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Transcript:

LEGGE 24 luglio 1987 n. 89 (pubblicata il 4 agosto 1987) Normativa in materia di formazione professionale. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare le seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 luglio 1987. Art. 1 Tutti i lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro, compresi coloro i quali optano per un rapporto di lavoro parttime, possono beneficiare delle disposizioni contenute nella presente Legge per l'inserimento lavorativo nei settori produttivi e dei servizi attraverso un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali. Le iniziative di formazione professionale, configurabili in settori a tecnologia avanzata e pel figure professionali di elevato contenuto tecnico, in coerenza con le rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative ed occupazionali, sono individuate, anche su proposta del Congresso di Stato, attraverso accordo tra il Dicastero al Lavoro, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei Datori di Lavoro che definisce i settori interessati ed i livelli di qualifica e/o

profili professionali. Art. 2 Le aziende private devono comunicare agli Uffici del Lavoro, prima dell'inizio della loro attività o in fase di potenziamento e/o ristrutturazione, la loro disponibilità occupazionale di personale con qualifiche professionale previste nelle iniziative di formazione professionale al fine di rendere possibile un adeguato programma di interventi. Art. 3 La presente normativa è riservata alle aziende che ne fanno formale richiesta previo specifico accordo tra il Deputato al Lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, i rappresentanti dell'azienda e l'associazione dei Datori di Lavoro. Al fine di incentivare e tutelare le giuste aspirazioni del personale iscritto nelle liste di avviamento al lavoro, presso l'ufficio di Collocamento è predisposta una "mappa" di opzioni degli iscritti, a cui si accede con apposita modulistica predisposta dalla Commissione di Collocamento, differenziata fra i piu' importanti settori produttivi e di servizi per facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro fra azienda e personale da avviare al lavoro. L'avviamento al lavoro in formazione professionale deve comunque avvenire nel rispetto delle norme vigenti sul Collocamento. Art. 4 L'accesso alla formazione professionale è consentito anche ai

lavoratori in riqualificazione, che sono in Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità in base alle Leggi n. 107 del 29 settembre 1986 e n. 108 del 29 settembre 1986: le condizioni stabilite dalle richiamate Leggi non sono cumulabili con quelle previste dalla presente normativa. Nel caso in cui il lavoratore avviato al corso di formazione professionale provenga dalla mobilità, ha diritto ad un compenso economico aggiuntivo a carico dell'azienda pari all'integrazione necessaria al raggiungimento del 100% del salario di riferimento sul quale è conteggiata l'indennità Economica Speciale al netto da contributi, ed in forma completa agli istituti contrattuali (tredicesima - indennità di licenziamento - ferie - festività). Tale integrazione è esente da contribuzione. Nel caso di malattia ed infortunio viene interrotta l'indennità Economica Speciale e corrisposta l'indennità per Inabilità Temporanea al Lavoro di cui alla Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche. Art. 5 La richiesta per attivare processi di formazione professionale deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie a determinare un protocollo d'intesa. Tale richiesta deve, in via preventiva, pervenire al Dicastero ed agli Uffici del Lavoro al fine di programmare interventi di formazione professionale. Essa deve indicare: - le motivazioni;

- gli obiettivi formativi da raggiungere nel processo di avviamento; - la figura professionale da formare; - la qualifica professionale da attribuire al momento di assunzione a tempo indeterminato; - le modalità di formazione; - il responsabile delegato a seguire la formazione del soggetto in avviamento; - gli impegni occupazionali assunti dall'azienda attraverso apposita convenzione con il Congresso di Stato. Art. 6 Gli Uffici competenti del Dicastero del Lavoro curano l'istruttoria della domanda e l'inoltro della documentazione alle parti interessate prima dell'incontro. Art. 7 L'accordo stipulato e sottoscritto dalle parti di cui all'art. 3 deve indicare i tempi entro cui l'azienda intende completare l'avvio e la durata del corso. L'accordo diviene immediatamente esecutivo con disposizione del Deputato al Lavoro. Art. 8 L'azienda che non rispetta gli impegni assunti nell'accordo specifico sottoscritto decade dai benefici previsti dalla formazione professionale. Art. 9 Il periodo di formazione professionale, della durata variabile da

