Capitolo Periodo transitorio (1957-1969) La crisi del 1965 Compromesso di Lussemburgo Fusione degli esecutivi 1 Sviluppi dell integrazione europea Trattato di Lussemburgo Elezione diretta del Parlamento Adesione di nuovi Stati 2 EVOLUZIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Periodo intercorrente tra la data della firma del Trattato CEE e il definitivo raggiungimento dell unione doganale nel corso del quale gli Stati membri si impegnavano a ridurre progressivamente i loro dazi doganali. L originario art. 8 del Trattato di Roma fissava tale periodo in 12 anni, suddiviso in 3 tappe da 4 anni ciascuno, per cui il periodo transitorio do veva concludersi nel 1970. In realtà il termine della fase transitoria fu anticipato al 1 luglio 1968 quando fu adottata la tariffa doganale comune Scoppiò in seguito a due proposte della Commissione l istituzione di un bilancio autonomo della Comunità da finanziare non con i contributi dei singoli membri, ma con i versamenti dei prelievi e dei diritti doganali il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo Politica della sedia vuota: per opporsi alle due proposte della Commissione il governo francese boicottò le sedute delle istituzioni comunitarie portando, per 7 mesi, alla sospensione dell attività della Comunità Raggiunto il 29 gennaio 1966 tra i ministri degli esteri dei sei paesi membri stabiliva che il principio dell unanimità avrebbe sostituito il criterio del voto a maggioranza in seno al Consiglio tutte le volte in cui sarebbero stati in gioco interessi molto importanti anche per uno solo degli Stati membri Prevista dal Trattato di Bruxelles del 1965 (entrato in vigore nel luglio 1967); istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica per tutte tre le Comunità Firma: 22 aprile 1970 Obiettivo: sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con le risorse proprie della Comunità Nel mese di giugno del 1979 il Parlamento europeo viene eletto per la prima volta a suffragio universale diretto da parte dei cittadini europei Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca (1973), Grecia (1981), Spagna e Portogallo (1986), Finlandia, Austria e Svezia (1995) 9
10 2 Modifiche ai trattati istitutivi 2.1. Atto Unico europeo Obiettivi Firma: 28 febbraio 1986 2.2. Trattato di Maastricht Entrata in vigore: 1 luglio 1987 Realizzazione entro il 31 dicembre 1992 del mercato unico (spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali) Ricerca di una coesione economica più stretta tra le regioni europee Miglioramento della politica sociale Rafforzamento della cooperazione monetaria Aggiunta di norme in materia di tutela dell ambiente e di ricerca scientifica e tecnologica Denominazione ufficiale: Trattato sull Unione europea Firma: Maastricht, 7 febbraio 1992 I 3 pilastri dell Unione europea Struttura del Trattato Entrata in vigore: 1 novembre 1993 Dimensione comunitaria: è disciplinata dalle disposizioni contenute nei Trattati istitutivi delle Comunità europee (cd. primo pilastro) Politica estera e di sicurezza comune (PESC): è disciplinata dal titolo V del Trattato sull Unione europea (cd. secondo pilastro) Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (CGAI): è divenuta, in seguito alle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam, cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (cd. terzo pilastro) Disposizioni comuni (Titolo I) Modifiche al Trattato CEE (Titolo II) promozione del progresso economica e sociale mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne attuazione di una politica estera e di sicurezza comune rafforzamento della tutela dei diritti dei cittadini attraverso l istituzione di una cittadinanza dell Unione sviluppo relativo ad una stretta coesione nel settore della sicurezza e giustizia sostituzione dell espressione comunità economica europea con Comunità europea instaurazione di una unione economica e monetaria istituzione di una cittadinanza europea
Struttura del Trattato 2.3. Trattato di Amsterdam Modifiche al primo pilastro (Trattato originario) Modifiche al secondo pilastro (PESC) Modifiche al Trattato CEE (Titolo II) sono le stesse previste per il Trat- tato CEE Modifiche ai trattati CECA ed Euratom (Titoli III e IV) obiettivo: incentivare la coopera- zione tra gli Stati comunitari in ma- teria di politica estera, sicurezza militare e predisposizione di un apparato di difesa comune Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) (Titolo V) obiettivo: collaborazione tra le forze di polizia, autorità doganali e au- torità competenti per prevenire ed individuare reati e forme di criminalità organizzata Disposizioni sulla cooperazione nei settori della giustizia e affari interni (CGAI) (Titolo VI) principio di sussidiarietà secondo il quale la Comunità interviene nelle materie che non sono di sua esclusiva competenza qualora gli Stati non possano agire ampliamento delle politiche comunitarie (industria, sanità pubblica, educazione e cultura) revisione dei poteri attribuiti ad alcune istituzioni comunitarie, in particolare l ampliamento delle funzioni del Parlamento europeo Obiettivo: proporre i necessari adattamenti ai trattati, in vista dell allargamento della CE verso i paesi dell Europa orientale ed in seguito all introduzione dell euro Firma: Amsterdam, 2 ottobre 1997 Entrata in vigore: 1 maggio 1999 Nuovo titolo dedicato alle problematiche occupazionali Modifiche istituzionali il Parlamento europeo diventa un vero e proprio co-legislatore dell Unione, con l applicazione della procedura di codecisione le ipotesi nelle quali il Consiglio vota a maggioranza qualificata (e non all unanimità) sono estese anche ad altri settori il Presidente della Commissione assume un ruolo sempre più incisivo, come figura di guida e impulso dell operato dell intero organo L Unione può adottare strategie comuni nell ambito della politica estera, fissando gli obiettivi, la durata e i mezzi che gli Stati membri devono mettere a disposizione 11
Modifiche al secondo pilastro (PESC) Modifiche al terzo pilastro (cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni) Cooperazione rafforzata 2.4. Trattato di Nizza Novità del trattato 12 Le missioni umanitarie, di soccorso e di mantenimento della pace, secondo le indicazioni contenute nella Dichiarazione di Petersberg Introduzione del principio dell astensione costruttiva (lo Stato può con una dichiarazione penale decidere di astenersi e non votare contro al fine di consentire l adozione delll atto) e possibilità da parte dell Unione di adottare strategie comuni nell ambito della PESC. Nuova denominazione: cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Trasferimento nel primo pilastro di materie che in precedenza erano trattate esclusivamente in ambito intergovernativo (comunitarizzazione) Si sancisce il diritto per quegli Stati membri che intendono perseguire determinate politiche comuni a procedere anche in assenza di una volontà comune di tutti i membri Obiettivo: redigere un trattato che contenesse le modifiche istituzionali necessarie per l allargamento dell Unione Firma: Nizza, 26 febbraio 2001 Entrata in vigore: 1 febbraio 2003 Nuova ripartizione del numero dei rappresentanti degli Stati membri nelle istituzioni e negli organi comunitari, in vista dell allargamento dell Unione Ampliamento dei poteri del Presidente della Commissione europea Riduzione dei casi in cui il Consiglio deve deliberare all unanimità Modifiche all ordinamento giudiziario Introduzione di una procedura di preavviso in caso di violazioni dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro Snellimento delle procedure per poter procedere ad una cooperazione rafforzata 3 Il mercato unico europeo e l unione monetaria Mercato unico europeo Unione monetaria e l introduzione dell euro asilo visti immigrazione cooperazione doganale cooperazione in materia civile, libera circolazione delle persone 1 gennaio 1993: a partire da tale data, tra i paesi membri della Comunità sono caduti tutti gli ostacoli di natura burocratica e tariffaria, che ostacolavano la circolazione dei beni e dei servizi tra gli Stati membri 1 a fase (1990-1993): liberalizzazione dei movimenti di capitali 2 a fase (1994-1998): convergenza delle economie degli Stati membri attraverso il rispetto dei criteri stabiliti dal Protocollo allegato al Trattato di Maastricht (inflazione - finanze pubbliche - tassi d interesse e moneta nazionale)
Unione monetaria e l introduzione dell euro 3 a fase (1999-2002): fissazione dei tassi di cambio tra l euro e le valute partecipanti Dal 1 gennaio 2002 l euro è entrato materialmente in circolazione. Oggi è la moneta unica per 15 dei 27 Stati membri 4 La Costituzione europea : nasce l esigenza di procedere alla riorganizzazione della disciplina normativa comunitaria affidandosi nel contempo ad un quadro giuridico stabile e in un contesto istituzionale rinnovato alla luce dell ingresso dei nuovi Stati membri Tappe Tappe Convenzione sul futuro dell Europa: organismo creato nel 2002 e formato da rappresentanti delle istituzioni europee, dei governi nazionali e della società civile con lo scopo di preparare le bozze della Carta costituzionale europea Firma: 29 ottobre 2004 Processo di ratifica: il trattato costituzionale non è mai entrato in vigore, essendo stato ratificato solo da 18 Stati membri. Nel maggio del 2005 il referendum popolare in Francia si è espresso negativamente e analogamente si è pronunciato il referendum in Olanda nel luglio dello stesso anno. Gli altri paesi che non avevano ancora ratificato il trattato hanno deciso di sospendere e di non dare più luogo al processo interno di ratifica 5 Il Trattato di Lisbona Denominazione ufficiale: Trattato sul funzionamento dell Unione europea Obiettivo: la riorganizzazione e la semplificazione della disciplina normativa comunitaria e l eliminazione dell archetipo istituzionale basato sui tre pilastri. Sancisce il valore vincolante della Carta europea dei diritti fondamentali e prevede l adesione dell Unione alla CEDU Consiglio europeo di Bruxelles, 21-22 giugno 2007: decisione di convocare u na conferenza intergovernativa incaricata di stabilire e di adottare un nuovo trattato per l Unione europea Consuglio europeo di Lisbona, 18-19 ottobre 2007: approvazione del testo definitivo Lisbona, 13 dicembre 2007: firma del trattato da parte dei 27 Stati membri 13
Articoli Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 14 6 L allargamento dell Unione europea : a partire dal 1990, 10 Stati appartenenti all ex blocco comunista (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia) avevano presentato domanda di adesione all Unione europea, cui si aggiungevano le richieste di Stati dell area del Mediterraneo, Malta e Cipro. Il processo di allargamento è stato portato avanti fino al 1998-1999 quando si sono avviati i negoziati per l adesione. Le trattative sono proseguite fino al Consiglio europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002 nel corso del quale si è deciso di procedere alla firma dei Trattati di adesione (Atene, 16 aprile 2003). Dal blocco dei 12 Stati sono stati esclusi inizialmente la Romania e la Bulgaria (non rispettando appieno i requisiti socio-economici) che hanno firmato più tardi il 25 aprile 2005, a Lussemburgo. Adesione dei nuovi Stati LA STRUTTURA DEL TRATTATO DI LISBONA (TL) Contenuto Modifiche, in 61 punti, al Trattato sull Unione europea (TUE) Modifiche, in 295 punti, al Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), ridenominato Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) Durata: il trattato è concluso per una durata illimitata Protocolli allegati: protocollo n. 1, contenente le modifiche ai protocolli allegati al TUE, al TCE e/o al Trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica (TCEEA) protocollo n. 2, contenente le modifiche al TCEEA Nuova numerazione del TUE e del TCE (articoli, sezioni, capi, titoli, parti) così come indicata nelle «tabelle di corrispondenza» allegate al trattato per costituirne parte integrante Entrata in vigore: prevista per il 1 gennaio 2009 o il primo giorno del mese successivo al deposito dell ultimo strumento di ratifica Lingue di redazione: sono ventitré. L «unico esemplare» in ciascuna lingua del trattato è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana. 1 maggio 2004: adesione di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Estonia, Cipro, Slovacchia, Lettonia, Lituania e Malta. Il numero degli Stati membri dell Unione è passato da 15 a 25 1 gennaio 2007: entrata in vigore del Trattato di adesione con Romania e Bulgaria. Il numero degli Stati membri passa a 27