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MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO Adottato con deliberazione di G.C. n. 1 dell 1.1.2004

PREMESSA Entro il 1 gennaio 2004, ai sensi di quanto previsto dall art. 50 comma 3 del DPR 445/2000, tutte le pubbliche amministrazioni devono provvedere a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi. Ciò consente di raggiungere un duplice obiettivo: 1. accrescere l efficienza delle amministrazioni attraverso l eliminazione dei registri cartacei, la diminuzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali; 2. migliorare la trasparenza dell azione amministrativa, per il tramite di strumenti che rendono possibile un effettivo esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte dei soggetti interessati. In quest ottica, pertanto, ciascuna amministrazione: definisce un adeguato piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati individua le aree organizzative omogenee e i relativi uffici istituisce i servizi per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi nomina i responsabili di tali servizi redige e adotta il manuale di gestione del protocollo informatico introduce un sistema informatico per la gestione documentale In particolar modo, in tale ambito, l art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000, contenente le Regole tecniche sul protocollo informatico, prevede che le pubbliche amministrazioni redigano un manuale per la gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi, che qui viene presentato. Si tratta di uno strumento operativo che, secondo il dettato del DPCM 31 ottobre 2000, descrive il sistema di gestione e conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio comprendendo, tra l altro, tutte le indicazioni per l utilizzo dei documenti informatici (formazione, autenticazione, protocollazione, trasmissione, conservazione, sicurezza), la descrizione dei flussi di lavorazione dei documenti, il titolario di classificazione, le modalità di produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo, la descrizione funzionale e operativa del sistema di protocollo informatico, i criteri e le modalità per le abilitazioni all accesso ecc. Si tratta indubbiamente di uno strumento complesso che in alcune parti deve necessariamente subire aggiornamenti frequenti ma che costituisce un punto di riferimento insostituibile per chiunque operi all interno dell Ente o abbia scambi documentali con esso. E un occasione irripetibile per l introduzione di un sistema informativo documentale rispondente alle esigenze dell archivistica, della scienza dell organizzazione e dell informatica, oltre che a norma di legge. Il protocollo in sé infatti non può essere concepito solo come un dispensatore asettico di numeri sequenziali, né il protocollo informatico può essere progettato come semplice trasposizione su un supporto elettronico del registro di protocollo cartaceo. In un sistema informativo documentale moderno il protocollo deve diventare uno snodo irrinunciabile e una risorsa strategica per il buon andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi. Per raggiungere questi obiettivi devono essere garantiti l interoperabilità, la trasparenza e 2

il controllo dell azione amministrativa attraverso i documenti che ogni amministrazione produce durante la propria attività pratica o l esercizio delle proprie funzioni. SEZIONE I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto della disciplina Il presente manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi degli artt. 3 e 5 del DPCM 31.10.2000. Le presenti norme disciplinano, nell ambito dell ordinamento normativo vigente, la tenuta del protocollo informatico per la gestione dei documenti all interno dell amministrazione comunale di Cava de Tirreni. Articolo 2 Finalità Il protocollo informatico è strumento del sistema di gestione dei flussi documentali. Attraverso l integrazione con le procedure di gestione dei provvedimenti amministrativi, di accesso agli atti ed alle informazioni e di archiviazione dei documenti, realizza condizioni operative per il miglioramento del flusso informativo e documentale interno dell ente, anche ai fini di snellimento e trasparenza dell azione amministrativa. Il protocollo fa fede, anche con effetto giuridico dell effettivo ricevimento e spedizione di un documento. Il protocollo gestito con il sistema informatico deve in particolare: garantire la sicurezza e l integrità dei dati; garantire la corretta e puntuale registrazione dei documenti in entrata e in uscita; consentire l accesso agli atti nel rispetto della normativa 241/90 e 675/96; fornire informazioni statistiche sul flusso documentale dell ente; consentire la creazione in un archivio documentale completamente informatizzato. Articolo 3 Aree organizzative omogenee Ai fini della gestione dei documenti il Comune di Cava de Tirreni individua una sola Area organizzativa omogenea (AOO) denominata Gestione dei Flussi documentali e degli Archivi che coincide con l intera struttura organizzativa dell ente. Nell ambito dell area organizzativa omogenea è istituito il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell art. 61 comma 1 del testo unico, incardinato nel settore AA.GG. Esso viene funzionalmente individuato nell attuale ufficio archivio e protocollo del Comune di Cava de Tirreni. A detta funzione ed ufficio sono ricondotti, a norma dell art. 61 comma 3 del testo unico i seguenti compiti: attribuisce il livello di autorizzazione per l accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all inserimento e alla modifica delle informazioni; garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico; garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all art. 53 del testo unico; 3

