Il trasporto funebre



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Il trasporto funebre Docente: DOTT. SERENO SCOLARO (Esperto di stato civile, servizi funebri e cimiteriali) Destinatari: Comuni ed operatori del settore del trasporto funebre Redazione: Anno 2001 Aggiornamento: Anno 2006

INDICE 1. IL TRASPORTO FUNEBRE...2 1.1. OGGETTO... 2 1.2. TIPOLOGIE DI TRASPORTO FUNEBRE, RISPETTO AL MOMENTO DEL TRASPORTO... 2 1.3. SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRASPORTO FUNEBRE... 2 1.4. IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI SALME... 3 1.5. MEZZI ED AUTORIMESSE PER IL TRASPORTO FUNEBRE... 3 1.5.1. Mezzi... 3 1.5.2. Autorimesse... 3 1.5.3. Trasporti con mezzi diversi dall autofunebre... 4 2. L AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE...4 2.1. LA COMPETENZA DEL COMUNE E I SOGGETTI CUI SPETTI... 4 2.1.1. L ordinanza del Sindaco... 5 2.2. L AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO... 6 2.2.1. La richiesta di autorizzazione al trasporto funebre... 6 2.2.2. Il rilascio dell autorizzazione al trasporto funebre... 7 3. L ONERE DEL TRASPORTO FUNEBRE...8 4. LA VIGILANZA SUL TRASPORTO FUNEBRE...9 ALLEGATO A R.D. 1 LUGLIO 1937, N. 1379 (APPROVAZIONE DELL ACCORDO IN-TERNAZIONALE CONCERNENTE IL TRASPORTO DELLE SALME, STIPULATO IN BERLINO IL 10 FEBBRAIO 1937)...10 ALLEGATO B R.D. 16 GIUGNO 1938, N. 1055 (APPROVAZIONE DELLA CONVEN-ZIONE STIPULATA IN ROMA, TRA SANTA SEDE E IL REGNO D ITALIA, IL 28 APRILE 1938, CONCERNENTE IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA)...14 1

1. Il trasporto funebre 1.1. Oggetto Costituisce trasporto funebre ogni trasporto di cadavere, e si estende al trasporto di ossa, resti mortali, ceneri. 1.2. Tipologie di trasporto funebre, rispetto al momento del trasporto Il trasporto funebre può avvenire: 1) Eccezionalmente, prima del funerale ( 1 ) quando il decesso abbia avuto luogo in abitazione inadatta e pericolosa per svolgervi l osservazione, oppure quando abbia avuto luogo sulla pubblica via od in altro luogo pubblico. In tali casi, il cadavere è trasportato al deposito di osservazione ( 2 ). Quando il trasporto funebre abbia luogo prima del completamento del periodo di osservazione o, comunque, prima che abbia luogo l accertamento della morte, il trasporto deve avvenire con modalità tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ( 3 ) e, spesso, è suggeribile che avvenga mediante impiego di mezzi che ne precludano la vista dall esterno. 2) Normalmente, successivamente all accertamento della morte. Il trasporto funebre ha luogo previo confezionamento del cadavere nella cassa o doppia cassa, in relazione alle modalità e tempi del trasporto e alla tipologia di sepoltura prevista. 3) A richiesta, successivamente alla (prima) sepoltura, per il trasferimento in altra sepoltura di altro cimitero, comune o luogo o per il trasferimento necessario per la cremazione. 1.3. Soggetti che effettuano il trasporto funebre Il trasporto funebre è eseguito a cura: a) del comune, per altro in condizioni di parità di trattamento con i soggetti del punto seguente; b) di soggetti terzi, la cui posizione varia in relazione al grado di rapporto che possono avere con il comune, che può essere tanto quella di una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, quanto di autonomo esercizio dell attività economica. Tra i soggetti terzi, vanno ricordate anche le congregazioni, confraternite ed altre associazioni riconosciute ( 4 ) costituite allo scopo di esercitare il trasporto dei cadaveri limitatamente alle salme ( 1 ) Con il termine di "funerale" si intende il trasporto funebre che ha luogo dopo il periodo di osservazione e l'accertamento della morte ed avente destinazione al cimitero in cui deve avvenire la sepoltura. In genere, questo trasporto include una partenza dal luogo in cui la salma si trovi, spesso immediatamente preceduta dalla chiusura del feretro, il trasferimento in una chiesa, altro luogo di culto comunque denominato o in altro luogo per l'effettuazione di cerimonie o di riti religiosi o civili (definibili come "speciali onoranze"), cui segue il definitivo trasferimento al cimitero dove si effettua la sepoltura secondo la pratica richiesta. Frequentemente, in quest'ultima fase si hanno altre forme di onoranza o di commiato. ( 2 ) Deposito di osservazione è il locale di cui i comuni devono disporre per ricevere e tenere in osservazione le salme delle persone nei casi indicati all'art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il deposito (o, locale) di osservazione è distinto dall'obitorio, destinato alle funzioni dell'art. 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche se è ammesso che i relativi locali possano non essere distinti, limitatamente ai comuni (od ai consorzi di comuni) con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il deposito di osservazione e l'obitorio costituiscono impianti obbligatori a livello del comune e non vanno confusi con la camera mortuaria, che è impianto obbligatorio a livello di singolo cimitero e le cui funzioni sono quelle dell'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. ( 3 ) Cfr.: Art. 17 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. ( 4 ) Sono associazioni riconosciute quelle che hanno acquisito la personalità giuridica con il provvedimento di cui all'art. 12 Codice civile, oggi abrogato e sostituito dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il riconoscimento ha luogo, per determinati enti (quelli che svolgono attività su territori che interessino più regioni o, in altri termini su base nazionale) con decreto del Presidente della Repubblica, competenza trasferita alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, mentre il riconoscimento è delegato alle regioni che operano esclusivamente in alcune materie e le cui finalità si esauriscano nell'ambito di una sola regione. Le materie sono quelle che fanno riferimento al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la delega alle regioni è stata disposta con l'art. 14 di questo decreto delegato con cui è stata data attuazione alla delega di cui all'art. 1, legge 22 luglio 1975, n. 382. Per gli enti ecclesiastici, si fa rinvio alle leggi 20 maggio 1985, n. 206 e 20 maggio 1985, n. 222 per la chiesa cattolica (con l avvertenza che, per le associazioni religiose di tale culto è, in ogni 2

