Revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP) Rapporto esplicativo



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Revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP) Rapporto esplicativo 10 ottobre 2012

1. Premesse e problematica... 3 1.1 Scopo della riduzione individuale dei premi (RIP)... 3 1.2 Basi legali a livello federale... 3 1.3 Regolamentazione cantonale della RIP... 3 1.4 Problematica... 4 1.4.1 Reddito imponibile quale base per il calcolo della riduzione dei premi... 4 1.4.2 Aumento degli importi esenti per l'imposta sulla sostanza... 5 1.4.3 Sviluppo delle spese per la riduzione dei premi... 6 2. Obiettivo della revisione parziale della LAMRP... 8 3. Punti chiave della revisione parziale... 9 3.1 Aggiunta delle deduzioni fiscali per il calcolo della riduzione dei premi... 9 3.1.1 Deduzione dell'imposizione parziale per redditi da partecipazioni qualificate... 9 3.1.2 Deduzione per spese d'amministrazione patrimoniale private... 10 3.1.3 Deduzione in caso di immobili (spese di manutenzione, premi assicurativi, spese d'amministrazione da parte di terzi e canoni del diritto di superficie).. 10 3.1.4 Deduzione per contributi e contributi di riscatto a istituzioni riconosciute della previdenza professionale... 11 3.1.5 Deduzione per contributi a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata... 12 3.1.6 Deduzione per assegnazioni volontarie... 13 3.1.7 Deduzione per tasse sociali e assegnazioni a partiti politici... 13 3.2 Riduzione degli importi deducibili dalla sostanza netta per il calcolo della riduzione dei premi... 13 4. Spiegazioni relative alle singole disposizioni del progetto di revisione... 15 5. Conseguenze della revisione parziale della LAMRP... 17 5.1 Conseguenze sul volume complessivo della riduzione dei premi... 17 5.2 Onere amministrativo... 17 5.3 Conseguenze per gli assicurati in condizioni economiche modeste... 18 6. Conseguenze per il personale... 19 7. Entrata in vigore della revisione parziale della LAMRP... 20 pagina 2

1. Premesse e problematica 1.1 Scopo della riduzione individuale dei premi (RIP) Con l'entrata in vigore, il 1 gennaio 1996, della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i sussidi della Confederazione e dei Cantoni agli assicuratori malattia sono stati sostituiti dalla riduzione individuale dei premi da parte dei Cantoni per persone di condizione economica modesta (art. 65 LAMaI). Con l'introduzione della riduzione individuale dei premi si intendeva compensare con un adeguato sussidio sui premi, da intendere quale contributo di solidarietà tra redditi diversi, gli effetti dei premi unitari per assicuratore prescritti nella LAMal. La Confederazione ha garantito ai Cantoni sussidi alle loro spese per la riduzione individuale dei premi. L'organizzazione del sistema di riduzione dei premi e l'attuazione della riduzione dei premi sono stati delegati dalla Confederazione ai Cantoni. Grazie a questo approccio flessibile, questi ultimi hanno potuto introdurre un sistema di sovvenzionamento dei premi adeguato alla situazione cantonale. 1.2 Basi legali a livello federale Conformemente all'art. 65 LAMal, i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. La Confederazione ha stabilito delle prescrizioni vincolanti per i Cantoni relative alla modalità di pagamento, all'informazione degli assicurati e alla cerchia degli aventi diritto, predefinendo in tal modo le condizioni quadro per i Cantoni. L'attuazione concreta della riduzione dei premi compete tuttavia ai Cantoni. Inoltre, la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la riduzione dei premi (cfr. art. 66 LAMal), che viene completato da mezzi propri dei Cantoni. 1.3 Regolamentazione cantonale della RIP La legge cantonale sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP; CSC 542.100) del 26 novembre 1995 e l'ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (OLAMRP; CSC 542.120) rappresentano gli atti normativi cantonali d'esecuzione della LAMal. Conformemente all'art. 8 LAMRP, i premi determinanti vengono ridotti nella misura in cui essi superano una franchigia differen- pagina 3

