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Rep. n. 1596 COMUNE DI ROTTOFRENO Provincia di Piacenza CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CIG 4272267242 Addì 26 (VENTISEI) del mese di FEBBRAIO dell anno 2014 (DUEMILAQUATTORDICI) presso il municipio di Rottofreno TRA Il Comune di Rottofreno (P.I.V.A. 00228700332) con sede in Rottofreno Piazza Marconi n. 2 in seguito denominato Ente rappresentato dalla dott.ssa Maria Cristina Moia nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi Finanziari E Banca di Piacenza Società Cooperativa per azioni (P.I.V.A. 00144060332) con sede in Piacenza Via Mazzini n. 20 - in seguito denominata Tesoriere rappresentata dal prof. Felice Omati nella sua qualità di vice presidente e legale rappresentante Premesso Che l Ente è sottoposto alla disciplina di tesoreria unica di cui alla L. n. 720 del 29 ottobre 1984, ai sensi del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1; che il Tesoriere, con riguardo alle disponibilità dell Ente giacenti in tesoreria unica, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, che le entrate proprie costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovra canoni e indennizzi, o altri introiti provenienti dal settore privato, debbono essere versate sul sottoconto fruttifero, le altre entrate, che comprendono mutui e le altre operazioni di indebitamento assistiti da contributi o garanzia statali, le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo e i pagamenti disposti da enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla stessa legge n. 720/1984, sono versate sul sottoconto infruttifero, con rispristino del cd. obbligo di girofondi; che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata apposita convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio; che con determinazione del responsabile del Settore Servizi Finanziari n. 332 del 26/06/2012 si è disposto l affidamento del servizio di cui sopra a Banca di Piacenza Società Cooperativa per azioni, risultata aggiudicataria; Precisato che suddetta premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite ART.1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Si conviene e si stipula quanto segue 1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere con gli sportelli presenti sul territorio comunale. I locali dovranno essere facilmente accessibili al pubblico. L orario di apertura

dovrà essere identico a quello osservato per le operazioni bancarie e dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico. 2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art.21, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 3. Per la gestione del servizio di tesoreria deve essere utilizzato un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi d incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente con firma digitale conforme a quanto previsto dal Codice dell Amministrazione digitale D.L.82/2005 e sm e i, con interruzione quindi della relativa produzione cartacea attualmente in essere. 4. Il personale addetto al servizio di Tesoreria dovrà essere in numero sufficiente e possedere un adeguata preparazione professionale atta a garantire il regolare funzionamento del servizio stesso. Il tesoriere è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo dell addetto responsabile dei rapporti con l Ente alla data di decorrenza del presente contratto, e ogni eventuale successivo cambiamento. 5. I servizi dovranno svolgersi con regolarità e ai sensi dell art.1 comma 2 lettera c) della legge 146/1990 e s.m.i. il Tesoriere è tenuto ad assicurare, anche in caso di sciopero del servizio, la continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità di vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti. 6. Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. ART.2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all ente e dallo stesso ordinate, nonché alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell Ente o da norme pattizie. 2. Il tesoriere esegue le operazioni oggetto del presente servizio con l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle norme in materia di tesoreria unica. 3. Sono incluse nel servizio di tesoreria le riscossioni di tutte le entrate (sia patrimoniali che tributarie, nonché quelle attualmente riscosse da altri soggetti che l ente decida di riscuotere in proprio). Il tesoriere è e sarà tenuto ad incassare tutte le entrate senza l applicazione di alcuna commissione, salvo diversamente disposto nei successivi articoli della presente convenzione. 4. Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici, al fine di consentire l interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. 5. Il Tesoriere adegua le proprie procedure informatiche per garantire la trasmissione dei flussi di andata e ritorno e lo scambio dei dati e documenti contabili in forma telematica con l Ente; 6. Sino all introduzione degli ordinativi di incasso e dei mandati elettronici, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l Ente. La distinta deve contenere l indicazione dell importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell importo globale di quelli precedentemente consegnati;

7. Il Tesoriere provvederà ad inviare quotidianamente in via telematica (con modalità concordata con l ente) i dati relativi alle reversali riscosse e ai mandati pagati, anche parzialmente; 8. Il tesoriere metterà a disposizione il servizio remote-banking con possibilità di inquiry online per la visualizzazione in tempo reale dei documenti e dei dati sopraccitati; 9. Il Tesoriere entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla richiesta è tenuto a trasmettere le elaborazione di dati in suo possesso necessari per consentire all Ente di adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente; 10. Il Tesoriere si impegna ad installare presso gli stabili indicati dall ente n. 1 (una) postazione del sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat (POS) senza oneri a carico dell Ente per quanto riguarda l installazione e la manutenzione. ART.3 ESERCIZIO FINANZIARIO L esercizio finanziario dell ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio precedente. ART.4 RISCOSSIONI 1. Il Tesoriere è tenuto ad incassare tutte le somme spettanti all Ente sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando in suo luogo e vece quietanza liberatoria. 2. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) generati e trasmessi dall Ente in veste elettronica e firmati con firma digitale dal responsabile del servizio finanziario o da suo delegato (e, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni regolamentari del Comune). 3. L Ente si impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate alla firma digitale, nonché tutte le successive variazioni 4. Gli ordinativi d incasso trasmessi dall Ente in via telematica devono contenere ai sensi del D. Lgs. 267/2000 le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell Ente; b) la somma da riscuotere in cifra ed in lettera; c) l indicazione del debitore; d) la causale del versamento; e) la codifica di bilancio e la voce economica; f) il numero progressivo dell ordinativo per esercizio finanziario senza separazione fra conto competenza e conto residui; g) l esercizio finanziario e la data di emissione; h) le indicazioni per l assoggettamento o meno all imposta di bollo di quietanza; i) l eventuale indicazione entrata vincolata in caso di mancata indicazione le somme sono considerate libere da vincolo; j) l annotazione contabilità fruttifera ovvero contabilità infruttifera in caso di mancata indicazione il tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera k) il codice gestionale previsto dal decreto Ministero dell Economia e delle Finanze del 18/2/2005 (SIOPE). 5. A fronte dell incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell Ente, regolari quietanze, numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati.

6. Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di reversali, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'ente, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". 7. Tali incassi sono segnalati all'ente che a sua volta provvede all'emissione dei relativi ordini di riscossione in relazione all'imputabilità dell'ente stesso dell'entrata entro 15 giorni fatte salve le situazioni determinate da cause esterne ed indipendenti dal Tesoriere o dall Ente. Detti ordinativi devono recare la dicitura a copertura del sospeso n rilevato dai dati comunicati dal tesoriere. 8. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali bancomat, bonifico bancario o altri mezzi concordati o autorizzati dall Ente. 9. Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi. 10. Con riguardo alle entrate affluite sui conti correnti postali intestati all Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall Ente, con cadenza massima quindicinale, come disposto dal Ministero del Tesoro con circolare n. 1.976 del 1990 e con circolare n. 50 del 1998, mediante emissione di ordinativo. L'accredito al conto di tesoreria delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ha la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale, al lordo delle commissioni di prelevamento. 11. Il Tesoriere è tenuto ad attivare, senza oneri a carico dell Ente, su richiesta del Comune, nuovi strumenti di riscossione e rendicontazione, come il codice MAV o altro strumento comunemente accettato dal sistema bancario. 12. Il servizio di addebito permanente (RID) sui conti correnti intestati agli utenti accesi presso le filiali del tesoriere viene svolto senza commissioni sia carico degli utenti che dell ente; al servizio di addebito permanente per le riscossioni delle entrate da parte di correntisti di istituto di credito diversi dal tesoriere viene applicata una commissione unica a carico degli utenti di euro 3,00 (tre/00). Per la riscossione mediante avvisi MAV l ente è tenuto a corrispondere al tesoriere una commissione forfetaria per singola operazione d incasso pari a euro 3,00 (tre/00). Per la riscossione attraverso il servizio POS/pagobancomat l ente è tenuto a corrispondere al tesoriere una commissione in percentuale pari a 1% (unopercento). Per la riscossione attraverso pagamenti effettuati on-line a mezzo internet con carte di credito, viene applicata una commissione in percentuale posta a carico dell ente di 1,70% (unovirgolasettantapercento). 13. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati all Ente. 14. Il Tesoriere, a cadenza giornaliera, renderà disponibile all Ente l elenco dei messaggi, di esito applicativo, relativi alle operazioni di incasso degli ordinativi informatici presi in carico. 15. Il Tesoriere deve trimestralmente riscontrare la consistenza dei fondi a destinazione vincolata ed al 31 dicembre di ogni anno è tenuto a chiudere la contabilità relativa ai fondi vincolati e non vincolati. 16. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il 31 dicembre saranno annullati dall Ente dandone comunicazione al Tesoriere.