dei propri soci, nonché le amministrazioni militari per il trasporto funebre di salme di militari eseguito con mezzi propri. 1.4. Il trasporto internazionale di salme Per trasporto internazionale di salme si intende il trasporto di cadavere che si svolga interessando più Stati. Tale trasporto si svolge con modalità diverse a seconda che siano interessati, o per l arrivo o per la partenza, Stati che aderiscano o meno a Convenzioni, Trattati, Accordi internazionali in proposito. L Italia aderisce alla Convenzione firmata a Berlino il 10 febbraio 1937 (Allegato A), di cui sono parte: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, nonché alla Convenzione (bilaterale) tra la Santa Sede e l Italia firmata il 28 aprile 1938 (Allegato B), mentre non fa ancora parte della Convenzione firmata a Strasburgo il 26 gennaio 1973. 1.5. Mezzi ed autorimesse per il trasporto funebre 1.5.1. Mezzi Normalmente, il trasporto su strada di cadavere viene effettuato con mezzi idonei. I mezzi per il trasporto dei cadaveri su strada devono essere, internamente, rivestiti in lamiera metallica, pur essendo ammesso l impiego di altro materiale impermeabile che presenti, altresì, caratteristiche di lavabilità o di disinfettabilità. Detti carri ( 5 ) possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall Azienda unità sanitaria locale competente, cui compete anche il controllo periodico, almeno una volta all anno, sullo stato di manutenzione. Sia la dichiarazione di idoneità in sede di prima messa in servizio, che in sede di verifica e controllo periodico, devono risultare da apposito registro, da conservarsi sul carro e che deve essere esibito agli organi di vigilanza, quando lo richiedano. 1.5.2. Autorimesse I mezzi destinati al trasporto di cadaveri su strada devono essere accolti in rimesse che devono essere realizzate in località individuate, con provvedimento comunale, in conformità alle norme regolamentari locali, principalmente con riferimento agli strumenti urbanistici. Le rimesse di carri funebri devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri. L idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri per il trasporto di cadaveri su strada, nonché l idoneità delle attrezzature di cui debbono essere fornite è accertata dall azienda unità sanitaria locale. Accanto all idoneità sanitaria, le rimesse devono anche osservare le disposizioni attribuite alla competenza dell autorità di pubblica sicurezza e quelle prescritte in materia di prevenzione antincendio. caso, il riconoscimento della personalità giuridica, agli effetti civili), ed alle leggi di regolazione dei rapporti con gli altri culti che abbiano stipulato le Intese previste dall'art. 8 Costituzione, mentre per i culti per i quali non sia ancora intervenuta la stipula di apposita Intesa occorre fare rinvio alla legge 24 giugno 1929, n. 1159. Non costituiscono riconoscimento della personalità giuridica provvedimenti diversi di classificazione delle associazioni (ad esempio, quelli relativi alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 640, che hanno altra valenza e funzione. ( 5 ) Il termine "carro" è abbastanza utilizzato, spesso nella formulazione specifica (carro funebre), mentre recentemente sta diffondendosi il termine "auto funebre", che tende ad essere meno tradizionale. Sono comunque sinonimi. 3

1.5.3. Trasporti con mezzi diversi dall autofunebre Il trasporto di cadavere, oltre che su strada, può avvenire con altri percorsi, che richiedono l impiego di altri mezzi. A titolo esemplificativo, vanno ricordati i trasporti per ferrovia, per spazi acquei, con mezzi aerei. In tali casi, la specialità dei mezzi di trasporto può influire anche sulle modalità di confezionamento del feretro. 2. L autorizzazione al trasporto funebre In linea generale, il trasporto funebre, quale sia il suo percorso e le sue caratteristiche, è soggetto ad autorizzazione amministrativa, attribuita alla competenza del comune, che costituisce la REGOLA, con due eccezioni. 1) Eccezione prevista in sede normativa: trasporto di cadavere che si svolga interessando più Stati. Questa eccezione, presenta l ulteriore ripartizione, per le modalità e procedure di autorizzazione, a seconda che il trasporto interessi Stati con i quali sussistano accordi, trattati, convenzioni di diritto internazionale, oppure Stati che non ne siano parti. Tale eccezione, che vedeva la competenza del Ministro della sanità e, per delega di questi ( 6 ), del Prefetto, è stata oggetto di conferimento alle regioni (a statuto ordinario) con il D.P.C.M. 26 maggio 2000, con effetto dal 1 gennaio 2001 ( 7 ) o degli organi regionali, con la conseguenza che, di fatto, ormai non si può più parlare esplicitamente di eccezione. 2) Eccezione non prevista in sede normativa (ma ammessa con lo strumento dell istruzione amministrativa, circolare): trasporto di cadavere disposto dalla c.d. pubblica autorità. 2.1. La competenza del comune e i soggetti cui spetti Anche se il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sembra attribuire la competenza al rilascio dell autorizzazione al trasporto di cadavere al sindaco, va posto in evidenza che si tratta di un indicazione fuorviante ( 8 ). Infatti, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sconta ritardi nel processo di aggiornamento rispetto al precedente Regolamento ( 9 ), ritardi che hanno fatto sì che questo testo sia stato redatto all interno delle previsioni sulla competenza degli organi (di governo) dei comuni proprie dei testi unici della legge comunale e provinciale, mentre a partire dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (entrata in vigore il 13 giugno 1990 e oggi abrogata con l emanazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) è stato provveduto a modifiche sostanziali in materia di competenza degli organi del comune, tra l altro, anche con l introduzione di organi burocratici accanto agli organi di governo (i quali, precedentemente, costituivano i soli organi dei comuni). I mutamenti di competenza tra i diversi organi di governo risultano di portata così consistente da disegnare un assetto assolutamente non comparabile con quello precedente, comparabilità che neppure può sussistere se si considera l introduzione degli organi burocratici accanto agli organi più tradizionali e, oggi, correttamente, definiti come organi di governo. ( 6 ) Art. 27, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. ( 7 ) Che, per altro, con nota del Ministero della salute n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002 è stato ritenuto che la competenza ne sia stata attribuita al sindaco, nota cui ha fatto seguito la circolare del Ministero dell interno n. 4/2003 del 12 marzo 2003. Può essere utile sapere che la regione che aveva proposto la segnalazione, richiesta di chiarimenti che ha portato all emanazione dell anzidetta nota del Ministero della salute, rendendosi conto della debolezza di tale indirizzo è intenzionata (2005) a modificare proprie leggi regionali per attribuire, con legge regionale, ai comuni tale competenza. ( 8 ) Si pensi che in tale errore è caduto anche il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. se si considerano le disposizioni di cui agli artt. 74 e 75. ( 9 ) Cfr.: D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (in vigore dal 10 febbraio 1975 al 26 ottobre 1990). 4

