IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E IL SUO OGGETTO



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ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI PROF. ROMANO CICCONE

Indice 1 IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E IL SUO OGGETTO ----------------------------------------------------- 3 2 CREDITI IMPIGNORABILI ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3 OBBLIGHI DEL TERZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 4 DICHIARAZIONE DEL TERZO------------------------------------------------------------------------------------------ 11 5 NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013-------------------------------------------------- 13 6 LA MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO -------------------------------------------------------------------- 14 6.1. L'ACCERTAMENTO DEL CREDITO IN MANCANZA DEL TERZO PIGNORATO ------------------------------------------------- 14 6.2. IL DIVARIO PROCEDURALE PER I RAPPORTI CREDITO-DEBITO NON DI LAVORO ------------------------------------------ 15 6.3. LA LIMITATA ESPERIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C. CONTRO L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE ----- 16 7 LA CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO --------------------------------------------------------------- 17 8 PLURALITÀ DI PIGNORAMENTI -------------------------------------------------------------------------------------- 18 9 INTERVENTO DEI CREDITORI----------------------------------------------------------------------------------------- 19 10 ASSEGNAZIONE E VENDITA -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 2 di 23

1 Il pignoramento presso terzi e il suo oggetto Quando l espropriazione ha ad oggetto crediti del debitore verso un terzo o cose di proprietà del debitore detenute da un terzo, il procedimento non potrebbe svolgersi con le forme dell espropriazione presso il debitore 1. Da un lato, infatti, i crediti, essendo entità giuridiche prive di consistenza materiale, non possono essere individuati, valutati, né tanto meno vincolati se non con la collaborazione o comunque con la partecipazione del loro soggetto passivo, ossia il terzo (debitore del debitore). Dall altro lato, quando le cose del debitore sono in possesso di un terzo in modo che il debitore stesso non ne possa direttamente disporre, la loro acquisizione da luogo ad un intromissione nella sfera giuridica del terzo, che non può avvenire senza la collaborazione o comunque la partecipazione del terzo. Questa collaborazione, o almeno partecipazione, del terzo al procedimento è per l appunto la principale caratteristica strutturale del procedimento in discorso. Il testo dell art. 543 c.p.c., prevede che: «Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda 3 di 23

i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314». Tra i beni che sono oggetto della responsabilità patrimoniale e che l art. 543 c.p.c. assoggetta ad espropriazione presso terzi, vi sono i crediti di danaro che il debitore può vantare nei confronti di terzi, nonché le cose di proprietà del debitore che siano nel possesso di terzi e che non è possibile sottoporre a espropriazione diretta presso il debitore in quanto la disponibilità di esse è in capo al terzo 2. In entrambi i casi il terzo, debitore o detentore, pur non diventando soggetto passivo dell espropriazione, non acquisendo, cioè, la qualità di parte in senso stretto del processo, è coinvolto nella procedura al solo fine di consentire che la stessa possa indirizzarsi sulle somme di denaro dovute al debitore esecutato o sulle dose detenute di propietà do quest ultimo. Mentre il pignoramento mobiliare è atto compiuto esclusivamente dall ufficiale giudiziario (sia pure su istanza del creditore), il pignoramento presso terzi consta di due parti di natura differente: la prima proveniente da creditore, contenente la citazione del terzo e del debitore nonché l invito a rendere la dichiarazione cd. di quantità e l intimazione di non disporre del bene senza l ordine del giudice; la seconda, propria dell ufficiale giudiziario, contenente la dichiarazione di pignoramento e l ingiunzione del debitore. Come quello immobiliare il pignoramento presso terzi 3 ha natura di domanda giudiziale e deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da un difensore munito di procura ad litem. 1 C. Mandrioli, Diritto processuale civile, XXI ed. aggiornata a cura di A. Carratta, IV, Torino, 2012. 2 L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999; V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano 1967; G.A. Micheli, La tutela del diritto di credito nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1950; A. Travi, Espropriazione verso terzi, in Novissimo Dig. It., VI, Torino, 1960; T. Pala, Il pignoramento di crediti, Sassari, 1965. 3 C. Mandrioli, Diritto processuale civile, XXI ed. aggiornata a cura di A. Carratta, IV, Torino, 2012.; A. Saletti, L espropriazione presso terzi dopo la riforma, in Riv. Es. forz., 2008; V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano 1967; G.A. Micheli, La tutela del diritto di credito nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1950; A. 4 di 23