ART.5 PAGAMENTI 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall ente in veste elettronica, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da suo delegato o sostituto individuato dal Regolamento di contabilità dell Ente. 2. L ente s impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. I mandati sono ammessi al pagamento entro al giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei documenti stessi. 4. L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall ente con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio, sia nei confronti dell ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dal comma 2 dell art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e precisamente: Denominazione dell ente; Indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; L ammontare della somma; La causale del pagamento; L imputazione in bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità sia in termini di competenza che residui; Gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; La codifica di bilancio La voce economica Il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario ; L esercizio finanziario e la data di emissione; L eventuale indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; Le indicazioni per l assoggettamento o meno all imposta di bollo e di quietanza; L annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per. (causale)... In caso di mancata annotazione, il tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne da l ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; La data entro la quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa previsti dalla legge o di pagamenti concordati con il creditore il cui mancato rispetto comporti penalità la mancata indicazione della scadenza esonera il tesoriere che abbia estinto i mandati entro i termini di cui al precedente comma 3 da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; Codice SIOPE; Eventuale codice CIG e/o CUP; Altre codifiche prescritte dalla legislazione vigente. 6. Il tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione ed eventuali oneri conseguenti emessi a seguito

delle procedure di esecuzione forzata di cui all art.159 del D. Lgs 267/2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizione di legge; effettua, altresì, i pagamenti anche a seguito di richiesta scritta ( carta contabile) presentata di volta in volta numerata progressivamente e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, per i pagamenti relativi alle utenze, stipendi e contributi, rate assicurative, e versamenti che rivestono carattere di particolare urgenza. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì., riportare l annotazione a copertura del sospeso n., rilevato dai dati comunicati dal tesoriere. 7. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall ente dopo l avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. 8. Il tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall ente. 9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio e ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso titoli legittimi di discarico per il tesoriere; il tesoriere stesso procede alla loro restituzione all ente. 10. i pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art.10, l anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 11. Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari,; 12. Il tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall ente. In assenza di una indicazione specifica, il tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento a propri sportelli o mediante l utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 13. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro pagato. In alternativa ed ai medesimi effetti, il tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto, 14. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, in primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al tesoriere, in caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall ente sull ordinativo per i quali si renda necessaria la raccolta di un visto preventivo e per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, l ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 15. I pagamenti di utenze varie eventualmente domiciliate presso il tesoriere sono addebitati senza alcuna spesa con valuta fissa del giorno di scadenza per il pagamento. 16. Il tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario e postali. 17. L ente s impegna a non consegnare mandati al tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza. 18. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l esecuzione di ogni pagamento ordinato dall ente ai sensi del presente articolo sono posti a carico dei beneficiari pertanto il tesoriere trattiene dall importo nominale del mandato l ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti degli importi dei suddetti oneri.

19. Su richiesta dell ente, il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale. 20. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazione di pagamento, il tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull anticipazione di tesoreria. 21. L ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti interstatali di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello stato, deve trasmettere i mandati al tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione : da eseguire entro il..mediante girofondi dalla contabilità di questo ente a quella di., intestatario della contabilità n.presso la medesima sezione della tesoreria provinciale dello stato. ART.6 RIMBORSO SPESE SU BONIFICI 1. La commissione per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti postali o bancari intrattenuti presso aziende di credito diverse dal tesoriere sarà posta in via generale a carico dei beneficiari ed è fissata in euro 3,00 (tre/00). 2. Sono esonerati dall applicazione degli oneri in narrativa: gli stipendi e contributi del personale dipendente le indennità di carica e di presenza i contributi assistenziali a favore di persone fisiche i contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e degli altri enti del Settore Pubblico allargato; i pagamenti da effettuare in maniera ciclica e ricorrente come premi assicurativi, rate mutui, utenze, affitti, ritenute sindacali, cessioni del quinto ecc.; Indennità di esproprio; Contributi sindacali ART.7 TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI 1. Gli ordinativi informatici di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) sono trasmessi per via telematica. L Ente provvede alla trasmissione per via telematica dell archivio contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti mediante firma digitale. Il Tesoriere, all atto di ricevimento degli ordinativi firmati, provvede a rendere disponibile un messaggio attestante la semplice ricezione dei documenti, con riserva di verificarne il contenuto. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l eseguibilità delle disposizioni di incasso e pagamento previsti nella convenzione per la gestione del servizio di tesoreria. Eseguita la verifica del contenuto del flusso suddetto ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere predispone e trasmette all Ente, per via telematica, un successivo documento informatico sottoscritto con firma digitale e munito di marcatura temporale, contenente il risultato dell acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l assunzione. 2. L ente trasmette al tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale, nonché le loro successive variazioni. 3. All inizio di ciascun esercizio, l ente trasmette al tesoriere: a) il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività b) l elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento.