cura che le funzionalità del sistema, in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico, in luoghi sicuri differenti; garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69 del testo unico; autorizza le operazioni di annullamento di cui all articolo 54 del testo unico; vigila sull osservanza delle disposizioni del testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati. Articolo 4 Tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi L archivio generale (ufficio Archivio e Protocollo) costituisce il servizio preposto alla gestione e tenuta dei documenti, prodotti o ricevuti dall Ente nel corso dell attività amministrativa. Ha competenza sull intera documentazione archivistica, ovunque trattata, distribuita o conservata, ai fini della sua corretta classificazione, conservazione e ordinamento. Il responsabile di tale ufficio, in possesso dei requisiti di cui all art. 61, comma 2 del testo unico svolge funzioni di responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (d ora in poi servizio ) e i compiti di cui all art. 4 del DPCM 31 ottobre 2000. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del responsabile, il titolare individua il proprio sostituto. Articolo 5 L unicità del protocollo informatico Nell ambito dell area organizzativa omogenea la numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e rigidamente progressiva. Essa si chiude al 31 dicembre e ricomincia da 1 all inizio di ogni anno. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi dell art. 57 del testo unico. Non è consentita l identificazione dei documenti mediante l assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra di loro. SEZIONE II RICEZIONE E SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 6 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all Amministrazione attraverso: il servizio postale la consegna diretta agli uffici gli apparecchi telefax I documenti che transitano attraverso il servizio postale vengono ritirati quotidianamente dagli uscieri e consegnati all ufficio protocollo generale dell Amministrazione comunale di Cava de Tirreni. 4

Articolo 7 Ricezione dei documenti informatici La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta elettronica istituzionale certificata. I documenti che dovessero pervenire direttamente agli uffici utente tramite posta elettronica sono da questi valutati e, se soggetti a registrazione di protocollo o ad altra forma di registrazione, immediatamente inoltrati all indirizzo elettronico dell UOS ufficio archivio e protocollo, a meno che l ufficio ricevente non sia abilitato alla protocollazione dei documenti in entrata (art. 15, comma 7 del DPCM 31 ottobre 2000). Articolo 8 Rilascio ricevute attestanti la ricezione di documenti Quando il documento cartaceo viene consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l avvenuta consegna, l ufficio che lo riceve è autorizzato a fotocopiare il documento e ad apporre sulla copia il timbro dell amministrazione con la data d arrivo. Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente dell avvenuto recapito è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata utilizzata dall amministrazione comunale. Articolo 9 Spedizione dei documenti cartacei I documenti da spedire su supporto cartaceo sono trasmessi agli uffici utenti dopo che sono state eseguite le operazioni di registrazione, segnatura e classificazione del documento. Nel caso di spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere o altro mezzo che richieda la compilazione di documentazione da allegare alla busta, la modulistica deve essere compilata a cura degli uffici utenti. Articolo 10 Spedizione dei documenti informatici Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica come stabilito dal DPCM 31.10.2000. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica, le misure di sicurezza devono essere conformi alla Circolare AIPA 7 maggio 2001 n. 28. I documenti informatici sono trasmessi all indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario ed abilitato alla ricezione di posta per via telematica. Per la spedizione dei documenti informatici, l amministrazione si avvale di un servizio di posta certificata offerto da un soggetto in grado di assicurare la sicurezza del canale di comunicazione, di dare certezza sulla data di spedizione e consegna dei documenti attraverso una procedura di rilascio di ricevute di ritorno elettroniche. L operazione di spedizione di un documento informatico è eseguita dopo che sono state completate le operazioni di verifica della firma, registrazione, segnatura e classificazione. Gli uffici che effettuano la spedizione di documenti informatici curano anche l archiviazione delle ricevute elettroniche di ritorno. SEZIONE III REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI 5

Articolo 11 Documenti soggetti a registrazione di protocollo I documenti ricevuti e prodotti dagli uffici utenti, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, ad eccezione di quelli indicati dal successivo articolo 15, sono registrati nel sistema di gestione informatica dei documenti. Articolo 12 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni. Articolo 13 Informazioni prodotte automaticamente dalla procedura informatica La procedura informatica assegna, in maniera automatica e in modo immodificabile, la data ed il numero progressivo di protocollo al momento della registrazione del documento. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. L a numerazione è rinnovata ogni anno solare. A ciascun documento in arrivo od in partenza anche se interno, va assegnato un unico ed esclusivo numero di protocollo. Articolo 14 Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti Per ogni documento ricevuto o spedito dall area organizzativa omogenea è effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di gestione informatica dei documenti. Tale registrazione è eseguita in un unica operazione, senza possibilità per l operatore di inserire le informazioni in più fasi successive, ai sensi dell articolo 53, comma 3, del testo unico. Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati opzionali. I dati obbligatori, ai sensi dell art. 53, c. 1, T.U. 445/2000, sono: numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili; impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, generata impiegando la funzione di hash SHA 1 e registrata in forma non modificabile. I dati opzionali o accessori, ritenuti comunque essenziali per una migliore utilizzazione dei documenti sotto il profilo giuridico, gestionale ed archivistico, invece, sono: data di arrivo; numero degli allegati; descrizione sintetica degli allegati; mezzo di ricezione o, in alternativa, mezzo di spedizione; ufficio utente di competenza; copie per conoscenza; tipo di supporto: cartaceo o informatico; tipo di documento; 6