ziata a seconda delle categorie di reddito. Secondo l'art. 8a cpv. 1 LAMRP, il reddito computabile corrisponde al reddito imponibile determinante l'aliquota d'imposta, più il 20 per cento della sostanza imponibile determinante l'aliquota d'imposta, giusta i dati fiscali cantonali attualmente disponibili. 1.4 Problematica 1.4.1 Reddito imponibile quale base per il calcolo della riduzione dei premi Quando è stata emanata la LAMRP, come in altri undici Cantoni si è scelto di prendere il reddito imponibile quale base per il calcolo della riduzione dei premi, allo scopo di rendere più semplice ed efficace la procedura. Il reddito imponibile è definito quale reddito netto 1 meno le deduzioni sociali. Questa concezione implica lo svantaggio che deduzioni di diritto fiscale non hanno soltanto effetti fiscali, bensì anche un influsso diretto sul diritto alla riduzione dei premi, poiché portano a un reddito imponibile più basso. Le persone che possono procedere a deduzioni di diritto fiscale, traggono così un doppio vantaggio: da un lato scende il loro carico fiscale. D'altro lato, in caso il reddito imponibile scenda al di sotto del corrispondente limite di reddito, possono diventare beneficiari di una riduzione dei premi oppure percepire una riduzione dei premi superiore. La regolamentazione vigente si riflette anche doppiamente sul carico finanziario del Cantone: da un lato le agevolazioni fiscali conducono a minori entrate fiscali. Al contempo salgono però le uscite per la riduzione dei premi. Con il sistema odierno, possono beneficiare della riduzione dei premi anche persone che non vivono in condizione economica modesta e che quindi non rientrano nel gruppo di destinatari previsto. Ciò contraddice la concezione della riduzione dei premi quale strumento per garantire l'accesso di tutti all'assistenza sanitaria e quale correttivo per i premi unitari. Con misure di ottimizzazione delle imposte è possibile ridurre il reddito imponibile portandolo al di sotto delle soglie rilevanti per poter beneficiare della riduzione dei premi. Ciò può avvenire segnatamente a seguito di versamenti volontari a istituzioni di previdenza, di assegnazioni volontarie a organizzazioni di pubblica utilità e di elevate spese 1 Reddito netto = reddito lordo + assegni familiari contributi del lavoratore (AVS, AI, IPG, AD, INP, LPP) deduzioni per spese professionali e assicurazioni. pagina 4

immobiliari. Questo effetto indesiderato sulla riduzione dei premi si è rafforzato con l'estensione delle possibilità di deduzione di diritto fiscale avvenuta con diverse revisioni parziali della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (CSC 720.000; LIG). Ad esempio, con effetto al 1 gennaio 2009 è stata int rodotta l'imposizione parziale per redditi da partecipazioni qualificate (art. 18a e art. 21a LIG). Inoltre, dal 1 gennaio 2010 possono essere dedotti i costi di ripristino in caso di acquisto di un immobile trascurato. In precedenza, secondo la cosiddetta prassi Dumont, nei primi cinque anni dall'acquisto dell'immobile, i costi di ripristino erano considerati spese effettuate immediatamente dopo l'acquisto e in quanto tali non erano deducibili. Infine, dal 1 gennaio 2011 sono deducibili le tasse sociali e le assegnazioni a partiti politici. Non corrisponde all'obiettivo della riduzione dei premi che persone le quali, a seguito delle loro condizioni economiche, possono permettersi di investire in immobili o di versare contributi non prescritti dalla legge a istituzioni di previdenza possano anche beneficiare della riduzione dei premi a seguito della deducibilità fiscale di queste uscite. Quale soluzione per la problematica esposta, le deduzioni ammesse dal diritto fiscale non vanno più considerate nel calcolo del reddito determinante per il diritto alla riduzione dei premi, salvo quando sono motivate da ragioni di politica sociale o familiare. Una simile soluzione non ha potuto finora essere attuata a causa dell'assenza di dati. Oggi i dati necessari sono tuttavia disponibili. 1.4.2 Aumento degli importi esenti per l'imposta sulla sostanza Con la revisione parziale del 18 giugno 2009 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (CSC 720.000), entrata in vigore il 1 gennaio 2010 ed effettiva a partire dal 2011, sono stati aumentati gli importi esenti per l'imposta sulla sostanza. Questo aumento è avvenuto soprattutto con l'obiettivo di rendere i Grigioni una piazza abitativa fiscalmente più interessante per i contribuenti facoltosi (cfr. messaggio 21/2008-2009, pag. 1612). Oltre al voluto sgravio per l'imposta sulla sostanza, la revisione parziale della legge sulle imposte ha manifestato effetti anche per quanto riguarda il diritto alla riduzione dei premi. Conformemente all'art. 8a cpv. 1 LAMRP, il reddito computabile per beneficiare del diritto alla riduzione dei premi corrisponde al reddito imponibile determinante l'aliquota pagina 5