4. Nel corso dell esercizio finanziario l ente trasmette al tesoriere: a) le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; b) le variazioni apportate all elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. ART.8 OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE 1. Il tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, 2. Il tesoriere mette a disposizione dell ente, rendendo consultabile i movimenti di cassa anche on-line, copia del giornale di cassa e invia, con periodicità mensile, l estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, Il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede altresì, alla consegna all ente di tali dati. 4. Il tesoriere effettua Il servizio di conservazione dei documenti informatici inerenti gli ordinativi di incasso e pagamento di cui ai precedenti articoli 4 e 5 gratuitamente, senza applicazione di alcuna spesa, secondo la normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione. 5. La conservazione deve avvenire per tutti gli ordinativi relativi al periodo del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto e per il periodo conservativo previsto dalla normativa vigente almeno per i seguenti documenti: a. Mandati e loro iter procedimentale b. Riversali e loro iter procedimentale c. Bollette di riscossione d. Quietanza di pagamento e. Ricevute di servizio 6. Il Tesoriere alla scadenza del servizio, dovrà in alternativa, su richiesta dell ente: passare gratuitamente l intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall ente; passare gratuitamente all ente l intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabile. ART. 9 -VERIFICHE ED ISPEZIONI 1. L'Ente e l organo di revisione dell Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità. ART. 10- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'ente -presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo -è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite di legge. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l applicazione della disciplina di cui al successivo art. 12. 2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti art. 4, comma 4, ed art. 5, comma 5, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'ente estingue immediatamente l esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. ART. 11 GARANZIA FIDEIUSSORIA 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10. ART. 12 - UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell esercizio finanziario e subordinatamente all assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest ultimo caso, qualora l Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4. 2. L Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all emanazione del decreto di cui all art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000. 3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il

ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 4. L utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un unica scheda di evidenza, comprensiva dell intero monte vincoli. ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce -ai fini del rendiconto della gestione -titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti. ART. 14 - TASSO DEBITORE E CREDITORE 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato il tasso d interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (360 gg.) riferito al mese precedente +3,00 (piùtrevirgolazero) punti. 2. Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica in base alla normativa attualmente vigente viene applicato il tasso di interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (360 gg.), riferito al mese precedente -0,50 (menozerovirgolacinquanta) punti. 3. Il tasso di interesse debitore sulle anticipazioni e creditore sui depositi, potrà essere riparametrato, nel rispetto del principio di non penalizzazione per l Ente, nel caso di eliminazione sopravvenuta per qualsiasi causa del parametro di riferimento Euribor. ART. 15 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, rende all'ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze, dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, ovvero dovrà fornire all Ente tutta la documentazione (ordinativi di incasso, mandati di pagamento, relative quietanze), in formato digitale su supporto non modificabile, seguendo le modalità previste dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e s.m.i. 2. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del Rendiconto della Gestione. ART. 16 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell'ente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

