PRINCIPIO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA

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PRINCIPIO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA Obiettivo: garantire l effettività della tutela previdenziale in relazione al quantum il principio di adeguatezza ex art. 38 Cost. presuppone la necessità di rivalutare periodicamente la prestazione (col variare del potere di acquisto della moneta) La perequazione automatica è l espediente tecnico attraverso cui il legislatore vuole assicurare il mantenimento nel tempo della condizioni di adeguatezza delle prestazioni previdenziali la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazione previdenziale (nel rispetto dei limiti di razionalità e ragionevolezza e quindi degli equilibri di bilancio) è rimessa alla discrezionalità del legislatore 1

La perequazione automatica delle pensioni la perequazione è stata introdotta per la prima volta negli anni 60 per alcune prestazioni pensionistiche dei dipendenti privati progressivamente estesa ed aggiornata sino a creare un regime generale (l. n. 41/78) previsione di un sistema di adeguamento proporzionale, per fasce decrescenti, con il crescere degli importi di pensione (l. n. 730/83): l aumento perequativo si riduce proporzionalmente man mano che aumenta l importo della pensione. Il d.lgs. n. 503/1992 2

Segue. La perequazione automatica delle pensioni L identificazione delle fasce, e delle relative misure perequative, è variata molte volte nel corso degli anni In più occasioni è stata bloccato il meccanismo perequativo delle fasce pensionistiche di importo più elevato (v. l. 449/1997; l. 247/2007; da ultimo, v. l. 214/2011). L. 214/2011: in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ( ) per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento Nonostante tali riduzioni, la C. cost. ha per lungo tempo ritenuto tale meccanismo idoneo a garantire un reale ed effettivo adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita (si v., in particolare, C. Cost. n. 316/10) Ma v. di recente, C. Cost. n. 70/2015 La perequazione per il triennio 2014-16 (prorogato al 2017-18) 3

Il contributo c.d. di solidarietà E stato introdotto dall art. 18, co. 22-bis, del d.l. n. 98/2011, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, per il triennio 2011-2014. Era destinato all entrata di bilancio dello Stato. La Corte cost. (sent. n. 116/2013) ha ritenuto la norma incostituzionale, dal momento che tale misura introduce un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi. La sentenza ha determinato l obbligo di restituzione delle somme. Il contributo è stato reintrodotto (con qualche modifica), per il triennio 2014-2016 (art. 1, co. 486, l. 27 dicembre 2013, n. 147) 4

Il contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016 E applicato sugli importi superiori a 6.936 euro lordi al mese (91.251 euro all'anno) e serve per finanziare i fondi per i sussidi ai più poveri: c è una destinazione privilegiata a finalità previdenziali In particolare è dovuto nella misura: del 6% per la parte di pensione fra 14 e 20 volte il minimo (91.251-130.359 euro lordi annui); del 12% per la parte di pensione fra 20 e 30 volte il minimo (130.359-195.538 euro lordi annui) del 18% per la parte di pensione oltre le 30 volte il minimo. E stato prorogato per il triennio 2014-2016 il contributo di solidarietà del 3% per la parte di reddito che supera i 300.000 euro. 5

Corte Cost. n. 173 del 2016 La nuova previsione è costituzionale Il prelievo non riveste natura di imposta, non essendo acquisito allo Stato né destinato alla fiscalità generale E prelevato in via diretta dall INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali - anziché versarlo all Erario in qualità di sostituti di imposta - lo trattengono all interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti esodati. 6

Segue La Corte ha quindi precisato che, in linea di principio, il contributo di solidarietà sulle pensioni «può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei canoni di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio stretto di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà». Ed ha aggiunto che, per superare un tale scrutinio stretto di costituzionalità, e configurarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), quel contributo «deve: operare all interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum», nel senso che «non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale». 7

In conclusione «tali condizioni appaiono, sia pur al limite, rispettate nel caso dell intervento legislativo in esame», in quanto il contributo in questione «opera all interno del circuito previdenziale, che concorre a finanziare, in un contesto di crisi del sistema stesso, acuitasi negli ultimi anni, per arginare la quale il legislatore ha posto in essere più di un intervento, contingente o strutturale, tra cui, in particolare, proprio quelli per salvaguardare la posizione dei lavoratori cosiddetti esodati». Il contributo inoltre «riguarda le pensioni più elevate, ossia quelle il cui importo annuo si colloca tra 14 a 30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento), secondo una misura che rispetta il criterio di proporzionalità e, in ragione della sua temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari di siffatte pensioni». 8