d'imposta, più il 20 per cento della sostanza imponibile determinante l'aliquota d'imposta. Siccome nel calcolo del reddito determinante per il diritto alla riduzione dei premi ci si basa, oltre che sul reddito imponibile, anche sulla sostanza imponibile, con l'aumento dell'importo esente si riducono la sostanza imponibile e quindi anche il reddito determinante per il diritto alla riduzione dei premi. Di conseguenza, da un lato un maggior numero di persone può beneficiare di riduzioni dei premi e d'altro lato aumenta l'ammontare delle riduzioni dei premi percepite. Nel quadro della presente revisione parziale della LAMRP si intende eliminare questo effetto indesiderato che l'aumento dell'importo esente ha sul diritto alla riduzione dei premi. 1.4.3 Sviluppo delle spese per la riduzione dei premi 120'000 100'000 86'883 93'627 100'000 100'000 104'000 80'000 60'000 40'000 20'000 0 73'374 49'562 44'848 45'562 40'894 37'535 27'730 16'976 Q 2008 Q 2009 Q 2010 Q 2011 PR 2012 PR 2013 PF 2014 contribuziun a persunas privatas per las premias a las assicuranzas da malsauns (RIP) contribuziun pauschala federala a la RIP total da las grevezzas nettas dal Grischun 1) dedotto il rimborso (dati netti); dal 2009 dati lordi Tabella relativa allo sviluppo dei sussidi a privati per i premi dell'assicurazione malattia 2008 2014 Dall'esercizio 2008 fino all'anno del piano finanziario 2014 il volume complessivo della riduzione dei premi cresce di 42 milioni di franchi. Ciò corrisponde a un aumento di circa il 68 per cento in sei anni. Nello stesso periodo, il carico netto per il Cantone passa da quasi 17 milioni di franchi a quasi 50 milioni di franchi, ovvero tre volte tanto. Prendendo come base il preventivo 2012, entro il 2014 il carico netto crescerà dell'11 per cento, ovvero in media del 5,5 per cento all'anno. pagina 6

L'enorme aumento dei sussidi per la riduzione dei premi è responsabile in misura determinante per la crescita sensibilmente superiore alla media dei sussidi cantonali a terzi nel conto di gestione corrente e contribuisce all'aumento della quota d'incidenza della spesa pubblica. Senza dei correttivi, il volume complessivo della riduzione dei premi crescerà del 4 per cento all'anno tra l'esercizio 2011 e l'anno del piano finanziario 2014, mentre il carico netto per il Cantone aumenterà di circa il 7 per cento all'anno. pagina 7

