ELENCHI INTRASTAT 2014: NOVITÀ E CONFERME

Documenti analoghi
REGOLE DI RIFERIMENTO

ELENCHI INTRASTAT 2010: NUOVI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE PARTE PRIMA

Quadro principale i di riferimento

Semplificazioni in materia di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT

La gestione degli acquisti intracomunitari

CIRCOLARE 43/E

APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER OPERAZIONI BLACK LIST

NORMATIVA IVA E RIFLESSI INTRASTAT

ELENCHI INTRASTAT 2014: NOVITÀ E CONFERME

NOVITA IVA Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone

IVA intracomunitaria e dichiarazioni INTRASTAT

LA NUOVA FATTURA Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010)

SPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

INTRASTAT N

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria Autore Benedetto Santacroce

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti. Modelli INTRASTAT

Sezione Prima - ASPETTI GENERALI

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO

1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO

Operazioni intracomunitarie e Modelli Intrastat: novità e prassi

Fiscalità 2015: Novità del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

IVA Estero. Giovedì 06 Aprile MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI. 08:45 Registrazione dei Partecipanti. 09:15 Apertura dei Lavori

D.L. n. 16 del 2/3/2012 (in vigore dal 2/3/2012, in attesa di conversione)

LA COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA SAN MARINO

Prestazioni di servizi generiche : integrazione della fattura e momento di effettuazione dei servizi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO 2013 AL 15 FEBBRAIO 2013

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012;

GLI ELENCHI INTRASTAT: ESAME CASO PER CASO

AI CLIENTI LORO SEDI

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

NOVITA IVA a cura di Maurizio Barone

Scadenzario fiscale. Aprile In evidenza questo mese. Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

NOTA OPERATIVA N. 2/2013

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo Formazione Tirocinanti La Dichiarazione Iva

Bologna, 18 marzo Circolare n. 03/2016. Oggetto: Modello di comunicazione Polivalente 2016

IL PLAFOND IVA. Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

NORMATIVA A REGIME SOGGETTI OBBLIGATI

INFORMATIVA N. 21/2013

NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI. 27 febbraio 2013

Informativa n. 43 del INDICE

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto

che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO ALMENO PARI A EURO 3.000

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013

INTRASTAT: istruzioni di compilazione (RETTIFICHE E VARIAZIONI)

CAPITOLO PRIMO LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 18/10 E DALLA L. N.

CIRCOLARE n. 2/2013. Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013

Le novità Iva nelle operazioni internazionali

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile 2013 al 15 maggio 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2012 AL 15 DICEMBRE 2012

1. PREMESSA SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE...

Principali scadenze dal 16 al 31 luglio 2012

Scadenzario fiscale Marzo 2017

IVA - Comunicazione delle operazioni IVA: Modalità e termini Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013.

IL PLAFOND IVA PREMESSA ESPORTATORI ABITUALI DICHIARAZIONE DI INTENTO

Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010

SPESOMETRO: AL DEBUTTO IL MODELLO POLIVALENTE

ELENCHI INTRASTAT: NOVITA 2010

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

Pro-memoria dei dati e documenti per la redazione della: Comunicazione annuale dati IVA

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA

STUDIO ROVIDA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

In base alla nuova regola generale di cui all art. 7-ter le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se:

Le Operazioni ad effetti differiti

LA COMPILAZIONE AI FINI FISCALI E STATISTICI DEGLI ELENCHI INTRASTAT

Bologna, 29 maggio Circolare n. 17/2017. Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate

OTTOBRE OTTOBRE

24/09/2012. I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari

Scadenzario Fiscale. Aprile 2016 Pag. 1

NEWS LETTER numero

Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA

50. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

Thiene, 15 aprile 2016

INTRA Modelli servizi

Ai gentili Clienti dello Studio

Scadenzario Fiscale 2014

STUDIO PACCIANI - CANEPA

CIRCOLARE n.3/2011: Richiesta dati per la compilazione della dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA relative all anno 2010.

