YACHT CLUB LIVORNO Associazione Sportiva Dilettantistica REGOLAMENTO INTERNO



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YACHT CLUB LIVORNO Associazione Sportiva Dilettantistica REGOLAMENTO INTERNO Approvato nella seduta del 3 marzo 2010 del Consiglio Direttivo dello YACHT CLUB LIVORNO 1

TITOLO I DEI SOCI Art. 1.1 Procedura ammissione 1. Le domande di ammissione a Socio dello Yacht Club Livorno (di seguito, il Club ) indirizzate al Consiglio Direttivo, dovranno essere presentate alla Segreteria del Club o inviate per posta, utilizzando lo specifico modello completato con le generalità del richiedente e sottoscritto da questi e da due Soci del Club, come da Statuto. 2. I Soci ammessi verranno iscritti nel Registro Soci. Art. 1.2 Pagamento quote sociali e dei servizi 1. Il Consiglio Direttivo stabilisce ciascun anno l'ammontare e la decorrenza degli interessi di mora sulle quote sociali e sulle quote dei servizi, a norma dell'art. 7.6 dello Statuto. 2. Il Consiglio Direttivo può deliberare quote speciali per i Soci che si siano particolarmente distinti in attività veliche di rilievo. Art. 1.3 Albo Sociale 1. L Albo Sociale è istituito presso la Sede per l affissione di circolari, documenti e notizie che devono essere rese disponibili ai Soci. TITOLO Il SEGRETERIA Art. 2.1 Orari di Segreteria 1. La Segreteria resta aperta ai Soci nei giorni ed ore che saranno periodicamente stabiliti e comunicati dal Consiglio Direttivo con avvisi affissi all Albo Sociale e sul sito web. 2. Nei periodi di chiusura della Segreteria è funzionante il servizio di segreteria telefonica. 2

TITOLO III SEDE SOCIALE E SERVIZI Art. 3.1 Servizi di Ristorante e Bar Accesso ai locali sociali 1. L'accesso alla Sede Sociale ed il servizio di ristorante e bar è riservato: a) ai Soci del Club nei limiti precisati nel successivo articolo; b) ai Soci di altri Circoli Velici e Nautici con i quali esista regime di reciprocità e ai relativi familiari secondo quanto precisato nel successivo articolo; c) ai diportisti di passaggio (armatori ed equipaggi) che usufruiscono di un ormeggio del Club. 2. Il Consiglio Direttivo potrà destinare la Sede Sociale ad esclusivo servizio di manifestazioni particolari anche negli orari di normale apertura ai Soci. In tali occasioni sarà data notizia ai Soci mediante avviso affisso all Albo Sociale ed inserito nel sito web. Art. 3.2 Familiari ed ospiti 1. I Soci hanno la facoltà di invitare familiari e persone estranee al Club e di usufruire del ristorante, compatibilmente con la ricettività dello stesso, invitando in ciascuna occasione non più di 15 persone. 2. Il Socio dovrà essere sempre presente assieme ai propri ospiti. 3. l Soci degli Altri Circoli in regime di reciprocità con il Club hanno facoltà di invitare ospiti con il limite di 5 persone per ciascuna occasione e solo se accompagnati dagli aventi diritto. 4. Qualora i Soci del Club o degli Altri Circoli intendano invitare un numero superiore di persone dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dal Consiglio Direttivo. Art. 3.3. Comportamento 1. Ogni avente diritto all'uso della Sede è tenuto ad esibire la propria tessera di affiliazione per l'anno in corso e a prenotare il Servizio di Ristorazione presso il gestore con adeguato anticipo. 3

2. Le persone che accedono ai locali sociali sono tenute a vestire decorosamente e devono mantenere in ogni circostanza un comportamento serio e dignitoso. 3. Il Socio del Club e il socio degli Altri Circoli sono responsabili nei confronti del Club del comportamento dei propri ospiti. Art. 3.4 Orario dei locali sociali 1. La Sede Sociale ed il Servizio di Ristorazione osservano gli orari di apertura periodicamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati ai Soci mediante avvisi affissi all Albo Sociale ed inseriti nel sito web. 2. Il Socio potrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, d accordo con il gestore, ad utilizzare la Sede ed il Servizio di Ristorazione anche al di fuori degli orari stabiliti. Art. 3.5 Gestione del Servizio di Ristorazione 1. La gestione del Servizio di Ristorazione è affidata a Ditta specializzata regolarmente esercente nel settore, con autonomia amministrativa e tributaria rispetto al Club. 2. Il relativo rapporto è disciplinato da apposito contratto nel quale devono prevedersi gli obblighi del gestore nei confronti del Club, dei Soci e dei terzi. In particolare il gestore è tenuto ad applicare le condizioni concordate con il Club e a portarle a conoscenza dei Soci. TITOLO IV SERVIZI D ORMEGGIO, BANCHINA, PONTILI Art. 4.1 Lo scopo del Club 1. Il Club ha come scopo, fra l altro, la gestione, senza alcuno scopo di lucro, ma orientata semplicemente al recupero delle spese, degli specchi acquei e delle aree di banchina di proprietà demaniale e concessi al medesimo. Tale gestione è improntata ad una logica solidaristica ed è animata anche da finalità sportive. 4

