Oggetto: Mozione sulla scelta consapevole in tema di vaccinazioni pediatriche

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Al Sindaco Al Presidente del Consiglio 3 ottobre 2013 Oggetto: Mozione sulla scelta consapevole in tema di vaccinazioni pediatriche Premesso che -il sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Art. 117. Interventi d'urgenza 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1. -Il Sindaco nell esercizio delle sue prerogative d Autorità Sanitaria Locale,si avvale dei servizi dell Unità Sanitaria Locale e dell ARPA intesi quali organi consultivi, propositivi e di vigilanza in materia igienico-sanitaria ed ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalle vigenti normative. A tali servizi il Sindaco può avanzare richieste e commissionare indagini. -in una recente presa di posizione pubblica sui fattori di rischio ambientale, il PD di Milano ha affermato che il Sindaco deve riappropriarsi del ruolo attivo di Autorità sanitaria locale, previsto dalla Legge 833/78 di Riforma sanitaria e fortemente compresso dal Governo Regionale della Sanità. Significa essere il principale rappresentante del cittadino utente del sistema socio-sanitario...ai fini di potere concretamente provvedere alla tutela della salute pubblica il Sindaco deve dotarsi di strumenti di conoscenza e sorveglianza sui principali dati ed indicatori sanitari e sul loro andamento (comparsa di cambiamenti significativi in senso negativo o anche positivo), nonché sui fattori di rischio ambientale per la salute dei cittadini. È necessario che il debito informativo che ASL e ARPA hanno nei confronti del Comune sia

rispettato; solo in questo modo il Sindaco potrà svolgere in maniera efficace le azioni di prevenzione primaria e di promozione della salute di sua competenza Considerato che: -Sono ormai molteplici le sentenze che stabiliscono il nesso causale tra vaccinazione e danni irreversibili per la salute umana. Ultima in ordine di tempo la sentenza n. 148 del 2012 emessa lo scorso 15 marzo, con cui il Tribunale di Rimini, sezione Lavoro, ha riconosciuto il nesso di causalità tra la vaccinazione trivalente Morbillo-Parotite-Rosolia - non obbligatoria ma fortemente incentivata dallo Stato come si legge nella sentenza - e l'autismo di un minore (B.V.), vittima di vaccino sofferente di Disturbo Autistico associato a Ritardo Cognitivo Medio. -Il 24 Luglio 2012 la Corte d'appello del Tribunale civile di Torino ha condannato l'asl, e di conseguenza la Regione Piemonte, a risarcire con un milione e 800mila euro (oltre agli interessi e al pagamento delle spese legali), la madre di una bambina che nel 1988, quando aveva soli cinque anni, a causa di complicazioni sopravvenute dopo essere stata sottoposta a una vaccinazione obbligatoria, era rimasta in stato vegetativo. Nel 1988 alla bambina, che abitava con la famiglia a Bussoleno (Torino), era stata fatta una vaccinazione antidifterica-tetanica. Subito dopo la piccola aveva manifestato febbre alta, dolori alle gambe, cefalea e dissenteria. Il medico di base si rifiutò di somministrarle farmaci e il quadro clinico si aggravò fino a quando la piccola entrò nello stato vegetativo in cui si trova ancora oggi che ha 29 anni. Secondo gli avvocati che assistono la madre si tratta di una sentenza destinata a fare scuola in quanto stabilisce un principio importante: che l'allora Usl, oggi Asl, e di conseguenza la Regione, sono responsabili civilmente dell'operato del medico di base. E' la seconda sentenza di questo tipo in Italia. Si tratta ha spiegato l'avvocato Renato Ambrosio - del più alto risarcimento mai accordato in Italia per un danno da errore medico conseguente a vaccinazione. -Il 2 dicembre 2009 il Tribunale di Busto Arsizio accoglie la domanda di risarcimento avanzata dai genitori di una bambina vittima di danni da vaccino, secondo la legge n. 210 del '92, riconoscendo di fatto, come si legge nella stessa sentenza il nesso causale fra l'infermità e le vaccinazioni somministratele in data 16.12.1999 e le seguenti reazioni allergo-immunologiche post-vaccinali. -Il 5 novembre del 2007 un articolo a firma di Carlo Galasso pubblicato su Il Resto del Carlino, racconta di un'altra battaglia vinta, quella di un ragazzo all'epoca 22enne - che dopo 7 anni ha visto riconosciuta la causa del suo autismo. Il giudice del Tribunale del lavoro di Genova ha dato ragione a una famiglia originaria della Val di Magra, da poco tempo trasferitasi a Savona: il loro figlio è diventato autistico a causa della vaccinazione antipolio che all epoca, siamo nel 1987, era obbligatoria. Riconoscendo il nesso di casualità di fatto il giudice ha condannato il ministero della sanità a corrispondere l indennizzo previsto dalla legge del '92, che consiste in un vitalizio di circa 2.500 euro mensili.