Queste considerazioni sull inadeguatezza ( 10 ) delle previsioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in materia di competenze degli organi e sulle diverse velocità di emanazione delle diverse norme, a più livelli ( 11 ), riguarda molte se non tutte le norme in cui il Regolamento individua un qualche organo comunale quale competente, con il fenomeno, non sempre di facile gestione, per cui tali specifiche norme del Regolamento, entrato in vigore il 27 ottobre 1990, vanno considerate modificate dal 13 giugno 1990, cioè perfino prima della loro emanazione! A parte le distinzioni tra le competenze degli organi di governo (consiglio comunale, sindaco, giunta comunale), per altro non secondarie, è importante sottolineare la distinzione tra organi di governo e organi burocratici, spettando ai primi le funzioni di indirizzo e di controllo ed ai secondi le funzioni di amministrazione e di gestione. Considerando che il sindaco assolve a due distinte funzioni, quelle distintamente prese in considerazione dagli articoli 50 e 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., si deve osservare che rispetto alle prime attribuzioni (art. 50) debba tenersi conto delle norme delle leggi sull ordinamento degli enti locali quali prevalenti sul Regolamento, mentre per le seconde (art. 54) debba valutarsi quando il sindaco agisca quale autorità sanitaria locale (per quanto qui interessa), rilevando che in questo ambito rientrano sostanzialmente solo la potestà di adottare provvedimenti per la elevazione del periodo di osservazione a 48 ore (rispetto alle ordinarie 24) o per la riduzione del periodo di osservazione al di sotto dell ordinario termine delle 24 ore, nei casi di cui all art. 10 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (con l avvertenza che nel primo caso l elevamento si fonda su fattori oggettivi, nel secondo su una proposta caso per caso), provvedimenti che hanno natura sostanziale di ordinanza contingibile ed urgente (art. 50, comma 5; art. 54, comma 2; art. 117 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Nelle attribuzioni di cui all art. 50, trovando applicazione le norme delle leggi sull ordinamento degli enti locali, occorre procedere prima alla valutazione se rientrino nella competenza degli organi di governo o degli organi burocratici e, sulla base di quanto ne risulti, procedere all individuazione dell organo specificatamente competente. In quest ultimo ambito, rientra senz altro nelle competenze del sindaco l ordinanza prescritta dall art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costituendo una fattispecie della previsione dell art. 50, comma 7. 2.1.1. L ordinanza del Sindaco L ordinanza del sindaco concernente l orario, le modalità, i percorsi per il trasporto del cadavere, nonché il luogo e le modalità per la sosta. Se le competenze degli organi del comune individuate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 risultano invecchiate ben prima della sua emanazione, la disciplina prevista dall art. 22 costituisce materia di competenza del sindaco, principalmente nelle funzioni che assolve all interno di quelle individuate dall art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Infatti, il comma 7, attribuisce al sindaco, quale organo responsabile del comune, la funzione di coordinare ed organizzare gli orari dei servizi pubblici, anche se tale provvedimento non ha come unico obiettivo la regolazione degli orari. Esso concerne sostanzialmente due oggetti : A) il trasporto dei cadaveri e B) la sosta dei cadaveri in transito e all interno di queste due situazioni una diversa regolazione. A) Trasporto dei cadaveri: A.1. orario del trasporto A.2. modalità del trasporto A.3. percorsi consentiti per il trasporto B) Sosta dei cadaveri in transito: B.1. luogo per la sosta B:2. modalità per la sosta. ( 10 ) In realtà si tratta di norme (di rango secondario) che sono in contrasto con norme (di rango primario) entrata in vigore precedentemente, cosa che pone non pochi problemi interpretativi ed applicativi. ( 11 ) Livelli tra i quali sussiste una gerarchia, la c.d. gerarchia delle fonti del diritto. 5