Art. 4.2 Assegnazione ormeggi 1. Lo specchio acqueo è assegnato ogni anno, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, ai Soci aventi diritto a norma dello Statuto e che ne fanno richiesta. Egualmente, le aree a terra. 2. I criteri di assegnazione sono individuati dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, costituiscono titoli di valutazione: la posizione del Socio nella lista di attesa, la natura e le caratteristiche della banchina e dei pontili, le caratteristiche e le dimensioni dell imbarcazione con preferenza per le imbarcazioni a vela, esigenze tecniche, meriti sportivi e di altro genere, anzianità di associazione titolo di disponibilità dell imbarcazione. 3. L assegnazione non ha per oggetto una determinata porzione di superficie ma quell area nella quale - ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo - il Socio Assegnatario può ormeggiare la propria imbarcazione. 4. La prima assegnazione verrà notificata tramite lettera contenente le norme che, assieme a Statuto e Regolamento Interno, dovranno essere formalmente accettate dall assegnatario. Art. 4.3 Il titolo 1. Il Socio gode dello specchio acqueo ovvero dell area a terra che gli sono assegnati in quanto socio, poiché l assegnazione di tali beni è una delle facoltà che compongono lo status di socio ed, in particolare, che caratterizzano lo status del Socio Assegnatario. Di conseguenza, il rapporto fra il Club ed il Socio Assegnatario è regolato dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti adottati in conformità allo Statuto, e non configura né un contratto di deposito, né un mandato, né un appalto, né una sub concessione, un comodato o una locazione, dipendendo esclusivamente dal contratto di associazione in essere fra il Socio Assegnatario e il Club. 2. Il Socio Assegnatario può godere dei diritti stabiliti nel presente regolamento e connessi all assegnazione esclusivamente con l imbarcazione per la quale l assegnazione è stata concessa. Difatti, l assegnazione ha per oggetto, in primo luogo, la possibilità di consentire l ormeggio dell imbarcazione in sicurezza in relazione alle caratteristiche fisiche degli approdi e, di conseguenza, viene concessa esclusivamente al 5

Socio Assegnatario, come persona, e all imbarcazione del Socio Assegnatario, come elemento oggettivo di demarcazione. 3. Il cambio dell imbarcazione per la quale l assegnazione è stata concessa, come pure modifiche sostanziali alla stessa apportate ed ogni modifica del titolo di disponibilità della stessa, devono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo. Se effettuati in mancanza di autorizzazione, si determinerà la decadenza dall assegnazione. Art. 4.4 Distribuzione delle imbarcazioni agli ormeggi 1. La distribuzione delle imbarcazioni agli ormeggi è stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione alle caratteristiche tecniche degli ormeggi esistenti e degli spazi necessari per eseguire in sicurezza le manovre relative. Questa può variare nel tempo su decisione del Consiglio Direttivo. Art.4.5 I doveri del Socio 1. Il Socio si deve comportare secondo lealtà e probità, impegnandosi ad improntare i suoi comportamenti ai principi dell arte marinaresca. In particolare: è il Socio Assegnatario che si preoccupa, perché ne è il proprietario, delle proprie cime di ormeggio e che fissa o ala la propria imbarcazione in maniera che la stessa non possa danneggiare le imbarcazioni vicine o il pontile; è il Socio Assegnatario che munisce la propria imbarcazione di parabordi in maniera che la stessa non danneggi, né tinteggi, le imbarcazioni vicine; è il Socio Assegnatario che si preoccupa di utilizzare l acqua e la corrente elettrica fornite dal Club con l opportuna parsimonia ed usando sistemi a norma, inteso in ogni caso che è vietato utilizzare le prese di corrente in assenza di persone a bordo; è il Socio Assegnatario che è responsabile del comportamento dei propri familiari ed ospiti. 2. In caso di inadempienza, il Club provvederà alle apposite sostituzioni addebitando al Socio Assegnatario il costo relativo. 3. In caso di incuria nella conservazione dell'imbarcazione all'ormeggio, il Socio Assegnatario potrà essere dichiarato decaduto dal diritto all ormeggio. 4. Ciascun Socio Assegnatario dovrà avere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, come previsto dalle leggi vigenti. 6