2. Il Tesoriere, custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al precedente comma, i titoli ed i valori depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell'ente, con l obbligo di non procedere alla restituzione degli stessi senza regolari ordini scritti comunicati dal Comune. 3. Mensilmente e annualmente, entro 30 giorni dalla chiusura dell esercizio, il Tesoriere rende il conto dei titoli in deposito. ART. 17 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 1. Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi delle disposizioni vigenti, e tutti i servizi di cui alla presente convenzione, a titolo gratuito. 2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e degli oneri fiscali ha luogo con periodicità trimestrale; il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'ente emette i relativi mandati. ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 1. Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall A.V.C.P., e successive modifiche e d integrazioni. ART. 19- GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria e per eventuali danni arrecati all Ente affidante. 2. Il Tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga, in modo formale verso l Ente, a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto. ART. 20 -IMPOSTA DI BOLLO 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. ART. 21 - DURATA DELLA CONVENZIONE 1. Il Servizio di Tesoreria ha durata pari ad un quinquennio e sarà svolto a decorrere dal 01 luglio 2012 e comunque dalla data di consegna del servizio e sino al 30.06.2017. 2. Intervenuta la scadenza del contratto il tesoriere si impegna a continuare il servizio fino al successivo affidamento. 3. All atto della cessazione del servizio, regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a depositare presso l Ente tutti i registri, i bollettari e quant altro inerente la gestione del servizio medesimo.

4. Entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di cessazione del contratto, il Tesoriere trasferirà direttamente al nuovo Tesoriere dell Ente, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate all Ente eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico. 5. Almeno 30 giorni prima della data di avvio del servizio di Tesoreria, l aggiudicatario è tenuto a richiedere all Ente tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare l attivazione, nei termini, di tutti i servizi informatici connessi all espletamento dei servizi stessi, con particolare riguardo all ordinativo informatico. L aggiudicatario dovrà essere in grado di effettuare congiuntamente all ente, un test di funzionalità del citato ordinativo informatico almeno 15 giorni prima dell avvio del servizio o in altro termine concordato con l Ente. 6. L Amministrazione si riserva con apposito provvedimento ai sensi dell art.210, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, la possibilità di rinnovare per non più di una volta il contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. In tale contesto la ripetizione dei servizi analoghi soggiacerà ai dettami dell art.57, comma 5, lett.b, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m. ed i. ART. 22 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI 1. Il Tesoriere non si rende disponibile a compartecipare ad iniziative dell ente in ambito socioassistenziale ed in ambito culturale sportivo ricreativo. ART. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 1. Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione, con eccezione dei servizi accessori alla riscossione e rendicontazione delle entrate ed alla conservazione dell ordinativo informatico nel rispetto della normativa vigente. 2. È inoltre vietata la cessione totale o parziale del contratto. ART. 24 - TUTELA DELLA PRIVACY 1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con D.Lgs n. 196/2003 e s.m. e i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile del trattamento, ai sensi dell art, 29 del decreto sopra citato. 2. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune. 3. Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. ART. 25 DECADENZA DEL TESORIERE 1. La mancata osservanza delle condizioni contenute nella convenzione, con particolare riguardo all attivazione del sistema di gestione dell ordinativo informatico, o l insorgere di gravi deficienze ed irregolarità del servizio motivate o notificate al Tesoriere mediante lettera

raccomandata R/R, da la facoltà all ente (anche in presenza di una sola contestazione, secondo la gravità dei fatti contestati) in qualunque momento di risolvere la convenzione e far cessare il rapporto, fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 2. Il Tesoriere può presentare le sue contro deduzioni all ente Dirigente Servizi Finanziari entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione. 3. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il Comune si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di un altro tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all attività del Comune. 4. Il Comune può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 5. E fatto divieto al Tesoriere di recedere dal contratto. ART. 26 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. Nell esecuzione del servizio, l Istituto di credito sarà tenuto ad ottemperare, tra l altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate: L osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro L applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari. A tal fine trova integrale applicazione la Circolare Ministeriale n.26 del 21 aprile 2000. 3. Il Comune prima della stipula del contratto verificherà, presso gli Enti preposti, la regolarità contributiva e retributiva del Tesoriere. ART. 27- RINVIO 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. ART. 28 CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione saranno demandate all Autorità Giudiziaria del foro di Piacenza ART. 29- DOMICILIO DELLE PARTI 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Letto, firmato e sottoscritto Banca di Piacenza Soc. Coop. per Azioni F.to prof. Felice Omati Comune di Rottofreno F.to dott.ssa Maria Cristina Moia Segretario Comunale dott. Enrico Corti