Gli effetti sostanziali 4 del pignoramento presso terzi sono quelli propri di ogni altra figura di pignoramento e decorrono dal giorno della notifica dell atto di cui all art. 543 c.p.c., ancorchè il pignoramento si perfezioni soltanto con la dichiarazione positiva e non contestata del terzo ovvero con la sentenza di accertamento ex art. 549 c.p.c. Il terzo presso il quale viene eseguito il pignoramento non è il soggetto passivo dell esecuzione, ma solo lo strumento per consentire la realizzazione del credito nei confronti dell esecutato (che resta il solo debitore): il terzo, pertanto, non può proporre l opposizione all esecuzione, ma solo quella agli atti esecutivi. L importante novità introdotta dalla legge n. 52/2006 prevede che il terzo è tenuto a rendere la cd. dichiarazione di quantità in udienza solo per i crediti di lavoro, mentre negli altri casi è possibile rendere la stessa con lettera raccomandata, da recapitarsi al creditore procedente entro 10 giorni. Inoltre, la legge di stabilità 2013 ha inserito nell art. 543 c.p.c. l obbligo dell indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) conformemente al processo generale d informatizzazione del giudizio civile. Pertanto, all'art. 543, comma 2, nn. 3 e 4 e all'art. 547, primo comma, la legge di stabilità, impone l'inserimento nell'atto di pignoramento dell'indirizzo PEC del creditore. Al medesimo potrà così indirizzare, il terzo pignorato ove previsto, cioè quando il creditore abbia proceduto per crediti non originati da un rapporto di lavoro, altrimenti il terzo è chiamato a partecipare all'udienza - la dichiarazione circa la sussistenza o meno del credito in alternativa all'invio della già prevista raccomandata (postale). Qui è opportuno dar conto delle due ipotesi interpretative: 1) che per creditore si possa anche intendere il procuratore del creditore di talché la novella risulterebbe quasi priva di senso, perché il procuratore dovrebbe avere già indicato nell'atto il proprio indirizzo PEC (art. 125, comma 1, c.p.c.). D'altronde, laddove il creditore non avesse effettuato l'elezione di domicilio come previsto, le notificazioni potrebbero farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione (art. 489, comma 2, c.p.c.); Travi, Espropriazione verso terzi, in Novissimo Dig. It., VI, Torino, 1960; T. Pala, Il pignoramento di crediti, Sassari, 1965; V. Colesanti, Pignoramento presso terzi, in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983. 4 V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano 1967; G.A. Micheli, La tutela del diritto di credito nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1950; A. Travi, Espropriazione verso terzi, in Novissimo Dig. It., VI, Torino, 1960; T. Pala, Il pignoramento di crediti, Sassari, 1965. 5 di 23

2) che per creditore si intenda il medesimo personalmente, nel qual caso è difficile interpretare il comando come un requisito essenziale dell'atto, posto che creditore può essere ovviamente anche una qualunque persona fisica ma l'obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo PEC riguarda professionisti, imprese e pubblica amministrazione. L'assenza dell'indirizzo PEC del creditore non determinerebbe, d'altronde, l'impossibilità - per il terzo pignorato - di rendere e inviare comunque la richiesta dichiarazione. 6 di 23