Evidentemente il primo (trasporto dei cadaveri) costituisce l ambito prevalente della regolazione, nelle sue tre componenti (orario, modalità, percorsi), mentre il secondo (sosta) costituisce un ambito di applicazione eventuale. Allorquando si prenda in considerazione la prima componente (orario), va precisato che si tratta di una definizione di orario per il singolo trasporto, così che non sembrerebbe del tutto pertinente una previsione generica o scarsamente precisa, ad esempio, quando si prevedesse quale orario un indicazione del tipo nella mattinata. Questo per il fatto che, non solo si è in presenza di un servizio pubblico, ma soprattutto del fatto che tale servizio pubblico non si esaurisce in sé, ma ha a valle un servizio istituzionale che lo porta a compimento, la sepoltura. Ciò porta a regolare il trasporto funebre non solo nell ottica dei servizi pubblici, alla loro accessibilità ai cittadini, all impatto che esso può avere sulla mobilità cittadina, ma anche all esigenza di coordinarlo con l erogazione del servizio istituzionale della sepoltura, in quanto una regolazione inadeguata determinerebbe, nella migliore delle ipotesi, uno scarso livello di efficienza per la fase della sepoltura, che, oltre a produrre costi di esercizio non coerenti con le necessità dei cittadini, può anche determinare veri e propri disservizi. Questo porta a far si che la regolazione sia abbastanza precisa e debba riguardare i trasporti nella loro singolarità. Nel medesimo contesto va valutata la seconda componente (modalità) che può riferirsi ai mezzi, alle eventuali categorie di servizio ( 12 ), ma anche ad altre caratteristiche del trasporto, come, a titolo di esempio, la sosta nel corso del trasporto per l effettuazione di riti o cerimonie di commiato. Altrettanto dicasi della terza componente (percorsi consentiti) in cui sembra prevalere gli effetti che il trasporto di cadavere può determinare sulla mobilità cittadina e che si colloca in stretta relazione con la secondo componente, le modalità. La seconda parte del contenuto dell ordinanza ha riguardo alla sosta dei cadaveri in transito, cioè quelle situazioni che non costituiscono trasporto di cadavere in senso proprio, ma riguardano il comune in modo accidentale, quando si sia in presenza di un trasporto che, in genere, non possa concludersi nello stesso giorno di partenza. Tuttavia, la medesima fattispecie si ha quando il comune assuma la veste di comune intermedio, nel quale cui sia richiesto il tributo di speciali onoranze e, in questo caso, indipendentemente dai tempi di completamento del trasporto di cadavere. 2.2. L autorizzazione al trasporto L autorizzazione al trasporto funebre costituisce autorizzazione amministrativa necessaria, ma non soggetta a valutazioni discrezionali, in quanto non sussistono casi in cui possa essere negata. Al più, il trasporto, come attività materiale, può essere soggetto a prescrizioni, alla realizzazione di determinati comportamenti o all adozione di determinate cautele, ma non vi sono ragioni di rigetto. Considerando che eventuali prescrizioni, comportamenti, cautele non rientrano nell ambito di attività del comune, quanto piuttosto dell azienda unità sanitaria locale, ed hanno caratteristiche tecnico-sanitarie, si può dedurre come l autorizzazione amministrativa al trasporto non presenti neppure elementi di discrezionalità (anche se la discrezionalità non ha particolare rilievo nell individuazione dell organo competente). 2.2.1. La richiesta di autorizzazione al trasporto funebre Costituendo l autorizzazione al trasporto funebre autorizzazione amministrativa, il procedimento per il rilascio richiede l avvio a domanda della parte che vi ha interesse, attraverso la presentazione di un apposita istanza, secondo la regola generale per la quale qualsiasi provvedimento emesso dalla amministrazione pubblica richiede un istanza di parte interessata, salvi i casi in cui il provvedimento debba essere emesso d ufficio. In altre parole, trattandosi di un provvedimento amministrativo, esso richiede un atto propulsivo (istanza), l istruttoria, il ( 12 ) Anche se è largamente presente una tendenza alla categoria unica di servizio, non mancano realtà in cui l'articolazione per categorie, o classi, di servizio sia ancora presente. 6

provvedimento finale. Rispetto all istruttoria, ricordando che non sussistono condizioni preclusive di sorta, ma al più prescrizioni, comportamenti e cautele le quali sono estranee alla sfera di intervento dell autorità comunale, essa ha riguardo ai soli aspetti formali (per quanto riguarda il trasporto funebre in astratto). L istanza, quale atto propulsivo rivolto ad ottenere un provvedimento amministrativo, va presentata da chi abbia interesse al trasporto e, quindi, in linea principale dai familiari, ma non va escluso che essi si avvalgano di terzi, cioè di soggetti abilitati a svolgere affari per conto di terzi, disponendo della specifica autorizzazione prevista dall art. 115 TULLPS ( 13 ). Nel caso in cui l istanza sia presentata da quest ultima categoria di soggetti, essa deve anche indicare la titolarità della licenza di pubblica sicurezza, oltre agli altri elementi che legittimano l effettuazione del trasporto funebre. In ogni caso, l istanza deve indicare la persona che sia destinata ad assumere la qualificazione di incaricato del trasporto, sia che ciò derivi da commissione ( 14 ) della famiglia che del suo intermediario. 2.2.2. Il rilascio dell autorizzazione al trasporto funebre Dal momento che l autorizzazione al trasporto funebre, quale provvedimento amministrativo a carattere autorizzatorio, non subisce condizioni ostative di sorta e l istruttoria non va oltre alla valutazione di requisiti meramente formali (per quanto riguarda il trasporto funebre in astratto), il suo rilascio costituisce attività di mera amministrazione. L autorizzazione al trasporto funebre, astrattamente, non ha connessioni con il rilascio dell autorizzazione all inumazione, alla tumulazione o alla cremazione ( 15 ), anche se, nella pratica, quest ultima può divenire rilevante, in quanto il trasporto presuppone l avvenuto completamento del periodo di osservazione e l accertamento della morte ed è in funzione di trasportare il cadavere al luogo della sepoltura, quale ne sia la pratica funebre. Ne consegue che anche il momento in cui il trasporto può avvenire è subordinato alla (materiale) attuabilità dei comportamenti che richiedono tali presupposti. Tuttavia, non va dimenticato che costituisce trasporto anche il trasferimento del cadavere dall abitazione inadatta e pericolosa o da luogo pubblico al deposito (locale) di osservazione per svolgervi il periodo di osservazione. L autorizzazione al trasporto deve indicare le generalità del defunto, il luogo in cui il cadavere si trova, il momento in cui il trasporto debba avere inizio, il luogo di destinazione ed eventuali soste intermedie, tanto se nel comune che in comuni intermedi, nonché le generalità dell incarico del trasporto e i dati identificativi del mezzo da impiegare o del vettore. L autorizzazione al trasporto funebre ha la caratteristica di autorizzazione particolare, singolare in quanto essa è richiesta per il singolo trasporto del singolo cadavere ( 16 ). ( 13 ) Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773. Il regolamento di attuazione al testo unico è stato approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635. ( 14 ) Cfr. Articoli da 1731 a 1736 Codice civile. ( 15 ) Cfr.: Art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. ( 16 ) Cfr.: Artt. 23, e 24 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 7

