Regolamento per la disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

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Regolamento per la disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Approvato con delibera di G. C. n. 665 del 4.11.2010, modificato con delibera di G. C. n.72 del 28.2.2013, modificato con delibera del Commissario straordinario n.649 del 30.12.2014. Appendice ed integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE Art.1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica al personale assunto a tempo indeterminato e al personale assunto a tempo determinato. Art.2 Contingenti 1. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo indeterminato di ciascuna categoria, con arrotondamento all unità superiore, alle date di scadenza per la presentazione della domanda di trasformazione di cui al successivo articolo 5. 2. Nell ambito della percentuale massima di cui al comma precedente, il contingente di personale da destinare al rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato, per ciascuna Direzione, nel massimo del 25% (con arrotondamento per eccesso onde arrivare all unità) del personale a tempo indeterminato e a tempo pieno in servizio presso la Direzione alle date di scadenza per la presentazione della domanda di trasformazione di cui al successivo art. 5. 3. E possibile elevare il contingente di cui al comma precedente di un ulteriore 10% massimo in presenza di documentate situazioni familiari gravi quali assistenza ad anziani o familiari non autosufficienti o con gravi patologie in atto e presenza di figli con età fino a 14 anni. 4. Per gli operatori di Polizia locale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è limitata al 10% di detto personale in servizio. E possibile elevare il contingente di un ulteriore 10% massimo nei casi di cui al comma precedente. Per il personale amministrativo in servizio presso la Direzione Polizia Municipale, si applicano le percentuali di cui al comma 2 e 3 (calcolate sul totale dello stesso personale amministrativo). 5. La previsione contenuta nell art. 4 comma 2 del CCNL 14/09/2000 si applica al personale con incarico di posizione organizzativa o classificato come personale con alta professionalità ai sensi del C.C.N.L. del 22/01/2004. Detta previsione non trova applicazione in presenza di documentate situazioni familiari gravi, con le seguenti modalità: a) part-time di tipo orizzontale: la durata della prestazione lavorativa su base settimanale deve essere di almeno 20 ore articolate su almeno 5 giorni, con i profili orari di cui all art. 3 comma 2. Il part-time può essere concesso per una durata massima di 3 mesi eventualmente rinnovabili; b) part-time di tipo verticale: su base annua con durata della prestazione lavorativa di 11 mesi. Può essere autorizzato solo per l anno richiesto e può essere eventualmente rinnovato alla scadenza. Art.3 Orario di lavoro e tipologia 1. Le tipologie di articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono quelle consentite dal C.C.N.L.: part-time orizzontale, part-time verticale su base settimanale, mensile e annuale e part-time cosiddetto misto, vale a dire una combinazione dei primi due. 2. La durata della prestazione lavorativa su base settimanale del personale a tempo parziale può essere di 18, 20, 24, 25 o 30 ore. I profili orari sono i seguenti: - 6 ore per 3 giorni = 18 ore - 9 ore per 2 giorni = 18 ore - 3 ore per 6 giorni = 18 ore - 5 ore per 4 giorni = 20 ore - 4 ore per 5 giorni = 20 ore - 4 ore per 6 giorni = 24 ore - 6 ore per 4 giorni = 24 ore - 5 ore per 5 giorni = 25 ore - 6 ore per 5 giorni = 30 ore - 5 ore per 6 giorni = 30 ore. 2

3. Per quanto riguarda la tipologia di part-time verticale la durata della prestazione lavorativa su base annua può essere di 11, 10 o 9 mesi. 4. Sono fatte salve le diverse articolazioni in essere alla data di stipulazione del presente accordo, per i/le lavoratori/trici che già ne usufruiscono. 5. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica di norma il medesimo regime dell orario di lavoro e degli istituti connessi, previsti per il personale a tempo pieno. In particolare si applica la flessibilità in entrata ed in uscita e, nel caso di part time orizzontale, la fascia rigida è ridotta in misura corrispondente alla riduzione dell orario, con anticipazione dell uscita. Con accordo fra le parti può essere prolungata la flessibilità in entrata. Non è invece applicabile l istituto dell indennità per prestazioni in orario flessibile di cui all art.18 del vigente CCDI, con la corrispondente riduzione dell orario di lavoro, stante la rigidità della prestazione a tempo parziale, fatte salve eventuali future diverse previsioni della contrattazione collettiva. 6. Le prestazioni di lavoro straordinario sono di norma incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale salvo per quanto previsto all art. 6 commi 2 6 CCNL 14/9/2000. Art.4 Personale scolastico 1. La regolamentazione del regime di rapporto a tempo parziale per il personale scolastico è disciplinata dall art. 39 del C.C.D.I. 1999/2001 e accordi successivi. Art.5 Procedure di trasformazione del rapporto 1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può avvenire solo su domanda dell interessato, a condizione che il richiedente sia in possesso di un anzianità di servizio presso il Comune di Venezia di almeno sei mesi. 2. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro devono essere presentate: a) dal 1 o maggio al 31 maggio: - per i part-time orizzontali e verticali su base settimanale con decorrenza compresa tra il 1 o luglio e il 31 dicembre; - per i part-time verticali su base annua con astensione compresa tra il 1 o luglio e il 31 dicembre; b) dal 1 novembre al 30 novembre - per i part-time orizzontali e verticali su base settimanale con decorrenza compresa tra il 1 gennaio e il 30 giugno - per i part-time verticali su base annua con astensione compresa tra il 1 gennaio e il 30 giugno. Le domande di trasformazione possono essere eccezionalmente presentate anche al di fuori dei termini di cui sopra, tenendo conto delle esigenze organizzative, in presenza di situazioni personali e/o familiari gravi, non prevedibili e debitamente documentate. 3. Fanno eccezione il personale educatore, il personale ausiliario e di cucina delle scuole dell infanzia e degli asili nido, per i quali le domande devono essere presentate entro il 31 maggio e decorrono dal 1 settembre. Per i seguenti profili di attività sono individuati preventivamente i posti ricopribili con rapporto di lavoro a tempo parziale: personale educatore, ausiliario e di cucina delle scuole dell infanzia e degli asili nido. 4. Le domande di part time verticale o orizzontale dovranno essere inviate alla Direzione Risorse Umane tramite la struttura di appartenenza del dipendente e dovranno essere corredate dal parere del Direttore della struttura stessa. Nella domanda dovrà essere indicato: il mese del semestre successivo a decorrere dal quale si chiede la trasformazione del rapporto; la tipologia di part time; l articolazione dell orario; l eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato per il cui esercizio viene richiesto il tempo parziale. 5. Il Direttore della Direzione presso la quale il dipendente presta servizio esprime il proprio parere in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo all eventuale presenza di conflitto di interessi con l attività prestata per il Comune di Venezia nel caso di richiesta di tempo parziale per l esercizio di un altra attività, e agli orari di lavoro richiesti. A tale riguardo il Direttore può: a. esprimere parere favorevole; b. esprimere parere favorevole ma con tipologia o articolazione di orario diversa da quella proposta dal dipendente. In tal caso dovrà essere individuata, sentito il lavoratore eventualmente assistito dal 3

rappresentante sindacale di sua scelta, una diversa soluzione, comunque nell ambito delle previsioni dell articolo 3, da comunicare successivamente alla Direzione Risorse Umane. c. esprimere parere negativo adeguatamente motivato in relazione al caso concreto, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell amministrazione. d. esprimere parere negativo per incompatibilità o conflitto di interessi con l attività prestata per il Comune di Venezia nel caso di richiesta di tempo parziale per l esercizio di un altra attività. 6. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della tipologia e del relativo trattamento economico. 7. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, di cui al precedente comma, da effettuarsi entro la data di decorrenza e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Art.6 Diritto alla trasformazione per i lavoratori affetti da specifiche patologie. Criteri di precedenza. 1. Sussiste il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nel caso di lavoratori affetti dalle patologie di cui all art. 12 bis comma 1 del D.lgs. 25.2.2000 n. 61. 2. Qualora le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedano il contingente di cui all articolo 2, la precedenza viene accordata ai sensi dell art. 4 comma 12 del C.C.N.L. 14.9.2000. Art.7 Attività incompatibili 1 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge, regolamentare e contrattuale in materia di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi, con specifico riferimento alle procedure ed ai limiti previsti per lo svolgimento di un altra attività lavorativa subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, ed a quanto previsto dal regolamento comunale per il conferimento ed autorizzazione di incarichi, la verifica circa la sussistenza di conflitto di interessi tra l attività esterna del dipendente e la specifica attività di servizio è di competenza del Direttore della Direzione di appartenenza. La verifica si conclude con un parere motivato. 