indicazione del livello di riservatezza, se diverso da quello standard applicato dal sistema. La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al corpo del messaggio e sia ad uno o più file ad esso collegati (cfr. articolo 15, commi 1 e 2, del DPCM 31 ottobre 2000). Il calcolo dell impronta previsto nell operazione di registrazione di protocollo è effettuato per tutti i file allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto. Articolo 15 Registrazione di protocollo dei documenti interni Per ogni documento prodotto dagli uffici utente, non spedito a soggetti esterni all area organizzativa omogenea e non rientrante nelle categorie di documenti esclusi dalla registrazione ai sensi dell articolo 15 del presente manuale di gestione, indipendentemente dal supporto sul quale è formato, è effettuata una registrazione di protocollo. In questo caso i dati obbligatori, ai sensi dell art. 53, c. 1, T.U. 445/2000, sono: numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; ufficio utente che ha prodotto il documento, registrato in forma non modificabile; oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; impronta del documento informatico, generata impiegando la funzione di hash SHA 1 e registrata in forma non modificabile. I dati facoltativi aggiuntivi essenziali, invece, sono: numero degli allegati; descrizione sintetica degli allegati; tipo di documento; indicazione del livello di riservatezza, se diverso da quello standard applicato dal sistema; ufficio utente di destinazione, se diverso dall ufficio che ha prodotto il documento; copie per conoscenza; tipo di documento. Il calcolo dell impronta del documento informatico è effettuato per tutti i file allegati al documento informatico oggetto di registrazione. Le strutture abilitate alla ricezione ed assegnazione dei documenti interni ricevono i documenti informatici da protocollare all indirizzo elettronico interno dedicato a questa funzione. Articolo 16 Segnatura di protocollo L operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all operazione di registrazione di protocollo. Le informazioni minime apposte od associate al documento mediante l operazione di segnatura sono quelle elencate nell articolo 9 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente: codice identificativo dell Amministrazione; 7

codice identificativo dell area organizzativa omogenea (se diverso dall Amministrazione); data di protocollo; progressivo di protocollo. Debbono inoltre essere apposti al documento nel momento in cui è effettuata l operazione di classificazione e fascicolazione i dati relativi a: classifica; numero di fascicolo. Nel caso di documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, i dati di segnatura di protocollo sono contenuti, un unica volta nell ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell Extensible Markup Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile dagli Organi competenti (cfr. art. 18, del DPCM 31 ottobre 2000 e Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28) e comprendono anche: oggetto del documento; mittente; destinatario o destinatari; persona o ufficio destinatario (opzionale); identificazione degli allegati (opzionale); informazioni sul procedimento e sul trattamento (opzionale). Articolo 17 Annullamento delle registrazioni di protocollo Le registrazioni di protocollo possono essere annullate con una specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti e su autorizzazione del responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema con un simbolo o una dicitura. L operazione di annullamento è eseguita con le modalità di cui all articolo 8 del DPCM 31 ottobre 2000. Articolo 18 Registro giornaliero di protocollo Il responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede alla produzione del registro informatico giornaliero di protocollo, costituito dall elenco delle informazioni inserite con l operazione di registrazione di protocollo nell arco di uno stesso giorno. Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro informatico di protocollo è riversato, al termine della giornata lavorativa, su supporti di memorizzazione non riscrivibili i quali sono conservati a cura del responsabile Servizio Informatico. Articolo 19 Registro di emergenza Il responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione 8

di protocollo su registri di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema. Si applicano le modalità di registrazione dei documenti sul registro di emergenza e di recupero delle stesse nel sistema di protocollo informatico di cui all articolo 63 del testo unico e precisamente: sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l ora di inizio dell interruzione nonché la data e l ora del ripristino della funzionalità del sistema. Qualora l impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio può autorizzare l uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate. La sequenza numerica utilizzata sul registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l identificazione univoca dei documenti registrati nell ambito del sistema documentario dell area organizzativa omogenea. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un apposita funzione procedura di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. Articolo 20 Differimento dei termini di registrazione Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate in giornata e comunque non oltre le quarantotto ore dal ricevimento degli atti. Eccezionalmente, il responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi può autorizzare la registrazione in tempi successivi, fissando comunque un limite di tempo e conferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro datario d arrivo. Articolo 21 Corrispondenza personale o riservata La corrispondenza con dicitura riservato o personale non è aperta e viene consegnata in busta chiusa al destinatario il quale dopo averla aperta valuterà se trasmetterla per il protocollo. Articolo 22 Documenti soggetti a registrazione particolare Le deliberazioni di Giunta e Consiglio, le determinazioni organizzative, i decreti, le ordinanze ed i contratti sono documenti già soggetti a registrazione particolare dell amministrazione, elencati nell allegato 3, e non vanno registrati al protocollo a condizione che siano implementate funzionalità software che consentano di eseguire su di essi tutte le operazioni previste nell ambito della gestione dei documenti, in particolare la classificazione e fascicolazione. Questi documenti costituiscono delle serie archivistiche, ciascuna delle quali deve essere corredata da un repertorio contenente le seguenti informazioni: i dati identificativi di ciascun atto; i dati di classificazione e fascicolazione; il numero di repertorio che è un numero progressivo, annuale. 9