2. Obiettivo della revisione parziale della LAMRP L'obiettivo della presente revisione parziale della LAMRP consiste nel fissare il reddito determinante per il diritto alla riduzione dei premi in modo tale che le deduzioni ammesse dal diritto fiscale vengano aggiunte al reddito imponibile, se non sono motivate da ragioni di politica sociale o familiare. Le uscite che non servono principalmente a garantire l'esistenza o che non sono prescritte per legge, e avvengono quindi su base volontaria, in futuro non dovranno dunque più avere alcuna influenza sul diritto di beneficiare di una riduzione dei premi. Allo stesso modo, l'aumento degli importi esenti avvenuto nel quadro della revisione parziale del 18 giugno 2009 della legge sulle imposte allo scopo di rendere più attrattivi i Grigioni quale piazza abitativa per contribuenti facoltosi non deve più essere considerato nel calcolo del diritto alla riduzione dei premi. Per contrastare il forte aumento dei sussidi per la riduzione dei premi, saranno necessari ulteriori correttivi, in particolare per quanto riguarda la cerchia delle persone aventi diritto, le modalità di calcolo e l'ammontare della riduzione dei premi. Le corrispondenti misure verranno proposte al Gran Consiglio nel quadro di una successiva revisione parziale della LAMRP che risulterà dal riesame degli obiettivi sociali, previsto dal programma di Governo per gli anni 2013-2016, e dalla scoperta di cosiddetti effetti soglia nei diversi sistemi di sussidi sociali (cfr. M 2011-2012, pag. 1302, 1306). pagina 8

3. Punti chiave della revisione parziale 3.1 Aggiunta delle deduzioni fiscali per il calcolo della riduzione dei premi La presente revisione parziale della LAMRP prevede di aggiungere le seguenti deduzioni fiscali al reddito determinante per il diritto alla riduzione dei premi: 3.1.1 Deduzione dell'imposizione parziale per redditi da partecipazioni qualificate Secondo l'art. 18a cpv. 1 LIG, dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione come pure prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili soltanto in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. Sulla base dell'art. 18a cpv. 2 LIG, l'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone. Nella sostanza privata, secondo l'art. 21a LIG le corrispondenti entrate sono imponibili in ragione del 60 per cento. La deduzione dell'imposizione parziale è stata introdotta il 1 gennaio 2009 nel quadro della riforma dell'imposizione delle imprese II. L'obiettivo consisteva nell'attenuare la doppia imposizione economica per sgravare il capitale di rischio. La doppia imposizione economica risulta dal fatto che l'utile di una società di capitali viene dapprima assoggettato all'imposta sugli utili e in seguito, se viene distribuito come dividendo, viene anche considerato nell'imposta sul reddito del titolare di quote di partecipazione. Attraverso l'eliminazione della preferenza fiscale accordata all'autofinanziamento rispetto al finanziamento esterno si intendeva garantire che ostacoli fiscali non potessero impedire la nascita di nuove imprese innovative, che sovente dipendono in misura particolarmente elevata da capitale di terzi. Siccome nell'impostazione cantonale data alla riduzione dei premi si considera il reddito imponibile quale reddito determinante, la revisione, basata su considerazioni di carattere economico, si riflette anche sul diritto di beneficiare della riduzione dei premi. Con pagina 9

