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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 197 06/05/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 6558 DEL 24/04/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: Area: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 e Reg. (CE) n. 555 del 28 giugno 2008 e ss. mm. ii. Modifica della DGR n. 155 del 5 marzo 2010 in ordine al trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici vitate fuori dalla regione Lazio. (D'URSO GIUSEPPINA) (D'URSO GIUSEPPINA) (R. OTTAVIANI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA (Ricci Sonia) L'ASSESSORE DI CONCERTO IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione 30/04/2015 - prot. 212 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 e Reg. (CE) n. 555 del 28 giugno 2008 e ss. mm. ii. Modifica della DGR n. 155 del 5 marzo 2010 in ordine al trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici vitate fuori dalla regione Lazio. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore all Agricoltura, Caccia e Pesca; VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 Nuovo Statuto della Regione Lazio ; VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii. recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale Regionale ; VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.; VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; VISTO il Reg. (CE) n. 1234 del 22 ottobre 2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009; VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/77, (CEE) n. 234/79 (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; CONSIDERATO che l articolo 230 del Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede che il Reg. (CE) 1234/2007 è abrogato, e tuttavia continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento abrogato relative, tra l altro, al regime transitorio di diritti di impianto, stabilito nella parte II titolo I capo III sezione IVbis sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015; VISTO in particolare il Titolo I, Capo III, Sezioni 1 e 2, articoli da 61 a 72, ed il Titolo II, Capo II, Sezione 2 Vino, art. 145, del Reg. (UE) n. 1308/2013 contenenti rispettivamente disposizioni relative al Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e allo Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo ; VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; VISTO il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; VISTO il DPR del 1 dicembre 1999, n. 503 avente ad oggetto: Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del DPR 503/99; VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l art. 25, comma 2, Pagina 2 / 5

riguardante il fascicolo aziendale elettronico di cui all'art. 9 del DPR n. 503/1999, e all'art. 13, del D.Lgs. n. 99/2004; VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88 ; VISTO il Decreto MIPAAF 16 dicembre 2010 Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni ; VISTA la DGR 27 marzo 2001, n. 431 di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto concerne l approvazione delle norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo; VISTA la DGR 30 luglio 2004, n. 676 recante Attuazione dell articolo 19 del Regolamento (CE) 1493/1999, e dell articolo 20 del Regolamento (CE) 1227/2000, in materia di classificazione delle varietà di vite, ed istituzione del Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino ; VISTA la DGR n. 155 del 5 marzo 2010 Approvazione delle disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 relative alle norme tecniche e alle procedure per la gestione del Potenziale viticolo regionale Modifica Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 431/2001 ; VISTO il Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 26 luglio 2000, relativo ai termini e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare l art. 1, punto 6 che definisce la superficie vitata quella all interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ; VISTO il Decreto del MIPAAF 27 luglio 2000, relativo alle norme di attuazione del Reg. (CE) n. 1493/1999 e del Reg. (CE) n. 1227/2000 concernenti l organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l art. 4, comma 6, lettera b), che consente alle Regioni di limitare l esercizio del diritto di reimpianto entro gli ambiti regionali al fine di salvaguardare la viticoltura di qualità; PRESO ATTO che la DGR n. 155/2010, par. 4.2.B) Diritti di reimpianto, punto Trasferimento dei diritti di reimpianto, stabilisce che i diritti di reimpianto di superfici vitate sono esercitati nell azienda per la quale sono stati concessi, ai sensi dell art. 85 decies par. 4 Reg. (CE) 1234/2007, e in deroga, ai sensi dell art. 85 decies par. 5 del Reg. (CE) 1234/2007, i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un altra azienda; VISTO il Decreto MIPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 recante Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che tra l altro abroga il comma 6, lettera b) dell art. 4 del DM 27 luglio 2000, al fine di agevolare lo scambio dei diritti di reimpianto tra i possessori in quanto ritenuto propedeutico per il passaggio al nuovo sistema autorizzativo di nuove superfici vitate; PRESO ATTO che con la DGR n. 155/2010, par 4.2.B), punto Trasferimento dei diritti di reimpianto è stato stabilito, tra l altro, che l utilizzo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella regione Lazio è limitato esclusivamente all ambito territoriale regionale, al fine di mantenere in equilibrio il potenziale vitivinicolo regionale; CONSIDERATO che l art. 61, Capo III, del Reg. (UE) 1308/2013 prevede un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che si applica dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, e che l art. 66, par. 3, stabilisce che per i reimpianti, l autorizzazione deve essere utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l estirpazione; Pagina 3 / 5

ATTESO che l art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i diritti di impianto concessi ai produttori in conformità agli articoli 85 nonies (diritti di nuovo impianto), 85 decies (diritti di reimpianto) o 85 duodecies (diritti di impianto della riserva) del Reg. (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati dai produttori stessi e sono in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del capo III del medesimo regolamento, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e che tali autorizzazioni hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto da cui provengono; CONSIDERATO che con la nota interpretativa della Commissione Europea DG AGRI n. 2014-01 del 14 luglio 2014, è stato chiarito che non è consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto tra produttori dopo il 31 dicembre 2015; CONSIDERATO che negli ultimi anni i diritti di reimpianto rilasciati alle aziende agricole regionali a seguito di estirpazione non sono stati tutti utilizzati dalle aziende medesime, e che l eccedenza dei diritti disponibili rispetto alle necessità dei produttori vitivinicoli regionali è confermata dalla notevole entità dei diritti di reimpianto scaduti e conferiti nella riserva regionale, di cui alla determinazione dirigenziale n. G03138 del 20 marzo 2015, pari a 650 ettari; RITENUTO pertanto di modificare, per le ragioni sopra esposte, la DGR n. 155/2010 eliminando nel par. 4.2.B) Diritti di reimpianto, al punto Trasferimento dei diritti di reimpianto, la frase L utilizzo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella regione Lazio è limitato esclusivamente all ambito territoriale regionale, così come stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 3 marzo 2003, n. 162, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2005, n. 872 al fine di mantenere in equilibrio il potenziale vitivinicolo regionale e di sostituirla con la seguente Il trasferimento di un diritto di reimpianto originato da estirpazione di superfici vitate è autorizzato anche a favore di aziende ubicate in altre Regioni e Province Autonome. Il trasferimento avviene mediante scrittura privata tra le parti contraenti e successivamente registrata. Il nulla osta al trasferimento viene rilasciato dalla Regione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Amministrazione di destinazione del diritto ; TENUTO CONTO - al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa - che per quanto riguarda le procedure amministrative da adottare per il rilascio del nulla-osta dei trasferimenti da parte degli Uffici regionali competenti per territorio, resta valido quanto previsto dalla DGR n. 155 del 5 marzo 2010, salvo quanto stabilito con la presente deliberazione in merito alla tempistica di rilascio del nulla-osta regionale. D E L I B E R A In conformità con le premesse di modificare la DGR n. 155/2010 eliminando nel par. 4.2.B) Diritti di reimpianto, al punto Trasferimento dei diritti di reimpianto, la frase L utilizzo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella regione Lazio è limitato esclusivamente all ambito territoriale regionale, così come stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 3 marzo 2003, n. 162, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2005, n. 872 al fine di mantenere in equilibrio il potenziale vitivinicolo regionale e di sostituirla con la seguente Il trasferimento di un diritto di reimpianto originato da estirpazione di superfici vitate è autorizzato anche a favore di aziende ubicate in altre Regioni e Province Autonome. Il trasferimento avviene mediante scrittura privata tra le parti contraenti e successivamente registrata. Il nulla osta al trasferimento viene rilasciato dalla Regione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Amministrazione di destinazione del diritto. Relativamente alle procedure amministrative da adottare per il rilascio del nulla-osta dei trasferimenti da parte degli Uffici regionali competenti per territorio, resta valido quanto previsto dalla DGR n. 155 del 5 marzo 2010, salvo quanto stabilito con la presente deliberazione in merito alla tempistica di rilascio del nulla-osta regionale. Pagina 4 / 5

Come norma transitoria, per quanto riguarda i trasferimenti dei diritti di reimpianto richiesti, precedentemente all emanazione della presente deliberazione, nell ambito del territorio regionale, e i cui nulla-osta non siano ancora stati rilasciati dai competenti Uffici regionali, valgono i tempi di rilascio previgenti. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità. Pagina 5 / 5