2 Crediti impignorabili Il testo dell art. 545 c.p.c. è il seguente: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge». La norma contiene l elencazione, che ha carattere tassativo, dei crediti impignorabili, che, cioè sono sottratti all azione esecutiva in considerazione dell esigenza di tutelare bisogni primari del debitore, alcuni dei quali sono assolutamente impignorabili (cioè non possono mai costituire l oggetto di esecuzione), mentre altri sono relativamente pignorabili, possono, cioè, essere aggrediti con una serie di limiti e condizioni 5. Pertanto, come per il beni mobili, anche determinati crediti non possono essere sottoposti a pignoramento, in considerazione del loro valore morale e della loro funzione di sostentamento, 5 V. Colesanti, Pignoramento presso terzi, in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983; F. Bucolo, Il pignoramento e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986; A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996; G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067; R. Vaccarella, voce, in Digesto, VIII, Torino 1992; G. Verde, voce Pignoramento in generale; in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983; L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999; M. Acone, Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti, in Foro it., 1996; A. Saletti, Il giudizio di accertamento dell obbligo del terzo pignorato, in Riv. Dir. Proc., 1998, 996 e ss. 7 di 23

mentre altri possono essere pignorati solo parzialmente (crediti di lavoro) o solo quando sia posto in esecuzione uno speciale credito (crediti alimentari, pignorabili con l autorizzazione e nella misura stabilita dal giudice solo per le cause di alimenti) 6. L impignorabilità dei crediti, attenendo al rapporto tra creditore e debitore esecutato, può essere eccepita esclusivamente da ques ultimo ( in udienza o con l opposizione all esecuzione), mentre non si ritiene rilevabile dal terzo debitore del debitore ne d ufficio 7. 6. Bucolo, Il pignoramento e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986; A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996; G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067; R. Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Digesto, VIII, Torino 1992; G. Verde, voce Pignoramento in generale; in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983; L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999 8 di 23

3 Obblighi del terzo Per quanto riguarda gli obblighi del terzo, l art. 546 c.p.c. prevede che: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza». La norma specifica che gli effetti sostanziali del pignoramento decorrono dalla data di notifica dell atto; gli effetti, in ogni caso, sono solo eventuali, in quanto subordinati alla positiva dichiarazione del terzo o all accertamento giudiziale del relativo obbligo, al momento dei quali il pignoramento si perfeziona (ed il terzo è legittimato a non effettuare la riconsegna o ad adempiere nei confronti dell esecutato) 8. Scopo della norma è quello di assicurare al creditore procedente e a quelli intervenuti nella procedura espropriativa la fruttuosità dell azione esecutiva intrapresa, scongiurando, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell atto di pignoramento e la dichiarazione di cui all art. 547 c.p.c. (o il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento ex art. 549 c.p.c.), il pericolo di sottrazioni, di alienazioni o, più in generale, di atti di disposizione da parte del terzo debitore, relativamente alle cose o somme da lui dovute, in pregiudizio delle aspettative creditorie 9. Il testo della norma modificato dal d.l. n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005, limita gli obblighi del terzo all importo del credito precettato aumentato della metà. La modifica è finalizzata a porre rimedio alla prassi alquanto diffusa di pignoramenti troppo aggressivi eseguiti in forza di titoli esigui nei confronti di crediti del debitore di valore ben più 7 M. Acone, Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti, in Foro it., 1996; A. Saletti, Il giudizio di accertamento dell obbligo del terzo pignorato, in Riv. Dir. Proc., 1998, 996 e ss. 8 M. Acone, Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti, in Foro it., 1996; A. Saletti, Il giudizio di accertamento dell obbligo del terzo pignorato, in Riv. Dir. Proc., 1998, 996 e ss. 9 F. Bucolo, Il pignoramento e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986; A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996; G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067; R. Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Digesto, VIII, Torino 1992; G. Verde, voce Pignoramento in generale; in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983. 9 di 23

rilevante 10 ; nella stessa ottica laddove il pignoramento sia eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la relativa dichiarazione di inefficacia 11. 10 C. Mandrioli, Diritto processuale civile, XXI ed. aggiornata a cura di A. Carratta, IV, Torino, 2012.; V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano 1967; G.A. Micheli, La tutela del diritto di credito nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1950; A. Travi, Espropriazione verso terzi, in Novissimo Dig. It., VI, Torino, 1960; T. Pala, Il pignoramento di crediti, Sassari, 1965; A. Saletti, L espropriazione presso terzi dopo la riforma, in Riv. Es. forz., 2008. 11 V. Colesanti, Pignoramento presso terzi, in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983; F. Bucolo, Il pignoramento e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986; A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996; G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067. 10 di 23

4 Dichiarazione del terzo Il testo dell art. 547 c.p.c. sulla dichiarazione del terzo è il seguente: «Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice». Pertanto, le modifiche introdotte dalla legge n. 52/2006 alla norma, consentono che la dichiarazione sia resa dal terzo a mezzo di procuratore speciale o di difensore munito di procura speciale e precisano che la dichiarazione va resa in udienza solo per i crediti di lavoro, mentre, negli altri casi, può essere effettuata a mezzo di raccomandata postale, recapitata al creditore procedente 12 oppure trasmessa a messo di posta elettronica certificata. Tale forma costituisce un agevolazione per il terzo, il quale può comunque validamente comparire in udienza per renderla o per modificare quella inoltrata per raccomandata o correggere eventuali errori. Il terzo pignorato, chiamato a dichiarare se si trova in possesso di cose del debitore esecutato o se sia nei confronti di quest ultimo a sua volta debitore di somme di denaro, non assume la qualità di parte nell ambito del processo esecutivo, mentre in caso di dichiarazione mancata, negativa o contestata, diviene parte convenuta nell eventuale giudizio da istaurare per accertare il suo obbligo verso il debitore. La dichiarazione non costituisce una confessione né una testimonianza ma un mero atto di collaborazione nell ambito della procedura esecutiva, con il quale il terzo specifica l ammontare del 12 F. Bucolo, Il pignoramento e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986; A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996; G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067; R. Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Digesto, VIII, Torino 1992; G. Verde, voce Pignoramento in generale; in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983. 11 di 23

suo debito nei confronti dell esecutato nonché la presenza di fatti estintivi o rilevanti: essa deve essere resa e sottoscritta personalmente dal terzo e non è necessaria all uopo nessuna difesa tecnica 13. La legge di stabilità 2013, infatti, ha inserito anche nell articolo in esame (come nell art. 543 c.p.c.) la previsione dell utilizzo della posta elettronica certificata (PEC). 13 G.A. Micheli, La tutela del diritto di credito nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1950; A. Travi, Espropriazione verso terzi, in Novissimo Dig. It., VI, Torino, 1960; T. Pala, Il pignoramento di crediti, Sassari, 1965; V. Colesanti, Pignoramento presso terzi, in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983; F. Bucolo, Il pignoramento e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986; A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996. 12 di 23

5 Novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 La procedura del pignoramento presso terzi (di cui al libro III, titolo II, capo III del c.p.c.) è stata sensibilmente modificata con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. Legge di Stabilità 2013), art. 1, comma 20, all'evidente scopo di semplificare e accelerare la stessa. In particolar modo sono stati cancellati, per tutti i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore delle modifiche (e cioè per i pignoramenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2013), il giudizio di accertamento della sussistenza del bene/credito del debitore presso e nei confronti del terzo e quanto a ciò correlato, cioè la sospensione del processo esecutivo per consentire tale accertamento e la successiva riassunzione per giungere alla fase dell'assegnazione e della vendita. Inoltre, vale la pena di spendere qualche parola sul rapporto tra il vecchio e il nuovo rito della procedura di espropriazione presso terzi. Se ne occupa il comma 21 dell'art. 1 della legge 228/2012, per il quale le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Nulla quaestio se la notificazione al debitore e al terzo pignorato si sono perfezionate entrambe prima del o a partire dal 1 gennaio 2013. Nel primo caso, si seguirà il vecchio rito, nel secondo la novella, dal momento che è con la notifica dell'atto di pignoramento che inizia questa procedura esecutiva. Quando il perfezionamento dell'una e dell'altra si realizzino uno prima e l'altro dopo la data indicata, dovrebbe bastare anche la notificazione ad uno solo dei due, onde considerare iniziata la procedura - essendo indifferente che si tratti del debitore o del terzo. In conclusione: tutti i casi in cui la notificazione al debitore o al terzo si sia perfezionata entro il 31 dicembre 2012, le procedure di espropriazione presso terzi andranno avanti nell'osservanza del vecchio rito. 13 di 23

