Legge Regionale Liguria 11 maggio 2009, n. 18



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Legge Regionale Liguria 11 maggio 2009, n. 18 Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 20 maggio 2009 n. 8 Il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato Il Presidente della Giunta Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Principi) 1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell articolo 2, comma 2, lettera l), dello Statuto, pone la persona al centro delle politiche educative, dell istruzione e della formazione e garantisce la piena realizzazione della libertà individuale e dell integrazione sociale,nonché il diritto all apprendimento lungo tutto l arco della vita. La Regione garantisce altresì l esercizio del diritto dovere all istruzione e alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative. 2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell articolo 117, comma 2, lettera m),della Costituzione quale fondamento necessario per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l inserimento nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunità di genere, etnia, scelte civili e religiose. 3. La Regione determina l allocazione delle funzioni amministrative incoerenza con il principio di sussidiarietà previsto dall articolo 118, comma1, della Costituzione e favorisce l integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del terzo settore e di privati. 4. La Regione, ai sensi dell articolo 29 della Costituzione, riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei figli e riconosce altresì la funzione delle associazioni dei genitori all interno della Sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e delle identità individuali. Art. 2 (Sistema educativo regionale) 1. La presente legge disciplina il Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nel rispetto dell articolo 117 della Costituzione, delle disposizioni comunitarie e nazionali ed in correlazione con le politiche regionali relative al diritto allo studio, al lavoro,all inclusione e alla promozione sociale. 2. Ai fini della presente legge, il Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento (di seguito Sistema educativo regionale) è costituito dall insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunità educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all espansione e alla conseguente generalizzazione dell offerta formativa e di istruzione dall infanzia lungo tutto l arco della vita, nonché gli interventi relativi a supportare le persone nella formulazione e nell attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali. 3. La Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione dell autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico formativo e professionale, favorendo inoltre l articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani. 1

Art. 3 (Finalità) 1. La Regione, in conformità alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalità: a) sostenere l autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinché ogni singola persona possa trovare nel Sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione; b) facilitare l accesso al Sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning); c) favorire l interazione del Sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilità e degli scambi a livello europeo; d) promuovere standard di qualità dell offerta formativa mediante l innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione,lo sviluppo e l innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell offerta; e) favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta; f) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento inattività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro; g) supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del Sistema educativo regionale. Art. 4 (Soggetti del Sistema educativo regionale) 1. Sono soggetti attivi del Sistema educativo regionale, in attuazione dell articolo 118 della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza: a) la Regione, titolare delle funzioni di cui all articolo 5; b) le Province, che svolgono le funzioni di cui all articolo 6; c) i Comuni, che svolgono le funzioni di cui all articolo 7; d) le istituzioni scolastiche autonome (ISA);e) gli organismi di formazione accreditati secondo quanto disposto dall articolo 75; f) la comunità scolastica, formata dagli studenti, dai docenti e daglioperatori del Sistema educativo regionale e dalle famiglie. 2

1. La Regione svolge le seguenti funzioni: Art. 5 (Funzioni della Regione) a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale; b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, del Sistema educativo regionale,della rete scolastica, dell offerta complessiva e coordinata d istruzione e formazione; c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli Enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali funzionali al miglioramento dell offerta formativa complessiva; d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all articolo 117, comma 2,lettera m), della Costituzione e in riferimento al Sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonché delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti; e) promozione del coordinamento e dell integrazione tra l Università e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e l attivazione di reti di Istituzioni scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di formazione superiore o di poli formativi; f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori,formatori ed insegnanti nonché promozione di azioni di sistema e sviluppo della qualità per le ISA e gli organismi formativi accreditati; g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA e dagli organismi formativi h) promozione di strumenti per l adeguamento e lo sviluppo qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i Comuni e le Province nella programmazione dell edilizia scolastica;i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (MIUR) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso specifici accordi e intese; j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di programmazione e secondo le proprie competenze, del Sistema educativo regionale, mantenendo l organizzazione diretta degli interventi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l attuazione delle proprie competenze; k) definizione, attraverso il Piano regionale di cui all articolo 57,degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di cui all articolo 17; l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo; m) definizione dell offerta formativa complessiva al fine di rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le esigenze programmatorie e con gli ordinamenti in atto, con l obiettivo di realizzare la complementarietà tra la formazione professionale e l istruzione secondaria superiore. 3

