Regimi fiscali agevolati

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1 Circolare n. 01 del 03 gennaio 2012 Regimi fiscali agevolati Il D.L. n. 98 del conv. con modif. dalla legge n. 111 del ha previsto importanti novità relative al regime dei minimi introdotto dalla finanziaria 2008 (L n. 244). A seguito delle modifiche apportate, si delineano nell ambito del panorama fiscalecontabile distinti regimi fiscali agevolati, i cui tratti distintivi vengono esposti brevemente nel proseguo della presente circolare. 1) NUOVO REGIME DEI MINIMI (modif. dalla manovra 2011) Dall anno di imposta 2012 il nuovo regime dei minimi sarà applicabile, per il periodo d imposta di inizio dell attività 1 e per i quattro esercizi successivi ma entro il periodo d imposta in cui il contribuente compie il 35 anno di età, esclusivamente per le persone fisiche che: iniziano una nuova attività d impresa o di lavoro autonomo nel 2012; hanno intrapreso una nuova attività d impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008; 1 Per esercizio di inizio attività non si intende quello di apertura della partita iva ma quello di effettivo svolgimento dell attività. ESEMPIO: un artigiano che ha aperto la P.Iva nel 2006 e si è iscritto nell albo artigiani nel 2008, anno in cui ha iniziato l attività, può rientrare nel regime dei nuovi minimi.

2 il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 esercizi precedenti, attività d impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare; l attività non deve costituire in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte e della professione (cd tirocinio) 2 ; qualora l attività sia il proseguimento di un impresa esercitata da altro soggetto l ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d imposta precedente non deve essere superiore a ,00. Congiuntamente ai presupposti appena citati e oggetto di novella legislativa del 2011, devono sussistere i requisiti previsti dalla precedente normativa ovvero dai co. 96 a 99 della L. n. 244/2007 e che per comodità si riepilogano: 1) nell anno solare precedente all accesso al regime: ricavi conseguiti e compensi percepiti non superiori a ; non aver effettuato cessioni all esportazione; non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori co.co.co o a progetto; 2) nel triennio solare precedente all accesso al regime: non aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a ; 3) per i contribuenti che non si trovano nelle seguenti condizioni: regimi speciali IVA; soggetti non residenti; effettuano in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati o loro porzioni, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi; 2 Tale esclusione non opera laddove il contribuente dimostri di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla sua volontà (Provv. Direttore Agenzia Entrate del 22/12/2011)

3 partecipano a società di persone o associazioni di cui all art. 5 ovvero a S.R.L. a ristretta base azionaria in base all art. 116 del TUIR. TASSAZIONE Sul reddito conseguito ai sensi dei comma della legge 244/2007 si applica un imposta sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali pari al 5% 3. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono più assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Tale dichiarazione può essere sostituita attraverso la mera dicitura in fattura Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio, ex art. 1 commi della legge 244/2007 come modif. da art. 27 DL 98/2011 e pertanto non soggetta a Iva né a ritenuta ai sensi del Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n Si ricorda inoltre che per la determinazione del reddito, si applica il principio di cassa, ovvero in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso e di effettivo sostenimento della spesa. In applicazione di tale principio alcune componenti negative sono deducibili in deroga alle regole ordinarie. Ad esempio le spese per i beni promiscui si deducono nella misura del 50%; gli acquisti di beni strumentali vengono dedotti nell esercizio di sostenimento senza che venga effettuato il processo di ammortamento. I contributi previdenziali e assistenziali vengono portati in diminuzione della base imponibile e solo nel caso risultano eccedenti potranno essere impiegati per ridurre il reddito complessivo. SEMPLIFICAZIONI CONTABILI e AGEVOLAZIONI FISCALI Per i nuovi contribuenti minimi resta confermato l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette ed Iva, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n L aliquota di tassazione è scesa dal 20% al 5%

4 Tali contribuenti sono esclusi dal campo di applicazione dell IVA pertanto durante il periodo di permanenza nel regime dei minimi, resta preclusa sia la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa che quella di detrarre l'iva assolta sugli acquisti anche comunitari e sulle importazioni. Pertanto è confermato anche l'esonero anche dalle liquidazioni e dai versamenti periodici e dichiarativi Iva. I nuovi minimi, come i precedenti, non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis, D.L. 331/1993. Sono esonerati inoltre dall obbligo di comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini Iva e superiori a (art. 21 d.l. 78/2010). Da ultimo per ciò che attiene all'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, Iva ed Irap. In caso di infedele dichiarazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinano la cessazione del regime, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10%, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. DURATA DEL REGIME Il regime si applica per il periodo d imposta di inizio attività e per i quattro anni successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il 35esimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa. Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso di tutti i requisiti. I soggetti in possesso dei requisiti di accesso al regime che hanno intrapreso un attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all articolo 13 della legge - 4 -