Articolo 23 Documenti con firma digitale Secondo quanto stabilito dall articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico sulla documentazione amministrativa 445/2000, il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta solo se è sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata. Pertanto, tutti i documenti provenienti dall esterno per essere legalmente validi ed essere protocollati necessitano della firma digitale. I documenti informatici provenienti dal Comune e da trasmettere all esterno devono anch essi essere sottoscritti con firma digitale e successivamente registrati al protocollo. Per quello che riguarda i documenti interni all Amministrazione, devono essere provvisti della sottoscrizione con firma digitale e successivamente protocollati, tutti i documenti in transito all interno dell Amministrazione in forma informatica che hanno rilevanza giuridicoamministrativa presente o futura quali ad esempio: 1. richiesta di pareri nell ambito di procedimenti amministrativi relativi al rilascio di provvedimenti quali autorizzazioni, licenze, comunicazioni, abilitazioni, sanzioni, ecc.; 2. richiesta di avvio di procedimento amministrativo d ufficio da parte degli uffici comunali verso altri uffici comunali nelle medesime fattispecie di cui al precedente punto; 3. rilascio dei medesimi pareri da parte degli uffici competenti. Articolo 24 Documenti ricevuti prima via fax e poi su supporto cartaceo I documenti ricevuti via fax sono registrati al protocollo. Qualora pervengano all area organizzativa omogenea, successivamente per posta tradizionale, gli originali, ad essi saranno attribuiti lo stesso numero e la stessa data di protocollo assegnati ai relativi fax. L individuazione dei fax ricevuti e registrati al protocollo è resa possibile ed immediata dal sistema di gestione informatica dei documenti. Qualora non si riscontrasse la registrazione del fax o il documento inviato per posta risultasse difforme da quello inviato via fax si procede ad una registrazione di protocollo anche per il documento giunto per posta. Articolo 25 Documenti inerenti gare d appalto Le offerte inerenti a gare d appalto sono registrate al protocollo in busta chiusa. Gli estremi di protocollo sono riportati sulla busta medesima. Dopo l apertura delle buste sarà cura dell ufficio utente che gestisce la gara d appalto, riportare gli estremi di protocollo su tutti i documenti in esse contenuti. Articolo 26 Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominativamente al personale dell area organizzativa omogenea La posta indirizzata nominativamente al personale dell area organizzativa omogenea viene regolarmente aperta e registrata al protocollo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura riservata o personale. In questo caso viene recapitata in busta chiusa al destinatario il quale, dopo averla aperta o preso visione del contenuto, se valuta che il 10

documento ricevuto non è personale lo deve riconsegnare al più vicino ufficio abilitato alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo. Articolo 27 Lettere anonime e documenti non firmati o sottoscritti Le lettere anonime non sono registrate al protocollo, ma semplicemente inoltrate, se contengono informazioni o dati di interesse per l Amministrazione, agli uffici utenti di competenza i quali valutano l opportunità di dare seguito a queste comunicazioni ed individuano le eventuali procedure da sviluppare. I documenti ricevuti non firmati, per i quali è invece prescritta la sottoscrizione, non sono registrati al protocollo, ma inoltrati agli uffici di competenza i quali individuano le procedure da eseguire per risolvere queste situazioni. Articolo 28 Documenti di competenza di altre amministrazioni o soggetti Qualora pervenga all area organizzativa omogenea un documento di competenza di un altro ente, altra persona fisica o giuridica, lo stesso viene trasmesso a chi di competenza, se individuabile, altrimenti viene restituito al mittente. Nel caso in cui un documento della fattispecie sopra indicata venga erroneamente registrato al protocollo, questi verrà spedito a chi di competenza, oppure restituito al mittente, procedendo ad una annotazione di annullamento della registrazione con riportati gli estremi della spedizione e la motivazione. Articolo 29 Protocolli urgenti La richiesta di protocollare urgentemente un documento deve essere relativa ad una necessità indifferibile e di tipo straordinario. Solo in questo caso l ufficio protocollo si attiverà garantendo la protocollazione del documento nell arco di 4 (quattro) ore decorrenti dal momento di presentazione dell originale del documento stesso. Tale procedura verrà osservata sia per protocolli su documenti in arrivo che in partenza, specificando che non verranno anticipati protocolli su copie in qualsiasi modo fatte pervenire all ufficio protocollo. I documenti cartacei gestiti dall ufficio protocollo sono di norma smistati entro le 36/48 ore dal momento di arrivo presso l ufficio stesso. Quando si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti (es. accertamento ICI, ecc.) dovrà esserne data comunicazione all ufficio protocollo con alcuni giorni di anticipo onde concordare tempi e modi di protocollazione e di spedizione. SEZIONE IV ASSEGNAZIONE E SCANSIONE DEI DOCUMENTI Articolo 30 Unità di smistamento Per assegnazione di un documento si intende l operazione di individuazione dell ufficio dell Amministrazione cui compete la trattazione del procedimento amministrativo. L assegnazione agli uffici utente di competenza dei documenti ricevuti è effettuata dal responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi e dalle altre unità di smistamento. Il processo di assegnazione dei documenti può coinvolgere più unità di smistamento, una di seguito all altra, fino ad arrivare agli uffici utente incaricati dello svolgimento delle pratiche. 11