-Sempre nel 2007, il 13 dicembre, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che "condanna la Asl provincia di Milano 3 a liquidare ai ricorrenti l'indennizzo di cui agli artt. 1 e segg. della legge 210 del '92". Di fatto il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, anche in questo caso ha riconosciuto il nesso di causalità tra vaccino e danni ad esso correlati. "L'autismo diagnosticato al piccolo S.V. nell'agosto 2003 - si legge nella sentenza - è legato da nesso di causalità alla somministrazione di vaccino trivalente antimorbillorosolia-parotite "Morupar" effettuata in data 27/11/2002, dopo che già a distanza di due mesi da tale somministrazione, il bambino aveva iniziato a manifestare segni di sofferenza neurologica". Il bambino è vittima di "lesioni del sistema nervoso centrale con conseguenze gravi e permanenti". -Il 24 settembre 2004 il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta dei genitori di un bambino vittima da danni da vaccino, affetto - come specificato nella sentenza - da "patologia neuropsichica cagionata da vaccino profilassi". Preso atto che: -l'art. 32 della Costituzione Italiana afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Appurato che: -la pratica vaccinale ossia la profilassi vaccinale, non debba avere nessun danno causale, perché trattasi in alcuni casi di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio). -Le vaccinazioni si inseriscono a pieno titolo nella logica del 2 comma, in quanto trattasi di trattamento sanitario obbligatorio e quindi compreso nel contesto di tutela della salute così come garantito dalla stessa Costituzione. -Se l art. 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo, e' dovere imprescindibile delle autorita' assicurare che si possano effettuare visite accurate, raccogliere dati sui familiari ed esami preventivi, prima di essere sottoposti a vaccinazione. -La tutela della salute, poi, si dovrebbe attuare anche attraverso una corretta informazione, cosa che, ad oggi, non viene effettuata. La stessa L.210, nata il 25 febbraio 1992 per tutelare i danneggiati da vaccinazione e in seguito estesa ai danneggiati da emoderivati, all art. 7 comma, obbligava le ASL ad una corretta e reale informazione. A oggi risulta che questa precisa indicazione sia ancora disattesa. Constatato che: da un rapporto confidenziale della nota casa farmaceutica GSK Glaxo Smith & Kline (vedi allegato), si evince che la stessa casa farmaceutica segnala numerosi e molteplici

reazioni avverse da vaccini, ivi compresa la SIDS Sudden Infant Death Syndrome o meglio Sindome di morte improvvisa del Lattante. Preso atto che: -l'esavalente è il vaccino usato anche in Italia per vaccinare i neonati a partire dal 2-3 mese di vita 1. -a parte la Regione Veneto in cui l'obbligo vaccinale è stato revocato l'1-1-2008 e in modo diverso altre Regioni, in Italia le vaccinazioni pediatriche obbligatorie sono 4 e cioè quelle contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B. Però, a partire dal 2001, è stato messo in commercio il vaccino esavalente (un unica fiala vaccinale contro 6 germi) che è stato imposto scalzando i 4 vaccini prima disponibili (oggi ben difficilmente reperibili singolarmente) e i genitori si sono trovati obbligati, senza alcuna legge dello Stato, a somministrare ai loro figli 6 vaccini contemporaneamente invece dei 4 obbligatori. Ciò è accaduto nonostante si sappia che il rischio che un bambino ha di subire danni da vaccino è tanto maggiore quanto più il bambino è piccolo e tanto è maggiore il numero di vaccini somministrati contemporaneamente (2,3). -Porta data del 6 ottobre 2012 una comunicazione dall Istituto di Stato per Controllo dei Farmaci della Slovacchia e reca l urgenza di classe 1: ritiro immediato del vaccino esavalente Infanrix Hexa per rischio contaminazione batterica pericolosa (1). -Il 6 ottobre 2012, l Istituto di Stato per Controllo dei Farmaci della Slovacchia diffonde un documento urgente (riferimento n 12/5541-389/2012/900) in cui impone il ritiro immediato dal commercio del farmaco Infanrix Hexa (Codice 34905) della ditta belga GlaxoSmithKline Biologicals s.a., lotto A21CB191B con data di scadenza 01-2014. -La motivazione ufficiale è che durante il controllo di qualità è stata riscontrata una contaminazione microbica dell ambiente di produzione. È riportato che i prodotti finali della lavorazione (cioè il vaccino in oggetto) non sono microbicamente contaminati, ma, allo scopo di assicurare il mantenimento dello standard di qualità, l ente di registrazione accetta il ritiro del farmaco Infanrix Hexa dalle farmacie e dai fornitori sanitari. Il documento ufficiale dice che: I pazienti che sono stati vaccinati con questo vaccino non sono a rischio a causa del vaccino stesso che soddisfa tutti i requisiti di qualità. In altre parole, il vaccino soddisfa tutti i requisiti di ottima qualità eppure l hanno fatto ritirare 1 L esavalente (nome commerciale Infanrix HEXA della ditta GlaxoSmithKline) è il vaccino usato anche in Italia per vaccinare i neonati a partire dal 2-3 mese di vita. Questo vaccino contiene 6 antigeni che dovrebbero proteggere i nostri figli contro difterite, tetano, poliomielite, epatite B, pertosse ed emofilo tipo B. A parte la Regione Veneto in cui l'obbligo vaccinale è stato revocato l'1-1-2008, e in modo diverso qualche altra Regione, in Italia le vaccinazioni pediatriche obbligatorie sono 4 e cioè contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B. Però, a partire dal 2001, è stato messo in commercio il vaccino esavalente (un unica fiala vaccinale contro 6 germi) che è stato silenziosamente imposto scalzando i 4 vaccini prima disponibili (oggi ben difficilmente reperibili singoli) e i genitori si sono trovati obbligati, senza alcuna legge dello Stato, a somministrare ai loro figli 6 vaccini contemporaneamente invece dei 4 obbligatori. Ciò è accaduto nonostante si sappia che il rischio che un bambino ha di subire danni da vaccino è tanto maggiore quanto più il bambino è piccolo e tanto è maggiore il numero di vaccini somministrati contemporaneamente (2,3).

immediatamente. -Il ritiro è stato disposto con urgenza massima: classe 1. 2 -da informazioni recenti, pare che le Nazioni che hanno preso la decisione di ritirare il vaccino Infanrix Hexa siano in aumento. Allo stato attuale esse sono: Slovacchia, Spagna, Germania, Australia, Canada e Francia (alla data del 16.10.2012 si sono aggiunte altre 13 nazioni). La Francia non ha ritirato solo l esavalente, ma anche il vaccino tetravalente e il pentavalente, sempre della ditta GlaxoSmithKline. Ricordato che -nel punti programmatici di programma regionale del Movimento 5 Stelle è espressamente indicato: -Eliminazione dell obbligatorietà della vaccinazioni, come nella Regione Veneto, e promozione di una campagna di informazione scientificamente e deontologicamente corretta per una scelta consapevole. -Con richiesta di: i. Rendere disponibili le singole dosi da vaccino; ii. Integrazione di test che indichino le sostanze nocive contenute nei vaccini, iii. Pubblicazione di tutti i soggetti che hanno avuto danni da vaccino iv. Obbligo di controlli-esami clinici preventivi, al fine di verificare lo stato di salute dei soggetti da vaccinare (sistema immunitario, HLA, ecc.) e sugli stessi successivamente alla vaccinazione, dopo: 1 mese - 1 anno - 2 anni - 3 anni - 5 - anni - 10 anni ed in particolare quali verrebbero effettuati sul vaccinato in questione (cosi come previsto dalla sentenza 258/94 della Corte Costituzionale) Tutto cio' considerato, il Consiglio comunale la seguente posizione: adotta 1. Favorisce la libertà di scelta garantendo ai genitori una corretta informazione al fine di poter scegliere liberamente e consapevolmente sulla salute dei propri figli, organizzando anche incontri pubblici con rappresentanze mediche pro e contro vaccinazioni, che spieghino cosa voglia dire scelta consapevole. 2 La classificazione delle urgenze è stabilita dalle norme europee (norma emea/ins/gmp/459921/2010) ed è la seguente: - 1a classe d urgenza: le urgenze che minacciano potenzialmente la vita oppure possono causare gravi danni alla salute. Provvedimento da attuare immediatamente! - 2a classe d urgenza: le urgenze che possono minacciare la salute o possono portare a cure non corrette, ma non rientrano nella classe 1. Provvedimento da attuare entro 48 ore! - 3a classe d urgenza: le urgenze che non minacciano la salute, ma il ritiro è stato effettuato per altri motivi. Provvedimento da attuare entro 5 giorni!