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Milano, 20 settembre 2010

studio associato zaniboni

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA

che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2013 AL 15 DICEMBRE 2013

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Transcript:

Periodico quindicinale FE n. 02 29 gennaio 2014 ABSTRACT ELENCHI INTRASTAT 2014: NOVITÀ E CONFERME Con l inizio del periodo d imposta pare opportuno soffermarsi sulla disciplina degli elenchi INTRASTAT, esaminando le novità in arrivo e ripercorrendo le principali caratteristiche dell adempimento. EVOLUZIONE NORMATIVA Ai sensi dell art. 50, c. 6, DL 331/1993, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie sono tenuti a compilare e a presentare i modelli INTRASTAT. L attuale assetto normativo e regolamentare fa seguito alle modifiche operate dal D.Lgs. 18/2010 che, con effetto dal 1.1.2010, ha esteso l obbligo di rilevazione nei modelli alle prestazioni di servizi generiche poste in essere in ambito intracomunitario. ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI RIFERITI AI SERVIZI RICEVUTI L art. 50-bis, c. 4, DL 69/2013, c.d. Decreto Fare, inserito in sede di conversione dalla L. 98/2013, prevede l abrogazione dell obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2-quater e INTRA 2- quinquies, riguardanti gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti da prestatori stabiliti in altri Paesi della Comunità. L obbligo di presentazione dei modelli concernenti le prestazioni di servizio ricevute si pone, infatti, in contrasto con l art. 268, Direttiva 2006/112/CE, ove al singolo Paese membro è concessa la facoltà di imporre gli elenchi riepilogativi per i beni oggetto di acquisto intracomunitario e non già per i servizi ricevuti. Tale importante semplificazione degli adempimenti posti in capo ai contribuenti è stata prevista nell ambito dell art. 50, DL 69/2013, rubricato: Semplificazione delle comunicazioni telematiche all Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partita IVA. La disposizione prevede, con effetto dal 1.1.2015, la possibilità di inviare all Agenzia delle Entrate, con cadenza giornaliera, i dati analitici delle fatture emesse e ricevute, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione, nonché l ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione. A fronte dell impegno quotidiano richiesto al contribuente, è concesso l esonero da alcuni adempimenti e responsabilità solidali. I soggetti che aderiranno a tale inedita disciplina saranno, infatti, dispensati dall obbligo di trasmissione dello spesometro, della comunicazione black list e della comunicazione delle lettere d intento ricevute. Inoltre gli stessi contribuenti non saranno soggetti alla responsabilità solidale in ambito IVA ex art. 60-bis, DPR 633/1972, e a quella in materia di appalti ex art. 35, c. 28, DL 223/2006. Con un DPR dovrà essere emanato il regolamento che ridefinisca le informazioni da annotare nei registri IVA, allo scopo di allinearne il contenuto a quello delle nuove segnalazioni previste. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 11

Entro i 90 giorni successivi alla data di emissione del predetto regolamento saranno adottate le disposizioni di attuazione della semplificazione. Siccome l abrogazione dell obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT riferiti ai servizi ricevuti è stata agganciata all emanazione del regolamento e del decreto attuativo dell art. 50-bis, DL 69/2013, è presumibile che ancora per quest anno sia necessario continuare la presentazione dei modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies. Rimane invece confermato l obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni, come pure l obbligo di trasmissione degli elenchi riferiti alle cessioni di beni e ai servizi resi. CESSIONE DI BENI E SERVIZI RESI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RICEVUTI INTRA 1 Frontespizio INTRA 2 Frontespizio INTRA 1-bis INTRA 1-ter Cessioni di beni nel periodo di riferimento Rettifiche alle cessioni di beni di periodi precedenti INTRA 2-bis INTRA 2-ter INTRA 1-quater Servizi resi nel periodo di riferimento INTRA 2-quater INTRA 1-quinquies Rettifiche ai servizi resi di periodi precedenti INTRA 2-quinquies Acquisti di beni nel periodo di riferimento Rettifiche agli acquisti di beni di periodi precedenti Servizi ricevuti nel periodo di riferimento Rettifiche ai servizi ricevuti di periodi precedenti SOGGETTI OBBLIGATI L obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT riguarda: i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi generici con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri; gli enti, le associazioni ed altre organizzazioni di cui all art. 7-ter, c. 2, lett. b) e c), DPR 633/1972, che effettuano acquisti intracomunitari di beni e ricevono prestazioni di servizi generici anche nello svolgimento di attività non commerciali (si veda la FE n. 9/2013). Nella definizione di beni comunitari rientrano i beni originari degli Stati membri e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità. L adempimento interessa anche i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e coloro che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter, DPR 633/1972. ESCLUSIONI SOGGETTIVE Con CM n. 36/E/2010, l Agenzia delle Entrate ha precisato che non sussiste l obbligo di includere negli elenchi le prestazioni di servizio rese o ricevute, qualora la controparte sia un soggetto stabilito in un Paese extracomunitario che, benché identificato ai fini IVA nella Comunità, non possieda nel territorio comunitario né la sede principale dell attività, né una stabile organizzazione. Al contrario, le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni vanno incluse negli elenchi a prescindere dalla circostanza che una delle parti sia un soggetto stabilito in uno Stato extracomunitario, purché, naturalmente, lo stesso sia identificato ai fini IVA nella Comunità. Per i beni, infatti, ciò che rileva è la contemporanea sussistenza dei requisiti essenziali delle operazioni intracomunitarie (acquisizione della proprietà del bene, effettiva movimentazione del RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 11

