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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Sezione I-quater - ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso n. 166 del 2004, proposto da Globoli Maria Letizia, rappresentata e difesa dall Avv. Francesco A. Caputo e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Sebino n. 11; contro il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall Avv. Riccardo Marzolo ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell Avvocatura Comunale, situata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; per l annullamento della inibitoria di sospensione dei lavori a firma del Direttore U.O.T. in data 24 novembre 2003, prot. 50215, e della acclusa comunicazione di contestata violazione urbanistico-edilizia per opere prive di titolo in data 13 novembre 2003, prot. n. 48393, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi incluso il prodromico verbale di sequestro; nonché per l accertamento 1

del diritto al risarcimento del danno, ex art. 35 D. Lgs. 80/1998, come sostituito dall art. 7 L. 205/2000, causato alla ricorrente a seguito delle illegittimità perpetrate, da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio; Visto il ricorso con la relativa documentazione; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione intimata; Visti i motivi aggiunti, notificati in data 5 febbraio 2004 e depositati il 18 febbraio successivo, proposti dal ricorrente per l annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 81 del 16 gennaio 2004, notificata il successivo 23 gennaio 2004, con la quale viene intimata la demolizione o rimozione delle opere edili per cui è causa, nonché per ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, nonché per l accertamento del diritto al risarcimento del danno, ex art. 35 D.lgs. 80/98, causato alla ricorrente dalle illegittimità perpetrate, da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio; Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2008 il Primo Referendario Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Attraverso il ricorso in epigrafe, notificato in data 19 dicembre 2003 e depositato il successivo 8 gennaio 2004, la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale del 2

24 novembre 2004, prot. n. 50215, con la quale il Direttore dell U.O.T. del Comune di Roma Municipio Roma 6 le ha ordinato l immediata sospensione dei lavori in relazione alla realizzazione di opere edilizie abusive. In particolare, deduce i seguenti motivi di impugnativa: I Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/90 sotto il profilo della mancata compartecipazione della ricorrente alle attività preprocedimentali e/o procedimentali dell Amministrazione intimata. Violazione del diritto di difesa sotto questo profilo. II - Eccesso di potere per difetto di istruttoria stante il travisamento dei presupposti e il falso supposto in fatto, quale consequenzialità della elusione della compartecipazione di cui sopra. Mancato approfondimento circa l assoggettamento dell opera al regime autorizzatorio o concessorio. In conclusione, la ricorrente chiede l annullamento degli atti impugnati e l accertamento del consequenziale diritto risarcitorio, "come sarà meglio precisato ed evidenziato in corso di causa". Con atto depositato in data 13 gennaio 2004 si è costituita l Amministrazione intimata, la quale nel prosieguo si è astenuta dal produrre memorie e/o documenti. In data 18 febbraio 2004, la ricorrente ha depositato "motivi aggiunti", proposti avverso la determinazione dirigenziale n. 81 del 16 gennaio 2004, con la quale il Comune di Roma ha determinato nei confronti della medesima "la demolizione o rimozione" di opere edilizie realizzate in carenza del prescritto titolo abilitativo, nonché per l accertamento del diritto al risarcimento del danno. 3

Ai fini dell annullamento del citato provvedimento "riproduce" gli stessi motivi già formulati avverso il provvedimento di sospensione dei lavori. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2004 nel corso della quale la ricorrente ha depositato copia della "richiesta di sospensione dell esecuzione della D.D. 81/04" di demolizione, presentata all Amministrazione sulla base dell inoltro in data 26 gennaio 2004 di una domanda di condono diretta regolarizzare le opere contestate, nonché copia di quest ultima - con ordinanza n. 1622/2004 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell esecuzione del provvedimento di demolizione impugnato. Con memoria depositata in data 15 novembre 2008, la ricorrente ha rappresentato che, in virtù del pagamento degli oneri concessori e dell oblazione relativi al condono, della mancata adozione medio tempore di provvedimenti da parte dell Amministrazione e del decorso di 36 mesi, il giudice penale ha dichiarato di "non doversi procedere" per estinzione del reato. Il ricorso è stato introitato per la decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2008. DIRITTO 1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte inammissibile. 1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente si duole della illegittimità della determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Roma le ha ordinato la sospensione dei lavori. 4

