ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

contro per l'annullamento

per l annullamento, previa sospensione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

Autore: Iride Pagano In: Giurisprudenza amministrativa

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

annullamento in autotutela, del disciplinare di gara e di ogni altro atto connesso e conseguente Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto

Pubblicato il 22/09/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

Transcript:

Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2493 del 2012, proposto da: Istituto di Vigilanza Privata Cooperativa Terra di Lavoro a r.l. ed Istituto di Vigilanza Privata Soc. Coop. Lavoro e Giustizia a r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, corso Umberto I, n. 23; contro - Azienda Sanitaria Locale di Caserta, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso la sede della Regione Campania; - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, rappresentata e difesa dall'avvocautura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;

Pagina 2 di 5 - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio territoriale di Caserta, non costituito; nei confronti di Cosmopol Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Pennetta, con domicilio eletto presso lo studio associato De Silva - Gargiulo in Napoli, via Andrea D'Isernia, n. 20; per l'annullamento della deliberazione n. 566 del 4/5/2012 e della nota di trasmissione prot. n. 1814 dell 8/5/2012, concernente la procedura aperta per l affidamento del servizio di vigilanza armata delle strutture della ASL; della nota prot. n. 1822 dell 8/5/2012 e dell allegata certificazione dell Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Caserta prot. n. 46453 del 16/4/2012, nonché degli atti connessi ivi compreso il rigetto dell istanza di autotutela, con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Caserta, di Cosmopol Srl e di Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta; Viste le produzioni delle parti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Pagina 3 di 5 Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo; Premesso che gli istituti ricorrenti, già aggiudicatari provvisori in ATI della procedura aperta bandita dalla ASL di Caserta per l affidamento del servizio di vigilanza armata, contestano gli atti in epigrafe concernenti la revoca dell aggiudicazione a seguito della verifica della documentazione per la partecipazione alla gara in relazione al mancato possesso del requisito di cui all art. 38, co. 1, lett. g) del d. lgs. n. 163 del 2006, per effetto delle violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultanti dalle certificazioni rilasciate dall Agenzia delle entrate di Caserta; Rilevato che gli istituti ricorrenti deducono, in sintesi, che: - i debiti tributari avrebbero formato oggetto di rateizzazione ancor prima della sopravvenuta transazione fiscale; - il ricorso alla transazione fiscale, stipulata ai sensi dell art. 182-ter L.F., per il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata dei debiti tributari, compresi quelli non iscritti a ruolo, al fine di superare uno stato di crisi di liquidità, non comporterebbe la sussistenza di alcuna violazione definitivamente accertata e non farebbe venir meno il requisito di cui alla lett. g) del citato art. 38; Considerato, anche all esito degli incombenti istruttori disposti con

Pagina 4 di 5 ordinanza n. 862 del 20/6/2012, che: - alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (6/10/2011) risultava l ammissione al pagamento rateale per le cartelle emesse a carico dei ricorrenti; - la concessione della rateizzazione del debito tributario esclude che il concorrente interessato possa essere considerato in situazione di irregolarità fiscale (cfr. Cons. St., sez. IV, 15/9/2010, n. 6907); - la situazione di regolarità fiscale non è esclusa dalla successiva stipula di una transazione fiscale, che comunque presuppone un accordo tra il contribuente e l amministrazione erariale; - né risultano allo stato rilevanti, ai fini della decisione della presente controversia, circostanze che ancora non si sono concretizzate, quali il consolidamento del carico tributario non iscritto a ruolo, ovvero la conclusione della procedura di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti, o l istanza di modifica dell accordo per il peggioramento della crisi aziendale; Ritenuto che pertanto l impugnativa in esame si palesa fondata sotto gli aspetti sopra esaminati, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte; Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attesa la peculiarità della controversia, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della parte soccombente, come per legge; P.Q.M.

Pagina 5 di 5 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la Cosmopol. Spese compensate, fermo restando il rimborso a carico della ASL di Caserta del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: Cesare Mastrocola, Presidente Fabio Donadono, Consigliere, Estensore Francesco Guarracino, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/07/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)