bene tra due Paesi membri e status di operatore economico delle parti coinvolte nella transazione). LE OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE Formano oggetto di rilevazione: le cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori comunitari soggetti IVA; gli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione, presso operatori comunitari soggetti IVA; le prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Paese membro; le prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Paese membro; le triangolazioni comunitarie di beni ex art. 40, c. 2, DL 331/1993, in cui l operatore nazionale, promotore della triangolazione, agisce sia in veste di acquirente sia di cedente comunitario; le movimentazioni di merci oggetto di perfezionamento o manipolazione usuale, da riepilogare ai fini statistici; le operazioni commerciali relative allo scambio di navi e aeromobili, energia elettrica e gas, merci acquisite o cedute come soccorsi d urgenza in regioni sinistrate, da riepilogare ai fini statistici. OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE (BENI) Negli elenchi riepilogativi riferiti ai beni, non vanno incluse le seguenti operazioni: merci non comunitarie, anche se oggetto di scambio con operatori comunitari; beni comunitari inviati o ricevuti a titolo gratuito o non definitivo. Sono inoltre esclusi dalla rilevazione (anche statistica) i beni indicati nell Allegato XI della Determinazione 22778/RU/2010. BENI ESCLUSI DALLA RILEVAZIONE Oro detto monetario. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi i pagamenti per i servizi quali l affrancatura, le imposte o i canoni. Merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), alle seguenti condizioni: non è prevista ne effettuata alcuna lavorazione; la durata prevista per l uso temporaneo non è superiore a 24 mesi; la cessione o l acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini IVA. Merci che circolano tra uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali in altri Stati membri o di organizzazioni internazionali. Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del Paese di origine. Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso. Software scaricato da Internet (da dichiarare negli elenchi riferiti ai servizi). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 11

Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni e servizi (ad esempio, materiale pubblicitario e campioni commerciali). Beni destinati a essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L obiettivo dell operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o miglioria, ma non modificare in alcun modo la natura dei beni. Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE QUALI NON È DOVUTA L IMPOSTA L art. 50, c. 6, DL 331/1993, dispone che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizio non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente. Negli elenchi non vanno quindi dichiarati i servizi che, pur essendo considerati intracomunitari, non sono assoggettati a imposta nel Paese di stabilimento del committente poiché ivi ritenuti esenti o non imponibili. Pertanto, quando il committente della prestazione è stabilito in un altro Stato membro, il prestatore italiano ha l onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente. A tal fine è opportuno esigere una dichiarazione redatta dal committente, in cui questi affermi che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento (la dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente). In mancanza della dichiarazione del committente, il prestatore italiano è legittimato a non includere l operazione negli elenchi solo se ha certezza, in base a elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l imposta nello Stato membro del committente. L erroneo inserimento negli elenchi di prestazioni esenti o non imponibili non è invece passibile di alcuna sanzione (pertanto, in caso di dubbi sull opportunità o meno di dichiarare una determinata prestazione, è opportuno includerla negli elenchi). PRESTAZIONI ACCESSORIE Le prestazioni di servizi che si considerano accessorie all operazione principale ai sensi dell art. 12, DPR 633/1972, non devono essere dichiarate autonomamente, ma il loro valore deve essere incluso nell operazione di compravendita dei beni cui si riferiscono. L art. 12, DPR 633/1972, prevede che il trasporto, la posa in opera, l imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore oppure per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all imposta nei rapporti fra le parti dell operazione principale. Se la cessione o la prestazione principale è soggetta a imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile. Ad esempio, nella CM n. 36/E/2010 l Agenzia delle Entrate ha precisato che nell ipotesi di un servizio di trasporto beni, è necessario verificare come la prestazione di trasporto sia addebitata al cliente finale. Se si tratta di una prestazione accessoria a una vendita di beni, l operazione RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 11