Art. 6 (Funzioni delle Province) 1. Le Province sono titolari delle funzioni conferite dalla normativa statale vigente in materia scolastica, in particolare in relazione alla scuola secondaria superiore, nonché delle funzioni conferite dalla presente legge in materia di formazione professionale, orientamento e politiche per il lavoro,sulla base delle indicazioni stabilite dalla programmazione regionale. 2. Le Province, in particolare, svolgono le seguenti funzioni: a) concorrono con la Regione agli atti di programmazione e di indirizzo relativi alla formazione professionale e sono titolari delle funzioni relative alla pianificazione, organizzazione e gestione delle attività formative ad eccezione di quelle direttamente esercitate dalla Regione; b) coordinano e promuovono interventi di formazione e educazione non formale, secondo le linee programmatiche regionali; c) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all articolo 56, i Piani provinciali di cui all articolo 63, nonché le proposte di cui all articolo 61; d) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all articolo 57 relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA,alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi,indirizzi e sezioni di qualifica; e) sostengono con specifici interventi, le iniziative dei Comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, nel rispetto delle pari opportunità, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; f) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale; g) collaborano con l Osservatorio regionale di cui all articolo 83 secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro; h) collaborano all elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto disposto dall articolo 44, comma 2. 3. In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, le Province forniscono alla Regione le informazioni e i dati relativi alle attività di competenza per consentire l esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, mediante il sistema di monitoraggio condiviso. Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale di minori ed adulti e provvedono alla programmazione e organizzazione del primo ciclo del sistema di istruzione, secondo le indicazioni della normativa statale in materia. Sono altresì responsabili dei servizi relativi al diritto allo studio per i minori residenti, secondo la normativa regionale vigente in materia. 4

2. I Comuni, in particolare, svolgono le seguenti funzioni: a) provvedono, in attuazione dei Piani provinciali di programmazione e di organizzazione della rete scolastica di cui all articolo 63, relativamente alle scuole dell infanzia e il primo ciclo, all individuazione delle relative se di nell ambito delle ISA, all istituzione, trasferimento e soppressione di scuole in attuazione delle disposizioni provinciali e secondo i criteri e le disposizioni dettati dalla programmazione regionale; b) garantiscono, al fine di assicurare ad ogni persona il diritto al percorso educativo previsto dalla normativa statale e regionale in materia, i servizi di supporto organizzativo del servizio scolastico per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il primo ciclo di istruzione; c) provvedono a forme integrate di servizi educativi, sociali, sportivi e culturali, presenti sul territorio e, in stretto collegamento con le famiglie,ad ogni altra iniziativa volta a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica; d) danno attuazione al Piano generale triennale di edilizia scolastica e di utilizzo delle strutture e degli edifici scolastici; e) collaborano all elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto disposto dall articolo 44, comma 2; f) collaborano con le Province alla fase di elaborazione dei Piani provinciali secondo quanto disposto dall articolo 57, comma 3. 3. I Comuni possono conferire funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici ai sensi delle disposizioni della Legge Regionale 4 luglio 2008, n.24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni). Art. 8 (Interventi educativi per la prima infanzia) 1. La Regione incentiva gli interventi educativi per la prima infanzia,volti alla completa realizzazione dei diritti della persona, al fine di assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini e persegue l obiettivo della massima diffusione degli interventi, garantendo la diversificazione dell offerta educativa nel rispetto della libertà di scelta della famiglia. 2. I servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regionali. Art. 9 (Sezioni primavera) 1. Nel rispetto della autonomia di ogni singola scuola, la Regione sostiene la diffusione ed il rafforzamento di progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi socio educativi e la scuola dell infanzia finalizzati al miglioramento qualitativo dell offerta. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza, tenendo conto di quanto disposto dalla vigente normativa statale, un offerta educativa integrativa per i bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera), attuata e gestita nell ambito delle scuole dell infanzia, d intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, sentite le rappresentanze degli Enti Locali, con priorità per le zone prive di servizi socio educativi per l infanzia o per le zone di particolare disagio sociale ed educativo dei piccoli comuni e delle periferie urbane. 5

3. I criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale. 4. Al fine di qualificare e rendere continuativa e stabile l offerta educativa di cui al comma 2, la Regione attua percorsi formativi per il personale dedicato alle Sezioni Primavera tesi a valorizzarne le competenze e specializzarne l attività, anche promuovendo azioni sperimentali per l individuazione di figure professionali educative specifiche. Art. 10 (Scuole dell infanzia) 1. La scuola dell infanzia, di durata triennale, è parte integrante del Sistema educativo regionale e concorre all educazione e allo sviluppo del bambino, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. 2. Le famiglie sono coinvolte nell elaborazione, nell attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la partecipazione agli organismi rappresentativi. 3. La Regione promuove e sostiene l estensione della presenza delle scuole dell infanzia, privilegiando le aree territoriali carenti. 4. Le scuole dell infanzia, promosse o gestite dallo Stato, da enti pubblici, privati o no-profit, costituiscono un unico sistema regionale di offerta per l infanzia e sono regolate dalla normativa nazionale vigente. 5. La Regione, ai sensi di quanto disposto al comma 4, prevede modalità di raccordo delle scuole dell infanzia con le scuole del primo ciclo onde facilitare, nei medesimi ambiti territoriali, la continuità educativa. Art. 11 (Sostegno all autonomia delle ISA) 1. La Regione, in attuazione di quanto disposto al Titolo I, Capo I e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato,persegue l obiettivo del massimo ampliamento della fruizione del Sistema educativo regionale e dell innalzamento del livello di qualità, coordinando la propria azione con Province, Comuni e ISA. 2. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione, svolge le seguenti attività:a) realizzazione di progetti specifici volti a migliorare la qualità dell offerta formativa ed educativa;b) determinazione del calendario scolastico; c) assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione tra scuole e famiglie; d) sostegno al mantenimento del servizio scolastico in zone territorialmente disagiate ed a rischio di decremento demografico; e) realizzazione di progetti di qualificazione e aggiornamento del personale docente. 3. La Regione, fermo restando quanto disposto dall articolo 9, comma 2,della Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all istruzione e alla formazione), sostiene l autonomia delle istituzioni scolastiche concorrendo alla realizzazione di azioni, non curricolari, programmate dalle ISA stesse e volte a migliorare i livelli di qualità dell offerta educativa, e prioritariamente:a) l integrazione degli alunni più fragili, disabili, immigrati; 6