3. L onere del trasporto funebre Storicamente, il trasporto funebre è stato considerato come una prestazione propria del comune, assicurata a tutte le salme senza prendere in considerazione la situazione economica. In altre parole, esso costituiva una prestazione a carico del comune in quanto tale, con l eccezione per i casi in cui fossero richiesti servizi e trattamenti speciali ( 17 ), ma anche in questo caso il pagamento del trasporto funebre era determinato sulla base di tariffe stabilite dall autorità comunale, trasformandosi la prestazione in un servizio pubblico locale. Quest impostazione aveva una pluralità di fonti, non solo nell ambito specifico, ma anche in altri ( 18 ). In altre parole, si aveva la REGOLA per la quale l onere del trasporto era in via generale a carico del comune, con l ECCEZIONE di quando venissero richiesti servizi e trattamenti speciali, nel qual caso il trasporto funebre era a pagamento, cioè l onere si trasferiva dal comune alla persona che richiedeva il servizio a pagamento. Quindi si aveva un doppio livello, una prestazione propria del comune e un servizio pubblico (a pagamento). Ed era sul segmento del servizio pubblico (a pagamento) che si ponevano le questioni sulla possibilità del comune di esercitare il servizio, di fare ricorso ad una o all altra forma di gestione prevista dalla legge o, anche, di esercitarlo, ed indipendentemente dalla forma di gestione, della privativa, riconosciutagli dall art. 1, n. 8 del testo unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ( 19 ). Non dimenticando che il comune poteva non esercitare il servizio pubblico di trasporto funebre, esercitarlo con o senza diritto di privativa, mentre questi aspetti non riguardavano minimamente la prestazione normale, quella a carico del comune. Questo scenario ha visto, tra l altro, una serie di confusioni logiche, specie a mano a mano che è cresciuta quantitativamente la tendenza al ricorso ai trasporti funebri a pagamento, che progressivamente è divenuta prevalente. Questa logica è venuta meno con l art. 1, comma 7.bis legge 28 febbraio 2001, n. 26 ( 20 ), con cui è stata prevista l onerosità di altre prestazioni già storicamente a totale carico del comune (cremazione ( 21 ), inumazione ed esumazione ordinaria), con l eccezione delle salme di indigenti ( 22 ), di appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi fosse disinteresse da parte dei familiari. In questa norma si prevede (terzo periodo) che, comunque, il trasporto funebre sia a pagamento, anche nei casi in cui siano gratuite la cremazione, inumazione od esumazione ordinaria. Al di là delle considerazioni di merito che possono farsi su questa disposizione, si è in presenza del fatto, del tutto nuovo, per cui il trasporto funebre è sempre a pagamento, in sostanza producendo l abrogazione della regola per la quale il trasporto era di norma a carico del comune (cioè l abrogazione dell art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ponendo in luce del tutto nuova l art. 19, comma 1 successivo, dato che, se non anche questo abrogato, si deve dedurre che l obbligo di assicurare un organizzazione del servizio, questo obbligo sia indipendente dal relativo onere). In questo contesto, rimane l onere, come organizzazione (ma non più come ( 17 ) Ciò determinava anche la necessità di definire in che cosa consistessero i "servizi e trattamenti speciali", definizione che competeva ai regolamenti comunali e che poteva avere luogo con due differenti modalità: A) in positivo, con l'indicazione di quali fossero i "servizi e trattamenti speciali", B) in negativo, con l'indicazione delle caratteristiche dei servizi e trattamenti forniti dal servizio comunale di trasporto funebre (all'interno del principio del rispetto di una forma che garantisse il decorso del servizio), con la conseguenza che costituivano "servizi e trattamenti speciali" fossero tutti quelli che non rientravano e non erano assicurati dal servizio nella forma svolta con onere a carico del comune. Quest'ultimo indirizzo, era del tutto consigliabile e preferibile rispetto al primo. ( 18 ) A solo titolo esemplificativo, va ricordato l'art. 91, lettera c) del TULCP, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 in materia di spese obbligatorie per i comuni (quando sussisteva l'istituto delle spese obbligatorie). ( 19 ) Tale testo unico è stato abrogato (art. 35, comma 12, lett. g) legge 28 dicembre 2001, n. 448) con effetto dal 1 gennaio 2002. ( 20 ) Trattasi della legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392. ( 21 ) Anche se per la cremazione la gratuità, leggi: l'onere a carico del comune, è più recente: Per le altre prestazioni (inumazione ed esumazione ordinaria) la gratuità, sempre nel senso dell'onerosità a carico del comune, era veramente radicata, risalendo ad epoca perfino pre-unitaria, all'interno della cultura per la quale la sepoltura del cadavere costituiva una prestazione propria della collettività locale, in quanto il cadavere era, sostanzialmente, res nullius. ( 22 ) Per la cremazione va ricordato anche l art. 5 legge 30 marzo 2001, n. 130 che ha limitato la gratuità ai soli casi di indigenza. 8