Articolo 31 Modifica delle assegnazioni Nel caso di un assegnazione errata, l ufficio utente che riceve il documento è tenuto a trasmetterlo, nel più breve tempo possibile, all unità che ha effettuato l assegnazione la quale provvederà a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il documento all ufficio utente di competenza. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l identificativo dell operatore che effettua la modifica con la data e l ora di esecuzione. Articolo 32 Recapito dei documenti agli uffici utente I documenti informatici ricevuti per via telematica sono resi disponibili agli uffici utente, attraverso la rete interna dell Amministrazione, immediatamente dopo l operazione di assegnazione. Le immagini dei documenti cartacei acquisite con lo scanner sono resi disponibili agli uffici utente, attraverso la rete interna dell Amministrazione, immediatamente dopo l operazione di scansione. I documenti ricevuti dall area organizzativa omogenea su supporto cartaceo, anche se acquisiti in formato immagine con l ausilio di scanner, sono consegnati agli uffici utente di competenza i quali hanno il compito di inserirli nei rispettivi fascicoli e conservarli fino al versamento nell archivio di deposito. Il ritiro giornaliero della posta in arrivo cartacea avviene presso gli uffici abilitati alla registrazione di protocollo. Articolo 33 Documenti soggetti a scansione ed uffici abilitati I documenti ricevuti su supporto cartaceo, di formato inferiore od uguale all A3, dopo le operazioni di registrazione e segnatura protocollo, possono essere acquisiti in formato immagine con l ausilio di scanner. I documenti di formato superiore all A3 sono acquisiti in formato immagine solo se esplicitamente richiesto dagli uffici utente di competenza, avvalendosi eventualmente dei servizi di una società specializzata. Il responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi individua, con l ausilio dei responsabili dei procedimenti, i documenti da sottoporre al processo di scansione che nel ciclo di lavorazione dei documenti ricevuti segue le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. Articolo 34 Modalità di svolgimento del processo di scansione Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi: acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche composto da più pagine, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione; verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli originali cartacei; collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non modificabile; memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile. 12

SEZIONE V CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI E PIANO DI CONSERVAZIONE DELL ARCHIVIO Articolo 35 Classificazione dei documenti La classificazione è l operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, in relazione alle competenze, alle funzioni ed all attività dell Amministrazione. Tutti i documenti registrati nel sistema di protocollo informatico devono essere classificati. Al fine di assicurare il necessario collegamento alla gestione di archiviazione dei documenti, all atto della protocollazione si avvia il procedimento di classificazione attribuendo il documento ad un titolo e ad una classe, previsti nel titolario di classificazione. Articolo 36 Piano di conservazione dell archivio Il piano di conservazione dell archivio prevede l utilizzo del titolario di classificazione. L aggiornamento del piano di classificazione compete al Responsabile del Servizio ed è assicurato quando se ne presenti la necessità, osservando la normativa vigente in materia formazione e conservazione degli archivi. Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il Responsabile del Servizio provvede ad informare tutti i soggetti abilitati alle operazioni di classificazione dei documenti. SEZIONE VI FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 37 Formazione ed identificazione dei fascicoli Tutti i documenti classificati, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono riuniti in fascicoli. La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l operazione di apertura che consente di registrare nel sistema informatico le seguenti informazioni: voce del titolario di classificazione nell ambito dei quali il fascicolo si colloca; numero del fascicolo, generato automaticamente dal sistema informatico; oggetto del fascicolo; anno di apertura; ufficio utente cui è assegnata la relativa pratica; livello di riservatezza, se diverso da quello standard applicato da sistema. Articolo 38 Processo di formazione dei fascicoli In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, l ufficio abilitato all operazione di fascicolazione stabilisce, con l ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se esso si colloca nell ambito di un affare o procedimento in corso, oppure se dà avvio ad una nuova pratica; 1. se si colloca nell ambito di un affare o procedimento in corso: seleziona il relativo fascicolo; collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato; 13

invia il documento all ufficio utente cui è assegnata la pratica il quale, se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicura l inserimento fisico dello stesso nel relativo carteggio. 2. se dà avvio ad una nuova pratica: esegue l operazione di apertura del fascicolo di cui al precedente articolo 37; assegna la pratica ad un ufficio utente su indicazione del Responsabile del procedimento; collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo aperto; invia il documento ed il fascicolo all ufficio utente cui è assegnata la pratica. Articolo 39 Modifica delle assegnazioni dei fascicoli Nel caso di un assegnazione errata di un fascicolo o di una sua successiva riassegnazione, l ufficio abilitato all operazione di fascicolazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il fascicolo all ufficio utente di competenza. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l identificativo dell operatore che effettua la modifica con la data e l ora di esecuzione. Articolo 40 Responsabile della tenuta del fascicolo L ufficio utente individuato dall unità di smistamento di cui al precedente art. 31 svolge le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all art. 2 della L 241/1990, ed individuato in base al Regolamento sul procedimento amministrativo/di organizzazione del singolo ente. Ai fini del presente Manuale di Gestione, l ufficio utente/responsabile di procedimento si occupa di: formare nuovi fascicoli; gestire fascicoli già formati, inserendo la documentazione sia in entrata che in uscita, attraverso le operazioni di classificazione, in base alle indicazioni delle disposizioni successive; chiudere il fascicolo, quando la pratica a cui si riferisce è conclusa, disponendone la trasmissione al Servizio di Protocollo che ne cura l archiviazione; ed è pertanto responsabile della corretta fascicolazione e custodia di tutta la documentazione informatica e cartacea di cui risulta assegnatario. Articolo 41 Tenuta dei fascicoli dell archivio corrente I fascicoli dell archivio corrente sono formati a cura dei Responsabili di procedimento e conservati, fino al versamento nell archivio di deposito, presso gli uffici utente cui sono state assegnate le pratiche. SEZIONE VII ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 42 Definizione di archivio L archivio è la raccolta ordinata degli atti spediti o ricevuti da un ente per il conseguimento dei propri fini o l espletamento delle proprie funzioni e conservati per il conseguimento degli scopi politici giuridici e culturali dell ente. 14

Gli atti sono documenti collegati tra loro con rapporto di causa effetto, devono essere ordinati ovvero strutturati e conservati in modo coerente e accessibile alla consultazione, l uso degli atti può essere amministrativo, legale, storico. Comunemente l archivio si suddivide in tre parti, corrente, di deposito e storico: l archivio corrente (in formazione) che comprende i documenti necessari allo svolgimento delle attività correnti, l archivio di deposito che comprende documenti relativi ad affari conclusi ma ancora recenti, l archivio storico (sezione separata) comprende documenti selezionati per la conservazione permanente. Articolo 43 Conservazione e scarto dei documenti L operazione di riordino dell archivio viene fatta con scadenza annuale e consiste nella schedatura delle carte, organizzazione delle schede e creazione di elenchi di materiale omogeneo e nella sistemazione fisica del materiale attraverso il titolario di archivio, si viene a formare quindi un inventario della documentazione conferita dall archivio corrente a quello di deposito; solitamente la documentazione è quella del quinto anno precedente a quello in corso. L inventario di archivio è un mezzo veloce di consultazione della documentazione depositata, in esso si trovano tutte le informazioni primarie sulla sistemazione temporale e spaziale di un documento ricercato. Dopo le operazioni di riordino ed inventariazione si procede alla sistemazione fisica del materiale inserendolo in scatole che riportano all esterno l indicazione del contenuto, la classificazione la temporalità del contenuto. Per definizione, un documento si può definire scartabile quando ha perso in toto la sua rilevanza amministrativa e non ha assunto rilevanza storica. La legge ci mette poi a disposizione un massimario di scarto di atti dall archivio comunale che risale al 1917 e corretto nel 1933, il quale riporta per categoria tutti i documenti e i tempi per i quali si può prevedere lo scarto a seconda della tipologia dei documenti: uno, due, cinque, dieci e quaranta anni. Articolo 44 Memorizzazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti cartacei. I documenti informatici sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. Le rappresentazioni digitali dei documenti su supporto cartaceo, acquisite con l ausilio dello scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, al termine del processo di scansione. Articolo 45 Versamento dei fascicoli nell archivio di deposito All inizio di ogni anno, gli uffici utente individuano i fascicoli che sono da versare nell archivio di deposito in quanto relativi ad affari o procedimenti conclusi, o comunque non più necessari allo svolgimento delle attività correnti. Dopo di che li inviano all archivio di deposito con un apposita funzione del sistema di protocollo informatico, curando anche il trasferimento fisico degli eventuali carteggi. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell archivio corrente. 15

