, è il sostegno materiale e morale che un compagno o uno sposo deve dare all altro: tale dovere discende direttamente dalla relazione affettiva che lega sia gli sposi, sia i partners di un unione civile. Un esempio di dovere che discende da caratteristiche non comuni, è quello di appartenere alla stessa religione, oppure quello di orientare la vita sessuale prevalentemente al fine procreativo: questi doveri dipendono da caratteristiche del matrimonio religioso, che non sono certo tipiche di una semplice unione civile. 2
Se i diritti e i doveri discendono dalle caratteristiche del legame della coppia, è solo in base ad esse che vanno imposti. Ci sono quindi due possibili errori: da una parte dare diritti e doveri in eccesso, perché discendono da caratteristiche non tipiche delle unioni civili, o dall altra dare diritti e doveri in difetto, perché non vengono dati quelli che discendono da caratteristiche proprie delle unioni civili. Per capire quali diritti e doveri spettano a un unione civile, è quindi sufficiente partire dal matrimonio, e andare per sottrazione: togliere dal matrimonio tutti i diritti e i doveri che dipendono da caratteristiche del matrimonio, ma non dell unione civile. Così facendo rimangono solo quelli inerenti alle caratteristiche dell unione civile, se l operazione avviene correttamente. In altre parole, bisogna individuare i diritti e i doveri presenti nel matrimonio, che dipendono dal fatto di coabitare e di avere un legame affettivo. 3. Supponendo che il matrimonio sia liberalmente ed equamente regolamentato, ad un unione civile vanno attribuiti tutti i diritti e i doveri del matrimonio, tranne quelli che discendono dalle caratteristiche che sono tipiche del matrimonio, ma non dell unione civile. 3
In primo luogo, bisogna osservare che in un unione civile se i due partners decidono di regolamentarsi ci dovrebbe essere una dichiarazione ufficiale della propria unione: se questa non ci fosse, le autorità non potrebbero mai sapere con certezza e mancanza di ambiguità da quando esattamente due persone iniziano ufficialmente la propria relazione di unione civile. Non c è modo infatti, in modo semplice e non ambiguo, di risalire al momento esatto in cui due persone, dopo essere andate a convivere, hanno cominciato la loro relazione affettiva; serve dunque una dichiarazione ufficiale, che può avvenire ad esempio presso il Comune. Questa dichiarazione sarebbe una condizione di partenza per poter accedere liberamente e spontaneamente alla tutela fornita dallo Stato. Per quanto riguarda quali diritti sarebbe liberale e equo dare a un unione civile, ciò dipende in primo luogo dalla specifica natura del matrimonio da cui si parte per fare la sottrazione sopracitata. È ipotizzabile una situazione limite di una società in cui il matrimonio civile si è talmente giuridicamente alleggerito, da risultare identico alla nostra definizione di unione civile: in questo caso i diritti e i doveri delle unioni civili e del matrimonio sarebbero uguali. Tuttavia, avviene raramente questa perfetta sovrapposizione tra i due status sociali, per cui nelle differenze tra i due status bisogna cercare le differenze di diritti e doveri. 4
Lo scopo di questo testo non è fare una proposta legislativa specifica riguardante una specifica società, bensì mostrare un metodo intuitivo per risolvere il problema. Tuttavia possiamo fare alcuni esempi. A un unione civile non si possono attribuire doveri legati alle caratteristiche sessuali dei due partner: non si può quindi impedire una relazione tra non eterosessuali; non si possono attribuire doveri legati alla loro specifica confessione religiosa: non si possono imporre precetti religiosi alla coppia; non si possono vincolare le unioni religiose allo status sociale o economico dei due partner: non si può impedire a due persone di caste o ceti sociali diversi di unirsi. Viceversa, se in un paese è proibita l adozione alle coppie omosessuali, finché questa non viene permessa, ovviamente non può essere consentita l adozione a tutte le unioni civili: prima bisogna permettere l adozione a tutte le tipologie sessuali di coppia, e solo poi si può legare eventualmente l adozione a una coppia di fatto, se non ci sono altri ostacoli. Questo aspetto è rilevante, perché alcuni rifiutano l idea di regolamentare le coppie di fatto, perché ciò moltiplicherebbe le coppie omosessuali che adottano; al di là dell opinione personale che si può avere su questo, ciò è errato, perché si tratta di due problemi distinti: se l adozione ha il requisito di una coppia di genitori eterosessuali, non può essere legata alle 5
coppie di fatto che invece non l hanno. Si può piuttosto specificare che le adozioni possono essere concesse alle sole coppie in unione civile eterosessuali, almeno fino a un eventuale cambiamento della norma di riferimento. Questi esempi riguardavano cosa non si può fare; facciamo ora esempi positivi: in un unione civile che si voglia regolamentare, è dovere il supporto morale e materiale reciproco tra i partners, ed è dovere non abbandonare il partner e l abitazione: se venisse meno il primo, verrebbe meno la relazione affettiva tra i due, e quindi l unione civile non potrebbe più dirsi effettivamente tale; se venisse meno il secondo, verrebbe meno sia il legame affettivo, sia la coabitazione. Ancora, il partner di un unione civile dovrebbe avere il diritto di andare a visitare il partner in ospedale in una situazione di grave malattia alla stregua di un familiare, in virtù del suo legame affettivo; allo stesso modo dovrebbe avere il diritto di ereditare dal partner allo stesso modo di un qualunque familiare, in virtù del legame affettivo, che comprende la condivisione di spese, ricavi, e supporto materiale. Per cui dovrebbe avere una quota di legittima proprio come gli eredi familiari diretti. Questi sono solo alcuni esempi. Non è utile addentrarsi ulteriormente in dettagli che andrebbero decisi più saggiamente da dei giuristi, in relazione alla natura dello specifico matrimonio di 6
riferimento, e ai valori costituzionali della società che si sottende. Questi bastino per indicare una via di possibile soluzione intuitiva. Le prospettive che si aprirebbero, nel momento in cui l unione civile venisse regolamentata, sarebbero quelle di una naturale mutazione del matrimonio civile stesso: venendo a esistere un legame sociale come le unioni civili, sempre più simile, nei paesi liberali, al matrimonio civile quanto a requisiti e caratteristiche, a un certo punto le due istituzioni potrebbero convergere, fino alla loro naturale sovrapposizione. Francesco Baroni 7