b) la prevenzione ed educazione alla salute, il raccordo educativo con la famiglia, il sostegno e il recupero dei ragazzi a rischio esclusione sociale; c) l innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo; d) le iniziative di scambi culturali e la mobilità internazionale. Art. 12 (Promozione delle reti tra ISA) 1. La Regione e gli Enti locali sostengono l azione delle ISA volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro nonché progetti innovativi volti al miglioramento dell efficacia e dell efficienza dei processi d apprendimento e d insegnamento. 2. Al fine di potenziare l autonomia scolastica e ai sensi di quanto disposto dall articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell articolo 21 della Legge 15 marzo 1997,n. 59), la Regione e gli Enti locali, d intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, incentivano, anche attraverso gli strumenti di programmazione, la costituzione di reti e di consorzi tra ISA, favorendone le relazioni con gli Enti locali. 3. La costituzione di reti di cui al comma 2 è prioritariamente finalizzata ad iniziative volte alla innovazione e all unificazione nelle attività di formazione e aggiornamento dei docenti, alla razionalizzazione dei servizi gestionali, a particolari sperimentazioni didattiche e formative,a scambi internazionali nonché finalizzata alla costituzione di poli formativi tecnico professionali di cui all articolo 23. Art. 13 (Sostegno alle scuole di montagna) 1. La Regione individua come scuole di montagna i plessi scolastici di scuola dell infanzia, primaria o secondaria di primo grado ubicati nei Comuni di cui al Titolo IV della LR 24/08 ovvero appartenenti agli ambiti montani definiti dall allegato A della LR 24/08. 2. La Regione individua, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, i criteri specifici per l offerta formativa delle scuole di montagna e fissa i parametri minimi per il mantenimento del servizio fra i criteri del Piano di dimensionamento della rete scolastica di cui all articolo 57. 3. La Regione può identificare, anche sulla base di specifiche intese con le articolazioni territoriali del MIUR, quote di organico del personale della scuola da destinare al funzionamento delle scuole di montagna. 4. La Regione sostiene specifici progetti promossi dalle ISA per ottimizzare il servizio scolastico nelle scuole di montagna anche attraverso l uso di tecnologie e di strategie didattiche ed organizzative innovative,utilizzando a tal fine sia le quote di flessibilità dell orario scolastico disponibili sia articolazioni particolari del calendario scolastico. 5. La Regione promuove le iniziative che migliorano la qualità dell offerta formativa anche attraverso la gestione associata di determinati servizi scolastici. 7

Art. 14 (Quota oraria) 1. La Regione, in riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa statale, individua gli indirizzi relativi alle attività curricolari da svolgersi nell ambito della quota oraria dei curricoli riservata alle Regioni. 2. La Giunta Regionale approva, sulla base dei criteri stabiliti nel Piano triennale di cui all articolo 56, con propria deliberazione, la determinazione degli indirizzi di cui al comma 1. 3. Le ISA gestiscono autonomamente le quote orarie di cui al comma 1. Art. 15 (Definizione) 1. La formazione professionale è un servizio di interesse pubblico organizzato in un sistema di interventi che compongono un offerta diversificata sul territorio di opportunità formative volte ad impartire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per uno sviluppo professionale e per un inserimento nel mercato del lavoro. 2. Essa è articolata in un complesso di interventi volti all orientamento, al primo inserimento, al perfezionamento e alla qualificazione professionale, alla formazione continua, permanente e ricorrente e a quella conseguente a riconversione di attività produttive. 3. La formazione professionale è realizzata attraverso percorsi formativi che consistono in un insieme organico di distinte attività teoriche, pratiche e di esperienze di lavoro finalizzate al conseguimento di uno specifico livello professionale. Art. 16 (Attribuzione di funzioni) 1. La Regione orienta ed indirizza il sistema della formazione professionale per realizzare le seguenti finalità intervenendo a sostegno dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività formative: a) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione,specializzazione e riconversione professionale sulla base di sistematiche rilevazioni del contesto economico ed occupazionale e delle connesse esigenze formative; b) assicurare la coerenza delle iniziative con le prospettive di crescita socio economica e di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione e nel rispetto delle intese regionali di concertazione con le parti sociali; c) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento inattività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari d) promuovere standard di qualità dell offerta formativa mediante l innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione,lo sviluppo e l innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell offerta. 2. Le Province, in attuazione di quanto disposto dall articolo 6, comma2, lettera a), svolgono le funzioni relative alle attività amministrative,gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, ai sensi di quanto disposto all articolo 5,comma 1. 8

Art. 17 (Tipologie di percorsi di formazione professionale) 1. La Regione, attraverso il Piano triennale regionale di cui all articolo 56, definisce gli obiettivi formativi e determina i fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale, secondo le seguenti tipologie:a) formazione iniziale, orientata ai soggetti in possesso di diploma della scuola del primo ciclo, secondo le seguenti tipologie: 1) finalizzata all assolvimento dell obbligo di istruzione e formazione secondo le disposizioni statali, capace di offrire qualifiche professionali di base diversificate anche per la durata dei percorsi e svolta interamente nei percorsi della formazione professionale, in modalità integrata tra l istruzione e la formazione professionale o totalmente realizzata in percorsi d istruzione; 2) orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo svolta attraverso percorsi di formazione specifica per favorire l acquisizione di una qualifica e di competenze utili per l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; b) formazione superiore, secondo diversi livelli: 1) percorsi di specializzazione post qualifica o post diploma finalizzati all inserimento o alla progressione lavorativa; 2) percorsi di formazione tecnica superiore, orientata a soggetti in possesso di titolo di studio del secondo ciclo, tesa ad offrire un ulteriore diploma professionale, sviluppati congiuntamente tra il sistema della formazione professionale, il sistema scolastico, l Università e il mondo delle imprese; 3) percorsi di alta formazione post laurea finalizzata al conseguimento di una specializzazione settoriale collegata al mondo del lavoro; c) attività formativa nell ambito dei contratti di apprendistato, svolta con strumenti di formazione formale e non formale, in stretto collegamento tra organismi di formazione professionale e imprese, per valorizzare la specifica preparazione nei luoghi di lavoro; d) formazione per tutto l arco della vita: 1) formazione continua orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione o innovazione produttiva e organizzativa e per favorire l adattabilità del lavoratore; 2) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali; e) formazione per fasce deboli, per garantire le condizioni necessarie all integrazione nei percorsi formativi o nei percorsi scolastici, svolta in percorsi differenziati e con criteri atti alle diverse tipologie di difficoltà: 1) attività formativa rivolta a soggetti con disabilità fisiche,psichiche o sensoriali, anche in base a quanto disposto dalla Legge 5 febbraio1992, n. 104 (legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 2) attività formativa e socializzante per persone in situazioni di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale. 9

Art. 18 (Organismi formativi) 1. Ai fini della presente legge, si intendono per organismi formativi i soggetti e gli enti, pubblici o privati, accreditati secondo le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, per una o più delle tipologie formative di cui all articolo 17, che concorrono alla realizzazione dei Piani dell offerta formativa. 2. Gli organismi di cui al comma 1 devono avere la formazione tra le proprie finalità istituzionali in via esclusiva o principale. 3. Gli organismi formativi godono di autonomia didattica, organizzativa,di ricerca e sperimentazione. Art. 19 (Attuazione degli interventi) 1. I percorsi formativi sono articolati in uno o più cicli, organizzati in relazione alla preparazione di base degli utenti e ai risultati professionali che si intendono raggiungere, assicurando l unitarietà metodologica tra le varie materie oggetto di formazione. 2. Al termine del percorso formativo è rilasciato un attestato di qualifica, di specializzazione o di frequenza ovvero è rilasciata la certificazione delle competenze, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV. Art. 20 (Realizzazione dell attività formativa) 1. Le attività di formazione professionale sono realizzate: a) mediante affidamento a organismi formativi accreditati di cui all articolo 18, nei casi in cui l attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard di cui all articolo 60; b) mediante riconoscimento, ai sensi dell articolo 76, dell attività formativa svolta da organismi di formazione, ancor chè non accreditati, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard di cui all articolo 60; c) mediante affidamento ad imprese che, con il contributo finanziario pubblico, svolgono attività di formazione continua di cui all articolo 45rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi specifici. Art. 21 (Integrazione del sistema formativo con il sistema impresa) 1. L integrazione del sistema formativo con il sistema impresa è tesa aduna migliore comprensione dei processi lavorativi ed è attuata anche attraverso le azioni di alternanza scuola lavoro di cui all articolo 32, i percorsi di formazione superiore di cui all articolo 33 e le diverse azioni di apprendistato. 2. L integrazione di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a: a) sistematizzare e consolidare sul Piano tecnico e scientifico l esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro; 10