onere a carico del bilancio in alcun caso) del comune, unicamente per il servizio di trasporto funebre al deposito di osservazione od all obitorio, restando unicamente il trasporto funebre come servizio pubblico locale e, in quanto tale, continuando a sussistere la titolarità dell autorità comunale per la fissazione delle tariffe. 4. La vigilanza sul trasporto funebre Il trasporto funebre è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell azienda unità sanitaria locale, non solo per quanto riguarda il riconoscimento dell idoneità dei mezzi impiegati per il trasporto su strada o per quella delle rimesse dei carri funebri, ma per l intero servizio. In questo ambito, l Azienda unità sanitaria locale dovrebbe riferire, almeno annualmente, al comune sull azione di vigilanza e controllo disposti, relazione con la quale può proporre provvedimenti ritenuti necessari ad assicurare la regolarità del servizio. Tuttavia, non va dimenticata anche una funzione di vigilanza da parte del comune con riguardo ai trasporti funebri a pagamento, sia per il rispetto delle tariffe stabilite dall autorità comunale, sia quando il trasporto funebre a pagamento sia esercitato anche dal comune ( 23 ) in una delle forme di gestione in cui possa essere esercitato (caso nel quale la vigilanza deriva dal rapporto instaurato con altro soggetto, sulla base del contratto di servizio), sia quando il comune non eserciti il servizio pubblico locale, casi nel quale la vigilanza si estende anche ad altri ambiti, fermo restando che il comune dispone anche dei poteri di vigilanza che altre disposizioni di legge o regolamento gli attribuiscano nell ambito dello svolgimento delle attività economiche. In particolare, in sede di istruttoria per il rilascio dell autorizzazione al trasporto andranno verificati i requisiti previsti, ad esempio: l idoneità del mezzo di trasporto impiegato, la sua disponibilità (derivante da titolo di proprietà, contratto di locazione finanziaria, contratto di noleggio, ecc.), il rispetto delle norme in materia di assicurazioni sociali e previdenziali del personale impiegato nel trasporto, l esatta osservanza delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (ad esempio: in materia di sollevamento e movimentazione dei carichi), i requisiti delle rimesse, ecc., aspetti che andranno provati da chi richiede il rilascio dell autorizzazione per quel determinato trasporto funebre ( 24 ). ( 23 ) In tale fattispecie il comune esercente il servizio di trasporto funebre a pagamento non si trova in alcuna posizione particolare rispetto ad ogni altro soggetto che imprenditorialmente sercita la medesima attività. ( 24 ) In molti casi, questi aspetti sono soggetti alla vigilanza di specifici organi (INPS, INAIL, Ispettorati del lavoro, SPISAL, ecc.), ma ciò non fa venire meno l'obbligo per il comune di verificare la loro sussistenza in quanto l'autorizzazione al trasporto funebre, presuppone l'avvenuto accertamento delle condizioni per svolgerlo. 9

Allegato A R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937) ART. 1 Piena ed intera esecuzione è data all accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937. ART. 2. Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all art. 13 dell accordo anzidetto. Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme (Berlino 10 febbraio 1937) Arrangement international concernant le transport des corps Désireux d éviter les inconvénients résultant des divergences dans les règlements relatifs au transport des corps, et vu l intérêt qu il y aurait à établir une réglementation uniforme à cet égard, les gouvernements soussignés s engagent à accepter l entrée ou le passage en transit sur leurs territoires respectifs des corps de personnes décédées sur le territoire d une des autres pays contractants, à la condition que les prescriptions suivantes soient observées; A) Prescriptions générales ART. 1 Pour tout transport des corps, par quelque moyen et dans quelque condition que ce soit, un laissezpasser spécial (laissez-passer mortuaire), autant que possible conforme au modèle ciannexé et contenant, en tous cas, le nom et prénom et l âge du décédé, le lieu, la date et la cause du décès, sera nécessaire; le dit laissez-passer sera délivré par l autorité compétente pour le lieu de décès ou le lieu d inhumation, s il s agit de restes exhumés. Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la langue du pays où il est délivré, au moins dans l une des langues les plus usitées dans les relations internationales. ART. 2 Il ne sera pas exigé par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les documents prévus par le conventions internationales relatives aux transports en général, d autres pièces que le laissez-passer prevu à l article qui précède. Celui-ci ne devra être délivré par l autorité responsable que sur présentation: 1 d un extrait authentifié de l acte de décès; 2 des attestations officielles établissant que le transport ne soulève aucune objection au point de vue de l hygiène ou au point de vue médicolégal et que le corps a été mis en bière conformément aux prescriptions du présent arrangement. ART. 3 Le corps sera placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d une couche d environ 5 centimètres d une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.), additionnée d une substance antiseptique. Si le décès est du à une maladie contagieuse, le corps luimême sera enveloppé dans un linceul imbibé d une solution antiseptique. Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s y déplacer, dans une bière en bois. Celle-ci aura une épaisseur d au moins 3 centimètres, ses joints devront ètre bien étanches et sa fermeture devra être assurée par des vis distantes de 20 centimètres au plus; elle sera consolidée par des bandes métalliques. ART. 4 Entre les territoires de chacun des contractants, le transport des corps des personnes décédées des suites de la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique n est autorisé qu un 10

an au plus tôt après le décès. B) Prescriptions spéciales ART. 5 Pour le transport par chemin de fer, aoutre les prescriptions générales des articles 1 a 4 cidessus, les règles suivantes sont applicables: a) le cercueil sera transporté dans un wagon fermé. Un wagon ouvert pourra toutefois, être employé si le cercueil est livré dans un fourgon funéraire fermé et reste dans ce fourgon; b) il appartient à chaque pays de détermine dans quel délai le corps doit être retiré à l arrivée. Si l expéditeur peut établir d une manière satisfaisante que le corps sera effectivement retiré dans ce délai, il ne sera pas nécessaire que le cercueil soit accompagné; c) il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.; d) le cercueil sera expédié par voie rapide et, autant que possible, sans transbordement. ART. 6 Pour le transport en automobile, outre les prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables: a) le cercueil sera transporté soit, de préférence, dans un fourgon funéraire spécial, soit dans un fourgon ordinaire fermé; b) il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc. ART. 7 Pour le transport par voie aérienne, outre les prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables: a) le cercueil sera transporté soit dans un aéronef employé spécialement et uniquement pour le dit transport, soit dans un compartiment spécialement et uniquement réservé à cet effet dans un aéronef ordinaire: b) il ne peut être transporté avec le cercueil, dans le même aéronef ou dans le même compartiment, que des objets tels que couronnes, bouquets, etc. ART. 8 Pour le transport par voie maritime, outre les prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables: a) la bière en bois renfermant le cercueil métallique, conformément aux dispositions de l art. 3 sera elle-même incluse, de façon à ne pouvoir s y délacer dans une caisse ordinaire en bois; b) la dite caisse, avec son contenu, recevra un emplacement tel qu il exclue tout contact avec des produits alimentaires ou de consommation et toute gène pour les passagers et pour l équipage. ART. 9 En cas de décès survenu à bord, le corps pourra être conservé dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 8 qui précède. Les actes et attestations nécessaires aux termes de l art. 2 seront établis conformément aux lois du pays dont le navire porte le pavillon et le transport s effectuera comme s il s agissait d un corps embarqué. Si le décès s est produit moins de 48 heures avant l arrivée du navire au port où l inhumation doit avoir lieu, et si le matériel nécessaire à l application rigoureuse des dispositions prévues en a) de l art. 8 qui précède fait défaut à bord, le corps enveloppé dans un linceul imbibé d une solution antiseptique, pourra être mis dans une bière en bois solide, faite de planches d au moins 3 centimètres d épaisseur, a joints étanches et fermée par des vis, dont le fond aura été préalablement recouvert d une couche d environ 5 centimètres d une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionnée d une substance antiseptique et qui sera placée elle-même de façon à ne pouvoir s y déplacer, dans une caisse en bois. Les dispositions du présent alinéa ne seront, toutefois, pas applicables si la mort a été due à l une des maladie visées à l art. 4. Le présent article ne s applique pas aux navires effectuant des traversées n excédant pas 24 heures et qui, s il se produit un décès à bord, remettent le corps aux autorités compétentes dès leur arrivée au port où doit avoir lieu cette remise. 11

