L attività istruttoria

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Transcript:

L attività istruttoria. 1

oggetto della lezione l attività istruttoria; la liquidazione delle dichiarazioni; il controllo formale; il controllo sostanziale; inviti a comparire, richieste, questionari; accessi, ispezioni, verifiche. 2

l attività istruttoria Comprende tutti quegli atti dell Amministrazione finanziaria che sono volti alla verifica della correttezza degli adempimenti posti in essere dai contribuenti nella fase dell accertamento e della riscossione. 3

la liquidazione delle dichiarazioni Entro l inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all anno successivo l Amministrazione procede alla liquidazione delle imposte dovute e dei rimborsi spettanti sulla base delle dichiarazioni presentate (art.36-bis dpr 600/1973). 4

la liquidazione delle dichiarazioni In tale ambito provvede a: correggere errori materiali o di calcolo; escludere deduzioni, detrazioni e crediti d imposta esposti in misura superiore a quella consentita o non spettanti; verificare la rispondenza alle dichiarazioni e la tempestività dei versamenti eseguiti a titolo di acconto o di saldo o delle ritenute operate. 5

la liquidazione delle dichiarazioni Eventuali discordanze tra risultato della liquidazione e dichiarazione vanno comunicate al contribuente mediante un avviso denominato Avviso bonario. L avviso bonario non è impugnabile e deve, per usufruire delle riduzioni delle sanzioni, essere pagato dal contribuente entro 30 gg. Eventuali maggiori imposte sono iscritte a ruolo entro il 31-12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 25 dpr 602/1973). (dichiarazione relativa al 2009 presentata nel 2010 ruolo notificato entro il 31.12.2013) 6

il controllo formale Entro il 31-12 del secondo anno successivo a quello di presentazione, e in base a criteri selettivi, gli uffici procedono al controllo formale delle dichiarazioni (art.36-ter, dpr 600). 7

il controllo formale In tale ambito possono: escludere lo scomputo delle ritenute d acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti o dalle certificazioni richieste ai contribuenti; escludere le deduzioni, detrazioni, crediti d imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o a determinate categorie di soggetti; liquidare le maggiori imposte dovute sul reddito complessivo quando il contribuente ha presentato più dichiarazioni. 8

il controllo formale Eventuali discordanze tra risultato del controllo formale e dichiarazione vanno comunicate al contribuente; Eventuali maggiori imposte sono iscritte a ruolo entro il 31-12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art.25 dpr 602). 9

il controllo sostanziale vengono effettuati sulla base di criteri selettivi dagli uffici o dalla guardia di finanza mediante l esercizio di una pluralità di poteri di polizia tributaria. gli uffici e la guardia di finanza possono scegliere quali poteri esercitare, in quale ordine esercitarli e con quale livello di approfondimento. 10

il controllo sostanziale i poteri di polizia tributaria possono essere distinti: con riferimento alle modalità di esercizio, in poteri da esercitare presso la sede dell ufficio o del nucleo della guardia di finanza e poteri da esercitare sul campo; con riferimento ai soggetti, in poteri da esercitare presso l indagato e poteri da esercitare presso terzi 11

inviti a comparire, richieste, questionari Gli uffici possono (art.32 dpr 600): invitare, indicandone i motivi, i contribuenti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti; invitare, indicandone i motivi, i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti; 12

inviti a comparire, richieste, questionari richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici, ad assicurazioni, a finanziarie, la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie; richiedere copie di atti depositati presso notai, procuratori del registro, conservatori di registri immobiliari, altri pubblici ufficiali; richiedere alle imprese tenute alla contabilità dati e notizie relativi ai rapporti intercorsi in un determinato periodo con clienti, fornitori, lavoratori autonomi; 13

inviti a comparire, richieste, questionari invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti relativi a specifici rapporti con l indagato e a fornire i relativi chiarimenti. La documentazione non esibita o trasmessa a seguito di specifica richiesta dell ufficio non può successivamente essere utilizzata dal contribuente a proprio favore, salvo che la mancata esibizione o trasmissione non sia a lui imputabile (art.32, c.3-4). 14

accessi, ispezioni, verifiche Gli accessi (artt.33 dpr 600 e 52 dpr 633/1972) presso i locali del contribuente sono effettuati al fine di eseguire: ispezioni della contabilità; verifiche relative alla rispondenza della situazione di fatto (impianti, personale, merci) con i dati contabili; ricerche di documenti e di altri elementi di prova sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo (art.12, l. 212/2000) 15

accessi, ispezioni, verifiche Gli accessi devono essere autorizzati: dal capo dell ufficio, se avvengono in locali destinati unicamente all esercizio di imprese o arti e professioni; dal procuratore della Repubblica, se avvengono in locali adibiti, oltre che agli usi già indicati, anche ad abitazione; dal procuratore della Repubblica, se avvengono in locali diversi da quelli già indicati (ma occorre che ci siano gravi indizi di una determinata violazione e l accesso sia diretto ad acquisire prove della violazione medesima). 16

accessi, ispezioni, verifiche Le ricerche devono essere autorizzate: dal procuratore della Repubblica, o dall autorità giudiziaria più vicina, se occorre procedere a perquisizioni personali, o ad aprire coattivamente plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili. 17

accessi, ispezioni, verifiche L accesso, di regola, non può durare più di 30 gg. lavorativi (art.12, c.5, l. 212/2000). Se sono riscontrate violazioni, l accesso si conclude con la redazione di un processo verbale di constatazione, nel quale sono sintetizzate le attività compiute ed indicate le violazioni rilevate con le prove acquisite. 18

accessi, ispezioni, verifiche Il processo verbale di constatazione è atto pubblico, quindi fa piena prova, sino a querela di falso: della provenienza dai pubblici ufficiali che lo hanno formato; degli atti o fatti avvenuti in loro presenza o dagli stessi compiuti. Entro 60 giorni dalla notifica del p.v.c. il contribuente può comunicare all ufficio osservazioni e richieste (art.12, c.7, l. 212/2000). Il Pvc puo essere oggetto di regolarizzazione ovvero costituisce se ne ricorrono i presupposti un accertamento parziale ex art. 54 bis del dpr 600.- 19