REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE ART. 1 CRITERI GENERALI E CONTINGENTE 1. L Amministrazione può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: - assunzione, nell ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale; - trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a richiesta del dipendente. 2. Il numero complessivo dei rapporti a tempo parziale non può comunque superare il 25% dei rapporti a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento all unità superiore, calcolato escludendo le posizioni di lavoro di cui al successivo art. 3 e fatto salvo il disposto dell art. 4, comma 11, del CCNL 14/09/2000. 3. Il part-time può essere concesso da un minimo di 11 ore ad un massimo di 30 ore settimanali. ART. 2 COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE A INIZIATIVA DELL ENTE 1) In sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da attuarsi nelle forme e nei termini di legge, l Amministrazione, previa informazione alle OO.SS. seguita da incontro, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nei limiti stabiliti dall art. 1 e dall art. 3. Relativamente ad ogni posto, viene contestualmente definita l articolazione oraria, che deve essere funzionale alle esigenze di servizio e che potrà essere modificata unicamente dall Amministrazione. 2) I posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio a tempo indeterminato di pari categoria professionale ed in possesso dei requisiti richiesti per l accesso al posto. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, e nel corso dell anno in caso di modifiche della programmazione triennale, viene affisso all Albo Pretorio ed adeguatamente pubblicizzato l elenco dei posti di cui al comma 1; i dipendenti interessati possono presentare domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione dell elenco all Albo Pretorio, indicando con precisione il posto che chiedono di ricoprire e l eventuale sussistenza di alcuna o più condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, accettando espressamente l articolazione oraria predisposta dall Amministrazione. 3) In presenza di più domande relative al medesimo posto, la scelta viene effettuata dall Amministrazione nel rispetto del seguente ordine di precedenza, previo accertamento, da parte del dirigente/responsabile del settore interessato,dell idoneità del dipendente a ricoprire la nuova posizione di lavoro:

1) portatori di handicap; 2) portatori di invalidità riconosciuta utile ai fini dell assunzione obbligatoria 3) dipendenti ammessi ai benefici di cui alla Legge 104/92 in relazione a familiari portatori di handicap non inferiore al 70%; 4) dipendenti che assistano familiari affetti da gravi malattie; 5) dipendenti con figli minori in relazione all età e al numero; 6) dipendenti che abbiano superato il 60 anno di età; 7) dipendenti che abbiano compiuto i 25 anni i effettivo servizio a tempo indeterminato; 8) dipendenti che intendano effettuare un secondo lavoro; 9) dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio o personali. 4) Per la copertura dei posti non ricoperti dal personale in servizio, si procede con le modalità selettive previste dal vigente Regolamento per l accesso all impiego e le progressioni. ART. 3 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 1. Sono esclusi da ogni forma di rapporto a tempo parziale le seguenti posizioni di lavoro: - Titolari di posizione organizzativa; - Posizioni di lavoro coperte tramite contratti a tempo determinato, stipulati ai sensi dell art. 110 del D.Lgs. 267/2000, che prevedano una prestazione lavorativa a tempo pieno; - Autista scuolabus; - Cuoca; - Infermiere professionale. 2. Sono altresì esclusi dalla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale i soggetti assunti con contratto a termine ai sensi dell art. 7 del CCNL 14/09/2000, qualora il contratto stesso preveda una prestazione lavorativa a tempo pieno, al fine di garantire il corretto funzionamento e la funzionalità del servizio. 3. Il dipendente titolare di una della posizioni di cui al comma 1 che intenda ottenere la trasformazione del suo rapporto da tempo pieno a tempo parziale, deve, contestualmente alla richiesta ed in modo espresso, rinunciare alla posizione di lavoro ed all incarico ricoperto. La trasformazione del rapporto è subordinata all esistenza in dotazione organica di un posto di pari categoria, la cui copertura di pari tempo parziale sia prevista nell ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale. ART. 4 TRASFORMAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO AD INIZIATIVA DEL DIPENDENTE 1. Nei limiti della percentuale di cui all art. 1, comma 2, tenuto conto dei posti già individuati in sede di programmazione, la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può avvenire a richiesta del dipendente. A tal fine, il dipendente interessato, sia per esigenze personali, sia per assumere un altra attività lavorativa, deve presentare specifica istanza nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno. Si prescinde da questi tempi qualora l Amministrazione non subisca disservizi o abbia una convenienza dall accoglimento della richiesta anticipata.

2. La domanda del dipendente deve riportare: a) la tipologia della prestazione lavorativa richiesta (part-time verticale, orizzontale o combinato e relativa articolazione oraria); b) la percentuale della prestazione lavorativa; c) nel caso in cui la domanda di lavoro part-time venga presentata al fine di svolgere un altra attività lavorativa (solo in caso di part-time non superiore al 50% dell orario), alla domanda deve essere allegata la necessaria documentazione, al fine di accertare eventuali conflitti di interesse con l attività normalmente svolta in servizio. 3. L istruttoria per l ammissione alla trasformazione del rapporto di lavoro è effettuata dal servizio personale. Il Responsabile di settore presso cui il dipendente presta servizio può: a) confermare la tipologia degli orari indicati dal dipendente; b) essere favorevole alla trasformazione, ma richiedere, indicandone le ragioni, una tipologia diversa o una diversa articolazione dell orario di lavoro. In tal caso, la soluzione alternativa è concordata con il dipendente. c) Dare parere favorevole, ma richiedere di differire i termini della trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi quando vi sia grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, in attesa che vengano individuate soluzioni alternative. 4. Il Responsabile del Servizio Personale, conseguito il parere del Responsabile del Settore interessato: a) in caso di parere positivo, comunica al dipendente l accoglimento della domanda e la trasformazione del rapporto di lavoro avviene entro 60 giorni dalla data di presentazione dell istanza mediante apposito provvedimento del dirigente/responsabile del settore personale; b) in caso di richiesta di differimento dei termini, comunica al dipendente l accoglimento della domanda, le motivazioni del differimento e la data di trasformazione del rapporto di lavoro, che comunque deve avvenire entro sei mesi dalla presentazione dell istanza, mediante apposito provvedimento del dirigente/responsabile del settore personale. 5. Il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui l istanza perviene al Protocollo Generale dell Ente; la sospensione del termine è possibile quando l Amministrazione ritenga che la domanda del dipendente sia carente di elementi essenziali e quindi necessiti di integrazioni. Qualora questa pervenga pirma del 1 giugno o del 1 dicembre, si considera comunque una delle due date per la decorrenza del termine. 6. La decorrenza del termine riprende dalla data di consegna degli elementi richiesti. 7. L articolazione dell orario di lavoro va obbligatoriamente concordata tra il dipendente e l Amministrazione. Qualora non si raggiunga l accordo, non si dà luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro. ART. 5 INCOMPATIBILTA E CONFLITTO DI INTERESSE 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell orario di lavoro a tempo pieno è permesso l esercizio di attività di lavoro subordinato o libero professionista, previa iscrizione, ricorrendone le condizioni, al relativo Albo, salvo che tali attività non generino conflitti di interesse con le funzioni svolte dal