C) Dispositions finales ART. 10 Les dispositions, tant générales que spéciales, du présent arrangement marquent le maximum des conditions, tarifs exceptés, pouvant être remises à l acceptation des corps en provenance de l un des pays contractants. Ces pays restent libres d accorder des facilités plus grandes, par l application soit d accord bilatéraux, soit de décisions d espèce prises d un commun accord. Le présent arrangement ne s applique pas au transport des corps s effectuant dans les limites des régions frontalières. ART. 11 Le présent arrangement s applique au transport international des corps aussitôt après décès ou après exhumation. Ses dispositions ne préjudicent en rien aux règles en vigueur dans les pays respectifs en matière d inhumations et d exhumations. Le présent arrangement ne s applique pas au transport des cendres. D) Clauses protocolaires ART. 12 Le présent arrangement portera la date de ce jour et pourra être signé pendant la durée de six mois à partir de cette date. ART. 13 Le présent arrangement sera ratifié et les instruments de ratification seront remis au gouvernement allemand aussitôt que faire se pourra. Dès que cinq ratifications auront été déposées le gouvernement allemand en dressera procèsverbal. Il transmettra des copies de ces procèsverbal aux gouvernements des hautes parties contractantes et à l office international d hygiène publique. Le présent arrangement entrerà en vigueur le cent-vingtième jour après la date dudit procès-verbal. Chaque dépôt ultérieur de ratifications sera constaté par un procès-verbal établi et communiqué selon la procédure indiquée ci-dessus. Le présent arrangement entrera en vigueur à l égard de chacune des hautes parties contractantes le cent-vingtième jour après la date du procès verbal constatant le dépôt de ses ratifications. ART. 14 Les pays non signataires du présent arrangement seront admis à y adhérer à tout moment à partir de la date du procès-verbal constatant le dépôt des cinq premières ratifications. Chaque adhésion sera effectuée au moyen d une notification par la voie diplomatique adressée au gouvernement allemand. Celui-ci déposera l acte d adhésion dans ses archives: il informera aussitôt les gouvernements de tous les pays participant à l arrangement, ainsi que l office international d hygiène publique, en leur faisant connaître la date du dépôt. Chaque adhésion produira effet le cent-vingtième jour à partir de cette date. ART. 15 Chacune des hautes parties contractantes peut déclarer, au moment de la signatura, de la ratification ou de l adhésion, que, par son acceptation du présent arrangement, elle n entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d outre-mer ou territoires placés sous la suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, le présent arrangement ne sera pas applicable aux territoires faisant l objet d une telle déclaration. Chacune des hautes parties contractantes pourra ultérieurement notifier au gouvernement allemand qu elle entend rendre le présent arrangement applicable à l ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l objet de la déclaration prévue à l alinéa précédent. Dans ce cas, l arrangement s appliquera aux territoires visés dans la notification le cent-vingtième jour à partir de la date du dépôt de cette notification dans les archives du gouvernement allemand. De même, chacune des hautes parties contractantes, peut à tout moment, après l expiration de la période mentionnée à l art. 16, déclarer qu elle entend voir cesser l application du présent arrangement à l ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d outremer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas l arrangement cessera d être 12

applicable aux territoires faisant l objet d une telle déclaration un an après la date du dépòt de cette déclaration dans les archives du gouvernement allemand. Le gouvernement allemand informera les gouvernements de tous les pays participant au présent arrangement, ainsi que l office international d hygiène publique, des notifications et déclarations faites par application des dispositions cidessus, en leur faisant connaître la date du dépôt de celleci dans ses archives. ART. 16 Le gouvernement de chacun des pays participant au présent arrangement pourra, à tout moment, après que l arrangement aura été en vigueur à son égard pendant cinq ans, le dénoncer par notification écrite adressée par la voie diplomatique au gouvernement allemand. Celui-ci déposera l acte de dénonciation dans ses archives; il informera aussitôt les gouvernements de tous les pays participant à l arrangement, ainsi que l office international d hygiene publique, en leur faisant connaître la date du dépôt; chaque dénonciation produira effet un an après cette date. ART. 17 La signature du présent arrangement ne pourra être accompagnée d aucune réserve qui n aura pas été préalablement approuvée par les hautes parties contractantes déjà signataires. De même, il ne sera pas pris acte de ratifications ni d adhésions accompagnées de réserves qui n auront pas été approuvées préalablement par tous les pays participant à la convention. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent arrangement. Fait à Berlin, le 10 fèvrier 1937 en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du gouvernement allemand et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique à chacune des hautes parties contractantes. Seguono le firme dei delegati degli Stati aderenti. Si omette l annesso fac-simile di lasciapassare mortuario. 13