Art. 4.6 I servizi del Club Esonero di responsabilità 1. Tutti i servizi offerti dal Club sono assolti con la massima cura e diligenza consentiti ad un soggetto che opera a titolo gratuito e nello spirito per cui, tramite i servizi offerti, il Club garantisce ai propri Soci ciò che ciascun Socio, in realtà, intende offrire a sé stesso. 2. I Soci Assegnatari prendono atto che lo specchio acqueo di cui usufruiscono si trova all interno del Porto Mediceo di Livorno che ha traversie ben note a ciascuno di essi e che non ha caratteristiche turistiche, bensì, allo stato, operative e commerciali. Le difese del Porto di Livorno contro le traversie sono nella discrezionalità dell Autorità Portuale e il Club nulla può fare in relazione alle stesse. 3. Il Club è espressamente esonerato da ogni responsabilità per fatti inerenti o derivanti dall'ormeggio delle imbarcazioni, essendo tenuto ciascun Socio Assegnatario, anche temporaneo, ad ormeggiare ciascuna imbarcazione adeguatamente, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e secondo le regole dell'arte marinaresca. Il Personale di Banchina ha facoltà di richiedere il rispetto di quanto sopra. Art.4.7 Il Personale di Banchina 1. Il Club mette a disposizione dei Soci Assegnatari il Personale di Banchina, coordinato da un Responsabile di Banchina. 2. Il Socio Assegnatario accetta che il Personale di Banchina operi come proprio ausiliario, collaborando alle operazioni di ormeggio. 3. Il Personale di Banchina, sempre come ausiliario dei Soci Assegnatari, può in qualsiasi momento salire a bordo delle imbarcazioni ormeggiate facendo quanto in suo potere per assicurarne la sicurezza, ma senza che questo risultato possa essere assicurato: esso opera in condizioni di difficoltà e i Soci Assegnatari accettano che le sue obbligazioni non abbiano come oggetto un risultato, ma unicamente la miglior condotta che in quel momento il Personale di Banchina è in grado, secondo la propria coscienza e capacità, di assicurare. 4. Il Personale di Banchina osserva gli orari di apertura periodicamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati ai Soci con avvisi affissi all Albo Sociale ed inseriti nel sito web. 7

Art. 4.8 Servizi igienici 1. I Soci e gli ospiti hanno diritto di usufruire dei servizi igienici del Club per sé ed il proprio equipaggio. 2. È vietato fare docce, lavare stoviglie od altro sulla banchina e sui pontili. Art. 4.9 Utilizzo della banchina e dei pontili Passerelle 1. E vietato lasciare sulla banchina e sui pontili oggetti di qualsiasi natura. Le passerelle potranno invece essere lasciate sulla banchina e sui pontili in maniera da non arrecare intralcio al passaggio. Art.4.10 Il rimborso delle spese per i servizi 1. Il Socio Assegnatario si impegna a rimborsare al Club tutte le spese sostenute nel suo interesse nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. A questo fine, il Club invierà al Socio Assegnatario le richieste relative ai rimborsi spese per i servizi ogni sei mesi ed il Socio Assegnatario si impegna a corrispondere l ammontare portato dalle richieste entro massimi trenta giorni. Il mancato o ritardato pagamento determina le conseguenze previste dall Art. 7.5 dello Statuto. 2. La decadenza dall assegnazione per effetto dell Art. 7.5. dello Statuto comporta l obbligo del Socio Assegnatario di allontanare la propria imbarcazione dal posto che gli era stato assegnato. 3. Nel caso di inadempimento, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di far alare l imbarcazione in secco e di tenerla a disposizione del Socio Assegnatario. In ogni caso, il Socio Assegnatario potrà disporre dell imbarcazione solo dopo aver corrisposto quanto dovuto e fino a quel momento accetta che la propria imbarcazione costituisca garanzia del pagamento dei propri debiti, secondo lo schema del diritto di ritenzione e senza che un tanto determini il sorgere di un obbligazione di custodia da parte del Club. 4. La quota di ormeggio è da pagare indipendentemente dalla presenza all ormeggio dell imbarcazione designata. 5. Il Socio assegnatario può richiedere annualmente e per un massimo di 3 anni, anche non consecutivi, il mantenimento del diritto 8