2. In via generale si riscontra conflitto di interesse, a titolo esemplificativo: quando l attività di lavoro sia svolta presso soggetti che direttamente o indirettamente, sia in forma individuale che societaria, intrattengano rapporti contrattuali con il Comune di Venezia; quando lo svolgimento di attività di lavoro riguardi prestazioni connesse per materia alle mansioni espletate ed alla posizione ricoperta dal dipendente presso il Comune di Venezia; ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionali non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche, compreso il Comune di Venezia; possono essere assunti incarichi professionali di progettazione per conto di Pubbliche Amministrazioni, svolti al di fuori dall ambito territoriale del Comune di Venezia 2 ; quando l attività di lavoro interferisca con i compiti istituzionali del dipendente, perché si tratta di materie sottoposte al controllo o vigilanza del dipendente o del Servizio di appartenenza oppure quel dipendente o il Servizio di appartenenza sovrintenda a quel ramo di attività o rilasci concessioni o autorizzazioni a qualunque titolo; quando l attività di lavoro comporti prestazioni a favore di soggetti che hanno in essere con il Comune contratti di appalto, somministrazione, fornitura o prestazione di opera intellettuale o professionale, relativamente a quei dipendenti che hanno partecipato a qualunque titolo al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore. In tutti i casi in cui il Direttore rilevi la sussistenza di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche solo potenziale. 3. E vietata la stipula di un altro contratto di lavoro subordinato con una Pubblica Amministrazione salvo che si tratti di Ente Locale. 1 Articolo sostituito con Delibera del Commissario Straordinario n.649 del 30/12/2014 2 cfr. art. 90 co. 4 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 1 co. 56 bis L. n. 662/1996. 4

4. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, alla Direzione di appartenenza nonché alla Direzione Risorse Umane l eventuale successivo inizio o la variazione dell attività lavorativa esterna. La comunicazione di variazione comporta una ulteriore verifica circa la sussistenza di conflitto di interessi. Art.8 Negazione della trasformazione 1. La Direzione Risorse Umane nega la trasformazione in caso di: domanda presentata fuori termine; superamento dei contingenti di cui all art.2; domanda presentata da personale in servizio con anzianità nel Comune di Venezia inferiore a sei mesi; parere del Direttore della Direzione di appartenenza del dipendente che attesti incompatibilità ai sensi degli articoli 5 lettera d) e 7 o pregiudizio alla funzionalità dell amministrazione ai sensi dell art. 5 lettera c). Art.9 Trasformazione del rapporto di lavoro da una tipologia ad un altra 1. La richiesta del dipendente di passare da una tipologia di lavoro a tempo parziale ad un altra deve essere presentata nei termini di cui al precedente articolo 5 ed il suo accoglimento è condizionato all espletamento delle procedure e delle verifiche dettate per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 2. Il dipendente, al fine di ottenere il passaggio da una tipologia di lavoro a tempo parziale ad un altra, deve permanere per almeno un anno nella tipologia per la quale aveva ottenuto la precedente trasformazione, al fine di evitare che trasformazioni ravvicinate nel tempo possano creare problemi organizzativi alle strutture operative. 3. La procedura autorizzativa è analoga a quella prevista all articolo 5, con sottoscrizione del relativo atto scritto di modifica ed ha effetto con la medesima decorrenza. Art.10 Rientro a tempo pieno 1. Il dipendente con rapporto di lavoro trasformato a tempo parziale ha diritto di ottenere il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione del rapporto. La domanda deve essere presentata con un preavviso di 60 giorni dalla data di rientro a tempo pieno. 2. La trasformazione può avvenire anche prima della scadenza del biennio, previo parere favorevole del Direttore della struttura di assegnazione. Il ritorno a tempo pieno avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta. 3. L accoglimento della richiesta dei commi precedenti può comportare l adozione di provvedimenti di mobilità interna, motivata da esigenze di tipo organizzativo. Art. 10 bis Personale dell Area della Dirigenza 1. L istituto del part-time può essere fruito dal personale dirigenziale esclusivamente in presenza di documentate situazioni familiari gravi, nel limite massimo del 2,5%, salvo deroghe motivate da eccezionali situazioni, della dotazione organica dirigenziale con le seguenti modalità: - part-time di tipo orizzontale, la durata della prestazione lavorativa su base settimanale può essere di 20 ore con una presenza di 4 ore giornaliere e può essere concesso per una durata massima di 3 mesi; - part-time di tipo verticale su base annua con durata della prestazione lavorativa di 11 mesi: può essere autorizzato solo per l anno in corso e può essere eventualmente rinnovato alla scadenza. 2. Per quanto riguarda le procedure e le modalità di attivazione del part-time si fa rinvio alle norme del presente Regolamento relative al personale del Comparto. Le domande dovranno essere corredate dal parere favorevole del Direttore della Direzione di appartenenza o, in caso di Direttori, del Direttore Generale. Art.11 Norme finali 1. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme vigenti del contratto collettivo nazionale di lavoro. 5