Allegato B R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 (Approvazione della convenzione stipulata in Roma, tra Santa Sede e il Regno d Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria) ART. 1 Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede ed il regno d Italia, il 28 aprile 1938, concernente i servizi di polizia mortuaria. ART. 2 Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno. Convenzione tra la Santa Sede e il regno d Italia circa i servizi di polizia mortuaria. Premesso che sin dal settembre 1929, in seguito al trattato firmato in Roma tra la Santa Sede e il regno d Italia l 11 febbraio 1929, le dette alte parti contraenti erano addivenute ad un intesa provvisoria per regolare i servizi di polizia mortuaria; Considerato che occorre sistemare definitivamente tali servizi; la Santa Sede, rappresentata da sua eminenza reverendissima il cardinale Eugenio Pacelli, segretario di Stato di Sua Santità, e il regio governo italiano, rappresentato da sua eccellenza il signor conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza, ambasciatore di sua maestà il Re d Italia Imperatore d Etiopia presso la Santa Sede, hanno stabilito di comune accordo che l introduzione delle salme dallo Stato della città del Vaticano nel territorio del regno d Italia, e viceversa, avrà luogo in conformità alle norme contenute nella seguente convenzione. Convenzione tra la Santa Sede e il Regno d Italia circa i servizi di polizia mortuaria ART. 1 L introduzione delle salme dallo Stato della città del Vaticano nel territorio del regno d Italia è autorizzato dal regio Ministero dell interno per delegazione di esso: a) dal governatore di Roma, quando si tratti di salma da seppellire nel territorio del governatorato di Roma (1); b) dal prefetto di Roma nei casi in cui la salma deve essere sepolta nel rimanente territorio del regno d Italia. (1) Il governatorato di Roma è stato soppresso dal D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426 che ha esteso al comune di Roma l applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni ed aggiunte. ART. 2 L introduzione delle salme dal territorio del regno d Italia nello Stato della città del Vaticano è autorizzata dal governatore dello Stato della città del Vaticano. ART. 3 L autorizzazione, di cui ai precedenti articoli, può essere rilasciata, entro il primo anno del decesso, solo in seguito ad accertamento: a) che la morte non sia avvenuta in conseguenza di vaiuolo, di scarlattina, di tifo esantematico, di difterite o di altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubbonica, ecc.); b) che all epoca del decesso tali malattie non dominavano, in forma epidemica, nel luogo di provenienza della salma; c) che si sia soddisfatto a tutte le misure prescritte con la presente convenzione. 14

ART. 4 Può essere permesso il trasporto, dopo un anno dal decesso, di salme di persone morte durante un epidemia, o in conseguenza di una delle malattie sopraindicate, quando esse, subito dopo il periodo di osservazione, siano avvolte in un lenzuolo immerso in una soluzione disinfettante e chiuse in cassa metallica saldata a fuoco. ART. 5 Per il trasporto di salme dallo Stato della città del Vaticano ad uno dei comuni del regno d Italia, escluso il governatorato di Roma (2), e viceversa, le salme medesime devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco, e quindi in un altra cassa di legno forte. (2) Il governatorato di Roma è stato soppresso dal D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426 che ha esteso al comune di Roma l applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni ed aggiunte. ART. 6 Lo spessore delle pareti della cassa di legno, di cui all articolo precedente, non deve essere minore di cm. 4. Le tavole devono essere di un solo pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro. Le intersecazioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con intaglio a coda di rondine. Le congiunture devono inoltre essere saldate con un buon mastice ed assicurate mediante chiodi a vite, disposti di 20 in 20 centimetri. La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di cm. 2, e distanti, l una dall altra non più di cm. 50. ART. 7 Tra la cassa di metallo e quella di legno deve essere interposta, per uno spessore non minore di cm. 4, torba polverizzata o segatura di legno. ART. 8 Per i trasporti in ferrovia, con automezzi, o per via d acqua o aerea a distanza di oltre km. 300, o a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre all esecuzione delle suindicate prescrizioni, è necessario che il cadavere sia iniettato, nel torace e nelle cavità addominali, con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento, e che il cadavere medesimo sia avvolto con un lenzuolo imbevuto in soluzioni disinfettanti. ART. 9 Le salme provenienti dallo Stato della città del Vaticano o dal governatorato di Roma (3) per essere inumate rispettivamente nei cimiteri del governatorato di Roma (3), o nei cimiteri dello Stato della città del Vaticano, devono essere chiuse soltanto in una cassa di legno leggero. Le salme destinate ad essere tumulate, devono essere chiuse in cassa metallica saldata a fuoco. (3) Il governatorato di Roma è stato soppresso dal D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426 che ha esteso al comune di Roma l applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni ed aggiunte. ART. 10 Le domande di introduzione di salme devono essere dirette: a) al regio Ministero dell interno per le salme da introdursi nel territorio del regno d Italia; b) al governatore dello Stato della città del Vaticano, per le salme da introdursi nel territorio dello Stato medesimo. ART. 11 Le domande, presentate da cittadini dello Stato della città del Vaticano, per la introduzione di salme nel regno d Italia, e quelle per la introduzione di salme dal regno d Italia, nello Stato della città del Vaticano, devono essere corredate dai seguenti documenti: rilasciati dalle competenti autorità: 1 certificato di morte; 15

2 certificato medico dal quale risulti che il defunto all atto della morte non era affetto da malattia di carattere contagioso; 3 certificato dal quale risulti che, al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso, non esisteva alcuna epidemia; 4 dichiarazione attestante che è stato ottemperato alle prescrizioni di cui alla presente convenzione. I documenti, rilasciati dal governatore dello Stato della città del Vaticano, sono redatti su carta libera, e sono esenti da ogni visto di conferma da parte della rappresentanza diplomatica italiana presso la Santa Sede. Quelli rilasciati dalle autorità del regno d Italia devono essere redatti su regolare carta bollata e debitamente legalizzati. ART. 12 L autorizzazione relativa al trasporto di salme dalla Città del Vaticano ai cimiteri del governatorato di Roma è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa (4), di cui alla tabella n. 8, annessa al testo unico delle leggi sanitarie del regno d Italia, 27 luglio 1934, numero 1265, rimanendo fermo, in tutti gli altri casi, l obbligo del pagamento delle tasse medesime. (4) Tassa abolita: vedi nota 14 all art. 21, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880. Fatta nella Città del Vaticano, in doppio originale, addì 28 aprile 1938. E. Card. PACELLI. B. PIGNATTI MORANO. 16