b) comprendere le misure relative all organizzazione del lavoro, alla prevenzione ed alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; c) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili possedute dal soggetto; d) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano il settore produttivo. Art. 22 (Tirocini professionalizzanti) 1. È tirocinio professionalizzante l attività svolta, in situazione non produttiva, durante il percorso formativo presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali finalizzata ad integrare e verificare con attività pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio. 2. I soggetti attuatori dei progetti formativi stipulano convenzioni coni soggetti di cui al comma 1 per garantire lo svolgimento dei tirocini che costituiscono parte integrante del percorso formativo; possono essere altresì stipulate convenzioni con gli enti bilaterali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o con le singole imprese per disciplinare le modalità con le quali deve essere svolto il tirocinio. 3. La Regione e le Province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei percorsi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,possono promuovere e sostenere iniziative per lo svolgimento di attività di tirocinio. 4. La Regione e le Province possono attribuire il valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso delle iniziative di tirocinio utilizzabili nell inserimento lavorativo. Art. 23 (Poli formativi tecnicoprofessionali) 1. Al fine di assicurare una maggiore stabilità e qualità dell offerta formativa nonché una corrispondenza con i fabbisogni professionali del mercato del lavoro e superare la frammentarietà e precarietà degli interventi,la Regione istituisce Poli formativi tecnico professionali, di seguito denominati Poli formativi, quali filiere formative tematicamente omogenee e strutturalmente policentriche che collegano livelli diversi di qualifiche,titoli di studio superiori, diplomi di formazione superiore e titoli di alta formazione. 2. I Poli formativi contribuiscono ad organizzare una rete stabile di cooperazione tra la Regione, le Province, il mondo delle imprese, le parti sociali, l Università e i centri di ricerca, le articolazioni territoriali del MIUR, gli Istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale, che assicuri sistematicità e continuità nella individuazione, preparazione e immissione nel mercato del lavoro regionale delle figure professionali richieste, in aree e settori individuati come strategici ai fini dello sviluppo territoriale regionale. In particolare sono obiettivi specifici dei Poli formativi: a) la sperimentazione di azioni formative innovative in raccordo con la ricerca scientifica e tecnologica; b) il collegamento tra le figure professionali e i fabbisogni formativi delle imprese con particolare riferimento al trasferimento tecnologico della innovazione; c) la promozione di progetti pilota di istruzione e formazione integrata e la diffusione dei risultati a livello multi regionale; 11

d) il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra istruzione,formazione professionale, università ed imprese. 3. I Poli formativi sono istituiti con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale di cui all articolo 69, a seguito di un accordo quadro o convenzione tra i soggetti promotori e le istituzioni coinvolte. Art. 24 (Centri di formazione integrata) 1. Sono Centri di formazione integrata le ISA e gli organismi formativi che operano quali strumenti di formazione globale e di recupero sociale, per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio. 2. I Centri di cui al comma 1 operano a servizio del territorio a livello sovra comunale e per le scuole di ogni ordine e grado o gli organismi formativi, anche nel contesto di interventi ed azioni di diritto allo studio e alla formazione. 3. I rapporti dei Centri di cui al comma 1 con gli Enti locali sono definiti con apposite convenzioni alle quali partecipano almeno cinque Comuni e la Provincia territorialmente competente. 4. La Giunta Regionale fissa i criteri e le modalità per il riconoscimento dei centri di formazione integrata secondo i seguenti indirizzi: a) presenza di un progetto formativo indirizzato al recupero e alla integrazione di minori in situazioni di disagio; b) attenzione alle attività, anche al di fuori del tempo curricolare,volte all inserimento scolastico formativo e sociale delle fasce deboli; c) presenza di operatori qualificati secondo la normativa vigente e utilizzo di locali e attrezzature idonee alle attività scolastiche, formative e ricreative. 5. I centri di cui al presente articolo sono riconosciuti dalla Giunta Regionale che può contribuire alle spese di funzionamento e di investimento degli stessi. Art. 25 (Progetti multi settoriali) 1. La Regione approva e sostiene i progetti multi settoriali finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali,favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare, con interventi plurimi e azioni di prevenzione, sostegno e recupero, l inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica, secondoprogetti finalizzati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo. 2. I progetti multi settoriali sono gestiti da ISA o organismi formativi,in partenariato con soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore e si concretizzano in un progetto educativo complessivo, in conformità ai piani per l offerta educativa e formativa previsti dalla programmazione territoriale. 3. I progetti multi settoriali possono essere annuali o pluriennali, incoerenza con la programmazione dell anno scolastico e si articolano in azioni diversificate da compiersi non solo nel tempo scuola; le attività compiute al di fuori del tempo scuola possono essere riconosciute come crediti spendibili nei percorsi scolastici e formativi. 12

4. I progetti multi settoriali possono coinvolgere anche allievi di corsi,istituzioni ed organismi diversi. 5. La Regione, attraverso la Provincia competente per territorio, può concorrere al finanziamento di progetti di adeguamento strutturale di sedi di organismi di formazione accreditati ai sensi dell articolo 75, adibite o da destinare a progetti multi settoriali. Art. 26 (Integrazione tra istruzione e formazione professionale) 1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica degli alunni più deboli,per realizzare un raccordo continuativo tra apprendimento teorico e pratico e al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, la Regione e le Province promuovono l integrazione tra l istruzione e la formazione professionale. 2. L integrazione di cui al comma 1 è volta a consentire l assolvimento dell obbligo di istruzione e l esercizio del diritto dovere alla formazione fino alla maggiore età, anche attraverso il reciproco riconoscimento dei crediti formativi e il passaggio tra i diversi possibili percorsi, al fine di favorire il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti,attraverso il completamento e l arricchimento dei percorsi formativi. 3. I percorsi di qualificazione professionale, comunque articolati, sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale corrispondente al secondo livello europeo e permettono la prosecuzione in percorsi finalizzati al conseguimento di diploma professionale o in percorsi di istruzione scolastica secondaria con opportune azioni di accompagnamento. 4. La Regione emana appositi indirizzi per percorsi assistiti onde permettere agli studenti la prosecuzione degli studi, nel sistema scolastico o in quello formativo, finalizzata al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale coerente con il percorso effettuato. A tal fine, le ISA e gli organismi formativi prevedono interventi personalizzati nell ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) e strutturano i piani personalizzati degli studi in unità di apprendimento (UA). 5. La Giunta Regionale approva specifiche linee guida al fine di dare applicazione e garantire l omogenea attuazione sul territorio di quanto disposto dal presente articolo, prevedendo azioni di coordinamento tra gli organismi formativi e gli istituti di istruzione professionale anche finalizzate ad interventi di formazione congiunta per gli operatori. 6. La Regione cura la realizzazione e l aggiornamento dell anagrafe regionale di coloro che frequentano i percorsi formativi attraverso il sistema informativo di cui all articolo 85 e le attività di monitoraggio sulla realizzazione dei percorsi. Art. 27 (Programmazione delle qualifiche degli istituti professionali) 1. La programmazione delle qualifiche professionali viene effettuata dalla Regione, sentite le Province, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva. 2. Il Laboratorio delle professioni di cui all articolo 84, comma 3,supporta tecnicamente la Regione nella predisposizione di quanto previsto al comma 1. 3. Nella programmazione delle figure professionali e nella definizione dei relativi profili si tiene conto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni vigenti in materia. 13