Al riguardo, il Collegio rileva che la determinazione dirigenziale impugnata ha da tempo cessato i propri effetti per decorrenza del termine di efficacia generale di quarantacinque (45) giorni stabilito dall art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/01. In ragione dell intervenuta inefficacia della determinazione dirigenziale in contestazione, ritiene, pertanto, che non resti che dichiarare l improcedibilità della domanda di annullamento in trattazione per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in capo alla ricorrente, essendo certa l inutilità di una eventuale pronuncia di annullamento. 1.2. In senso contrario non può, del resto, operare neanche la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, atteso che la stessa va dichiarata inammissibile in quanto palesemente generica. Non vi è chi non noti, infatti, che la ricorrente, benché onerata ex art. 2697 c.c., si è del tutto astenuta dal fornire prove concrete sull esistenza e sull entità di un effettivo pregiudizio patrimoniale (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 agosto 2008, n. 7803). 2. Al pari della domanda di annullamento della determinazione dirigenziale di sospensione dei lavori, anche la domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti - avverso la determinazione dirigenziale di demolizione nel prosieguo adottata dall Amministrazione va dichiarata improcedibile. 2.1. Come rappresentato nella narrativa che precede, in data 26 gennaio 2004 - e, dunque, successivamente alla notificazione del provvedimento di demolizione impugnato, risalente al 23 gennaio 2004 - la ricorrente ha presentato domanda di condono al fine di regolarizzare gli abusi contestati. 5

Ciò premesso, il Collegio in linea con l orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia (cfr., tra le tante, C.d.S, n. 3546/2008; C.d.S., n. 3659/2007; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 7630/2008; TAR Campania, Napoli, n. 9352/2008; TAR Piemonte, n. 1578/2007; TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 14375/2005) ritiene che sia venuto meno l interesse alla decisione dell impugnativa proposta con i motivi aggiunti. Con la presentazione della domanda di condono, l interesse del privato non può che incentrarsi, infatti, sulle determinazioni successivamente adottate dall Amministrazione: - l adozione di determinazioni favorevoli all istante comporta l automatica caducazione del provvedimento sanzionatorio impugnato e, quindi, la cessazione della materia del contendere; - nell ipotesi in cui il procedimento attivato con l istanza di condono si concluda, invece, con un diniego, l Amministrazione deve procedere all adozione di una nuova misura repressiva. Ne consegue che la determinazione di demolizione già adottata in relazione ad opere per le quali risulti poi richiesto il condono edilizio diviene priva di efficacia. Quanto sopra trova conferma negli artt. 33, ultimo comma, e 40 della legge n. 47/85, richiamati dall art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Tali disposizioni, nello statuire l applicazione delle sanzioni previste dal Capo I per le opere non suscettibili di sanatoria o in caso di domande "dolosamente" infedeli, attesta che l irrogazione delle sanzioni è fatto successivo alle determinazioni adottate in ordine alle domande di condono e, pertanto, costituisce fatto nuovo e diverso rispetto alle misure demolitorie adottate in precedenza, le quali rimangono, appunto, prive di efficacia per effetto della presentazione dell istanza di condono (cfr, tra le 6

altre, C.d.S., n. 3546/2008, già citata; C.d.S., n. 3659/2007, già citata; C.d.S., Sez. II, n. 624/2007; TAR Campania, Salerno, n. 2852/2007). In definitiva, la domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti va dichiarata improcedibile. La domanda di risarcimento del danno proposta nell ambito dei citati motivi deve, invece, essere dichiarata inammissibile per le ragioni già rappresentate in relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata con il ricorso introduttivo. 3. Per le ragioni illustrate, le domande di annullamento proposte con l atto introduttivo del presente giudizio e con i motivi aggiunti sono improcedibili; le domande di risarcimento del danno formulate nell ambito dei suddetti atti sono inammissibili. Le peculiarità della vicenda giustificano, ai sensi dell art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione I quater: dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale di sospensione dei lavori n. 2175 del 24 novembre 2003, proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio; dichiara improcedibile la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale di demolizione n. 81 del 16 gennaio 2004, proposta con i motivi aggiunti; dichiara inammissibili le domande di risarcimento del danno; dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti; 7

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2008 con l intervento dei seguenti magistrati: Dr. Pio GUERRIERI Presidente Dr.ssa Antonella MANGIA Primo Ref.- Relatore Estensore Dr.ssa Rita TRICARICO Primo Ref. IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE Depositata in Segreteria in data 14 gennaio 2009. 8