la presente revisione, si intende annullare questi effetti indesiderati sul sistema RIP, aggiungendo al reddito determinante la deduzione dell'imposizione parziale. 3.1.2 Deduzione per spese d'amministrazione patrimoniale private In base all'art. 35 cpv. 1 lett. a, per la sostanza privata possono essere dedotte dal reddito le necessarie spese d'amministrazione da parte di terzi. Le spese d'amministrazione rientrano tra le spese volontarie. Non è giustificabile che elevate spese d'amministrazione patrimoniale possano portare a un diritto alla riduzione dei premi. 3.1.3 Deduzione in caso di immobili (spese di manutenzione, premi assicurativi, spese d'amministrazione da parte di terzi e canoni del diritto di superficie) Secondo l'art. 35 cpv. 1 lett. b LIG, per fondi di proprietà privata possono essere dedotte dalle entrate le spese di manutenzione, le spese di sistemazione degli immobili appena acquistati, i premi di assicurazione, le spese d'amministrazione da parte di terzi e i canoni del diritto di superficie. Al posto delle spese d'amministrazione e di manutenzione effettive, per fondi sopraedificati il contribuente può procedere a una deduzione forfetaria pari al 10 per cento del reddito locativo lordo, per edifici di al massimo dieci anni, oppure al 20 per cento del reddito locativo lordo, per edifici più vecchi (art. 35 cpv. 2 LIG in unione con l'art. 16 delle disposizioni esecutive della legge sulle imposte [DELIG; CSC 720.015]). I lavori di sistemazione e di manutenzione di immobili sono sovente associati a spese elevate. La deducibilità di queste spese dai redditi permette di conseguenza di ottenere importanti sgravi fiscali. Contemporaneamente, la regolamentazione vigente per la riduzione dei premi fa sì che gli assicurati che presentano elevate spese immobiliari possono beneficiare di riduzioni dei premi. Attraverso elevate spese immobiliari, anche le persone che non rientrano tra gli assicurati in condizioni economiche modeste possono ridurre il loro reddito imponibile al di sotto delle soglie di reddito rilevanti per la riduzione dei premi. Un simile risultato è contrario agli obiettivi di politica sociale della riduzione dei premi. Grazie alla possibilità di dedurre dai redditi le spese immobiliari, per quanto riguarda la riduzione dei premi i proprietari di abitazioni vengono favoriti rispetto agli inquilini, che non godono invece di questa possibilità. Mentre pare giustificato che le spese immobi- pagina 10

liari vengano considerate in ambito fiscale, non si capisce perché nel diritto alla riduzione dei premi i proprietari di abitazioni debbano risultare avvantaggiati rispetto agli inquilini grazie alla considerazione delle spese immobiliari nel calcolo del reddito determinante. Il progetto per una revisione parziale della LAMRP prevede perciò di sommare le spese immobiliari al reddito determinante, nella misura in cui queste superano i corrispondenti redditi immobiliari. 3.1.4 Deduzione per contributi e contributi di riscatto a istituzioni riconosciute della previdenza professionale Secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), i lavoratori che hanno più di 17 anni e percepiscono un salario annuo di oltre 20'880 franchi sottostanno all'assicurazione obbligatoria della previdenza professionale. Associazioni professionali di indipendenti possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all'assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale (art. 3 LPP). I salariati e gli indipendenti non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP (art. 4 cpv. 1 LPP). Oltre ai contributi versati a norma di legge, statuto e regolamento, gli assicurati possono versare contributi volontari per il riscatto di anni di contribuzione. Questi servono in particolare a colmare lacune contributive sorte a seguito degli studi, di maternità, di aumenti di stipendio, ecc. Gli istituti di previdenza possono permettere simili versamenti volontari soltanto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari (art. 79b LPP). A seconda del regolamento, questa disposizione permette agli assicurati di effettuare, in aggiunta ai contributi ordinari, considerevoli versamenti volontari per il riscatto di anni di contribuzione. Queste prestazioni possono essere dedotte fiscalmente dalle entrate. Fiscalmente deducibili sono sia i versamenti, premi e contributi, effettuati a norma di legge, statuto o regolamento per l'acquisizione di diritti da istituzioni della previdenza professionale conformemente all'art. 36 lett. e LIG, sia i contributi versati giusta la legge e le disposizioni regolamentari e statuarie che su essa si fondano per l'acquisto di anni di contribuzione (art. 36 lett. k LIG). Le persone che possono permettersi simili versamenti volontari beneficiano di importanti sgravi fiscali. Al contempo, possono in certi casi beneficiare di riduzioni dei premi. Il senso e lo scopo della RIP non giustificano il pagina 11