Il responsabile cura la formazione e la conservazione di un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell archivio di deposito. Prima di trasmettere fisicamente un fascicolo agli atti, l Archivio Gestionale Decentrato è tenuto ad effettuarne un accurato controllo (eliminando eventuali fotocopie), per verificare che siano effettivamente presenti tutti i documenti pertinenti alla pratica in oggetto: l Archivio Generale riceverà agli atti soltanto i fascicoli con materiale ordinato e completo. In caso di mancanza di uno o più documenti, una volta risultati vani i tentativi di recuperarli, il Dirigente o il Responsabile del procedimento si assume la responsabilità della trasmissione agli atti dichiarando ufficialmente l incompletezza del fascicolo. Il passaggio delle carte all archivio di deposito spetta all Archivio Generale, che deve effettuare un ulteriore controllo del materiale proposto all archiviazione. Se in questa sede il fascicolo risulta mancante di uno o più documenti ovvero incoerente per qualche ragione, senza che ne sia stata fatta esplicita dichiarazione, l Archivio Generale lo restituisce all Archivio Gestionale responsabile della messa agli atti, affinché provveda a sanare la situazione. I Settori possono richiedere in ogni momento all Archivio Generale per motivi di consultazione, fascicoli mandati agli atti. Dei fascicoli prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento. Articolo 46 Archiviazione ottica Il responsabile, valutando i costi e i benefici connessi e i tempi più opportuni può valutare di effettuare l operazione di archiviazione su supporti di memorizzazione sostitutivi del cartaceo, in conformità alle disposizioni di cui all articolo 7 della deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51. Nel caso di documenti informatici le procedure di archiviazione ottica sostitutiva sono effettuate al momento della migrazione dei documenti dal sistema di gestione corrente a quello destinato alla conservazione. In ogni caso e per ogni tipo di documento le operazioni dovranno essere effettuate considerando i tempi stabiliti dal piano di conservazione per la tenuta corrente, semi-attiva, permanente (archivio storico) e l eventuale scarto. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva. La conservazione deve garantire di mantenere l integrità e l affidabilità dei documenti, nonché il contesto di produzione, la loro struttura e il loro contenuto. Si applicano in ogni caso, per l archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Articolo 47 Selezione e scarto archivistico Nel piano di conservazione dell archivio, inserito nel sistema di gestione informatica dei documenti, insieme al titolario di classificazione è presente anche un massimario di scarto. Gli operatori dell archivio di deposito, pertanto, possono utilizzare questo sistema per produrre annualmente l elenco dei documenti e dei fascicoli per i quali è trascorso il periodo obbligatorio di conservazione e che quindi sono suscettibili di scarto archivistico. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono depositati contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l accesso, nell Archivio di Stato competente per territorio o trasferiti nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali. 16

SEZIONE VIII GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI Articolo 48 Comunicazioni informali tra uffici utente Per comunicazione informale tra uffici utente si intende uno scambio di informazioni, con o senza documenti allegati, del quale non si ritiene necessario tenere traccia in archivio. Questo genere di comunicazioni sono ricevute e trasmesse per posta elettronica e non interessano il sistema di protocollo informatico. Articolo 49 Scambio di documenti e fascicoli tra uffici utente Per scambio di documenti tra uffici utente s intende una comunicazione, con o senza documenti allegati, di una certa rilevanza ai fini dell azione amministrativa, della quale si vuole tenere traccia nel fascicolo relativo all affare o al procedimento cui si riferisce. Questo genere di comunicazioni sono gestite con un apposita funzione del sistema di protocollo informatico, applicando la logica procedurale di seguito descritta. L ufficio utente mittente: produce la lettera di trasmissione, in un formato standard valido ai fini della conservazione su supporto informatico, che poi viene sottoscritta con firma digitale dal Responsabile del procedimento; allega alla lettera di trasmissione uno o più documenti archiviati, o un intero fascicolo; indica il fascicolo nel quale si colloca la lettera di trasmissione, provvedendo preventivamente alla sua formazione, se non esiste; trasmette il tutto all indirizzo elettronico dell ufficio utente destinatario. L ufficio utente destinatario: riceve e visualizza la lettera di trasmissione con gli eventuali documenti allegati; effettua le operazioni di classificazione, fascicolazione ed assegnazione, con l avvertenza di specificare, nel caso di apertura di un nuovo fascicolo, che si tratta di un insieme di documenti collegato al fascicolo dell ufficio utente mittente per consentire al sistema informatico di ricostruire automaticamente l intera pratica. Il sistema di gestione informatica dei documenti: archivia la lettera di trasmissione collegandola ai fascicoli specificati dai due uffici utente, quello mittente e quello destinatario; registra automaticamente la data e l ora d invio e di ricezione della comunicazione; gestisce le notifiche al mittente ed al destinatario, rispettivamente, dell avvenuta ricezione e dell avvenuta trasmissione. Il sistema registra anche i movimenti dei fascicoli tra i diversi uffici utenti, comprese le procedure di archiviazione e messa agli atti. 17