5 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all opzione per il regime ordinario 2) REGIME CONTABILE AGEVOLATO (EX-MINIMI) Tale regime semplificato previsto dall art. 27 co.3 del D.L. 98/2011, si applica nei confronti dei soggetti che pur avendo le caratteristiche di cui ai commi della L. 244/2007 come sopra indicati, non possiedono i nuovi requisiti richiesti per accedere al nuovo regime dei minimi. I casi possono essere: aver iniziato l attività prima del 2008; si esercita un attività che costituisce mera prosecuzione di attività precedentemente esercitate in forma di lavoro dipendente o autonomo; aver esercitato nel triennio precedente all ingresso, un attività d impresa o di lavoro autonomo; decorso del limite temporale dei cinque anni. Sono esclusi dal regime contabile agevolato inoltre tutti i contribuenti che si avvalgono dei regimi speciali IVA, invece è applicabile anche agli imprenditori agricoli che producono ai fini delle imposte dirette reddito agrario e quindi rientranti nel limiti di cui all art. 32 del TUIR. TASSAZIONE Il reddito è determinato secondo i criteri ordinariamente previsti per i lavori autonomi e le imprese, con applicazione delle aliquote ordinarie Irpef. Non sarà pertanto più possibile applicare l imposta sostitutiva del 20%. SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi: - 5 -

6 a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto; b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto; d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto; e) presentazione della dichiarazione ai fini dell IRAP e versamento della relativa imposta 4. Restano fermi i seguenti adempimenti: a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 DPR 600/73; b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi; c) comunicazione annuale dei dati IVA di cui all articolo 8-bis del dpr 322/98, qualora il volume d affari sia uguale o superiore a euro ,84; d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell imposta sul valore aggiunto; e) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto; f) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; g) versamento dell acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all 'imposta sul reddito delle persone fisiche; h) adempimenti dei sostituti d'imposta; i) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto superiore a prevista all articolo 21, comma 1, D.L. 78/2010; 4 Per quanto riguarda l assoggettamento ad IRAP, costituirà oggetto di valutazione la presenza o meno dei presupposti impositivi esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata. In mancanza di detti presupposti si potrà optare per la non debenza dell Irap

7 j) comunicazione all Agenzia delle entrate, delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata; k) Sono assoggettati agli studi di settore di cui all articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ed ai parametri. DURATA DEL REGIME Non è previsto un termine di decadenza del regime agevolato, questo cessa di avere applicazione o dall anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni per accedervi o per opzione al regime ordinario. L opzione valida per un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione dei redditi successiva alla scelta operata. 3. REGIME FORFETTINO ART. 13 della L. n. 388/2000 Sebbene l intento indicato nel D.L. 98/2011 in vigore dal 2012 sia quello di concentrare e riformare gli attuali regime forfettari, occorre rilevare che la medesima norma non ha tuttavia soppresso l articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 2001, che prevede un regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese dalle persone fisiche. Nell attesa di ulteriori provvedimenti esplicativi, si ritiene pertanto che il regime c.d. forfettino possa continuare a trovare applicazione. Requisiti di ammissione al regime Non aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d impresa; La nuova attività non deve costituire prosecuzione di altra attività precedentemente svolta di impresa o di lavoro autonomo; Realizzare un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo o di ricavi per le imprese di servizi non superiore a euro , o non superiore a euro ,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività. TASSAZIONE - 7 -

8 La persona fisica che inizia l attività può applicare, per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i due successivi, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un imposta sostitutiva dell IRPEF, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d impresa. Il reddito si determina secondo i criteri ordinariamente previsti per i lavoratori autonomi e per le imprese. I redditi che formano oggetto del regime forfettino non sono assoggettabili a ritenuta d acconto. SEMPLIFICAZIONE E ADEMPIMENTI Le persone fisiche in regime forfettino sono esonerate: a) dalla tenuta delle scritture contabili; b) dall effettuazione delle registrazioni contabili; c) dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell IVA. Permangono, invece, gli obblighi: a) di conservazione dei documenti contabili; b) di fatturazione; c) di certificazione dei corrispettivi. L assoggettamento ad IVA pertanto non avviene in base alle liquidazioni periodiche ma in sede di dichiarazione annuale; l eventuale IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA si versa entro i termini stabiliti per il versamento dell IVA annuale, cioè, di norma, entro il 16 marzo di ciascun anno. Il reddito d impresa o di lavoro autonomo della persona fisica in regime sostitutivo si determina in modo analitico. Le persone fisiche in regime sostitutivo, denominato forfettino, sono altresì escluse dall acconto IVA e dall acconto IRPEF. Per quanto riguarda l Irap, in presenza dei presupposti applicativi di tale imposta esercizio abitale di un attività autonomamente organizzata i forfettini sono assoggettati ad essa, a differenza dei nuovi contribuenti minimi che ne sono esenti per legge. Inoltre sono assoggettati agli studi di settore di cui all articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ed ai parametri

9 DURATA Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d imposta in cui ha inizio l attività e per i due successivi. I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l apposito modello: in sede di presentazione della dichiarazione d inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa; entro 30 giorni dall inizio del periodo d imposta (per i due periodi d imposta successivi a quello d inizio). Come si può notare le condizione previste dal presente regime riflettono quelle previste per il nuovo regime dei minimi (di cui al p.to 1) e per alcuni tratti ricalcano quello dei vecchi minimi (di cui al p.to 2), pertanto probabilmente sarà destinato a scomparire a partire dal 1 gennaio 2012 ma allo stato dell arte non vi è alcuna certezza normativa. Distinti saluti

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