Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti QUADRO RF 106 E SS PROSPETTO DEL PN Capitale sociale: esplicitare le somme trasferite riguardanti i fondi pubblici per le quali la legge ha permesso l imputazione a capitale all interno della sotto-categoria «di cui in sospensione d imposta» 1
QUADRO RF 106 E SS PROSPETTO DEL PN Riserve di utili: con la premessa che in realtà le vere riserve di utili sarebbero formate dalla sola base imponibile IRES per ciascun esercizio (in quanto l utile di per sé è escluso da tassazione), per evitare complicanze eccessive è consigliato inserire in tali riserve: la riserva legale, la riserva statutaria e le quote proprie dei fondi, se presenti QUADRO RF 106 E SS PROSPETTO DEL PN Riserve in sospensione d imposta: vanno inserite tutte le altre riserve del Confidi (considerate indisponibili) compresa la riserva da valutazione AFS, se Confidi ex art. 107 N.B. Le istruzioni indicano che «i soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d esercizio devono tenere conto direttamente in sede di compilazione della colonna 1 del rigo RF110, ovvero della colonna 5 del rigo RF106, delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d esercizio redatto secondo tali principi» 2
QUADRO RF 118 E SS PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI Non è prevista la compilazione di tale quadro in quanto: «il prospetto non deve essere compilato dalle banche e dagli altri soggetti finanziari indicati nell art. 1 del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 87, con l eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria». QUADRO RF 118 E SS PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI Art. 1 - Ambito di applicazione Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti di cui ai titoli V e V-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 3
PERDITE FISCALI Premessa: L art.84 del TUIR parla di regime di esenzione dell utile In base a tale articolo per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell utile la perdita è riportabile per l ammontare che eccede tale utile Sulla base della Circolare dell Agenzia delle Entrate n 129 del 13/12/10si rileva che tale norma trova applicazione nelle società cooperative e nei loro consorzi PERDITE FISCALI Si rilevano due normative di riferimento: la legge sulle cooperative e la legge quadro dei Confidi: In base all art. 12 della legge 16.12.1977 per le Cooperative: «Non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento» 4
PERDITE FISCALI In base alla legge quadro dei Confidi, «gli avanzi di gestione, accantonati nelle riserve, concorrono a formare il reddito nell esercizio in cui tali riserve siano utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o ad aumento del capitale sociale» Riassumendo: nel caso delle cooperative: «Non concorrono a formare il reddito imponibile, le somme utili destinati» ESENZIONE UTILE e applicabilità dell art.84 nel caso dei Confidi: PERDITE FISCALI «gli avanzi.concorrono a formare il reddito nell esercizio in cui tali riserve siano utilizzate per scopi diversi»; e poiché le riserve indivisibili dei Confidi non concorrono mai alla formazione del reddito, essendo da statuto, non utilizzabili per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, si arriva di fatto ad un regime di esenzione delle quote di utili accantonate a riserva indivisibile come nel caso delle cooperative e quindi vi è l applicazione dell art.84 Il comportamento prudente risulta essere: riportare le perdite solo per la quota eccedente gli avanzi di gestione accantonati a riserva indivisibile, di cui si è usufruito di un regime di esenzione dell utile 5
COMPENSAZIONE PERDITE ANNI PRECEDENTI NOVITA INTRODOTTE DAL DL 98/2011 (conv. L.111/ 2011) Riformulazione dei commi 1 e 2 dell art. 84 del TUIR, che disciplinano i criteri di utilizzo delle perdite fiscali in ambito IRES Viene prevista: la compensazione delle perdite sino a concorrenza dell 80%del reddito imponibile dei successivi periodi d imposta L assenza di limiti temporali di riporto COMPENSAZIONE PERDITE ANNI PRECEDENTI Le novità non riguardano le perdite generate nei primi tre periodi d imposta (dalla data di costituzione) Esse sono infatti compensabili: senza limiti temporali in misura integrale, quindi senza la limitazione pari all 80% del reddito imponibile 6
COMPENSAZIONE PERDITE ANNI PRECEDENTI Questa normativa è applicabile anche ai Confidi. UNICO 2013 RN4, colonna 1: va indicato l importo della perdita da utilizzare in compensazione (80% del reddito imponibile) RS44, colonna 7: va indicato l ammontare della perdita residua da riportare nelle successive dichiarazioni QUADRO RS CONFIDI 107 Le istruzioni indicano quali soggetti obbligati alla compilazione: le società che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS, utilizzando uno schema libero I Confidi 107 redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS, utilizzando uno schema rigido previsto da Banca d Italia, e pertanto come tutti gli enti finanziari non sono compresi nella prima categoria di soggetti Non essendo inoltre espressamente indicati neanche nella categoria di soggetti aggiuntiva, si ritiene non necessaria la compilazione di tale quadro 7
STUDI DI SETTORE, PARAMETRI, INE Art. 2 del Decreto 30/03/1999 Società cooperative, società consortili, consorzi che svolgono attività: esclusivamente a favore delle imprese socie: Devono barrare la casella presente al Rigo RF1, colonna 4 e devono compilare i parametri e il modello INE non in via esclusiva a favore delle imprese socie (c.d. a mutualità prevalente): Sono tenute alla compilazione degli studi di settore UG91U e non dei parametri del modello INE STUDI DI SETTORE, PARAMETRI, INE La Circolare Agenzia Entrate 30/E 23/06/2011 ha precisato che i DM del 16.03.2011 e del 22.03.2011 hanno previsto un diverso utilizzo dei risultati derivanti dall applicazione degli studi di settore nei confronti di determinati soggetti: soggetti che esercitano in maniera prevalente l attività contraddistinta dal codice 64.92.01. Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi I risultati dell applicazione degli studi di settore: non possono essere utilizzati per l azione di accertamento; sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controlli ordinari 8
STUDI DI SETTORE, PARAMETRI, INE A seguito di tale modifica permane la condizione di inapplicabilità degli studi di settore solamente per le cooperative che esercitano in via esclusiva la loro attività nei confronti dei soci invece I Confidi che esercitano la loro attività nei confronti dei soci in via prevalente ma non esclusiva, sono soggetti alla nuova normativa e pertanto redigono lo studio di settore UG91U barrando il rigo X14. 9