4. La Giunta Regionale attribuisce agli istituti di istruzione professionale la competenza a rilasciare il titolo di qualifica professionale triennale secondo la programmazione regionale e definisce altresì il numero di corsi attivabili sulla base delle richieste della popolazione, dell offerta scolastica e formativa complessiva, dei possibili inserimenti lavorativi. 5. Gli istituti di istruzione professionale al fine dell inserimento nella programmazione delle qualifiche professionali devono essere accreditati secondo quanto previsto dall articolo 75. Art. 28 (Percorsi triennali integrati) 1. La Regione e le Province, anche sulla base di intese con l amministrazione scolastica, promuovono accordi tra gli istituti professionali o tecnici e gli organismi formativi accreditati per la definizione di curricoli triennali integrati e articolati in struttura modulare fra l istruzione e la formazione professionale, destinati agli al uniche desiderano raggiungere una qualifica professionale triennale. 2. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere pluriennali, prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato,comprendente stages professionalizzanti, e definiscono gli elementi per l effettuazione dei corsi, secondo gli orientamenti organizzativi e formativi predisposti dalla Giunta regionale con apposite linee guida. 3. La programmazione regionale definisce l istituzione dei corsi integrati commisurandoli al numero di corsi professionali autorizzati ai sensi dell articolo 27 e assegna la titolarità del rilascio della qualifica professionale all istituto professionale o organismo formativo, secondo il percorso formativo predisposto. 4. I corsi integrati sono inseriti nel Piano dell Offerta Formativa (POF)dell Istituto professionale di riferimento. 5. Le intese di cui al comma 1, prevedono altresì la possibilità di inserire stabilmente nel monte ore in organico di istituto, per determinate classi di concorso, le ore necessarie allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4. Art. 29 (Percorsi triennali in Formazione Professionale) 1. I percorsi di qualificazione professionale triennali mirano ad una formazione culturale ampia dei giovani di età inferiore a diciotto anni, in riferimento a specifiche aree professionali e con l obiettivo del conseguimento di una qualifica professionale. 2. I percorsi triennali sono proposti e organizzati dagli organismi formativi accreditati di cui all articolo 18 e consentono l adempimento dell obbligo di istruzione ove le strutture rispondano ai requisiti previsti dalle vigenti normative statali. 3. La Regione elabora apposite linee guida per i percorsi formativi finalizzati al rilascio della qualifica professionale da parte degli organismi formativi. Art. 30 (Percorsi biennali in Formazione Professionale) 1. Al fine di recuperare i giovani che, pur avendo adempiuto all obbligo di istruzione, non hanno conseguito una qualifica o un titolo di studio superiore, la Regione e le Province promuovono l istituzione di percorsi di formazione professionale di durata biennale. 14

2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la finalità di promuovere l inserimento lavorativo dei giovani e, attraverso il riconoscimento di crediti formativi acquisiti anche nei precedenti percorsi, di agevolarli nel conseguimento di una qualifica professionale. 3. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, emana indirizzi alle Province per l attuazione dei percorsi biennali di cui al comma1, attuati dagli organismi formativi accreditati. Art. 31 (Percorsi formativi e crediti ) 1. La Regione, d intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, nel rispetto delle prerogative delle ISA e delle disposizioni vigenti in materia,definisce i crediti formativi acquisibili e spendibili, a condizione di reciprocità, nell ambito dei diversi percorsi di istruzione e formazione professionale per agevolare eventuali passaggi da un percorso all altro. 2. Ciascuna attività formativa è strutturata in unità formative di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo. 3. Nell ambito di ogni percorso formativo è previsto il rilascio, sumo dello unico regionale, di: a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, rilasciata dall organismo di formazione attuatore che certifichi le competenze acquisite; b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata dall amministrazione competente, al termine dell intero percorso, previo espletamento di un esame finale. Art. 32 (Esperienze formative in contesti di lavoro) 1. L alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica attuata durante lo svolgimento del percorso formativo del secondo ciclo ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all alternanza scuola-lavoro, a norma dell articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53). 2. L esito positivo del percorso in alternanza scuola-lavoro deriva da una specifica azione valutativa che può comportare l attribuzione di crediti formativi spendibili dallo studente nei percorsi di istruzione e formazione professionale e nella formazione superiore. 3. Lo stage, ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76(Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all istruzione e alla formazione, a norma dell articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53) e nel DLgs. 77/05, è attività formativa necessaria nei percorsi di istruzione e formazione professionale per l acquisizione della qualificazione professionale. 4. Per effettuare l attività formativa di cui al comma 3 è comunque necessaria la presenza di un progetto formativo e di un tutor aziendale. Sono escluse attività che presentino rischi per la salute e la sicurezza della persona. Lo svolgimento degli stage non può superare i sei mesi nell ambito del percorso formativo e comunque deve essere commisurato all intera durata del corso. 15

Art. 33 (Formazione superiore) 1. La Regione promuove un offerta formativa diversificata e rispondente ai fabbisogni espressi dal sistema socio economico regionale attraverso il sistema regionale di formazione professionale superiore, finalizzato a potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani e degli adulti,ampliando e riqualificando l offerta formativa ed articolandola mediante i seguenti interventi: a) percorsi di formazione integrata superiore; b) percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma; c) percorsi di alta formazione. 2. La Regione definisce, attraverso protocolli d intesa con l Università e il partenariato socio istituzionale, i crediti formativi che si possono acquisire e le modalità della loro certificazione e spendibilità. 3. La Regione nell ambito del Piano di cui all articolo 56, provvede alla definizione di indirizzi di pianificazione territoriale per i percorsi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente. Art.34 (Centri regionali di alta formazione ed Istituti Tecnici Superiori) 1. La Regione, favorisce la costituzione di Centri regionali di alta formazione che possono ottenere il riconoscimento quali Istituti Tecnici Superiori (ITS), secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori), coinvolgendo istituti tecnici, istituti professionali, organismi formativi accreditati che operano nell ambito della formazione superiore, imprese e università, allo scopo di sostenere l integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, diffondere la cultura tecnico scientifica e promuovere l orientamento dei giovani verso le professioni tecniche. 2. La costituzione degli ITS è promossa dalla Regione d intesa con le Province territorialmente competenti e realizzata con la forma della fondazione di partecipazione. 3. I Centri regionali di alta formazione sono tesi a formare figure professionali a livello postsecondario e si connotano per i seguenti aspetti: a) una integrazione dei soggetti istituzionali e delle strutture produttive del territorio valorizzandone il contributo in termini di competenze differenziate b) una corrispondenza con i fabbisogni di professionalità connessi alla programmazione dello sviluppo economico, con particolare attenzione ai settori ove è debole l offerta formativa; c) lo sviluppo della cultura e delle competenze tecnico scientifiche secondo gli obiettivi della Comunità Europea; d) il potenziamento della funzione formativa dell esperienza di lavoro attraverso un intenso ricorso all alternanza scuola lavoro; e) un offerta ampia e flessibile costruita anche attraverso il partenariato con le parti sociali. La Giunta Regionale definisce le aree di intervento e le figure professionali di livello post secondario da sviluppare nei percorsi di formazione tecnica superiore, nei Centri regionali di alta formazione. 16

La Regione, per ogni Centro di alta formazione e per ogni ITS, emana apposite linee guida riguardanti: a) gli obiettivi operativi, definiti sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale; b) gli standard organizzativi delle strutture, tali da consentirne la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell Unione europea; c) la tipologia e gli indirizzi degli ITS, che assumono, nella loro denominazione, l indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico; d) la tipologia delle attività, che si realizzano sulla base della programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese. 4. Ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d esame. 5. Attraverso specifiche convenzioni tra la Regione ed il MIUR, il personale di ruolo del Ministero in servizio presso le Istituzioni Scolastiche può essere utilizzato presso gli ITS per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico, organizzativo, didattico e gestionale. Art. 35 (Istruzione e formazione tecnica superiore) 1. La Regione programma, ai sensi dell articolo 69 della legge 17 maggio1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all occupazione e della normativa che disciplina l INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), secondo gli standard previsti all articolo 9 del DPCM 25 gennaio 2008, per rispondere ai fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati per ogni triennio, con accordo in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, secondo le modalità di accesso di cui all articolo 10 del DPCM 25 gennaio 2008. 2. I corsi di IFTS sono programmati secondo le seguenti priorità: a) fabbisogno formativo per lo sviluppo sulla base delle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa delle imprese presenti sul territorio regionale; b) coerenza con i percorsi formativi organizzati all interno dei politecnico-professionali; c) previsione di inserimenti lavorativi. 3. Ai fini del rilascio, da parte della Regione, della certificazione di specializzazione tecnica prevista dalla vigente normativa, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. 4. La Regione definisce le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la loro certificazione, ai fini della spendibilità,in ambito nazionale e dell Unione Europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi. 17