all ormeggio in assenza dell imbarcazione designata corrispondendo la quota prevista per il servizio. Art.11 Miscellanea 1. Il Socio Assegnatario deve presentare in Segreteria copia della licenza di navigazione, del certificato di assicurazione ed ogni variazione di questi documenti. 2. Il Socio Assegnatario deve comunicare con un adeguato preavviso l allontanamento dell imbarcazione dal posto assegnato per i periodi che superino i due giorni e ad indicare il previsto giorno di rientro. E tenuto poi a dare conferma del proprio rientro con almeno 24 ore di preavviso. 3. Nel tempo in cui l imbarcazione non sia all ormeggio, il posto barca è a disposizione del Club. 4. Il Club può richiedere, con un adeguato preavviso, la disponibilità dei posti barca, in condizioni di oggettiva parità e non discriminazione, per ospitare manifestazioni veliche. 5. Il Socio Assegnatario si impegna ad allontanare la propria imbarcazione ed accetta che in caso di sua inerzia vi provveda il Personale di Banchina. 6. Compatibilmente con le disponibilità, il Personale di Banchina potrà accogliere imbarcazioni di Soci od ospiti per un periodo non superiore a 7 giorni. 7. In caso di richiesta di permanenza superiore il Socio o l'ospite è tenuto a presentare richiesta al Consiglio Direttivo che potrà autorizzarla. 8. In caso di pluralità di richieste sarà data precedenza alle richieste dei Soci. 9

TITOLO V RIMESSAGGI A TERRA Art. 5.1 Domanda di rimessaggio 1. Nello spirito delineato nel Titolo IV, Artt. 4.1. e 4.6.1, i Soci potranno fruire del piazzale detenuto in concessione dal Club per il rimessaggio a terra della propria imbarcazione, presentando domanda al Club su apposito modulo sottoscritto, indicando il previsto periodo di rimessaggio e versando anticipatamente il corrispettivo. 2. Per la fruizione, verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande. 3. Il Club si riserva di concedere il rimessaggio anche a terzi. Art. 5.2 Operazioni di alaggio e varo 1. Chi intende fruire del rimessaggio dovrà curare personalmente e sotto la propria responsabilità le operazioni di alaggio e varo e ogni altra operazione relativa. Art. 5.3 Disciplina del rimessaggio 1. Chi fruisce del servizio dovrà comunicare per iscritto il nominativo delle persone di fiducia eventualmente incaricate dei lavori di manutenzione, rispondendo personalmente e direttamente dell attività da loro svolta ed esonerando il Club da ogni responsabilità di carattere civile, penale, amministrativo, previdenziale o di altro genere. 2. Tali persone di fiducia potranno accedere al piazzale solo dopo la comunicazione di cui al comma precedente. 3. Il fruitore del servizio dovrà curare e controllare personalmente -e ne sarà comunque responsabile- che le persone incaricate dei lavori di manutenzione siano in regola con la vigente normativa previdenziale, antinfortunistica, assicurativa e sul lavoro in genere. Gli attrezzi e quant'altro impiegato personalmente e da dette persone dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia. 4. Il fruitore del servizio potrà utilizzare esclusivamente l'energia elettrica e l'acqua eventualmente necessarie, evitando sprechi ed impiegando cavi, prese e quant'altro a norma, restando responsabile di ogni e- vento che dovesse verificarsi per l inadeguatezza delle proprie attrezza- 10

ture, per incuria o per altre ragioni. L utilizzo delle prese di energia elettrica è, in ogni caso, consentito solo in presenza del fruitore del servizio o del personale da lui incaricato. 5. È fatto divieto di tenere a bordo dell imbarcazione rimessata sostanze infiammabili ed esplosive, con la sola eccezione, rispettivamente, del combustibile contenuto nei serbatoi regolarmente installati nell imbarcazione e dei mezzi di segnalazione a norma legge come dotazioni di sicurezza. Art. 5.4 Responsabilità 1. Il Club è esonerato da ogni responsabilità per fatti inerenti o derivanti dal rimessaggio delle imbarcazioni. 2. Ciascun fruitore del servizio dovrà avere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, come previste dalle leggi vigenti. Art. 5.5. Orari 1. L'accesso al piazzale potrà avvenire secondo gli orari di apertura periodicamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati ai Soci con avvisi affissi all Albo Sociale ed inseriti nel sito web. TITOLO VI REGISTRO DEGLI YACHTS Art. 6.1 Tenuta del Registro 1. Il Club custodisce presso la Segreteria il Registro degli yacht previsto dall'art. 28 dello Statuto. Art. 6.2 -Iscrizione nel Registro 1. L'iscrizione è subordinata al possesso da parte dello yacht dei requisiti di immatricolazione, di navigabilità e delle dotazioni di sicurezza prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti. 2. L'iscrizione nel Registro dà diritto al rilascio del Certificato di Guidone. 11

3. Il Socio s'impegna a mantenere lo yacht nelle migliori condizioni di efficienza e di decoro, ad osservare le leggi per la navigazione da diporto e le buone consuetudini di solidarietà marinara, a contribuire al prestigio e al buon nome dello Club. 4. In caso di cessione dello yacht per vendita o per noleggio a persona estranea al Club, il Certificato di Guidone dovrà essere restituito alla Segreteria. 5. Il Socio deve curare l'uso corretto della bandiera nazionale e del guidone sociale. (Approvato nella seduta del 3 marzo 2010 del Consiglio Direttivo dello YACHT CLUB LIVORNO) 12