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Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2014 05948/104 Area Edilizia Residenziale Pubblica Servizio Convenzioni e Contratti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 375 approvata il 24 novembre 2014 DETERMINAZIONE: STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ SALDO I.M.U. 2014 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 27.743,00 _ SALDO TASI 2014 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 269.148,00. Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 22 aprile 2008 (G.U. n. 146 del 24 giugno 2008) ha definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Il decreto, inoltre, stabilisce che le Regioni definiscono i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale. Il canone di locazione deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresì, della funzione sociale dell'alloggio come definito dal suddetto decreto. La Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 Norme in materia di edilizia sociale, in relazione a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale summenzionato, disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso: a) l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione; b) l'ordinamento degli enti operanti in materia; c)la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi. L Art. 2 Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale stabilisce che la

2014 05948/104 2 legge si applica agli alloggi sociali: a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'edilizia sociale; c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV; Si applica altresì agli immobili acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell' articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell' articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell' articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La succitata legge regionale stabilisce inoltre che: L'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati (Artt. 5 e 12); Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento (Art. 19); Sono enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale le ATC ; Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione (Art. 28). La Città di Torino, al 1 gennaio 2014, risultava proprietaria di n. 3.061 alloggi e n. 2.624 autorimesse e posti auto di Edilizia Sociale, n. 19 esercizi commerciali, n. 182 locali classificati C/2, n. 2 locali classificati A/10, n. 1 locale classificato A/2 (usato come locale riunioni) e n. 4 D/1 (cabine elettriche) siti in 36 comuni della Provincia di Torino, gestiti dall Azienda Territoriale per la Casa di Torino, come meglio descritto nel prospetto costituente l all. n. 1 al presente provvedimento (all. n. 1). La gestione del patrimonio comunale di edilizia sociale è disciplinata dalla Convenzione tra la Città e l A.T.C. formalizzata con atto a rogito Segretario Generale della Città in data 26 gennaio 2010 A.P.A. n. 3770. Tale patrimonio comunale, è costituito dagli immobili, ovvero alloggi e relative pertinenze (box, posti auto, cantine) che la Città ha acquistato, costruito e recuperato con l utilizzo dei finanziamenti di origine statale e regionale messi a disposizione dalle Leggi richiamate dall art. 2 della Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 nonché dalle altre norme di settore, in particolare dalla legge 457/78. L entità di tale patrimonio è in continua evoluzione a seguito delle alienazioni ex Legge 560/93 e viene aggiornata ai fini delle scadenze previste per il pagamento delle imposte che negli anni si sono susseguite.

2014 05948/104 3 Ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m.i. sopra richiamata, l assegnazione è attribuita ai Comuni, mentre la fase successiva all assegnazione, consistente nella stipula della convenzione alla locazione, è attribuita all Ente Gestore, ovvero all A.T.C. L art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l istituzione dell imposta municipale propria (IMU) di cui all art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il suddetto art. 13, nell individuare il presupposto impositivo e la base imponibile, ha stabilito la definizione di abitazione principale e delle relative pertinenze alle quali riconoscere le agevolazioni previste sia con riferimento all aliquota ridotta che alle detrazioni d imposta. Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell abitazione principale, l art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. In merito al trattamento tributario da riconoscere alle pertinenze, oltre a quanto espressamente stabilito dalla Legge istitutiva dell IMU, si richiama il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 887/10/14 in data 1 marzo 2014, in cui è tra l altro precisato che un trattamento tributario deteriore per le unità immobiliari destinate a soggetti di infimo livello reddituale (quale quello caratterizzante gli assegnatari di immobili di edilizia sociale) rispetto a quello più favorevole alle unità possedute dalla generalità dei soggetti passivi (compresi quelli a reddito più alto) costituirebbe un immotivata discriminazione tra situazioni analoghe in patente violazione dell art. 3 della Costituzione. La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87), all art. 1, comma 707, ha apportato alcune significative innovazioni all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (Anticipazione dell IMU). In particolare, la sopra citata Legge estende agli immobili di edilizia sociale la non applicabilità dell IMU stabilita per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. Più precisamente, l art. 1, comma 707 della Legge di Stabilità 2014, modificando l'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ha stabilito che l'imu non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che la medesima imposta non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

2014 05948/104 4 Stante la definizione di immobili di edilizia sociale risultante dal citato D.M. e dalla L.R. 3/2010 e s.m.i., nonché l assimilazione, ai fini dell IMU, degli stessi immobili alle abitazioni principali e relative pertinenze approvata dalla Legge di Stabilità, l IMU non è applicabile agli immobili di proprietà della Città di Torino, rientranti nella suddetta definizione e ubicati nel territorio dei Comuni impositori. La fattispecie degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai fini dell IMU, deve quindi ritenersi applicabile agli immobili non rientranti nella tipologia dei fabbricati di edilizia sociale, secondo la definizione sopra riportata, che i predetti Enti hanno eventualmente assegnato direttamente ai locatari, in applicazione di norme diverse da quelle contenute nella sopra citata L.R. 3/2010 e s.m.i. Per quanto attiene invece alla TASI, l art. 1, comma 669, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, individua, quale presupposto impositivo della TASI, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; il comma 671 stabilisce inoltre che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669, mentre, ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). L'aliquota di base della TASI, ai sensi del comma 676, è pari all'1 per mille e può essere azzerata dal Comune impositore, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Ai sensi del comma 681, art. 1 della Legge di Stabilità 2014, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo di tale imposta, stabilita dal Comune in apposito regolamento e nella delibera che approva le aliquote e le eventuali detrazioni. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. Il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68, all art. 1 ha consentito ai Comuni impositori di applicare, a determinate condizioni, un ulteriore aumento dell aliquota della TASI, nella misura dello 0,8 per mille massimo, ed ha fissato le scadenze del 16 giugno 2014 e del 16 dicembre 2104 per il versamento, rispettivamente, dell acconto e del saldo dell imposta, nella misura del 50% a ciascuna scadenza. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata doveva essere effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il Comune impositore non avesse deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno deve essere eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio

2014 05948/104 5 Comunale. Con determinazione dirigenziale n. 196 (mecc. 2014-02598/104) in data 5 giugno 2014 sono stati approvati gli impegni di spesa ed i correlati accertamenti di entrata per l acconto IMU 2014 e l acconto TASI 2014 in scadenza il 16 giugno 2014. Con determinazione dirigenziale n. 283 (mecc. 2014-04262/104) in data 23 settembre 2014 è stato approvato l impegni di spesa per l acconto TASI 2014 in scadenza il 16 ottobre 2014; tale acconto ha riguardato i Comuni impositori che, alla data del 31 maggio 2014, non avevano assunto le deliberazioni relative alle aliquote della TASI. Con determinazioni dirigenziali n. 199 (mecc. 2014-64079/104) in data 9 giugno 2014 e n. 309 (mecc. 2014-70196/104) in data 7 ottobre 2014 si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento, rispettivamente, dell acconto IMU 2014 e del 1 acconto TASI 2014, nonché del 2 acconto TASI 2014. Con il presente provvedimento occorre procedere all impegno di spesa ed al correlato accertamento in entrata per il saldo dell IMU 2014, nonché all impegno di spesa per il saldo della TASI 2014, in scadenza il 16 dicembre 2014. L accertamento in entrata dell importo pari alla spesa dovuta per saldo IMU 2014 viene approvato in esecuzione della Convenzione tra la Città e l A.T.C. della Provincia di Torino in data 26 gennaio 2010, A.P.A. n. 3770, ai sensi della quale l Agenzia deve mettere a disposizione della Città medesima l ammontare delle risorse finanziarie occorrenti, provenienti dalla riscossione dei canoni di locazione. Per quanto concerne le aliquote e le detrazioni applicate, relative sia all IMU che alla TASI, ai fini del presente provvedimento la Città si è avvalsa delle deliberazioni comunali pubblicate sul sito informatico del MEF, comprese quelle pubblicate nel 2 semestre dell anno in corso, e delle precisazioni recentemente fornite dai Comuni impositori a seguito di richieste specifiche della Civica Amministrazione. Si allega al presente provvedimento il prospetto riepilogativo (all. n. 2) delle somme da versare ai Comuni impositori. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. Visto l art. 29 del Regolamento di Contabilità;

2014 05948/104 6 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore DETERMINA 1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare l importo del saldo I.M.U. 2014, dovuta dalla Città ai Comuni della Provincia di Torino in cui sono ubicati gli immobili di proprietà della Città medesima e gestiti dall A.T.C. della Provincia di Torino, alla quale sono stati affidati con Convenzione formalizzata con atto a rogito Segretario Generale della Città in data 26 gennaio 2010 A.P.A. n. 3770, come indicati nel prospetto allegato (all. n. 1); 2) di impegnare a tal fine la somma complessiva di Euro 27.743,00, con imputazione della spesa al Codice di intervento n. 1010507 del Bilancio 2014, (capitolo 14800, art. 1 Patrimonio Immobiliare IMU su patrimonio amministrato dall Agenzia Territoriale per la Casa ), autorizzando il pagamento a ciascun Comune degli importi ad essi dovuti, come da prospetto allegato (all. n. 2), mediante versamenti sui Modelli di Pagamento Unificato (F24); 3) di accertare la somma di Euro 27.743,00, con imputazione al Codice di risorsa n. 3050480 del Bilancio 2014 (capitolo 27700, art. 21 Ricuperi e rimborsi diversi Patrimonio Comunale amministrato dall Agenzia Territoriale per la Casa ), richiedendo all A.T.C. di Torino, C.so Dante 14 (C.F. 00499000016) che sia messo a disposizione della Città il predetto importo, come da Convenzione con la Civica Amministrazione, al fine di consentire alla Città il pagamento del saldo I.M.U. relativo all anno in corso di cui al punto 2) del presente provvedimento; 4) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare l importo del saldo TASI 2014, dovuta dalla Città ai Comuni della Provincia di Torino in cui sono ubicati gli immobili di proprietà della Città medesima e gestiti dall A.T.C. della Provincia di Torino, alla quale sono stati affidati con Convenzione formalizzata con atto a rogito Segretario Generale della Città in data 26 gennaio 2010 A.P.A. n. 3770, come indicati nel prospetto allegato (all. n. 1); 5) di impegnare a tal fine la somma complessiva di Euro 269.148,00, con imputazione della spesa al Codice di intervento n. 1090207 del Bilancio 2014, (capitolo 70200, art. 1 Edilizia Residenziale Pubblica - TASI su Patrimonio Comunale amministrato dall Agenzia Territoriale per la Casa ), autorizzando il pagamento a ciascun Comune degli importi ad essi dovuti, come da prospetto allegato (all. n. 2), mediante versamenti sui Modelli di Pagamento Unificato (F24); 6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 7) si dà atto che il presente provvedimento è non rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione aperta ; 8) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012-05288/128; 9) gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente Torino, 24 novembre 2014 IL DIRIGENTE SERVIZIO

2014 05948/104 7 Convenzioni e Contratti Dott. Antonio FONSECA... Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI............