MUTUI PRIMA CASA E PRESTITI PERSONALI



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INFORMATIVA MUTUI CASA.19/10/2015 Ultimo aggiornamento 19/10/2015

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MUTUI PRIMA CASA E PRESTITI PERSONALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E DELLA FEDERAZIONE DELLE BCC DELL ABRUZZO E DEL MOLISE

Articolo 1 IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI ACQUISTO: 80% del valore di mercato dell immobile secondo perizia a cura della B.C.C. ed a spese del richiedente con un massimo di: COSTRUZIONE : 80% del valore di perizie, come sopra, sui lavori eseguiti che devono comprendere, almeno, struttura, copertura, e tamponature esterne con un massimo di: RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO: 80% del valore dell immobile con presentazione di preventivo di spesa comunque, non oltre: Articolo 2 FINALITA a) Acquisto quote di coeredi su alloggi pervenuti per successione e destinati ad abitazione del Dipendente; b) Acquisto di nuova abitazione mediante alienazione/permuta della prima ed unica casa, perchè inadeguata ai bisogni del Dipendente; c) in tale seconda ipotesi il mutuo non potrà comunque eccedere la differenza dei prezzi, ma sempre nei limiti stabiliti dal presente regolamento; d) Nell ipotesi di acquisto di alloggio già beneficiario di altro mutuo ipotecario, la Bcc può concedere, al dipendente, un finanziamento acquisendo ipoteca di secondo grado; e) Estinzione di precedenti mutui ordinari e altri prestiti contratti per l acquisto della prima casa; f) Riattamento e/o ampliamento della prima ed unica abitazione di proprietà; g) Assegnazione appartamento da cooperative edilizie.

Articolo 3 BENEFICIARI Dipendenti che: a) abbiano maturato una anzianità di effettivo servizio non inferiore a 3 anni; b) non siano proprietari di altro alloggio; oppure siano proprietari di un alloggio inadeguato ai bisogni del richiedente come previsto dall art. 2 lettera b. Articolo 4 Nella concessione dei mutui si terrà conto della data di presentazione della domanda, che potrà essere presa in considerazione solo se documentata, si considerano contemporanee quelle presentate nell arco di ciascun mese di calendario. In caso di contemporaneità di presentazione si darà priorità alle situazioni e carichi familiari in subordinazione all anzianità di servizio. Articolo 5 CONDIZIONI E MODALITA a) TASSO DI INTERESSE : pari al TUR e comunque non inferiore al costo medio della della raccolta in ciascuna azienda. b) AMMORTAMENTO: in rate mensili o semestrali costanti posticipate. c) GARANZIA: ipoteca di 1 grado a favore della Bcc sull immobile da finanziare per l importo del mutuo maggiorato del 50 % -o di 2 Grado in riferimento all art. 2 comma C. d) ISTRUTTORIA: è a carico del dipendente il solo rimborso del costo della perizia tecnica. e) POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia di gradimento della Bcc, a favore della medesima, a carico del richiedente. f) DURATA MASSIMA: nei limiti consentiti dalla Bcc; per gli immobili che presentino le caratteristiche edilizie di cui al R.D. 24/4/38 N. 1165 sull edilizia economica e popolare e successive modificazioni, per la durata prevista dalla Legge.

Articolo 6 PRESTITI PERSONALI SCOPERTI DI CONTO a) PRESTITI PERSONALI: importo massimo Euro 13.000 al tasso del TUR + 1,5 punti. b) SCOPERTO DI CONTO CORRENTE: importo massimo Euro 11.000 Tasso Creditore TUR - 1 punto.- Tasso Debitore TUR + 2 punti.- Spese unitarie tenuta conto, commissioni max Scoperto, carnet assegni, pagamento utenze (con domiciliazione bancaria dell utenza) : GRATUITE. Articolo 7 Il finanziamento è subordinato alla presentazione della documentazione normalmente richiesta dall Azienda di Credito alla clientela ordinaria per operazioni analoghe, ed alla capacità di rimborso. Articolo 8 Gli alloggi finanziati debbono essere abitati dal dipendente per tutta la durata del finanziamento, fatta salva la previsione di cui all art. 2 lettera b). La cessione a qualunque titolo dell alloggio determinerà la revoca del mutuo e la risoluzione del contratto, salvo il caso di cessione a titolo gratuito a familiare (figli e coniuge) dell alloggio, sempreché lo stesso continui ad essere abitato dal beneficiario del mutuo. Sono pure causa di risoluzione il licenziamento per giusta causa o le dimissioni. La Bcc avrà comunque la facoltà di consentire la prosecuzione del mutuo alle condizioni praticate al momento dell evento. In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, gli eredi (limitatamente al coniuge ed ai figli), potranno conservare le agevolazioni del mutuo. In caso di pensionamento il dipendente potrà conservare le condizioni praticate al momento della stipula. Il mutuo per l acquisto della 1 casa, a richiesta del dipendente, può essere cointestato con il coniuge.

Articolo 9 Per la salvaguardia delle piccole Aziende i mutui ipotecari dovranno essere contenuti, in percentuale, come segue: Aziende con impieghi economici sino a 10 miliardi, 5% degli impieghi stessi; Aziende con impieghi economici oltre 10 e sino a 20 miliardi, 10% degli impieghi stessi. Articolo 10 Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono estese al personale della Federazione Regionale. Articolo 11 In caso di controversia circa l interpretazione del presente regolamento, competenti a dirimerla saranno la Federazione Regionale e le OO.SS. firmatarie dello stesso, in presenza di un rappresentante della Bcc interessata. NORME TRANSITORIE I mutui per la prima casa stipulati precedentemente alla data del presente regolamento, dovranno, a richiesta dell interessato, essere ricondotti per l importo ed il tempo residuo alle condizioni previste dagli articoli precedenti, fatte salve condizioni migliorative. Articolo 12 Il presente regolamento avrà validità fino al 31/12/2003. Le parti si incontreranno, per la valutazione ed il rinnovo del presente regolamento, entro i tre mesi precedenti la data del 31/12/2003, nell eventuale periodo di vacanza resteranno valide le norme contenute nello stesso. Pescara lì 21 gennaio 2003 FEDERAZIONE DELLE BCC DELL ABRUZZO E DEL MOLISE FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL