ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI TERNI

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ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI TERNI iscritto al n. 175 del Registro degli organismi di mediazione 05100 TERNI CORSO DEL POPOLO N. 40 PALAZZO DI GIUSTIZIA TELEFONO 0744 309558 TELEFAX 0744 300140 odmforenseterni@ordineavvocatiterni.it Art. 1- Istituzione STATUTO DISPOSIZIONI PRELIMINARI Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010 è stato istituito dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Terni (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera del 22 febbraio 2011, l'organismo di Mediazione Forense di Terni (d'ora in avanti O.d.M.), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili. L Organismo è iscritto al n. 175 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ed il presidente del Consiglio dell Ordine degli avvocati di Terni ne è il responsabile. Art. 2 - Sede del O.d.M. TITOLO I ORDINAMENTO INTERNO L'O.d.M. ha sede presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Terni, sita in Terni, Corso del Popolo n. 40 Palazzo di Giustizia. Art. 3 - Personale dipendente e servizi di terzi L'O.d.M. si avvale del personale dipendente del C.d.O. ovvero dei servizi forniti dalla Fondazione Forense di Terni alle condizioni e secondo i termini di apposita convenzione. Ai dipendenti ed agli addetti è fatto obbligo di riservatezza e divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti. 1

Art. 4 - Composizione dell O.d.M. L'O.d.M. è composto da sette membri nominati dal C.d.O. scelti tra i suoi componenti. Il Presidente dell'o.d.m. è il Presidente del C.d.O. Al suo interno l'o.d.m. elegge a maggioranza di voti uno o più segretari. I componenti dell'o.d.m. restano in carica per un biennio in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino alla nomina dei nuovi componenti. Tutti i Componenti dell'o.d.m. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. Art. 5 - Funzioni del presidente Il presidente convoca e coordina le sedute dell'o.d.m., fissando i punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti perché me riferiscano all organismo. Il presidente può delegare le proprie funzioni ai componenti dell O.d.M. Art. 6 - Funzioni del segretario Il segretario coadiuva il presidente nell esercizio delle proprie funzioni, lo sostituisce in caso di assenza, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri. Art. 7 - Convocazione dell'o.d.m. L'O.d.M. viene convocato dal presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, telefonica o telematica. L'O.d.M. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di assenza del presidente e del segretario ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'albo degli avvocati. Le riunioni dell'organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che è numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'o.d.m. e custodito nella segreteria del C.d.O. Le decisioni dell'organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del presidente facente funzioni. Art. 8 - Compiti dell O.d.M. L'O.d.M. è tenuto a redigere ed aggiornare trimestralmente l'elenco dei mediatori. L'O.d.M.inoltre provvede a: a) tenere il registro degli affari di mediazione; b) tenere il Registro degli affari di mediazione; 2

c) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori; d) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori; e) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui é tenuto; f) provvedere alla sostituzione del mediatore; g) provvedere, ove necessario, alla sospensione del mediatore dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori; h) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del procedimento; i) trasmettere il rendiconto della gestione al Ministero della giustizia; l) predisporre il rendiconto contabile finanziario dell organismo e provvedere a tutti gli adempimenti anche fiscali connessi allo svolgimento dell attività; m) individuare l indennità dovuta dalle parti per il servizio di mediazione anche nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite; n) individuare e determinare, in relazione al servizio di mediazione da prestare, trattamenti economici di particolare favore verso enti e soggetti, che lo stesso O.d.M. ritenga meritevoli di tale trattamento, all uopo stipulando con tali enti o soggetti apposite e specifiche convenzioni; o) consentire gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente; p) provvedere ad ogni altro incombente o attività necessari allo svolgimento del servizio di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 128/2010, del D.M. n. 180/2010, come integrato e modificato con D.M. n. 145/2011 e del Regolamento dell O.d.M.. L'O.d.M., salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. B), del D.M. 180/10, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di mediazione iscritti nel Registro. Art. 9 - L'elenco dei mediatori L'O.d.M. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno 5 avvocati, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in via esclusiva per il richiedente. L'O.d.M. aggiorna l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e ne fa invio al Ministero della giustizia con cadenza almeno annuale. Art. 10 - Il mediatore TITOLO II MEDIATORI Il mediatore deve essere iscritto all Albo degli avvocati di Terni ed avere il possesso dei 3

requisiti, professionali e di onorabilità, prescritti dal D. Lgs. n. 28/2010 e dal D.M. n. 180/2010, come integrato e modificato con D.M. n. 145/2011. Il mediatore non può prestare il proprio servizio per altri organismi di mediazione. Il mediatore è tenuto ad avvisare prontamente e per iscritto l O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell iscrizione nell elenco dei mediatori. Art. 11 - Degli obblighi del mediatore Il mediatore, al momento della propria iscrizione nell elenco dei mediatori dell O.d.M., sottoscrive apposita dichiarazione di espressa adesione alle clausole del presente Statuto e del Regolamento dell O.d.M.. Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere; b) informare immediatamente l'o.d.m., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull attività di mediazione e sull imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento; c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile dell O.d.M. e del responsabile della tenuta del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia; d) attenersi al regolamento dell O.d.M.. TITOLO III PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Art. 12- Rinvio al regolamento L O.d.M. applica al procedimento le norme previste dal regolamento. Le modifiche del regolamento vengono adottate con deliberazione del Consiglio dell Ordine, anche su proposta dell O.d.M.. Il Presidente dell O.d.M. cura la trasmissione al Ministero della Giustizia di ogni modifica del Regolamento intervenuta successivamente all iscrizione nel Registro. Art. 13 - Dei mezzi dell'o.d.m. TITOLO IV MEZZI DELL O.D.M. L'O.d.M., per lo svolgimento delle sue funzioni, può utilizzare anche strumenti mezzi e personale 4

del C.d.O. ed, all occorrenza, avvalersi dei servizi forniti dalla Fondazione Forense di Terni, ai sensi di quanto previsto all art. 3, comma I, del presente Statuto. L O.d.M. tiene un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite. Art. 14 - Entrate ed uscite Costituiscono entrate dell'o.d.m. i proventi derivanti dall'attività di mediazione. Costituiscono uscite dell'o.d.m. i compensi dei mediatori le spese correnti e quanto eventualmente dovuto per i servizi resi dalla Fondazione Forense di Terni. Gli utili netti derivanti dall attività vengono attribuiti all Ordine. Il Segretario Il Presidente 5