Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1
Consolidamento della disciplina Per la maggior parte degli aspetti il Regolamento reca il consolidamento della disciplina già dettata negli anni dalla normativa primaria (Leggi nn. 990/1969 e 39/1977) e regolamentare (D.P.R. n. 973/1970, n. 45/1981 e Provvedimento ISVAP n. 2136/2002) con l introduzione di limitate innovazioni 2
Novità del Regolamento L unica novità riguarda l ampliamento dei documenti provvisoriamente equipollenti, prevista all articolo 11 3
Art. 4 (Documenti probatori dell assolvimento dell obbligo) Nell art. 4 è stata sostanzialmente ripresa la disposizione del comma 1 dell articolo 127 del Codice in tema di valenza probatoria dell assolvimento dell obbligo assicurativo svolta dal certificato di assicurazione e dal contrassegno così da poter superare eventuali incertezze che dovessero derivare dal mancato richiamo espresso anche dei natanti nella suddetta norma 4
Il certificato deve essere a bordo del veicolo/natante - 1 Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante deve avere con sé il certificato di assicurazione ed è tenuto ad esibirlo, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti 5
Il certificato deve essere a bordo del veicolo/natante - 2 Tale ultima disposizione, mutuata dall articolo 7, comma 6, della legge 990/69, non è richiamata dall articolo 127 del Codice, ma è tuttora vigente per effetto degli articoli 181 e 192 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e per effetto dell articolo 41 del D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) 6
Gli organi accertatori Per quanto concerne gli organi accertatori il regolamento prevede una formulazione generica al fine di ricomprendervi anche i pubblici ufficiali preposti ai controlli sui natanti 7
Nessun obbligo di esposizione del contrassegno per natanti ed i motoveicoli La normativa vigente prevede in ogni caso l obbligo per il conducente di avere con sé, oltre al certificato, anche il contrassegno, indipendentemente dall obbligo di esposizione di quest ultimo, non previsto per i natanti ed i motoveicoli In particolare, per i natanti non si rinviene alcuna disposizione in tal senso, laddove per i motoveicoli esiste una espressa esclusione ad opera del Codice della strada 8
Contratti assunti in coassicurazione - 1 Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido anziché in proporzione della rispettiva quota ed è stata individuata una coassicuratrice delegataria sul certificato di assicurazione è indicata la denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione 9
Contratti assunti in coassicurazione - 2 se le imprese coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta sul certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici 10
Contratti assunti in coassicurazione - 3 Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria 11
Art. 6 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore) - 1 L articolo 6 ripropone, con i necessari adattamenti, gli articoli 9, 12 e 13, comma 2, del d. P.R. 973/70 12
Articolo 6 Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore - 2 Sia le imprese italiane sia le imprese operanti in libertà di stabilimento o in L.P.S. devono indicare nel certificato, il numero di iscrizione nell Albo delle imprese tenuto dall ISVAP o negli elenchi connessi a tale Albo 13
Articolo 6 Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore - 3 Il certificato di assicurazione deve contenere l indicazione: del domicilio o della residenza o della sede del contraente 14
Articolo 6 Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore - 4 Nel caso in cui l impresa di assicurazione operi in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, il certificato di assicurazione deve contenere l indicazione delle generalità e dell indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri Tale dato non era previsto dalla precedente normativa regolamentare 15
Art. 8 (Informazioni facoltative) Le imprese possono inserire nel certificato eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal Regolamento: in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione in numero e secondo modalità tali da non ingenerare confusione in ordine alla denominazione e sede dell impresa di assicurazione che presta la garanzia 16
Articolo 9 Caratteristiche del contrassegno Le imprese operanti in libertà di prestazione di servizi devono indicare anche sul contrassegno le generalità e l indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia 17
Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti) - 1 I documenti assicurativi devono essere rilasciati: al contraente, a cura e spese delle imprese entro il termine di cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio 18
Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti) - 2 Nel caso di imprese che operano a distanza (internet o telefono), i documenti stessi devono essere fatti pervenire: al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine di 5 giorni 19
Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti) - 3 Nel periodo tra il pagamento del premio ed il ricevimento dei documenti l adempimento dell obbligo assicurativo è provato con la quietanza di pagamento del premio stesso rilasciata dall impresa, anche nel caso in cui tale documentazione sia trasmessa al contraente mediante telefax o per via telematica 20
Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti) - 4 Il pagamento del premio può altresì essere provato, in assenza della quietanza: con la dichiarazione rilasciata dall impresa attestante l assolvimento dell obbligo assicurativo ovvero con il bollettino di conto corrente postale prestampato dall impresa 21
Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti) - 5 In sostanza la norma, oltre ad ampliare il novero dei mezzi di trasmissione al contraente della documentazione provvisoriamente equipollente, formalizzando, peraltro, una prassi già in uso, introduce una novità di particolare rilevanza per l assicurato, consentendo la possibilità di provare l avvenuto pagamento del premio anche attraverso la temporanea esposizione dei suddetti documenti equipollenti, dai quali devono essere, peraltro, desumibili la denominazione dell impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura 22
Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti) - 6 Non sono considerati documenti temporaneamente equipollenti: la ricevuta del bollettino di conto corrente generico vale a dire non predisposto dall impresa la ricevuta dell ordine di bonifico bancario 23
Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti) - 7 I dati che devono essere indicati nei documenti sostitutivi pro tempore del certificato e del contrassegno sono: la denominazione dell impresa il numero della polizza r.c. auto i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore la decorrenza della copertura 24
Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti) - 8 Per le imprese che intendano avvalersi di modalità di pagamento attraverso conto corrente, si prevede l obbligo di mettere a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente prestampato 25
Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti) - 9 I documenti provvisoriamente sostitutivi del certificato e del contrassegno devono avere caratteristiche grafiche e dimensionali tali da consentirne l applicazione sul veicolo 26
Articolo 12 Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno - 1 La norma, nel riproporre il contenuto dell articolo 18 del d.p.r. 973/70, distingue le modalità di rilascio del duplicato in ragione delle singole ipotesi, così da poter disciplinare in modo uniforme per ogni situazione gli adempimenti richiesti al contraente 27
Articolo 12 Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno - 2 L articolo elenca in via tassativa le cause che danno diritto al contraente di chiedere ed ottenere a sue spese dall impresa un duplicato del certificato e del contrassegno, precisando che ciò è possibile nei casi in cui tali documenti si siano deteriorati siano stati sottratti, smarriti o distrutti 28
Articolo 12 Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno - 3 Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato e del contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest ultimo 29
Articolo 12 Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno - 4 Il comma 4 dell art. 12 prevede la possibilità di sostituire la denuncia della sottrazione, dello smarrimento o della distruzione del certificato e del contrassegno, presentata alla competente Autorità, con una dichiarazione rilasciata direttamente dal contraente all impresa circa l evento accaduto Tale facoltà è peraltro esercitabile solo nell ipotesi in cui sia prevista nelle condizioni di polizza 30
Articolo 12 Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno - 5 Il rilascio di duplicati deve essere registrato da parte dall impresa Sul certificato di assicurazione e sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato» 31
Art. 13 (Modulo di denuncia di sinistro) - 1 In caso di sinistro tra veicoli a motore, il modulo di denuncia da utilizzare deve essere redatto secondo il modello di cui all allegato 2 al Regolamento 32
Art. 13 (Modulo di denuncia di sinistro) - 2 Il modello (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro) ripropone quello allegato al Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002, salvo gli opportuni adattamenti avuto riguardo ai riferimenti normativi 33
Art. 13 (Modulo di denuncia di sinistro) - 3 Nelle Istruzioni per l impiego del modulo è stato inserito il riferimento alla procedura di risarcimento diretto del danno di cui agli articoli 149 e150 del Codice ed al D.P.R. 254/2006 34
Articolo 14 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di modulo di denuncia di sinistro rilasciato da imprese di assicurazione estere) In caso di incidente nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore, l obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere, purchè conformi al modello di cui all articolo 13 35
Art. 15 (Consegna da parte dell impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro) L impresa deve consegnare al contraente un esemplare del modulo di denuncia: in occasione della stipula o del rinnovo della contratto, nonché in occasione di ogni denuncia di sinistro La disposizione recupera il disposto dell articolo 14 del d.p.r. 45/81 36
Art. 16 (Altre informazioni) Considerata l esigenza di agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l ISVAP ai sensi dell articolo 135 del Codice al modulo di cui all articolo 13 deve essere aggiunto un foglio, redatto secondo lo schema di cui al citato allegato 2 al Regolamento, contenente ulteriori informazioni relative al sinistro Il modulo di denuncia mantiene i propri effetti anche in assenza delle ulteriori informazioni richieste dal foglio aggiuntivo 37