6 La mancata dichiarazione del terzo 6.1. L'accertamento del credito in mancanza del terzo pignorato La citata legge di stabilità 2013 ha distinto tra la mancata e la contestata dichiarazione del terzo scindendole in due norme separate (art. 548 e 549 c.p.c.). L art. 548 c.p.c. stabilisce che: «Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore». Nell ipotesi, disciplinata ex art. 548 c.p.c., si prevede che se le somme richieste dal creditore sono dovute dal terzo a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro, la non comparizione del terzo all udienza presume la non contestazione delle somme con conseguente assegnazione delle stesse al creditore. La novità più importante della legge di stabilità, risiede proprio nella modifica dell' art. 548, comma 1 c.p.c. per la quale, se il pignoramento concerne crediti di lavoro (art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.), la mancata comparizione del terzo all'udienza equivale ad una non contestazione del credito pignorato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione forzata sul provvedimento di assegnazione. 14 di 23

Dunque, a differenza che in passato, la non collaborazione del terzo è oggetto di sanzione che consiste essenzialmente nel riconoscimento di quanto indicato dal creditore, anzi nei termini indicati dal creditore. 6.2. Il divario procedurale per i rapporti credito-debito non di lavoro Per l'ipotesi in cui il creditore deduca nell'atto di pignoramento rapporti credito-debito non originati da un rapporto di lavoro è previsto che il terzo invii la propria dichiarazione con raccomandata e comunque mediante atto scritto. L art. 548, comma 2, c.p.c. recita: «Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma». Se il terzo non rende la dichiarazione, il creditore ne dà atto all'udienza e si ricade nella prima ipotesi (quella per i crediti originati da rapporti di lavoro) perché il giudice fissa un'ulteriore udienza, con ordinanza che il creditore dovrà notificare al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma Il secondo comma disciplina ugualmente una presunzione, ma prevede la fissazione di un udienza successiva per assicurarsi che il terzo sia conscio della posizione presa: pertanto, solo se non compare alla nuova udienza, si applica la disciplina di cui al comma 1. 15 di 23

6.3. La limitata esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione L art. 548, comma 3, c.p.c. prevede che: «Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore». Se era codificata l'inaccessibilità del rimedio delle opposizioni in capo al terzo pignorato, oggi il comma 3 dell'art. 548 c.p.c. apre come visto - formalmente una breccia: il terzo pignorato può utilizzare lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione, a condizione di provare di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Si desume necessariamente che, laddove il terzo abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza, questa non sia censurabile per ragioni formali anche quando difforme dai requisiti. Più radicalmente, la tempestiva conoscenza dell'ordinanza la renderebbe incensurabile, sostanzialmente e formalmente. Né si riconosce, con il mero riferimento all'ordinanza di assegnazione, l'impugnabilità (per quanto in base ai soli vizi di procedura) dei successivi atti di esecuzione. Quanto al resto, il rimedio dell'opposizione si farà valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, che letteralmente significa che l'interessato dovrà utilizzare la forma dell'atto di citazione e dovrà rispettare il termine perentorio prescritto per la sua notificazione. I venti giorni dovranno decorrere necessariamente dal momento della conoscenza o conoscibilità legale dell'ordinanza di assegnazione. Dopo i dedotti rilievi, va detto che la legge non può costituire lo strumento, pur involontario ma comunque colpevole, di una irragionevole compressione dei diritti individuali. La giusta esigenza di accelerazione-semplificazione della procedura di pignoramento presso terzi deve essere soddisfatta apponendo dei contrappesi. Se si vuole mantenere l'impianto che anticipa (anche di gran lunga) l'ottenimento del titolo nei confronti del terzo pignorato, occorre bilanciarlo offrendo a quello un convincente armamentario di tutele, oggi ridotto alla limitata impugnabilità dell'ordinanza di assegnazione e alla fattispecie in cui il pignoramento vada inavvertitamente a riguardare (anche) beni di proprietà di terzi (con l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c.). 16 di 23

