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Legnano, 24 novembre 2014 Alle imprese assistite Oggetto: IL DDL DI STABILITA 2015 INTRODUCE UN NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO, CON APPLICAZIONEDI UN IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15% Nell attesa delle annunciate modifiche al DDL di stabilità 2015, si analizza la situazione dei nuovi contribuenti minimi a partire dal 1/01/2015 secondo il testo attualmente vigente. Il DDL del governo, all articolo 9, presenta ben 36 commi che disciplinano il nuovo regime fiscale agevolato previsto per le persone fisiche che esercitano attività d impresa/professioni. Pertanto, a prescindere dalle caratteristiche proprie di tale regime, che vedremo di seguito in dettaglio (soggette a possibili revisioni), è importante comprendere le scelte che si profilano per i contribuenti a partire dal 2015, in particolare per quelli che fino al 2014 hanno applicato gli altri regimi sinora previsti. NUOVO REGIME FORFETTARIO - ASPETTI GENERALI Come anticipato, l'art. 9 del Ddl. Stabilità 2015 istituisce un nuovo regime forfetario: riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che si propone di sostituire e abrogare, dal 2015, tutti gli attuali regimi agevolati (regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e degli "ex minimi"). Tale nuovo regime: sarà applicabile a tutti coloro che ne rispettano i requisiti e, pertanto, non è riservato ai soli soggetti che intraprendono una nuova attività. è un regime naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l ingresso nello stesso, salvo la facoltà di optare per l applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. CONDIZIONI DI ACCESSO Per accedere al nuovo regime, riservato alle persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell anno precedente, i seguenti requisiti: RICAVI/COMPENSI SPESE ricavi/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a specifici limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata. sostenimento di spese non superiori ad 5.000 lordi per: lavoro accessorio

dipendenti e collaboratori (art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), TUIR) compensi ad associati in partecipazione prestazioni di lavoro di familiari (art. 60, TUIR) SPESE sostenimento di spese per beni strumentali al 31/12 non superiori a. 20.000, al lordo degli ammortamenti (inclusi: i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo; esclusi: i beni di costo <.516,46 e gli immobili utilizzati nell esercizio dell impresa, arte o professione). ECCEZIONI: permangono esclusi dal regime in esame (come in passato): i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari del reddito i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o aderente allo SEE che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (vengono così recepite le modifiche della legge UE 2013-bis, non ancora approvata in via definitiva) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (art. 10, co. 1, n. 8, DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE gli esercenti attività d impresa/arti/professioni che partecipano, contestualmente all esercizio dell attività, a società di persone o associazioni di cui all art. 5 del TUIR, ovvero a srl in regime di trasparenza. CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME In modo del tutto analogo a quanto attualmente previsto, i soggetti che aderiscono al nuovo regime: ESCLUSIONI REDDITO RITENUTE ESONERI sono esclusi da IRAP, studi di settore e parametri determinano il reddito, assoggettato a un imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%, applicando all ammontare dei ricavi/compensi percepiti i coefficienti di redditività indicati nell allegato alla legge di stabilità, diversificati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata non sono assoggettati a ritenuta d acconto i ricavi/compensi conseguiti non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, sui redditi di lavoro autonomo, ecc.); tuttavia, in dichiarazione, i contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l ammontare dei redditi stessi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d acquisto e bollette

IVA DURATA doganali, all obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti sono esonerati dall applicazione e dal versamento dell IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intra-ue di importo annuo superiore a 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge non possono esercitare il diritto alla detrazione dell IVA a credito possono applicare il regime fino a quando ne possiedono i requisiti (quindi, non è previsto alcun limite di durata). ulteriori esoneri: come evidenziato nella Relazione al Ddl, i contribuenti saranno altresì esonerati dalle seguenti comunicazioni telematiche: cd. spesometro operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd black list lettere d intento ricevute. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella: Gruppo di settore Cod. ATECO 2007 Limite ricavi /compensi Coefficiente redditività Industrie alimentari e (10 11) delle bevande 35.000 40% Commercio all ingrosso e al 45 (da 46.2 a 46.9) (da 47.1 a 47.7) 47.9 40.000 40% dettaglio Commercio ambulante 47.81 e di prodotti alimentari 30.000 40% e bevande Commercio ambulante 47.82 47.89 di altri prodotti 20.000 54% Costruzioni e attività (41 42 43) (68) immobiliari 15.000 86% Intermediari del 46.1 commercio 15.000 62% Attività dei servizi di (55 56) alloggio e di 40.000 40% ristorazione Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi Altre attività economiche (64 65 66) (69 70 71 72 73 74 75) (85) (86 87 88) (01 02 03) (05 06 07 08 09) (12 15.000 78% 20.000 67%