Art. 36 (Percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma) 1. La Regione, al fine di completare il percorso formativo e contribuirea fornire competenze professionali accresciute per un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore. 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmati tenuto conto delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e dalle analisi elaborate dal Laboratorio delle professioni di domani di cui all articolo 84, comma 3, e sono mirati a offrire competenze trasversali e di natura specialistica adeguate alle richieste del mercato del lavoro. Art. 37 (Percorsi di alta formazione) 1. È alta formazione, ai sensi dell articolo 8 della Legge Regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca,dell innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), la formazione post laurea finalizzata allo sviluppo di percorsi professionali innovativi in conformità alle esigenze del mercato del lavoro. 2. L alta formazione comprende master, dottorati di ricerca, corsi di formazione e stage post laurea. Sono altresì comprese nell alta formazione le scuole di specializzazione nonché le altre iniziative di supporto formativo di enti riconosciuti dal MIUR tendenti al rafforzamento di strumenti didattici di livello superiore per il conseguimento della laurea magistrale. Art. 38 (Formazione in apprendistato) 1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all arricchimento delle competenze all interno delle imprese. 2. La Regione garantisce la qualità della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi. La Giunta Regionale stabilisce, in collaborazione con le Province e d intesa con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le modalità e le procedure per l attuazione dei percorsi formativi in apprendistato. 3. Le Province, nell esercizio delle funzioni loro attribuite all articolo 6, promuovono la qualificazione dell offerta formativa in apprendistato secondo gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi del comma 2. 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano, in particolare, la formazione concernente: a) l apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, di cui all articolo 49 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30); b) l apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all articolo 50 del DLgs. 276/03. 18

2. Agli effetti della presente legge si intende per: a) Piano formativo individuale: il documento allegato al contratto di apprendistato, di cui costituisce parte integrante, che delinea il percorso di formazione formale e di formazione non formale, che deve essere seguito dall apprendista in coerenza con il profilo formativo di riferimento,esternamente o internamente all impresa o in entrambe le modalità, per tutta la durata del contratto; b) formazione formale in apprendistato: la formazione realizzata,attraverso una specifica progettazione, in un contesto formativo strutturato,organizzato e normalmente non destinato alla produzione di beni o servizi, con esiti verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale; la formazione formale è finalizzata all acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, necessarie per inserire l apprendista nell area di attività aziendale di riferimento e per favorirne lo sviluppo delle potenzialità professionali complessive; c) formazione non formale in apprendistato: la formazione erogata dall impresa durante lo svolgimento dei compiti lavorativi, organizzata per obiettivi e finalizzata al raggiungimento da parte dell apprendista delle competenze tecnico operative definite nei piani formativi individuali; d) tutor aziendale: il soggetto che affianca e supporta l apprendista nell intero percorso di formazione definito nel Piano formativo individuale,garantisce il raccordo tra formazione formale e formazione non formale,interna ed esterna all azienda, svolge le funzioni e possiede i requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente; e) capacità formativa interna: fermo restando quanto stabilito dall articolo 49, comma 5, lettera b), del DLgs. 276/03, il possesso da parte dell impresa di requisiti necessari per l erogazione della formazione formale all interno della propria struttura, relativamente a: 1) disponibilità di luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti; 2) disponibilità di risorse umane con competenze adeguate al trasferimento dei contenuti formativi previsti dal Piano formativo individuale; 3) utilizzo di tutor aziendali. Art. 39 (Profili formativi per l apprendistato) 1. I profili formativi rappresentano gli obiettivi formativi e gli standard di competenza da conseguire nell ambito della formazione in apprendistato per l espletamento del diritto alla formazione. 2. La Giunta Regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze. 3. La Giunta Regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le Università, le istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione, i profili formativi e le modalità della formazione nell ambito del contratto di apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. 19

Art. 40 (Apprendistato professionalizzante) 1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso un percorso di formazione formale e di formazione non formale. 2. La Giunta Regionale, tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati dal datore di lavoro e da specifiche intese raggiunte tra la Regione e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con riferimento ad aree territoriali, settori produttivi, singole realtà aziendali, definisce i profili formativi in coerenza con il Repertorio delle professioni di cui all articolo 84. 3. I profili formativi sono definiti sulla base di un articolazione per competenze ed attività, in riferimento ad obiettivi professionalizzanti che devono essere conseguiti al termine del contratto di apprendistato. Art. 41 (Apprendistato in alta formazione) 1. La Regione favorisce l utilizzo del contratto di apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti. 2. La Giunta Regionale promuove intese con le Università, le istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato. Art. 42 (Apprendimento per tutta la vita) 1. La Regione, allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale degli individui e di favorire l esercizio di una cittadinanza attiva, assicura a tutte le persone, indipendentemente dall età,dalla condizione occupazionale e dal titolo di studio, l accesso a forme di apprendimento lungo l intero arco della vita. 2. L apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, anche tramite iniziative formative proposte dalle associazioni del terzo settore. Art. 43 (Educazione non formale dei minori) 1. Per educazione non formale, ai sensi della presente legge, si in ten dell insieme di interventi educativi non finalizzati al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi di cui all articolo 31. 2. La Regione promuove interventi di educazione non formale dei minori alfine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona,dell uguaglianza e delle pari opportunità. 20