3 a 12 mesi a seconda della complessità della professionalità da conseguire, è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato ed alla acquisizione della qualifica professionale. Il lavoratore in formazione professionale acquisisce il diritto ad essere inquadrato nella III categoria una volta terminato il corso durato da 3 a 9 mesi: ulteriori mesi in formazione professionale attribuiscono qualifiche superiori. L'inquadramento, inoltre, deve tener conto della specificità del requisito del titolo di studio posseduto. Art. 10 In formazione professionale si riconosce un periodo di prova di: - 25 giorni lavorativi per la III categoria; - 35 giorni lavorativi per la IV categoria; - 45 giorni lavorativi per qualifiche superiori. Terminato il periodo di prova, che comporta l'assunzione definitiva da parte dell'azienda, il corsista prosegue il corso di formazione professionale e matura i diritti previdenziali e contrattuali previsti dalle normative vigenti, in rapporto alla retribuzione prevista dall'articolo 11. Art. 11 Per i lavoratori da occupare in settori non coperti dalla contrattazione collettiva viene applicato l'accordo sul salario minimo territoriale nel settore industria e la relativa parte normativa prevista dal Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro Settore Industria. Durante il periodo di formazione professionale le aziende devono

corrispondere dei compensi mensili pari a: a) 1 trimestre 60%; b) 2 trimestre 65%; c) 3 trimestre 70%; d) 4 trimestre 80%. I compensi sono riferiti alla categoria di inquadramento di cui all'art. 9, in base ai relativi settori di appartenenza. Art. 12 Durante il periodo di formazione professionale, coloro che frequentano il corso possono beneficiare delle specifiche prestazioni previste dalla Legge n. 136 del 12 novembre 1985 sulle pensioni in caso di infortunio sul lavoro. Art. 13 Il Centro di Formazione Professionale sostiene, per il periodo del corso, tutti gli oneri e i contributi previdenziali che sono previsti a carico del lavoratore e del datore di lavoro secondo la categoria di appartenenza. Le aziende devono fare pervenire al Centro la relativa documentazione entro il 15 giorno del mese successivo a quello al quale si riferisce il compenso. Sono esenti dall'imposta Generale sui Redditi i compensi percepiti dai lavoratori in formazione professionale in base a quanto stabilito dall'articolo 7 punto o) della Legge 30 dicembre 1986 n. 155. Art. 14 I lavoratori avviati ai corsi di formazione professionale sono

tenuti a seguire il normale orario aziendale e, ad integrazione dell'attività lavorativa-formativa, devono frequentare almeno 36 ore trimestrali dedicate all'insegnamento teorico, come specificato nel successivo articolo 15. Tali ore sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro contrattuale. Il soggetto in formazione professionale è obbligato a seguire l'insegnamento teorico: l'assenza ingiustificata è soggetta ai provvedimenti previsti dalle sanzioni disciplinari completate nelle norme contrattuali e legislative. Art. 15 L' insegnamento teorico è assicurato dal Centro di Formazione Professionale che, d'intesa con la azienda, stabilirà i criteri di svolgimento. L'insegnamento teorico dovrà comprendere informazioni generali sulle istituzioni, sulla legislazione del lavoro, sulle norme di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, sul ruolo delle forze sociali, sui diritti e doveri dei lavoratori, sulle problematiche sociali, nonchè sui settori merceologici, commerciali e della stessa vita dell'impresa presso la quale si fa la formazione professionale. Art. 16 Il Centro di Formazione Professionale mantiene stretti rapporti di collaborazione con le aziende ed i soggetti in avviamento: esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del Corso e periodicamente redige apposito verbale che viene reso noto alle

parti firmatarie. Art. 17 I ritmi di produzione devono essere adeguati al livello di formazione di coloro che frequentano il Corso, sotto la vigilanza del Centro di Formazione Professionale. Art. 18 Ciascuna delle parti contraenti, azienda e soggetti lavorativi, può richiedere in ogni momento la verifica sull'andamento del Corso e sulla corretta applicazione dell'accordo. Art. 19 Le aziende interessate alle attività di: 1) carpenteria meccanica pesante; 2) impresa di pulizia; 3) produzione e trasformazione carta; 4) escavazione e movimento terra; 5) produzione di cemento ed affini; 6) trasporti; 7) tintoria; non possono accedere alla formazione professionale se non in casi particolari e qualora si verificassero le seguenti condizioni: - per esigenze di potenziamento dei settori tecnici; - per lavorazioni che andranno a ricoprire segmenti produttivi medio-alti rivolti a lavoratori che sono chiamati a svolgere mansioni di alto contenuto tecnologico per i quali necessita una capacità lavorativa specifica da acquisire mediante un adeguato addestramento;

- per i lavoratori da inserire in processi produttivi complessi che si possono configurare nella cosiddetta area dei servizi aziendali, le cui mansioni non sono collegate direttamente con la produzione. Art. 20 Quanto stabilito nel precedente articolo potrà essere modificato mediante Decreto Reggenziale a seguito di accordo raggiunto tra il Dicastero al Lavoro, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei datori di lavoro. Art. 21 Nel settore abbigliamento e nel settore chimico sono consentiti, attraverso accordi fra le parti sociali, processi di formazione professionale qualora i lavoratori siano occupati in segmenti produttivi medio-alti con elevata tecnologia, comprese le attività che non devono creare danni alla salute degli stessi o inquinamento ambientale. Art. 22 La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 1987/1686 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Renzo Renzi- Carlo Franciosi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva