COMUNE DI MATERA. il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE. Il Presidente ANGELO TORTORELLI MARIA ANGELA ETTORRE

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Transcript:

Il Presidente ANGELO TORTORELLI il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE COMUNE DI MATERA DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 28/04/2016 Matera, lì 28/04/2016 Il Presidente il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE SI ATTESTA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2016, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000) Matera, lì 28/04/2016 Il Presidente il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di..., attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n DelC 00018-2016, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/2005 Matera, lì Timbro e Firma dell'ufficio N. 18 del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE OGGETTO: Modifica ed integrazione del regolamento Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione. Il giorno 18/04/2016 alle ore 17,15 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. Risultano presenti: - DE RUGGIERI RAFFAELLO P - TORTORELLI ANGELO P - LAPOLLA ANGELO P - MANICONE FRANCESCO P. P - RUBINO ROSSELLA P - SASSO VITO P - BUCCICO ROCCO M. P - L'EPISCOPIA GASPARE P - VENA MARIA TERESA P - ADDUCE SALVATORE P - SANSONE ANTONIO P - ANTEZZA ANNUNZIATA - - MORELLI MARIO P - SCAROLA GIOVANNI P - TOTO AUGUSTO P - IACOVONE ANTONIO P - CASINO MICHELE P - ALBA CARMINE P - BIANCO ANGELO P - TRALLI VITO MICHELE - - FRAGASSO DANIELE E. P - TROMBETTA NICOLA P - VIZZIELLO SAVERIO P - MONTEMURRO ANGELO P - COTUGNO ANGELO RAFFAELE P - DE MOLA GIANFRANCO - - D'ANDREA MARCO P - IACOVONE PIETRO P - ANTEZZA CARLO P - LIONETTI PASQUALE P - SARDONE ANGELO R. P - MATERDOMINI ANTONIO P - LAMACCHIA MICHELE P Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI - Partecipa il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell adunanza, dichiara aperta la seduta. Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: ANGELO MONTEMURRO ANGELO RAFFAELE SARDONE AUGUSTO TOTO IL CONSIGLIO COMUNALE -Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell art. D.Lgs 267/2000 N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Introduce l argomento il consigliere Montemurro nella sua qualità di Presidente della Commissione Bilancio (omissis, come da verbale in atti). Interviene il consigliere Adduce. Terminati gli interventi IL CONSIGLIO COMUNALE Letta la proposta tecnica di seguito riportata: PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 03/07/2014 è stato approvato il Regolamento dell Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; CHE detta imposta è stata successivamente oggetto di modifiche e di integrazioni da parte del legislatore, in primis, con l art.9/bis, comma 2, della Legge 23/05/2014, n.80 di conversione del D.L. 28/03/2014 n,47 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, e da ultimo con l art.1, commi 10-13-14-15-53 e 54 della Legge 28.12.2015, n. 208 (c.d.legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla - G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015; CHE le modifiche riguardano, in linea di massima, per quanto attiene l IMU: gli immobili posseduti da cittadini residenti, all estero, le unità concesse in comodato d uso, l esenzione dei terreni agricoli e degli immobili posseduti da studenti universitari soci assegnatari; per quanto attiene la TASI: l esenzione dell abitazione principale e le agevolazioni per i beni merce; e per quanto, invece, attiene IMU/TASI: le agevolazioni per gli immobili locati a canone concordato; VISTO l art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n.388 come modificato dall art.27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n.360, recante istituzione di un addizionale comunale all IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento ; RAVVISATA la necessità di adeguare alcuni articoli del suddetto Regolamento alle predette modifiche legislative intervenute successivamente, a decorrere dal 01/01/2016; VISTO il D.M. 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, il quale fissa il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 2016, al 31/03/2016; RITENUTO, per i motivi suesposti, dover modificare, integrare e/o riformulare i seguenti i articoli contenuti nel: TITOLO II Disciplina dell imposta municipale propria IMU: Art. 14 - Fattispecie equiparate all abitazione principale Art. 18bis - Comodato d uso gratuito e locazione canone concordato Art. 21 - Esenzioni Art. 38 - Dichiarazione

Art. 39 - Ipotesi che giustificano la dichiarazione TITOLO III Disciplina della tassa sui rifiuti TARI: Art.69 - Esenzioni Art. 70 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani riduzioni superficiarie TITOLO IV Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili TASI : Art. 78 - Presupposto e finalità Art. 79 - Soggetti passivi Art. 80 - Immobili soggetti al tributo Art. 84 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili Art. 85 - Aliquote del tributo Art. 87 - Riduzioni - TITOLO V Disposizioni comuni : Art. 91 - Dichiarazione Art. 92 - Dichiarazione TARI Art. 93 - Rimborsi e compensazione Art. 95 - Verifiche ed accertamenti Art. 97 - Sanzioni Art. 99 - Accertamento con adesione Art. 102 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni Propone l assunzione del provvedimento di cui innanzi. IL DIRIGENTE D.ssa Maria Angela ETTORRE CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nelle sedute del 14 e 15 aprile 2016; VISTO lo Statuto dei diritti dei contribuenti approvato con legge n. 212 del 27 luglio 2000; VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; VISTO lo statuto comunale; CON 21 voti favorevoli e 9 astenuti (Adduce, Scarola, Iacovone A., Alba, Trombetta, Montemurro, Iacovone P., Lionetti, Materdomini) resi per appello nominale da 30 consiglieri presenti. Sono assenti: Antezza A., Tralli, De Mola. DELIBERA Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 1) Di modificare ed integrare, per i motivi di cui in premessa, il Regolamento dell Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/07/2014, a decorrere dal 01/01/2016, come di seguito specificato: 2

Art. 14 - Fattispecie equiparate all abitazione principale eliminare il secondo periodo del comma 1) che inizia: All unità immobiliare (una soltanto) e termina:.per la quota eccedente ; Dopo l art.18 viene istituito ex novo l art.18/bis avente ad oggetto: COMODATO D USO GRATUITO E LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO come di seguito: 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre-figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione). Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di comodato registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dall articolo 38 del presente regolamento. 2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di locazione registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dall articolo 38 del presente regolamento. Art. 21 -Esenzioni Sostituire integralmente la lettera K) del comma 1) con la seguente frase: I terreni agricoli in quanto il Comune di Matera è classificato come ente totalmente collinare, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Integrare la lettera o) del comma 1 con il seguente periodo: ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ; Art.38 Dichiarazione Sostituire il comma 4) come di seguito E' fatto obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione IMU utilizzando esclusivamente il portale telematico presente sul sito istituzionale del Comune e denominato Matera Digitale. Art. 39 -Ipotesi che giustificano la dichiarazione- Aggiungere alla lettera a.) del comma 1 la seguente frase: - le unità immobiliari concessi in comodato o in locazione a canone concordato; Art. 69 -Esenzioni- Integrare con i seguenti punti: 10. Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

11. E' fatto obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione TARI nonché le richieste di riduzione, corredate dalla necessaria documentazione probatoria, utilizzando esclusivamente il portale telematico presente sul sito istituzionale del Comune e denominato Matera Digitale. Art. 70 -Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani riduzioni superficiarie: Aggiungere al comma 1 dopo la parola.vigente il seguente periodo: L esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo sulle aree operative e sulla parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche Art. 78 -Presupposto e finalità - Sostituire integralmente il primo comma come di seguito: 1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, contenuto nell'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, a seguito delle modifiche apportate dall art. 1, comma 14, legge 28.12.2015, n. 208, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale, come definiti ai sensi dell imposta municipale propria di cui all articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Art. 79 - Soggetti passivi - Integrare il comma 1) inserendo dopo la parola articolo il seguente periodo: escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Art. 80 -Immobili soggetti al tributo- Sostituire integralmente il comma 1 con la seguente frase: 1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi comprese le aree edificabili ad esclusione dell abitazione principale, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU. Art. 84- Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabilisostituzione della denominazione dell articolo come di seguito: Riduzione della Base imponibile integrare il comma 1 con la lettera c, ed aggiungere il comma 2 e il comma 3 come di seguito: c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro 4

immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione). 2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato. 3. Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione TASI nelle modalità e nei termini disciplinati ai fini IMU. Art. 85 -Aliquote del tributo- Inserire ex novo il comma 5) come di seguito: 5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all azzeramento Art. 87 Riduzioni - Inserire ex novo il comma 2come di seguito: 2.Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione TASI, esclusivamente sul portale telematico presente sul sito istituzionale dell Ente denominata Materadigitale, corredata da idonea documentazione nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento. Art. 91- Dichiarazione - Integrare il comma 1 inserendo dopo la parola unica comunale la seguente frase: 1..utilizzando esclusivamente il portale telematico presente sul sito istituzionale dell ente e denominato Matera Digitale,.. Art. 92 Dichiarazione TARI - Integrare il comma 3 aggiungendo dopo la parola dichiarazione la seguente frase:. utilizzando esclusivamente il portale telematico presente sul sito istituzionale dell ente e denominato Matera Digitale Art. 93 Rimborsi e compensazioni - Integrare il comma 3 inserendo dopo la parola richiedere la seguente frase 1. utilizzando esclusivamente il portale telematico presente sul sito istituzionale dell ente e denominato Matera Digitale Art. 95 Verifiche ed accertamenti - Integrare il comma 6) inserendo dopo la parola..giudicato.. ed inserire ex novo il comma 10 nel modo seguente: 6. costituiscono dichiarazione per le annualità successive essendo intervenuta definitività. 10. Qualsiasi istanza e/o richiesta (es.: istanza in autotutela, istanza di accertamento con adesione, istanza di variazione, comunicazioni, richieste di rimborso e/o compensazione, dichiarazioni, denunce di inizio occupazione/variazione/cessazione, richieste di rateizzazioni di accertamenti, etc ) dovrà essere presentata digitalmente utilizzando esclusivamente il portale telematico presente sul sito istituzionale dell ente e denominato Matera Digitale. Art. 97 Sanzioni Integrare il comma 1) inserendo dopo la parola Decreto legislativo 472/97 quanto di seguito: Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo: - non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo comma è pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo; - non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è pari all 1,5%;

- non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è pari all 1,67%; - dal 90 giorno fino ad un anno la sanzione viene ridotta al 3,75%. Art. 99 Accertamento con adesione - Integrare l articolo inserendo ex novo il comma 4) come di seguito: 4.Le istanze di accertamento con adesione dovranno essere inoltrate all Ente esclusivamente mediante il portale telematico presente sul sito istituzionale dell ente e denominato Matera Digitale. Art. 102 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni Integrare il comma 3) inserendo dopo la parola interessato la seguente frase:..inoltrata esclusivamente utilizzando il portale denominato Matera digitale. 2) Di trasmettere, a norma dell art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione approvata, al Ministero dell Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l approvazione del bilancio di previsione. 3) Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Michele de Bonis Funzionario responsabile P.O. Settore Tributi. E, con lo stesso esito di votazione reso per alzata di mano, 4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 6

Comune di Matera Parere Tecnico Responsabile del Procedimento per la DelC 00018-2016 del 18/04/2016. Avente oggetto: Modifica ed integrazione del regolamento Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione. Il Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE) MARIA ANGELA ETTORRE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. Data Parere 13/04/2016 Il Dirigente F.to MARIA ANGELA ETTORRE N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005