13 maggio a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente

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a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 1105 ALCUNI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TESTO RECANTE «REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE» 13 maggio 2016

2 Il testo approvato dalle Camere recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» si pone, sotto diversi aspetti, in palese violazione dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Consulta in merito. 1) IL PROVVEDIMENTO VIOLA L'ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE, SECONDO QUANTO ENUNCIATO DALLA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, IN QUANTO SI PARIFICA ALL'ISTITUTO MATRIMONIALE UNA FORMAZIONE SOCIALE CHE NON È OMOLOGABILE AL MATRIMONIO. In sostanza, il provvedimento disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale, con conseguenze immediate sul piano della legittimità costituzionale.

3 Il tema delle unioni omosessuali può essere inquadrato da un punto di vista costituzionale attraverso la lettura dell articolo 2 (che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità) e dell articolo 29 (che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio). Nonostante il dettato dell'art. 29 Cost. non specifichi che il matrimonio debba essere consentito solo tra partner di sesso diverso, la giurisprudenza non ha riconosciuto alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio in Italia, sulla base della necessaria diversità di sesso tra gli aspiranti coniugi. Ciò anche sulla base di una lettura della normativa nazionale, in particolare quella del codice civile in materia di filiazione (che parla di padre e madre, di concepimento, di parto). Costante giurisprudenza della Consulta ritiene quindi presupposto indefettibile del matrimonio la diversità di sesso dei coniugi.

4 Le unioni omosessuali devono trovare, invece, riconoscimento e garanzie come "formazioni sociali" ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. In tal senso la Corte (sentenza n. 138 del 2010), pur nel rispetto della discrezionalità del Parlamento, ha sollecitato il legislatore ad intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni (tra persone dello stesso o di diverso sesso) che assumono forme diverse dal matrimonio. Occorre quindi una differenza di disciplina, e difatti l'ancoraggio è all'articolo 2 e non all'articolo 29 della Costituzione. Da questo discendono delle conseguenze, perché non è solamente l'aspetto formale del richiamo o meno nel testo di una disposizione costituzionale, ma è l'assetto sostanziale della disciplina quello che conta (così il Prof. Cesare Mirabelli, nel corso delle audizioni alla Camera).

5 Nonostante la consolidata giurisprudenza il merito, il legislatore (nella disciplina sostanziale elaborata) ha operato una scelta che nei fatti prevede che le unioni civili siano caratterizzate da un regime sostanzialmente identico a quello del matrimonio: vengono richiamati tutta una serie di articoli del codice civile specifici al matrimonio, si prevede un identico regime patrimoniale, successorio e anche laddove il testo non richiama direttamente gli articoli del codice civile, riprende letteralmente la disciplina matrimoniale, sovrapponendo quindi nei fatti l articolo 2 all articolo 29, e approvando un testo incostituzionale.

6 2) IL PROVVEDIMENTO COMPIE UNA DISCRIMINAZIONE E VIOLA IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE. Esaminando la situazione da un altro punto di vista, davanti all obiezione della diversità del vincolo dell unione civile rispetto a quello matrimoniale, viene necessariamente in rilievo anche il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'art 3 cost. Il provvedimento infatti esclude le coppie di sesso diverso dalla possibilità di contrarre un unione civile. Ora, se è vero (ma evidentemente no) che l unione civile è diversa dal matrimonio, il fatto che non possano accedervi coppie di sesso diverso compie una discriminazione e viola il principio di cui all'articolo 3 della Costituzione.

7 Se, invece, la motivazione dell'esclusione delle coppie eterosessuali dal formare un unione civile risiede nel fatto che queste possono disporre già dell'istituto del matrimonio per regolare i reciproci diritti e doveri, allora torniamo all obiezione di partenza: il provvedimento viola l'articolo 29 della Costituzione, secondo quanto enunciato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, in quanto parificano all'istituto matrimoniale una formazione sociale che non è omologabili al matrimonio. In ogni caso quindi, l'esito è il contrasto con la Costituzione.