complessiva deve essere evidenziata negli elenchi riferiti ai beni; diversamente, la prestazione di trasporto va indicata nei modelli dei servizi. QUANDO INCLUDERE LE OPERAZIONI NEGLI ELENCHI Ai sensi dell art. 5, c. 1, DM 22.2.2010, la presentazione degli elenchi riepilogativi è collegata al momento in cui i dati delle operazioni sono registrati o soggetti a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento (mensile o trimestrale). Tuttavia, se prima della consegna o della spedizione dei beni è emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l operazione va ricompresa nel modello con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni, per l ammontare complessivo dell operazione (il mero pagamento di acconti non assume pertanto alcuna rilevanza ai fini dell inclusione delle operazioni negli elenchi riferiti ai beni). Quando, invece, la fattura è emessa in un momento anteriore rispetto a quello in cui i beni sono materialmente spediti (ad esempio, fattura emessa il sabato con trasporto che inizia il lunedì, che cade nel mese o, addirittura, nell anno successivo) per motivi tecnico-aziendali, l operazione va indicata nel modello INTRA relativo al periodo in cui la fattura è stata registrata o doveva essere registrata. Riguardo agli elenchi riferiti alle prestazioni di servizio, l emissione anticipata della fattura in assenza di pagamento non assume alcuna rilevanza ai fini dell effettuazione dell operazione e, pertanto, non va riepilogata negli elenchi. Differentemente, il pagamento di acconti comporta l obbligo di emissione della fattura e, conseguentemente, la presentazione dei riepiloghi, poiché l operazione si considera realizzata all atto del pagamento della frazione di corrispettivo. Si ricorda che le prestazioni di servizi specifici, ossia quelle disciplinate dagli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, non devono essere riepilogate negli elenchi riferiti ai servizi per espressa previsione normativa. Tali disposizioni, relative alla disciplina INTRASTAT, devono essere coordinate con i nuovi termini di fatturazione e registrazione delle operazioni IVA, previsti, con effetto dal 1.1.2013, dalla L. 228/2012, c.d. Legge di Stabilità 2013. ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI Ai sensi dell art. 39, c. 1, DL 331/1993, gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all inizio del trasporto o della spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza. Pertanto, il momento rilevante degli acquisti intracomunitari è ora individuato nella data di partenza o spedizione dei beni, senza che assuma rilevanza il soggetto che provvede al trasporto o alla spedizione. Sono previste alcune deroghe per le operazioni con effetti traslativi sospesi e per i c.d. acquisti continuativi (si veda la FE n. 1/2013). Se la fattura è emessa antecedentemente all inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. Il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo, non assume invece più alcuna rilevanza ai fini del momento di effettuazione dell acquisto intracomunitario. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 11