dipendente o dal settore di assegnazione e che tali attività vengano effettuate a favore di soggetti nei confronti dei quali i dipendenti o il settore di appartenenza svolgano funzioni di controllo e vigilanza, di rilascio di concessioni o autorizzazioni comunali o siano fornitori di beni o servizi all Amministrazione. 2. Ferma restando l analisi del singolo caso, a giudizio esclusivo dell Amministrazione, vi è conflitto di interesse qualora il dipendente: a) Intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta di competenza comunale; b) Intenda svolgere attività di libero professionista al fine procurare a terzi, i provvedimenti di cui sopra; c) Intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni od altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per il Comune; d) Intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti del Comune, ovvero rendere attività di consulenza agli stessi scopi a favore di terzi. 3. Non possono comunque essere mai autorizzate attività tali da ledere il prestigio, l onore ed il decoro dell Ente. 4. Nei casi di cui ai commi precedenti, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere negata e, se già in essere, deve essere immediatamente revocata. 5. Al dipendente che chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale al fine si svolgere altra attività, suscettibile di conflitti potenziali di interesse, la concessione del parttime può essere subordinata a specifiche condizioni. 6. Con il provvedimento di trasformazione possono essere imposti oneri di informazione relativamente ai singoli progetti, attività o incarichi che il dipendente intenda accettare e possono essere fissati i termini entro i quali l Amministrazione può negare, con provvedimento motivato, il nulla osta. In tali casi, il dipendente non può accettare l incarico fino al ricevimento del prescritto nulla osta. 7. Ogni violazione di quanto sopra e delle eventuali condizioni apposte costituisce responsabilità disciplinare e/o giusta causa di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro. ART. 6 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 1. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto a tempo parziale hanno diritto al ritorno al tempo pieno, anche in soprannumero, decorsi due anni dalla trasformazione, ovvero, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e che la spesa relativa sia finanziata dal bilancio annuale e pluriennale.

2. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e che la spesa relativa sia finanziata dal bilancio annuale e pluriennale. 3. I dipendenti che hanno diritto al ritorno al tempo pieno devono presentare apposita domanda entro il 31 ottobre di ogni anno; la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorre dal 1 gennaio dell anno successivo, previa sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. Le domande presentate successivamente sono tenute in considerazione per l anno ulteriormente successivo, a meno che nel bilancio annuale e pluriennale la spesa sia già finanziata a decorrere dall anno successivo. ART. 7 ASSENZE 1. Dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time le ferie e le festività soppresse sono maturate e godute a giorni, indipendentemente dalla durata della prestazione giornaliera riferita sia al momento della maturazione che di quello di godimento. 2. Prima della modifica del rapporto di lavoro a part-time il dipendente ha diritto a usufruire delle ferie residue e delle festività soppresse maturate fino a tale data. Lo stesso principio si applica nel caso di rientro a tempo pieno. Il CCDI disciplinerà le modalità di fruizione applicabili nel caso di part-time di tipo misto. 3. In caso di part-time i permessi ex Legge 104/92 spettano in proporzione alla percentuale di attività lavorativa prestata, usufruendoli a giorni o a ore in un arco di tempo mensile sulla base dell articolazione dell orario di lavoro. 4. I permessi di cui all art. 19 CCNL 06.07.95, nel caso di part-time di tipo verticale, spettano in proporzione all attività lavorativa prestata, purché coincidenti con il periodo di prestazione dell attività lavorativa. ART. 8 FORMAZIONE 1. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time hanno pieno diritto di accedere alle iniziative formative programmate dall Ente. 2. Nel caso non sia possibile conciliare l attività formativa con l articolazione oraria dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli stessi possono partecipare ai corsi formativi, anche se tenuti al di fuori dell articolazione oraria stabilita. 3. I dipendenti part-time concordano con il loro Responsabile di Servizio le modalità di recupero delle ore eventualmente dedicate alla formazione professionale svolta al di fuori dell articolazione oraria stabilita. ART. 9 MENSA

1. Il personale preposto all assistenza dei minori potrà usufruire della mensa qualora l orario dei pasti non sia collocato all inizio o al termine della prestazione lavorativa giornaliera. 2. Si considera a tal fine utile la decorrenza di due ore dopo l inizio o il protrarsi dell attività per almeno due ore prima dell uscita. ART. 10 NORMA TRANSITORIA E RINVIO 1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle domande di trasformazione di rapporto di lavoro a tempo parziale che pervengono a partire dal 20/11/2001. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle specifiche disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale contenute nei CCNL e nelle leggi vigenti. ART. 11 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della ripubblicazione prevista dall art. 71 dello Statuto Comunale.