8 3) L IRRAGIONEVOLE TERTIUM GENUS DELLA CONVIVENZA Il provvedimento introduce anche una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali), che, in questo modo, diventa un tertium genus palesemente incostituzionale, addirittura di rango inferiore rispetto alle unioni civili omosessuali, per caratteristiche e garanzie. Un regolamentazione, quindi, ulteriormente differente, e pertanto assolutamente irragionevole. La normativa sulle convivenze contiene poi alcune disposizioni (come il riconoscimento al convivente del diritto di partecipazione agli utili d impresa, il riconoscimento del convivente nelle indicazioni della domanda per l'interdizione o l'inabilitazione; il diritto agli alimenti) che sostanzialmente parificano le coppie che liberamente hanno scelto di convivere senza vincolo matrimoniale, alle coppie sposate.

9 La disciplina del diritto di famiglia è una disciplina sostanzialistica: le disposizioni introdotte potrebbero quindi tradursi nell'applicazione di una disciplina sostanziale e processuale che nei fatti consentirà, anche a coloro che non hanno proceduto con l iscrizione anagrafica, a far valere comunque in giudizio le prove delle convivenza, con le relative conseguenze giuridiche derivanti dalla nuova disciplina. Chi ha fatto la scelta libera di non contrarre matrimonio, rischia quindi di subire l attivazione di eventuali procedure di contenzioso, senza aver fatto nessuna comunicazione ufficiale, e senza aver contratto alcun vincolo giuridico.

10 4) IL CONTRASTO CON L ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE Il provvedimento viola l'articolo 81 della Costituzione in relazione all'insufficiente copertura di bilancio: il Presidente dell Inps quantifica gli oneri in qualche centinaio di milioni di euro il costo per l'inps in merito alla reversibilità delle pensioni per le unioni civili, quando il testo approvato quantifica gli oneri in 22,7 milioni di euro a regime. Lo Stato dovrà sostenere maggiori oneri finanziari non solo per l estensione della reversibilità alle unioni civili, ma anche per i costi per il minor gettito Irpef per detrazioni fiscali, e quelli legati ai maggiori assegni al nucleo familiare. In ogni caso, le stime prudenziali effettuate da INPS e MEF (tra l altro poi smentite dalle dichiarazioni dello stesso Presidente dell Inps) non danno poi alcuna certezza in merito ai riflessi finanziari dell estensione dei diritti successori.

11 5) IL TEMA DELL ACCESSO ALLA GENITORIALITA La discussione relativa al nuovo tipo di unione introdotta è strettamente connessa al dibattito in merito all instaurazione di forme di accesso alla genitorialità non ammesse dall ordinamento. Il provvedimento approvato lascia aperti gli aspetti relativi agli eventuali diritti in materia di filiazione e adozione delle coppie dello stesso sesso che regolarizzino la propria posizione attraverso le unioni civili. La formula per cui: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» non chiarisce infatti i rapporti relativi al riconoscimento della stepchild adoption, ovvero dell'adozione del figlio del compagno anche per le unioni civili, estendendo, di fatto, quanto disciplinato dall'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sulle adozioni, che prevede la possibilità dell'adozione di un bambino anche da parte di persone che non siano parenti solo se il bambino è orfano e se quindi c è una possibilità di continuità affettiva.

12 È opportuno segnalare, in proposito, l ultima decisione in merito del Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha concesso l adozione di un bambino a due padri omosessuali che avevano fatto ricorso alla pratica della maternità surrogata in Canada, ritenendo che fosse nel superiore interesse del minore. Senza un opportuna e chiara legislazione in merito, la magistratura continuerà a valutare i casi concreti, ed è indubbio che questo quadro possa favorire il ricorso alla maternità surrogata in particolare per le coppie omosessuali, e ciò attraverso un azione considerata reato nel nostro Paese ma non perseguibile penalmente se commessa all estero (salvo modifiche legislative).

13 La sempre più diffusa pratica della maternità surrogata da parte di coppie tanto omosessuali quanto eterosessuali, consentita in alcuni Paesi europei e nel mondo, è contraria ai più elementari principi di rispetto della persona e si traduce in una manifesta violazione dei diritti della donna e del bambino, poiché postula una concezione della donna come oggetto e lo sfruttamento anche economico dei corpi. Nel recente dibattito il Governo ha tra l altro respinto la richiesta di impegno per promuovere la messa al bando universale di tutte le forme di legalizzazione della maternità surrogata.