Tuttavia, se prima dell inizio del trasporto il cedente riceve un acconto o il pagamento del corrispettivo e sceglie di emettere la fattura in via anticipata, l operazione si considera comunque effettuata, pur limitatamente all importo fatturato. Ai sensi dell art. 47, c. 1, DL 331/1993, la fattura estera, una volta integrata con l indicazione dell imponibile, dell aliquota e dell imposta, va annotata nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello del suo ricevimento, ma con riferimento al mese precedente. Il riferimento al mese precedente ha lo scopo di collegare l operazione al periodo di effettuazione della stessa. Pertanto, la retrodatazione non trova applicazione quando l operazione è effettuata nello stesso mese di annotazione della fattura. L annotazione della fattura integrata nel registro IVA acquisti va eseguita, al più tardi, entro il termine di decadenza biennale per l esercizio della detrazione ex art. 19, c. 1, DPR 633/1972 (entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto). In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, l acquirente nazionale è tenuto a emettere un autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (inizio del trasporto o della spedizione al cessionario dal territorio dello Stato UE di partenza). Se la fattura ricevuta riporta un corrispettivo inferiore a quello reale, l acquirente deve emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Tali documenti vanno annotati sia nel registro IVA fatture emesse (entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente), sia nel registro IVA acquisti al fine della detrazione della relativa imposta. Ai fini della presentazione del modello INTRA 2-bis va fatto riferimento al momento di annotazione della fattura integrata nel registro IVA fatture emesse. Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3 Acquisto intracomunitario di beni effettuato in data 15.1.2014; la relativa fattura è ricevuta e annotata nel medesimo mese. L operazione va inserita nel modello INTRA 2-bis di gennaio, da presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale). Acquisto intracomunitario di beni effettuato in data 15.1.2014; la relativa fattura è ricevuta a gennaio ma annotata a febbraio con riferimento al mese precedente. L operazione va inserita nel modello INTRA 2-bis di gennaio, da presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale). Acquisto intracomunitario di beni effettuato in data 14.2.2014; la relativa fattura è ricevuta e annotata nel mese di marzo ma con riferimento al mese di febbraio. L operazione va inserita nel modello INTRA 2-bis di febbraio, da presentare entro il 25.3.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale). Ai sensi dell art. 50, c. 7, DL 331/1993, devono essere indicati negli elenchi, per il loro intero ammontare, anche gli acquisti intracomunitari per i quali, anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia stata emessa fattura o pagato tutto o parte del corrispettivo. In particolare, RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 11

ai fini dell inclusione dell operazione negli elenchi, va fatto riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni. Esempio 4 In data 15.1.2014 è ricevuta una fattura di acconto dell importo di 2.000, a valere su una fornitura di merci ancora da ricevere. Le merci sono spedite dalla Germania nel mese di marzo unitamente alla fattura a saldo dell importo di 3.000. Nonostante la fattura di acconto sia stata ricevuta e registrata ai fini IVA nel mese di gennaio, l acquisto intracomunitario di complessivi 5.000 va dichiarato nel modello INTRA 2-bis di marzo, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale). CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI Ai sensi dell art. 39, c. 1, DL 331/1993, le cessioni intracomunitarie si considerano effettuate all inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall Italia. Sono previste alcune deroghe per le operazioni con effetti traslativi sospesi e per i c.d. acquisti continuativi (si veda la FE n. 1/2013). Se la fattura è emessa antecedentemente all inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. Il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo, non assume invece più alcuna rilevanza ai fini del momento di effettuazione dell operazione. Tuttavia, se prima dell inizio del trasporto il cedente riceve un acconto o il pagamento del corrispettivo e sceglie di emettere la fattura in via anticipata, l operazione si considera comunque effettuata, pur limitatamente all importo fatturato. Ai sensi dell art. 46, c. 2, DL 331/1993, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità IVA ex art. 41, DL 331/1993, è opportuno verificare l iscrizione dell acquirente comunitario nell archivio VIES (http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm). Come previsto dall art. 47, c. 4, DL 331/1993, la fattura va annotata nel registro delle fatture emesse secondo l ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione. L annotazione va dunque eseguita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, con riferimento al mese di inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall Italia. Ai fini dell inclusione dell operazione nell elenco INTRA 1-bis devono essere osservate le stesse regole previste per gli acquisti e, pertanto, occorre far riferimento alla data di annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse. Esempio 5 Cessione intracomunitaria di beni effettuata in data 15.1.2014; la relativa fattura è emessa e annotata in pari data. L operazione va inserita nel modello INTRA 1-bis di gennaio, da presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale). Cessione intracomunitaria di beni effettuata in data 15.1.2014; la relativa fattura è emessa il 15.2.2014 e annotata in tale mese ma con riferimento a gennaio. L operazione va inserita nel modello INTRA 1-bis di gennaio, da presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o Esempio 6 del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 7 di 11