fatto che, oltre allo sgravio fiscale, le persone che versano elevati contributi di riscatto alla previdenza professionale possano beneficiare anche della riduzione dei premi. Conformemente al principio spiegato al punto 1.3 secondo cui le spese volontarie degli assicurati devono essere sommate al reddito determinante per il calcolo della RIP, la presente revisione parziale della LAMRP prevede, nel settore della previdenza professionale, che tutti i contributi e i contributi di riscatto non prescritti per legge, bensì versati volontariamente vengano aggiunti al reddito imponibile nel calcolo del reddito determinante. Si deve per contro rinunciare anche in futuro ad aggiungere i contributi versati all'assicurazione previdenza professionale obbligatoria in quanto prescritti per legge. Concretamente, questo significa che si rinuncia soltanto ad aggiungere i contributi ordinari delle persone assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria. Come spiegato in precedenza, secondo l'art. 2 cpv. 1 LPP si tratta di lavoratori dipendenti che hanno più di 17 anni e percepiscono un salario annuo di oltre 20'880 franchi. Vengono per contro aggiunti al reddito determinante i contributi versati dai lavoratori dipendenti per il riscatto di anni di contribuzione, nonché tutti i versamenti, i premi e i contributi per l'acquisizione di diritti da istituzioni della previdenza professionale effettuati da lavoratori indipendenti. 3.1.5 Deduzione per contributi a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata Conformemente all'art. 36 lett. f LIG, i contributi per l'acquisizione di diritti da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata si possono dedurre fino all'importo massimo giusta la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40). Per persone affiliate a un istituto di previdenza ai sensi dell'art. 80 LPP è ammessa annualmente la deduzione fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP (8 per cento di 83'520 franchi = 6'681.60 franchi) (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a rispettivamente b dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3; RS 831.461.3]). Le persone che non sono affiliate a un istituto di previdenza possono dedurre annualmente fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'art. 8 cpv. 1 LPP (40 per cento di 83'520 franchi = 33'408 franchi). pagina 12

I contributi a istituzioni riconosciute della previdenza individuale vincolata vengono sempre versati su base volontaria. È perciò giustificato aggiungere di principio questi contributi al reddito imponibile nel calcolo del reddito determinante per la RIP. 3.1.6 Deduzione per assegnazioni volontarie Conformemente all'art. 36 lett. i LIG, dal 1 genna io 2011 le assegnazioni volontarie a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'assoggettamento fiscale in considerazione degli scopi pubblici o esclusivamente di pubblica utilità che perseguono possono essere dedotte fino a un importo del 20 per cento del reddito netto. Le spese effettuate a titolo volontario non devono avere effetti sul diritto di beneficiare della riduzione dei premi. È perciò indicato aggiungere al reddito determinante la deduzione per assegnazioni volontarie. 3.1.7 Deduzione per tasse sociali e assegnazioni a partiti politici Con effetto al 1 gennaio 2011 è stato introdotto l 'art. 36 lett. m LIG, secondo il quale le tasse sociali e le assegnazioni a partiti politici che sono iscritti nel registro dei partiti secondo l'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, che sono rappresentati nel Parlamento cantonale o che nelle ultime elezioni del Parlamento cantonale hanno raggiunto almeno il 3 per cento dei suffragi possono essere dedotte dalle entrate fino all'importo complessivo di 10'000 franchi. Analogamente alle assegnazione volontarie, anche qui deve valere il principio secondo cui le spese effettuate volontariamente non devono portare a un diritto di beneficiare della riduzione dei premi. Il progetto di revisione parziale della LAMRP prevede perciò anche qui l'aggiunta al reddito determinante. 3.2 Riduzione degli importi deducibili dalla sostanza netta per il calcolo della riduzione dei premi Con la revisione parziale del 18 giugno 2009 della legge sulle imposte, a partire dall'anno fiscale 2010 sono stati aumentati gli importi esenti per l'imposta sulla sostanza. Conformemente all'art. 63 cpv. 1 della legge sulle imposte, dalla sostanza netta possono essere dedotti per coniugi viventi in costanza di matrimonio globalmente 126'000 franchi (in precedenza fr. 56'000), per ogni figlio per cui viene chiesta una deduzione per figli 25'000 franchi (in precedenza fr. 21'000) e per tutti gli altri contri- pagina 13

buenti 63'000 franchi (in precedenza fr. 42'000). Come spiegato al capitolo 1.4.2, con l'aumento degli importi esenti si intendeva soprattutto rendere i Grigioni fiscalmente più interessanti per contribuenti facoltosi. Non si intendeva invece creare una situazione migliore per quanto riguarda il diritto di percepire una riduzione dei premi. Per questa ragione, per quanto riguarda la considerazione della sostanza nel calcolo della riduzione dei premi, la presente revisione parziale della LAMRP prevede di ripristinare la regolamentazione vigente prima della revisione parziale del 18 giugno 2009 della legge sulle imposte. Anziché sui nuovi e più elevati importi esenti, nel calcolo della riduzione dei premi ci si deve quindi basare, per quanto riguarda la considerazione della sostanza, sugli importi esenti vigenti prima della revisione parziale della legge sulle imposte. pagina 14

4. Spiegazioni relative alle singole disposizioni del progetto di revisione Art. 8a Il calcolo del reddito determinante per la riduzione dei premi è disciplinato nell'art. 8a cpv. 1. Il punto di partenza per il calcolo del reddito determinante per la riduzione dei premi rimane il reddito imponibile. A titolo di novità, nel calcolo del reddito determinante per il diritto alla riduzione dei premi al reddito imponibile vanno sommate le deduzioni fiscali seguenti: deduzione dell'imposizione parziale per redditi da partecipazioni qualificate nella sostanza commerciale (art. 18a cpv. 1 LIG) deduzione dell'imposizione parziale per redditi da partecipazioni nella sostanza privata (art. 21a LIG) spese d'amministrazione patrimoniale private (art. 35 cpv. 1 lett. a LIG) spese di manutenzione di fondi (art. 35 cpv. 1 lett. b LIG), nella misura in cui superano i redditi immobiliari (se e nella misura in cui il reddito netto degli immobili indicato nella dichiarazione d'imposta è negativo) contributi alla previdenza individuale vincolata 3a (art. 36 lett. f LIG) assegnazioni volontarie (art. 36 lett. i LIG) contributi volontari e contributi di riscatto a istituzioni della previdenza professionale (art. 36 lett. e, nonché k LIG) tasse sociali e assegnazioni a partiti politici (art. 36 lett. m LIG) Per il calcolo del reddito determinante, al reddito imponibile viene attualmente aggiunto il 20 per cento della sostanza imponibile determinante l'aliquota. A titolo di novità ci si deve basare sulla sostanza netta determinate l'aliquota, dalla quale vengono dedotti gli importi esenti ammessi prima della revisione parziale del 18 giugno 2009 della legge sulle imposte. pagina 15

Art. 9 cpv. 2 Questo capoverso va abrogato, poiché dall'entrata in vigore, il 1 gennaio 2008, della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni l'ammontare dei sussidi federali non può più essere influenzato dall'ammontare dei sussidi cantonali. Art. 20 L'art. 45 cpv. 1 Cost. cant. autorizza il Governo a emanare disposizioni esecutive di leggi. L'art. 20 non è quindi più necessario e può perciò essere abrogato. Art. 21 La legge sull'assicurazione malattie del 26 settembre 1993 è stata abrogata il 1 gennaio 1996. L'articolo non è quindi più necess ario e può perciò essere abrogato. Art. 21a Questa disposizione può essere abrogata, poiché l'art. 4 cpv. 2 lett. c della legge sugli assegni maternità (CSC 548.220) è stato abrogato il 1 aprile 2010. Art. 22 Questa disposizione è stata emanata in vista dell'entrata in vigore della legge del 26 novembre 1995. Essa non è più necessaria e può essere abrogata. pagina 16

5. Conseguenze della revisione parziale della LAMRP 5.1 Conseguenze sul volume complessivo della riduzione dei premi Con la presente revisione parziale della LAMRP, il calcolo del reddito determinante viene adeguato nel senso che le deduzioni fiscali indicate sopra vengono aggiunte al reddito imponibile. In questo modo, una parte delle persone che finora potevano beneficiare della riduzione dei premi grazie alle deduzioni, riceveranno una riduzione dei premi inferiore o addirittura non ne avranno più diritto. Per contro, nessun assicurato che finora non poteva beneficiare della riduzione dei premi potrà beneficiarne a seguito di questa revisione. Perciò, il numero delle persone aventi diritto diminuirà. Si deve quindi partire dal presupposto che il volume complessivo della riduzione dei premi scenderà e che la revisione parziale della LAMRP avrà come effetto una riduzione dei costi. In base ai dati oggi a disposizione, non è possibile una stima precisa dell'entità di questa riduzione dei costi. 5.2 Onere amministrativo La presente revisione parziale della LAMRP richiederà adeguamenti al software sia per l'amministrazione delle imposte, sia per l'istituto delle assicurazioni sociali, che è competente per il versamento della riduzione dei premi. Di conseguenza, la regolamentazione prevista è associata a un onere finanziario iniziale una tantum. Per quanto riguarda l'amministrazione delle imposte si calcola un onere finanziario stimato tra i 10'000 e i 20'000 franchi. L'Istituto delle assicurazioni sociali stima in circa 150'000 franchi i costi per gli adeguamenti al software da parte di una società informatica esterna e le spese per l'attuazione e l'introduzione del nuovo sistema. La registrazione delle nuove persone che si annunciano presso l'istituto delle assicurazioni sociali avviene manualmente. A seguito della registrazione supplementare delle deduzioni fiscali da aggiungere, questo onere aumenterà rispetto alla situazione attuale. Le deduzioni dovranno inoltre figurare sulle decisioni dell'istituto delle assicurazioni sociali. Anche gli adeguamenti necessari a questo scopo sono associati a un onere, al quale si contrappongono però anche effetti di riduzione delle spese. In particolare, è da attendersi un calo del numero di casi. Siccome le deduzioni fiscali che vengono aggiunte per calcolare il reddito determinante non influiranno più sul diritto di beneficiare della riduzione, il reddito determinante presenterà inoltre uno sviluppo più costante nel pagina 17

tempo. Si ottengono così semplificazioni nella procedura amministrativa, poiché vengono meno gli adeguamenti delle decisioni finora necessari (opposizioni dovute al fatto che il reddito imponibile risulta inferiore a seguito di deduzioni una tantum; richieste di restituzione di riduzioni dei premi presentate dall'ias nell'anno seguente). Ciò si rifletterà in un onere amministrativo inferiore. Complessivamente, la presente revisione parziale della LAMRP non dovrebbe provocare grandi variazioni nell'onere amministrativo per l'ias. 5.3 Conseguenze per gli assicurati in condizioni economiche modeste Siccome l'attuale sistema di riduzione dei premi viene sostanzialmente mantenuto (rimangono invariati segnatamente i limiti di reddito e le franchigie) e nel calcolo del reddito determinante vengono aggiunte solamente le deduzioni per spese volontarie, il reale gruppo di destinatari della RIP, ovvero gli assicurati in condizioni economiche modeste, non viene interessato dalla revisione parziale della LAMRP. pagina 18

6. Conseguenze per il personale Al momento attuale risulta difficile procedere a una ponderazione tra gli effetti che provocheranno un aumento e quelli che provocheranno una riduzione dell'onere. Per il Cantone, non sono tuttavia previste conseguenze dirette per il personale a seguito delle modifiche previste. pagina 19

7. Entrata in vigore della revisione parziale della LAMRP L'attuazione della presente revisione parziale della LAMRP è associata a un onere per l'istituto delle assicurazioni sociali, le cui risorse sono tuttavia già occupate da diversi progetti incombenti: entro fine 2012 verrà implementato un nuovo software, nel 2013 sarà alle prese con l'attuazione delle disposizioni di diritto federale relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi (art. 64a LAMal), nonché al versamento della riduzione dei premi direttamente agli assicuratori (art. 65 cpv. 1 LAMaI). L'attuazione di queste direttive di diritto federale è associata a un considerevole onere per l'istituto delle assicurazioni sociali. L'Istituto delle assicurazioni sociali necessita perciò di un po' di tempo per procedere ai necessari adeguamenti. La data dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi dipende quindi dalle risorse a disposizione dell'istituto delle assicurazioni sociali. pagina 20