2. Promuove il dibattito, sia a livello comunale che regionale, tra i cittadini e nelle sedi opportune, sulla differenza tra vaccinazioni obbligatorie, facoltative e raccomandate con l'obiettivo di intraprendere un nuovo tipo di percorso. 3. Ribadisce che sospendere l obbligo di vaccinazione non significa necessariamente smantellare il sistema vaccinale, ma affrontare il problema del divario tra vaccinazioni obbligatorie, facoltative e raccomandate con consapevolezza e senso di responsabilita' istituzionale 4. Propone l'istituzione di un osservatorio consultivo sul tema delle vaccinazioni pediatriche obbligatorie con rappresentanti del Comune di Lissone e ASL, aperto ad altri portatori d'interesse. Si allega Legge Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7 (BUR n. 30/2007) Emanuele Sana Gruppo Movimento 5 Stelle Lissone Legge regionale Veneta del 23 marzo 2007, n. 7 (BUR n. 30/2007) SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA Art. 1 - Sospensione dell obbligo vaccinale. 1. Per tutti i nuovi nati a far data dal 1 gennaio 2008 è sospeso nella Regione del Veneto l obbligo vaccinale disposto dalle seguenti leggi: a) legge 6 giugno 1939, n. 891 Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica ; b) legge 5 marzo 1963, n. 292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria e successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419 Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria ; c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica ; d) legge 27 maggio 1991, n. 165 Obbligatorietà della vaccinazione contro l epatite virale B. 2. Le vaccinazioni previste dalle leggi di cui al comma 1, continuano a costituire livello essenziale di assistenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza e dalla vigente normativa in materia; tali vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente dalle aziende unità locali socio-sanitarie (ulss), restando inserite nel calendario vaccinale dell età evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale, in conformità agli indirizzi contenuti nel vigente Piano nazionale vaccini, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia. 3. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e successive modificazioni e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

Art. 2 - Disposizioni attuative. 1 La Giunta regionale, al fine di garantire un offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio regionale, emana le linee guida per la definizione delle azioni da applicarsi da parte delle competenti strutture delle aziende ulss. 2. Fino all adozione del provvedimento di cui al comma 1, le aziende ulss continuano ad eseguire le procedure attualmente praticate per le vaccinazioni dell età evolutiva. Art. 3 - Comitato tecnico scientifico. 1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall applicazione della presente legge, è istituito un Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione. 2. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Comitato. 3. Previa intesa con il Ministero competente alle riunioni del Comitato partecipano il direttore del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie ed un rappresentante dell Istituto superiore di sanità. 4. Il Comitato redige semestralmente un documento contenente la valutazione dell andamento epidemiologico delle malattie per le quali la presente legge sospende l obbligo vaccinale ed il monitoraggio dell andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale, e lo trasmette, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione. Art. 4 - Ripristino dell obbligo vaccinale. 1. In caso di pericolo per la salute pubblica conseguente al verificarsi di eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici relativi alle malattie per le quali la presente legge ha sospeso l obbligo vaccinale, ovvero, derivante da una situazione di allarme per quanto attiene i tassi di copertura vaccinale evidenziata dal documento di cui all articolo 3 redatto dal Comitato, il Presidente della Giunta regionale sospende, con motivata ordinanza, l applicazione della presente legge. Art. 5 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 3, quantificati in euro 5.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2007-2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull upb U0140 Obiettivi di piano per la sanità del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009. Note (1) La legge è stata impugnata in via incidentale dal Giudice di pace di Padova innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 201/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 33/2009), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell articolo 1 per contrasto con l articolo 3 della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata, nel disporre la non obbligatorietà dell obbligo vaccinale solo per i nuovi nati a far data dal 1 gennaio 2008, crea una palese disparità di trattamento tra cittadini, a seconda che la nascita dei bimbi sia avvenuta prima o dopo tale data e pertanto contrasta con il principio di uguaglianza. Con ordinanza n. 87/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Padova, in quanto l omessa descrizione della fattispecie del giudizio principale impedisce alla Corte di valutare la rilevanza della questione medesima.