SEZIONE IX RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO E OPERATORI DI PROTOCOLLO Articolo 50 Responsabile del protocollo e operatori di protocollo Il Responsabile delle attività di Protocollo connesse alla tenuta del Protocollo Informatico è nominato dal Dirigente del Settore Affari Generali. Il responsabile della tenuta del protocollo con sistemi informatici provvede a: individuare gli utenti e attribuire loro un livello di autorizzazione all uso di funzioni della procedura, distinguendo gli utenti abilitati alla mera consultazione dell archivio da quelli abilitati anche all inserimento, modifica ed aggiunta di informazioni; disporre, in coordinamento con il responsabile informatico, di cui all articolo successivo affinché le funzionalità del sistema in caso di guasti ed anomalie siano ripristinate al più presto e comunque non oltre 24 ore dal fermo delle attività di protocollazione; garantire il buon funzionamento degli strumenti e della organizzazione delle attività di protocollazione; autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo; controllare l osservanza delle norme del presente Manuale da parte del personale addetto; promuovere la formazione e l aggiornamento degli operatori; promuovere, periodicamente opportune verifiche sulle tipologie dei documenti protocollati. Con atto del Dirigente viene nominato il sostituto del responsabile del Protocollo in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il sostituto viene nominato tra gli operatori della Unità Operativa Semplice U.O.S. Protocollo ed Archivio. Articolo 51 Responsabile informatico della sicurezza dei dati del protocollo informatico Con atto del Dirigente viene anche nominato il responsabile informatico della sicurezza dei dati del protocollo informatico. Il responsabile informatico svolge i seguenti compiti: garantisce la funzionalità del sistema di gestione del protocollo informatico; provvede a ripristinare al più presto le funzionalità del sistema in caso di interruzioni od anomalie; effettua le copie e cura la conservazione delle stesse su supporto informatico removibile, in luoghi sicuri e differenti; garantisce il riversamento ogni 5 anni delle informazioni su altro supporto. Articolo 52 Controllo accessi degli operatori di protocollo Ad ogni operatore è assegnata una <<login>> ed una <<password>> d accesso al sistema informatico di gestione del protocollo. Ogni operatore, identificato dalla propria login, dal sistema informatico di gestione del protocollo, è responsabile della corrispondenza dei dati 18

desunti dal documento protocollato con quelli immessi nel programma di protocollo, e della corrispondenza del numero di protocollo di un documento all immagine o file del documento stesso archiviato nel sistema informatico. I livelli di autorizzazione sono assegnati dal responsabile del protocollo di cui all art. 46. Gli operatori di protocollo, in base al loro livello di abilitazione, sono: supervisore del protocollo; operatore protocollo generale. Articolo 53 Supervisore del protocollo Il responsabile dell ufficio Archivio Protocollo, in quanto supervisore del protocollo, ha tutte le abilitazioni consentite dal programma di gestione del protocollo: immissione protocollo in entrata ed in uscita; annullamento di protocolli già inseriti; ricerca dati; visione di tutti i documenti archiviati e relativa stampa; gestione delle tabelle degli operatori e della relativa definizione delle abilitazioni; creazione e tenuta delle login e password di tutti gli operatori; gestione e tenuta della tabella degli indirizzi e-mail per l inoltro della corrispondenza; stampe registro di protocollo annuale e giornaliera. Articolo 54 Operatori protocollo generale Sono tutti gli addetti della Unità Operativa Semplice U.O.S. Archivio e Protocollo. Le abilitazioni concesse sono: immissione protocollo in entrata ed in uscita; modifica dei protocolli già inseriti su autorizzazione del supervisore; visione dei documenti archiviati e relativa stampa. SEZIONE X ACCESSIBILITA AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Articolo 55 Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all area organizzativa omogenea La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema attraverso l uso di profili e password, od altre tecniche e dispositivi di autenticazione sicura. L operatore che effettua la registrazione di protocollo inserisce il livello di riservatezza richiesto per il documento in esame, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema. In modo analogo, l ufficio che effettua l operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne determina anche il livello di riservatezza. Il livello di riservatezza applicato ad un fascicolo è ereditato automaticamente da tutti i documenti che vi confluiscono, se a questi è stato assegnato un livello di riservatezza minore od uguale. Quelli che invece hanno un livello di riservatezza superiore lo mantengono. 19