7 La contestata dichiarazione del terzo Ulteriore innovazione, tocca l'art. 549 c.p.c., che cambia radicalmente vestito e va a disciplinare il caso della contestata dichiarazione del terzo prevedendo quanto segue: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617». Nel caso in cui sorgano contestazioni sulla dichiarazione, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. Tale ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.. Dunque l'accertamento sarà d'ora in poi interno al processo esecutivo ed efficace solo ed esclusivamente entro i suoi confini. Non viene (o non dovrebbe venire) meno la necessità e la possibilità per il creditore di dimostrare l'esistenza del rapporto dedotto nell'atto di pignoramento, così come il diritto di debitore e terzo di formulare tutte le difese del caso. La differenza sensibile rispetto al regime pregresso è che il nuovo accertamento avrà valenza squisitamente endoprocessuale e il giudice dell'esecuzione risolverà le questioni sollevate (di qualunque natura esse siano) con ordinanza. Nel vecchio regime, l'accertamento del credito avveniva con sentenza e godeva dello status riconosciuto ad ogni analogo provvedimento (art. 2909 c.c.) che ora non avrà più. Si fa notare che in questo caso lo strumento dell'art. 617 (con riferimento non limitato al suo primo comma) è utilizzabile, pur sempre contro la sola ordinanza di assegnazione ma senza condizioni, da tutti coloro che vi abbiano interesse (terzo compreso). 17 di 23

8 Pluralità di pignoramenti Il testo dell art. 550 c.p.c è il seguente: «Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma». Nel caso di pluralità di pignoramenti, l articolo in esame ha una funzione di tutela del terzo volta in primo luogo ad evitare la prosecuzione di duo o più procedure con assegnazione dello stesso credito (che esporrebbe il terzo ad un duplice esborso, non essendo il primo pagamento opponibile al secondo assegnatario), e pone uno specifico onere a carico del terzo il quale, nel caso in cui ometta di dichiarare l esistenza del primo pignoramento, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi solo contro la seconda ordinanza di assegnazione 14. La disposizione, inoltre, per il caso che sugli stessi (crediti o cose) del debitore esecutato siano stati eseguiti più pignoramenti, ha lo scopo di fare intervenire nella procedura espropriativa tutti i creditori pignoranti, i quali potranno soddisfare le proprie ragioni, nel rispetto della par condicio e salvi eventuali diritti di prelazione, partecipando con il creditore istante, fino a concorrenza dei rispettivi crediti, alla distribuzione della somma ricavata 15. In caso contrario, gli stessi creditori potranno contestare la dichiarazione resa dal terzo, provocando il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. (anche se non muniti di titolo esecutivo). 14 C. Mandrioli, Diritto processuale civile, XXI ed. aggiornata a cura di A. Carratta, IV, Torino, 2012; L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999. 15 A. Travi, Espropriazione verso terzi, in Novissimo Dig. It., VI, Torino, 1960; T. Pala, Il pignoramento di crediti, Sassari, 1965; V. Colesanti, Pignoramento presso terzi, in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983; F. Bucolo, Il pignoramento 18 di 23