Ai sensi dell art. 50, c. 7, DL 331/1993, devono essere indicate negli elenchi, per il loro intero ammontare, anche le cessioni intracomunitarie per le quali, anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia stata emessa fattura o pagato tutto o parte del corrispettivo. In particolare, ai fini dell inclusione dell operazione negli elenchi, va fatto riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni. Esempio 7 In data 15.1.2014 è emessa una fattura di acconto dell importo di 2.000, su una fornitura di merci ancora da spedire. Le merci sono spedite dall Italia nel mese di marzo unitamente alla fattura a saldo dell importo di 3.000. Nonostante la fattura di acconto sia stata emessa e registrata nel mese di gennaio, la cessione intracomunitaria di complessivi 5.000 va dichiarata nel modello INTRA 1-bis di marzo, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale). PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE Le prestazioni di servizi generici ricevute da prestatori stabiliti nella Comunità, si considerano effettuate alla data di ultimazione del servizio o, se antecedente, alla data del pagamento. Sono previste alcune deroghe per le prestazioni continuative ultrannuali e per quelle periodiche (si veda la FE n. 2/2013). La fattura, ricevuta senza addebito d imposta, deve essere numerata e integrata con l eventuale determinazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell operazione, nonché con l ammontare dell imposta, o con il titolo che ne prevede l esenzione o la non imponibilità, entro il giorno 15 del mese successivo al suo ricevimento. In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il committente nazionale è tenuto a emettere un autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (ultimazione della prestazione). L annotazione del documento nel registro delle fatture emesse va eseguita entro lo stesso termine (giorno 15 del mese successivo al ricevimento), ma con riferimento al mese precedente. L annotazione nel registro IVA acquisti va invece eseguita, al più tardi, entro il termine di decadenza biennale dal diritto alla detrazione ex art. 19, c. 1, DPR 633/1972. Ai fini dell inclusione delle prestazioni ricevute nei modelli INTRASTAT, occorre aver riguardo alla data di annotazione della fattura nel registro IVA fatture emesse, tenendo, tuttavia, conto del mese di ricevimento del documento. Esempio 8 Prestazione di servizi ultimata in data 15.1.2014; la relativa fattura è emessa il 10.2.2014 con data 15.1.2014. Il committente italiano riceve il documento in data 12.2.2014 e lo annota nei registri IVA nella medesima data ma con riferimento al mese di gennaio. L operazione va inserita nel modello INTRA 2-quater di gennaio, da presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale). PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE Le prestazioni di servizi generici rese nei confronti di committenti stabiliti nella Comunità, devono essere fatturate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (ultimazione del servizio o pagamento). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 8 di 11

Sono previste alcune deroghe per le prestazioni continuative ultrannuali e per quelle periodiche (si veda la FE n. 2/2013). Il documento, riportante l annotazione Inversione contabile, va poi annotato nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione ma con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. Ai fini dell inclusione delle operazioni negli elenchi occorre far riferimento alla data di registrazione della fattura, tenendo, tuttavia, conto del momento di effettuazione dell operazione. Ad esempio, una fattura emessa il 15.1, data di ultimazione del servizio, può essere annotata nel registro IVA fatture emesse entro il 15.2, ma deve comunque essere contabilizzata nel registro IVA del mese di gennaio, periodo con riferimento al quale deve essere anche inclusa negli elenchi. Esempio 9 Prestazione di servizi ultimata in data 15.1.2014; la relativa fattura è emessa il 15.2.2014 con data 15.1.2014. L operazione va inserita nel modello INTRA 1-quater di gennaio, da presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale). PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE La periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi va individuata in relazione al volume degli scambi intracomunitari di beni e servizi realizzati nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti. CESSIONE DI BENI E SERVIZI RESI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI Mensile: soggetti che effettuano cessioni di beni e servizi superiori a 50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti. Trimestrale: soggetti che effettuano cessioni di beni e servizi pari o inferiori a 50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti. Mensile: soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi superiori a 50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti. Trimestrale: soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi pari o inferiori a 50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti. Il superamento della soglia di 50.000 deve essere accertato, distintamente, per l elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello INTRA 1) e per quello degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA 2). È, quindi, possibile che la periodicità sia trimestrale per un elenco e mensile per l altro. All interno di ciascuna tipologia di elenco, l ammontare delle singole categorie di operazioni resta distinto ai fini della verifica del superamento della soglia. La periodicità resta, pertanto, trimestrale se, ad esempio, le cessioni di beni sono pari a 30.000, mentre le prestazioni di servizi rese sono pari a 40.000. Gli elenchi vanno invece presentati mensilmente se, per una singola categoria di operazioni, è stata superata la soglia di 50.000. Ad esempio, se nel trimestre gennaio - marzo viene superata la soglia di 50.000 delle cessioni di beni ma non quella dei servizi resi, i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile sia con riguardo ai beni che ai servizi resi. Con CM n. 36/E/2010, l Agenzia delle Entrate ha precisato che se la soglia di 50.000 è stata superata anche in uno solo dei quattro trimestri dell anno precedente, la periodicità mensile deve essere osservata per almeno quattro trimestri consecutivi. Di conseguenza, per ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, è necessario che la soglia di 50.000 non sia superata per almeno quattro trimestri consecutivi. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 9 di 11

In assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento gli elenchi non devono essere presentati. Nell ipotesi di inizio dell attività in corso d anno, gli elenchi vanno presentati trimestralmente, purché siano rispettate le condizioni previste per tale periodicità. In altri termini, i soggetti che iniziano l attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile ove sia superata la soglia di 50.000. I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare i modelli con cadenza mensile. Tuttavia, tale scelta obbliga alla presentazione mensile per tutto l anno solare. CAMBIO DI PERIODICITÀ Se nel corso del trimestre di riferimento è superata la soglia di 50.000, la periodicità di presentazione degli elenchi passa da trimestrale a mensile già dal mese successivo a quello in cui è stata superata la soglia. In tal caso, per i mesi del trimestre già trascorsi, è prevista la presentazione di elenchi appositamente contrassegnati (da trasmettere contestualmente alla presentazione del primo elenco mensile). In particolare, se la soglia è superata: 1) nel primo mese del trimestre, occorre presentare il modello entro il giorno 25 del mese successivo, contrassegnando nel frontespizio la casella SOLO PRIMO MESE DEL TRIMESTRE ; 2) nel secondo mese del trimestre, occorre presentare il modello entro il giorno 25 del mese successivo, contrassegnando nel frontespizio la casella 1 E 2 MESE DEL TRIMESTRE ; 3) nel terzo mese del trimestre, occorre presentare il modello entro il giorno 25 del mese successivo, contrassegnando nel frontespizio la casella TRIMESTRE COMPLETO. Esempio 10 Esempio 11 Un soggetto tenuto alla presentazione trimestrale supera la soglia di 50.000 di acquisti intracomunitari nel corso del mese di febbraio. Il modello INTRA 2 relativo ai mesi di gennaio e febbraio deve essere presentato entro il 25.3, il modello INTRA 2 del mese di marzo va invece presentato entro il 25.4. Un soggetto tenuto alla presentazione trimestrale supera la soglia di 50.000 di cessioni intracomunitarie nel corso del mese di marzo. Il modello INTRA 1 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo deve essere presentato entro il 28.4.2014. TERMINI DI PRESENTAZIONE Il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Se tale giorno cade di sabato o in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. PERIODICITÀ MENSILE PERIODICITÀ TRIMESTRALE Gennaio 2014 25.2.2014 Febbraio 2014 25.3.2014 1 trimestre 2014 28.4.2014 Marzo 2014 28.4.2014 RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 10 di 11

Aprile 2014 26.5.2014 Maggio 2014 25.6.2014 2 trimestre 2014 25.7.2014 Giugno 2014 25.7.2014 Luglio 2014 25.8.2014 Agosto 2014 25.9.2014 3 trimestre 2014 27.10.2014 Settembre 2014 27.10.2014 Ottobre 2014 25.11.2014 Novembre 2014 29.12.2014 4 trimestre 2014 26.1.2015 Dicembre 2014 26.1.2015 Per gli elenchi relativi al 2010 e ai periodi d imposta successivi, l unica modalità possibile di presentazione degli elenchi è quella telematica (utilizzando il Servizio Telematico Doganale o i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, ossia Entratel e Fisconline). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 11 di 11