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33) (35) (36 37 38 39) (49 50 51 52 53) (58 59 60 61 62 63) (77 78 79 80 81 82) (84) (90 91 92 93) (94 95 96) (97 98) (99) Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un imposta, pari al 15%, sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali e dell IRAP. In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni: di rettifica della detrazione dell IVA a credito di eliminazione degli effetti di duplicazione dell imposizione diretta. REGIME FORFETARIO E START-UP Per i soggetti che avviano ex novo un attività e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un ulteriore agevolazione per i primi 3 anni (periodo d imposta di inizio dell attività e 2 successivi) consistente nella riduzione di 1/3 del reddito imponibile determinato dall applicazione del coefficiente di redditività. Tale beneficio è previsto a condizione che: il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare l attività da esercitare non costituisca, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni qualora l attività sia il proseguimento di un attività svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell attività sulla base della classificazione ATECO. AGEVOLAZIONE PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I soggetti che potranno accedere al regime forfetario avranno anche la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali. Tale agevolazione, prevista solo per imprenditori/artigiani, consente di determinare i contributi dovuti: applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni artigiani/commercianti senza considerare il reddito minimo annuo ( art. 1, L.233/90).

Pertanto, viene meno la contribuzione sul reddito minimale, applicandosi questa solo sul reddito effettivamente prodotto. In tale contesto, occorrerà procedere esclusivamente al versamento a saldo e in acconto dei contributi dovuti, da effettuare entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (analogamente ai professionisti e agli autonomi iscritti alla Gestione separata dell'inps). La misura non si estende agli autonomi iscritti alle Casse Professionali (per i quali resta fermo il versamento del contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato, così come avviene per gli altri contribuenti che non usufruiscono del regime agevolato). Nota: l utilizzo dell agevolazione, le cui modalità operative dovranno essere definite congiuntamente da Agenzia delle Entrate e INPS, è condizionata alla presentazione di una comunicazione telematica da trasmettere, a pena di decadenza, entro il 28/02 di ciascun anno. PASSAGGIO AL NUOVO REGIME Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato i vecchi regimi (nuove iniziative, minimi, ex-minimi), abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni per gestire il passaggio al nuovo regime: transito automatico al nuovo regime forfetario, salvo opzione per l applicazione delle imposte nei modi ordinari nel 2015; in tal caso la scelta, da effettuarsi secondo le regole del DPR 442/97, andrà effettuata nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA 2016 relativo al periodo d imposta 2015 secondo la solita regola del comportamento concludente riconoscimento della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d imposta che residuano al completamento del triennio agevolato ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive ovvero dei minimi. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Per i contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi, è riconosciuta la possibilità di continuare ad avvalersene : per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35 anno di età. Se, quindi, con l avvento del nuovo regime forfettario era lecito sperare, in un ottica di semplificazione, nell abbandono delle molteplici regole che caratterizzano i diversi regimi, in realtà non è così; staremo a vedere se nel percorso di approvazione della disposizione in esame vi saranno modifiche in tal senso. CALCOLO DI CONVENIENZA Ai fini dell applicazione del nuovo regime forfetario assume un ruolo fondamentale la suddetta tabella che individua, per ogni settore di attività contraddistinto in base ai codici ATECO: il limite di ricavi /compensi percepibili ai fini dell accesso o permanenza nel regime il coefficiente di redditività da applicare ai ricavi/compensi percepiti per la determinazione del reddito imponibile sul quale applicare l imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%

La disponibilità di questi dati è indispensabile: per verificare l accessibilità al regime per testare la convenienza dello stesso in rapporto al regime ordinario che, dal 2015, sarà l unica alternativa a quello forfetario, data l abrogazione di tutti gli altri regimi agevolati Pertanto, tenuto conto che non sempre risulta conveniente applicare il nuovo regime forfetario, ovvero che il vantaggio risultante è alquanto modesto, ogni contribuente dovrà valutare la propria situazione complessiva prestando attenzione ai vari aspetti previsti dal nuovo regime. Si ribadisce, ad ogni modo, che sono già state annunciate in via informale profonde modifiche alla disciplina fin qui analizzata. La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per il caso di specie è: tel. 0331/402988 e-mail circolari@sbcweb.it E gradita l occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti. SBC Consulting 1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.), 2) E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti; 3) La s.r.l. S.B.C. Consulting, non risponde di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse contenute, a maggior ragione qualora ciò consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e, pertanto, invitano i destinatari a verificare sempre e quindi in ogni caso la fattispecie applicativa, consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia, esponendo la propria specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell ambito di applicazione; 4) Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione, offerto dalla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), alla propria clientela e/o ai soggetti da esse SBC (SBC Consulting s.r.l.), ritenuti d'interesse, prevedono l'insindacabile facoltà d'esclusione dal novero dei destinatari del servizio, del soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), per tre adempimenti consecutivi; 5) Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo e-mail è utilizzato esclusivamente per questo servizio informativo. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dall'elenco, inviate una e-mail con la dicitura "cancellazione dall'elenco" all'indirizzo circolari@sbcweb.it (per i clienti SBC - SBC Consulting s.r.l. e diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.