9 Intervento dei creditori L art. 551 c.p.c. prevede che: «L intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti. Agli effetti di cui all art. 526 l intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti». Il rinvio operato alle norme degli artt. 525 ss. comporta l applicabilità all intervento nell espropriazione presso terzi della disciplina dettata per l espropriazione presso il debitore. Il termine per stabilire la tempestività dell intervento è l udienza in cui il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione, indipendentemente dal fatto che la stessa sia poi effettivamente resa 16. Quanto all intervento dei creditori, quindi, l individuazione dei soggetti legittimati all intervento è lasciata, ancora una volta, all art.499 c.p.c., che tale legittimazione disciplina con riguardo ad ogni tipo di espropriazione 17. D altra parte, l art. 551 c.p.c. enuncia espressamente che valgono le regole dettate degli artt. 525 ss. con riguardo all intervento dei creditori nell espropriazione mobiliare. Viene solo precisato, nel capoverso, che il termine la cui osservanza consente la partecipazione alla ripartizione è quello della prima udienza di comparizione delle parti (ovvero quella indicata nella citazione notificata al terzo o a quella differita d ufficio dal giudice) 18. e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986; A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996; G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067. 16 A. Travi, Espropriazione verso terzi, in Novissimo Dig. It., VI, Torino, 1960; A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996; G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067; R. Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Digesto, VIII, Torino 1992; G. Verde, voce Pignoramento in generale; in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983; L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999;; A. Saletti, Il giudizio di accertamento dell obbligo del terzo pignorato, in Riv. Dir. Proc., 1998, 996 e ss. 17 C. Mandrioli, Diritto processuale civile, XXI ed. aggiornata a cura di A. Carratta, IV, Torino, 2012.; A. Saletti, L espropriazione presso terzi dopo la riforma, in Riv. Es. forz., 2008; V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano 1967. 18 Cass. 4 ottobre 2010 n.20595. 19 di 23

10 Assegnazione e vendita Rimane ora da vedere come prosegue il processo esecutivo dopo che l esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo sia stata accertata 19. L art. 552 c.p.c. sull assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo, prevede che: «Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente». Quindi se il terzo si è riconosciuto (o o è giudizialmente dichiarato) possessore di cose mobili di proprietà del debitore, queste cose sono senz altro assoggettate all espropriazione; più precisamente, la dichiarazione del terzo positiva e non contestata oppure l accertamento positivo del possesso da parte del terzo di cose del debitore, dunque, fa sì che il giudice dell esecuzione, sentite le parti, provveda alla vendita o all assegnazione delle cose negli stessi modi previsti nell espropriazione presso il debitore 20. In caso di vendita, poiché nella procedura in esame manca una stima iniziale del valore delle cose, il giudice dovrà farle stimare da un esperto. L ordinanza di vendita o assegnazione obbliga il terzo alla consegna delle cose all incaricato per la vendita o al creditore assegnatario. L art. 553 c.p.c. sull assegnazione e vendita di crediti, prevede che: «Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. Il valore delle rendite 19 C. Mandrioli, Diritto processuale civile, XXI ed. aggiornata a cura di A. Carratta, IV, Torino, 2012.; V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano 1967; G.A. Micheli, La tutela del diritto di credito nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1950. 20 L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999. 20 di 23

perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita». Se, invece, si tratta di credito del debitore, ossia se il terzo si è riconosciuto o è stato giudizialmente dichiarato debitore di una somma di denaro nei confronti del debitore, occorre distinguere tra l ipotesi che il credito sia esigibile immediatamente (o comunque entro un termine non superiore a novanta giorni) e l ipotesi che esso sia esigibile in termine più lungo 21. Nel primo caso il giudice dell esecuzione provvederà senz altro alla sua assegnazione, eventualmente previa ripartizione pro quota con i creditori concorrenti (art. 553, 1 comma, c.p.c.). E naturalmente si tratterà di un assegnazione salva esazione, ossia pro solvendo: il che significa che il creditore assegnatario dovrà prima escutere il terzo debitore e, solo in caso di in capienza, potrà proseguire nella sua azione esecutiva contro il suo debitore originario 22. Nel secondo caso, ossia nel caso di crediti esigibili in termine maggiore di novanta giorni, come anche nel caso di censi o rendite perpetue o temporanee, l assegnazione è possibile solo se chiesta concordemente dai creditori; altrimenti il credito verrà venduto con le regole della vendita forzata delle cose mobili (art. 553, 2 comma, c.p.c.) ed insieme col credito verranno trasferite le relative garanzie reali 23. Nell ipotesi dell art. 553 c.p.c., il giudice dell esecuzione, sentite le parti, provvede all assegnaziuone dei crediti con ordinanza, costituente titolo esecutivo a favore del creditore assegnatario contro il terzo pignorato. L assegnazione, pertanto, determina una cessione pro solvendo, può avere ad oggetto anche crediti non scaduti o condizionati, purché contenenti una prestazione pecuniaria e determina il trasferimento del credito pignorato chiudendo il procedimento esecutivo; tale chiusura non coincide, tuttavia, con l effetto satisfattivo del creditore, rimesso al successivo pagamento e riscossione 21 C. Mandrioli, Diritto processuale civile, XXI ed. aggiornata a cura di A. Carratta, IV, Torino, 2012.; A. Saletti, L espropriazione presso terzi dopo la riforma, in Riv. Es. forz., 2008; V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano 1967. 22 G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067; R. Vaccarella, voce, in Digesto, VIII, Torino 1992; G. Verde, voce Pignoramento in generale; in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983; L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999. 23 A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996; G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067; R. Vaccarella, voce, in Digesto, VIII, Torino 1992; G. Verde, voce Pignoramento in generale; in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983; L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999; M. Acone, Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti, in Foro it., 1996; A. Saletti, Il giudizio di accertamento dell obbligo del terzo pignorato, in Riv. Dir. Proc., 1998, 996 e ss. 21 di 23

dell importo assegnato, che estingue contemporaneamente il credito dell assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello di quest ultimo nei confronti del terzo 24. Infine, l art. 554 c.p.c., che disciplina l ipotesi di pegno o ipoteca a garanzi del credito assegnato prevede: «Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti. Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari». Quindi, nel caso in cui il credito assegnato o venduto è garantito da pegno (art. 2784 c.c.), il giudice dell esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti 25. La disposizione costituisce espressione del c.d. diritto di seguito dei diritti reali di garanzia, in virtù del quale il diritto non cessa con il trasferimento del credito garantito: pegno ed ipoteca, infatti vengono trasferiti mediante transito del bene o dell iscrizione all aggiudicatario o all assegnatario, a granzia del credito di questi ultimi nei confronti del terzo. In caso di pluralità di assegnatari, l annotazione è fatta in proporzione ai rispettivi crediti e rispettando eventuali cause di prelazione. 24 R. Vaccarella, voce, in Digesto, VIII, Torino 1992; G. Verde, voce Pignoramento in generale; in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983; L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999. 25 L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999; A. Saletti, L espropriazione presso terzi dopo la riforma, in Riv. Es. forz., 2008; V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano 1967; G.A. Micheli, La tutela del diritto di credito nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1950. 22 di 23

Bibliografia C. Mandrioli, Diritto processuale civile, XXI ed. aggiornata a cura di A. Carratta, IV, Torino, 2012.; A. Saletti, L espropriazione presso terzi dopo la riforma, in Riv. Es. forz., 2008; V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano 1967; G.A. Micheli, La tutela del diritto di credito nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1950; A. Travi, Espropriazione verso terzi, in Novissimo Dig. It., VI, Torino, 1960; T. Pala, Il pignoramento di crediti, Sassari, 1965; V. Colesanti, Pignoramento presso terzi, in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983; F. Bucolo, Il pignoramento e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986; A. Bonsignori, L esecuzione forzata, Torino, 1996; G. Tarzia, L oggetto del processo di espropriazione, Milano 1067; R. Vaccarella, voce, in Digesto, VIII, Torino 1992; G. Verde, voce Pignoramento in generale; in Enc. Dir., XXXIII, Milano 1983; L. Montesano e A. Giovanni, Diritto Processuale Civile, Torino, 1999; M. Acone, Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti, in Foro it., 1996; A. Saletti, Il giudizio di accertamento dell obbligo del terzo pignorato, in Riv. Dir. Proc., 1998, 996 e ss. 23 di 23